Nel regime ante riforma del 2012 sussiste obbligazione solidale in senso stretto tra appaltatore e committente

In ambito di contratto d’appalto, nella vigenza dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, antecedente le modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012 e l. n. 92/2012, il committente presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un'obbligazione propria istituita ex lege. Tale obbligazione solidale in senso stretto esclude fino alla novella del 2012 sia il beneficium excussionis sia il litisconsorzio necessario tra appaltante ed appaltatore.

Così deciso dalla Corte di Cassazione sezione lavoro, con sentenza n. 32504 pubblicata il 14 dicembre 2018. Il caso opposizione a decreto ingiuntivo proposta da azienda committente, riguardante pagamento di retribuzioni di varia natura dovute dall’azienda appaltatrice, nel periodo 2009 – 2010. Un’azienda proponeva opposizione a decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento di somme in favore di lavoratore dipendente di altra azienda appaltatrice, riguardanti voci retributive di vario genere T.F.R., permessi, indennità sostitutiva ferie, tredicesima mensilità . Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’Appello a sua volta respingeva l’appello proposto dall’azienda opponente avverso la sentenza di primo grado. Veniva così proposto ricorso in Cassazione. La responsabilità solidale in ambito di contratto d’appalto. Un primo motivo di censura riguarda la tipologia della garanzia posta a carico del committente nel contratto di appalto, in favore dei lavoratori dell’appaltatore. Sostiene l’azienda ricorrente che tale garanzia debba ritenersi come meramente sussidiaria e non obbligazione solidale in senso stretto. Conseguentemente la corte di merito avrebbe errato nel non aver accertato lo stato d’insolvenza della società appaltatrice, datrice di lavoro dei lavoratori creditori. E, ancora, il medesimo giudice d’appello avrebbe errato nel respingere l’istanza di estensione del contraddittorio all’appaltatore, dovendosi ritenere sussistere una situazione di litisconsorzio necessario. La Corte di legittimità non condivide le tesi prospettate. L’articolo 29 d.lgs. n. 276/2003 ha visto una modifica nell’anno 2012, allorquando le novelle di cui al d.l. n. 5/2012 e l. n. 92/2012 hanno introdotto il beneficium excussioni s ed il litisconsorzio necessario tra committente ed appaltatore. Nella vigenza del testo precedente le citate novelle, l’obbligazione prevista dall’articolo 29 d.lgs. n. 276/2003, pur avendo carattere accessorio, era solidale in senso stretto con quella del debitore principale. Dunque, tale obbligazione non può essere considerata sussidiaria, né eventuale, in assenza di specifica previsione contrattuale o di legge a sostegno di tale previsione. La Corte d’Appello pertanto, nella sentenza impugnata ha correttamente interpretato la norma di cui al citato articolo 29, ante riforma 2012, escludendo il litisconsorzio necessario ed affermando la debenza delle somme ingiunte da parte dell’opponente committente. Ed il relativo motivo di censura è stato ritenuto infondato. La solidarietà va limitata soltanto ai trattamenti retributivi in senso stretto. Altra censura alla sentenza impugnata riguarda l’estensione del regime della solidarietà anche a voci retributive di natura risarcitoria anziché retributiva. In particolare la ricorrente si duole della condanna al pagamento anche delle voci riferite a indennità sostitutiva delle ferie. Sul punto gli Ermellini condividono la censura mossa dalla azienda committente. E’ principio già affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui il committente sia tenuto a rispondere, in via solidale, unicamente per quanto concerne i trattamenti retributivi in senso stretto, quali il T.F.R., le retribuzioni, limitatamente al periodo di tempo in cui si è svolto l’appalto ed il lavoratore vi ha prestato la propria opera. Vanno invece esclusi le somme di natura risarcitoria o mista, quali sono le indennità sostitutive delle ferie non godute. Consegue che la corte territoriale abbia errato sul punto. La Corte di Cassazione ha così cassato la sentenza impugnata in relazione a quest’ultimo motivo, rinviando ad altra corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 novembre – 14 dicembre 2018, n. 32504 Presidente Nobile – Relatore Boghetich Fatti di causa 1. Con sentenza depositata il 13.2.2014 la Corte di appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto da Autostrade per l’Italia s.p.a. avverso la pronuncia del Tribunale di Pescara che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da C.F. , dipendente della società Progetto Servizi soc.coop. a r.l. in liquidazione aderente al consorzio Conai Service , per il pagamento, nei confronti della società appaltante di servizi di pulizia su una tratta di autostrada nazionale, di somme retributive T.F.R., tredicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie, permessi ROL non goduti per il periodo 1.7.2009 - 1.7.2010. 2. La Corte distrettuale, interpretando l’articolo 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012 convertito in legge n. 35 del 2012 e dalla legge n. 92 del 2012, ed ha ritenuto sussistente, nei confronti del committente, una obbligazione solidale in senso stretto e non una garanzia sussidiaria per i trattamenti retributivi e contributivi maturati nei confronti dell’appaltatore-datore di lavoro, con conseguente irrilevanza di preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore di conseguenza, ha respinto l’istanza di estensione del contraddittorio nei confronti del consorzio Conai, non potendosi rinvenire un litisconsorzio necessario, e - in ordine alle somme richieste - ha confermato la natura retributiva di tutti gli istituti richiesti, comprensivi dell’importo del T.F.R. maturato nel corso del rapporto di lavoro. 3. Per la cassazione della sentenza Autostrade per l’Italia s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria ex articolo 378 c.p.c. La lavoratrice ha resistito con controricorso mentre la società Progetto Servizi soc. coop. A r.l. in liquidazione è rimasta intimata. Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, 12 disp. prel. cod.civ., 3, 24 e 111 Cost. in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. , avendo, la Corte distrettuale, condannato la società appaltante pur in assenza di deduzione e correlativa prova dello stato di insolvenza della società appaltatrice, datrice di lavoro della C. , dovendosi ritenere - secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata - che l’articolo 29 del d.lgs. n. 276 prevede, in capo al committente, una mera garanzia sussidiaria e non una obbligazione solidale in senso stretto interpretazione confermata dalla novella apportata dall’articolo 21 del d.l. n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012 nonché dall’articolo 4, comma 31, della legge n. 92 del 2012 . In caso contrario, si profilerebbe una violazione del diritto di difesa dell’appaltante chiamato in giudizio seppur del tutto estraneo ai rapporti di lavoro facenti capo all’appaltatore. 5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, 115 e 331 cod.proc.civ., 24 Cost. in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. , avendo, la Corte distrettuale, errato nel respingere l’istanza di estensione del contraddittorio al consorzio Conai Service con il quale Autostrade aveva stipulato il contratto di appalto , in considerazione sia della formulazione attuale dell’articolo 29 del d.lgs. n. 276, sia della necessità di preventiva escussione dell’appaltatore. In tal modo, è stato violato non solo il diritto di difesa dell’appaltante chiamato in giudizio seppur del tutto estraneo ai rapporti di lavoro facenti capo all’appaltatore ma anche l’articolo 7 del contratto di appalto che prevedeva l’assunzione di ogni rischio ed onere in capo all’impresa appaltatrice e del capitolato speciale che prescriveva all’appaltatore di applicare ai dipendenti condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro . 6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, 2697, 2109 e 2120 cod.civ. in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. , avendo, la Corte distrettuale, errato nel ritenere non contestate le modalità del rapporto di lavoro intercorso tra la lavoratrice e la società appaltatrice nonché i conteggi prodotti, nonostante istanza di estensione del contraddittorio proprio al fine di accertare tali elementi. Inoltre, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura risarcitoria e non può essere compresa nella dizione di trattamenti retributivi prevista dall’articolo 29 del d.lgs. n. 276 e il T.F.R. va considerato unicamente con riferimento alla quota maturata nel periodo di esecuzione dell’appalto e non a tutto il rapporto di lavoro intercorso tra lavoratrice e società appaltatrice . 7. Preliminarmente, va effettuata un sintetico excursus storico-normativo della disposizione invocata. L’articolo 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 disciplina il regime di tutela della complessiva posizione giuridica dei lavoratori impiegati in appalti di opere o di servizi ed è stato oggetto di numerosi interventi legislativi. Il testo, vigente ratione temporis, della disposizione normativa a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006, recita In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti . Successivamente, negli anni dal 2012 al 2014 il regime della responsabilità solidale è stato modificato con sei successivi interventi legislativi, che, dapprima, hanno definito con maggior chiarezza l’area dei crediti, prevedendo altresì la sussidiarietà dell’obbligazione solidale articolo 21, comma 1, d.l. n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012 , poi hanno dettato una disciplina autonoma con riguardo alla responsabilità solidale per il versamento all’Erario delle ritenute sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito del subappalto articolo 13-ter, comma 1, d.l. n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012 , poi hanno conferito alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare alla solidarietà, prevedendo il litisconsorzio necessario con l’appaltatore e il beneficium excussionis articolo 4, comma 31, della legge n. 92 del 2012 , poi è stata abrogata la regola concernente la responsabilità solidale per le imposte sul valore aggiunto articolo 50 d.l. n. 69 del 2013 convertito in legge n. 98 del 2013 , poi si è intervenuti su questioni concernenti la responsabilità solidale ai crediti di lavoro autonomo, alle pubbliche amministrazioni e all’ampiezza derogatoria conferita alla contrattazione collettiva articolo 9 d.l. n. 76 del 2013 convertito in legge n. 99 del 2013 , poi è stata rimossa la responsabilità solidale per i debiti fiscali articolo 28, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2014 , poi infine, è stata soppressa la facoltà derogatoria della contrattazione collettiva articolo 2 d.l. n. 25 del 2017 convertito in legge n. 49 del 2017 . La ratio che sorregge la disposizione è quella di incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l’operato per tutta la durata del rapporto contrattuale. I diversi interventi di modifica sull’area dei debiti garantiti e sulla fisionomia della solidarietà sono stati principalmente dettati dalla constatazione della difficoltà del committente di controllare e sanzionare alcuni inadempimenti dell’appaltatore agli obblighi tipici del datore di lavoro. 8. Il principio di responsabilità solidale ha trovato, peraltro, riconoscimento a livello Europeo, posto che il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione di elogio nei confronti degli Stato membri che hanno dato una risposta ai problemi legati agli obblighi dei subappaltatori in qualità di datori di lavoro attraverso la definizione di meccanismi nazionali di responsabilità Risoluzione del 26.3.2009 e, in precedenza, la Corte di Giustizia aveva confermato la compatibilità del principio di solidarietà negli appalti con il diritto Europeo, evidenziando che esso è funzionale a consentire una protezione volta a prevenire la riduzione del costo del lavoro al di sotto del livello minimo che deve essere garantito sentenza 12.10.2004, C-60/2003 . Inoltre, il giudice delle leggi intervenuto con riguardo al regime di solidarietà del committente nei confronti dei dipendenti del subfornitore ha sottolineato che la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale Corte Cost. n. 254 del 2017 . Questa Corte, con riguardo all’articolo 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha, inoltre, già affermato che il committente presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, istituita ex lege Cass. n. 10543 del 2016 e che non può ritenersi compresa, nell’area dei debiti garantiti, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute che, pur avendo natura mista di carattere risarcitorio, compensando un danno derivante dalla mancata fruizione del riposo, e di carattere retributivo, attenendo al sinallagma contrattuale , va esclusa dal concetto di trattamenti retributivi da interpretarsi in senso restrittivo posto che il committente rimane estraneo alle vicende relative al rapporto tra lavoratore e appaltatore Cass. n. 10354 del 2016 . 9. Alla luce delle considerazioni esposte, i primi due motivi vanno rigettati, sussistendo, a carico del committente e sino alla novella del 2012 che ha espressamente previsto il beneficium excussionis nonché il litisconsorzio necessario tra appaltante e appaltatore , una obbligazione solidale in senso stretto. Invero, prima della riforma del mercato del lavoro la legge n. 92 del 2012 che ha previsto il litisconsorzio necessario tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori nonché modificato il complesso meccanismo per eccepire il beneficio di escussione già introdotto dalla legge n. 35 del 2012 , l’obbligazione del committente prevista dall’articolo 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del debitore principale e pertanto - in mancanza di previsione legale o negoziale del beneficium excussionis - non può essere considerata né sussidiaria né eventuale. Secondo unanime dottrina, in caso di solidarietà passiva, il creditore può rivolgersi indifferentemente a uno o all’altro debitore con la conseguenza che non costituisce ipotesi di solidarietà in senso stretto l’obbligazione sussidiaria là dove il debitore sussidiario è tenuto al pagamento solo in quanto il debitore principale non abbia adempiuto o, a seguito di esperimento dell’azione esecutiva, il suo patrimonio sia risultato incapiente. Il diritto di escussione, opposto dal debitore solidale, può dunque essere pattuito tra le parti come nel caso della fideiussione, ex articolo 1944, comma 2, cod.civ. o essere previsto dalla legge come per la responsabilità dei soci nella società semplice, ex articolo 2268 cod.civ., o in nome collettivo, ex articolo 2304 cod.civ. , vigendo - in assenza di specifica previsione di una sussidiarietà - il regime della solidarietà. L’articolo 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 non prevedeva, sino alle novelle legislative del 2012, un regime di sussidiarietà, delineando dunque una obbligazione solidale in senso stretto, con conseguente irrilevanza di un litisconsorzio necessario tra debitore principale datore di lavoro-appaltatore e condebitore committente . La previsione, soprattutto se sorretta da un’interpretazione rigorosa dell’area dei debiti garantiti, può ritenersi compatibile con i principi costituzionali del diritto di difesa e di parità delle parti considerato che il committente come dimostrano gli stralci del contratto di appalto contenuti nel ricorso - in sede di selezione della società appaltatrice - può imporre l’applicazione di condizioni normative e retributive da applicare ai lavoratori dell’appaltatore, generalmente con riferimento ai parametri dettati dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale. 10. Il terzo motivo è parzialmente fondato. Il tenore letterale dell’articolo 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella versione precedente le novelle del 2012 nonché la ratio perseguita dal legislatore consistente nell’affidare al committente il controllo sulla corretta esecuzione del contratto di appalto da parte dell’appaltatore consentono di ritenere la responsabilità solidale in senso stretto del committente alla prestazione resa dal lavoratore seppur nell’ambito dello specifico appalto stipulato da appaltante e appaltatore. La responsabilità riguarda, pertanto, solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell’opera o del servizio commissionati. Seppure la norma sino alle modifiche del 2012, con particolare riferimento al T.F.R. non lo specifichi, la responsabilità solidale deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Invero, la logica della solidarietà imposta dall’articolo 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si basa sul rafforzamento della garanzia patrimoniale a favore del lavoratore con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante, la quale risulta, peraltro, completamente estranea al rapporto di lavoro svolto al di fuori dell’esecuzione dell’appalto cfr. Cass. n. 17725 del 2017 seppur con riguardo alla disposizione normativa frutto delle modifiche del 2012 . Di conseguenza, il committente risponde esclusivamente della quota parte di T.F.R. maturato dal lavoratore nell’ambito dello specifico appalto. Peraltro, nel caso di specie il motivo risulta inconferente posto che il tenore della sentenza impugnata fa chiaramente intendere che la condanna è stata limitata alla quota di T.F.R. maturata durante l’esecuzione del contratto di appalto cfr. in particolare, pag. 3 ove si indicano emolumenti retributivi, richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo, afferenti esclusivamente al periodo oggetto di appalto, nonché pag. 9, ove la Corte, facendo la ricognizione dei compensi oggetto di condanna, aggiunge risultando incontestato che trattasi di emolumenti dovuti e maturati in costanza dell’appalto inoltre, il motivo di ricorso contiene una censura del tutto generica al principio di responsabilità solidale ove attinente all’intero T.F.R. , senza alcun specifico riferimento al contenuto della sentenza impugnata nella quale risulta, fra l’altro, considerato un periodo di lavoro assai circoscritto, ossia luglio 2009 - luglio 2010 . Non si rinvengono, invece, motivi per discostarsi, con riguardo all’ambito oggettivo della garanzia solidale, da quanto già affermato da questa Corte che - adottando un concetto rigoroso di trattamenti retributivi - ha escluso che il committente debba rispondere delle somme dovute dall’appaltatore per indennità sostitutiva delle ferie non godute in ragione della natura mista di tale emolumento cfr. Cass. n. 10354 del 2016 . Infine, va rilevato che il motivo non censura il capo di condanna relativo agli ulteriori emolumenti richiesti al committente ossia le mensilità aggiuntive, i permessi ROL non goduti e l’indennità sostitutiva del preavviso. 11. La Corte distrettuale non si è attenuta a tutti i principi innanzi enunciati, avendo provveduto a condannare la società committente all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso con esclusivo riguardo al capo di condanna relativo all’indennità sostitutiva delle ferie non godute e la sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di l’Aquila che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, respinti il primo ed il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di l’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.