La rilevanza probatoria delle dichiarazioni risultanti dal CUD

Non costituisce prova del pagamento del TFR la dichiarazione unilaterale contenuta nel CUD proveniente dalla parte datoriale e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31173/18, depositata il 3 dicembre. La vicenda. Il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione proposta dall’attore nei confronti del fallimento di una s.p.a. in liquidazione per l’ammissione al passivo del proprio credito a titolo di TFR. Il Tribunale aveva rilevato che dal CUD prodotto dal datore di lavoro in allegato all’istanza di ammissione al passivo, emergeva l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto a titolo di TFR tale circostanza trovava riscontro nelle voci della busta paga. Diversamente, l’opponente per contestare l’avvenuta percezione nel TFR, avrebbe dovuto indicare detto importo nella sezione oneri deducibili nel modello 730. L’opponente propone ricorso in Cassazione lamentando che la decisione del Tribunale era fondata su un adempimento fiscale del datore di lavoro. Irrilevanza probatoria. Gli Ermellini hanno ribadito che il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell’onere probatorio in caso di contestazione . Sottolineano dunque che è errato riconoscere rilevanza probatoria del pagamento del TFR alle rilevanze del CUD prodotto in giudizio dal datore di lavoro, come invece avvenuto nel caso in esame. Inoltre, in ordine alla opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, detta documentazione fa prova contro la parte che lo ha redatto a suo favore. Per tali ragioni, la Suprema Corte accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - Lavoro , ordinanza 25 settembre – 3 dicembre 2018, n. 31173 Presidente Curzio – Relatore Spena Rilevato in fatto che con decreto in data 5 - 6 aprile 2017 numero 1866 il Tribunale di Venezia rigettava la opposizione proposta da F.G. - ai sensi dell’articolo 98 legge fallimentare - nei confronti del fallimento della società omissis S.p.A. in liquidazione per l’ammissione al passivo del proprio credito a titolo di TFR, nell’importo di Euro 11.430,70 che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che dal CUD 2011 prodotto in allegato all’istanza di insinuazione al passivo emergeva l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto a titolo di TFR, circostanza che trovava altresì riscontro nelle voci della busta paga del dicembre 2010. La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate prodotta dall’opponente non ne supportava le difese anzi la richiesta di ulteriori versamenti di imposta trovava la sua ragion d’essere proprio nel pagamento del TFR. Del resto in caso diverso il F. avrebbe potuto contestare l’avvenuta percezione del TFR indicando l’importo nella sezione oneri deducibili del modello 730, al rigo E27. La documentazione prodotta, non contraddetta da altri documenti autorizzati l’invio telematico di documenti in data 13.9.20106 non era stato autorizzato , forniva la prova del pagamento che avverso il decreto ha proposto ricorso F.G. , articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese il fallimento della società omissis con controricorso che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte - unitamente al decreto di fissazione dell’udienza - ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile che il fallimento controricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto che con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell’articolo 360 numero 3 e numero 5 codice di procedura civile - violazione e falsa applicazione degli articoli 2120 e 2697 codice civile nonché degli articoli 115 e 132 codice di procedura civile nonché omessa motivazione su un punto controverso e decisivo. Con il motivo si assume la carenza di prova del pagamento del TFR e si censura la sentenza per avere fondato la decisione su di un adempimento fiscale del datore di lavoro e su di una pretesa sua omissione nella dichiarazione dei redditi che neppure riguardava il TFR, soggetto a tassazione separata laddove la dichiarazione unilaterale contenuta nel CUD, proveniente dalla parte datoriale e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore, non costituiva prova del pagamento. Si assume, altresì, l’omesso esame degli estratti conto bancari prodotti, dai quali risultavano gli accrediti delle competenze maturate nel rapporto di lavoro. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso che invero il giudice del merito ha riconosciuto rilevanza probatoria del pagamento del TFR a documenti il CUD e la busta paga provenienti dalla stessa parte interessata, in violazione del consolidato principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell’onere probatorio in caso di contestazione cfr. sez. VI, 27/04/2016, n. 8290 Cass. nn. 5573/97 e n. 9685/00 . Non è pertinente, invece, il richiamo, compiuto dal fallimento controricorrente nella memoria autorizzata, ai principi elaborati da questa Corte in ordine alla opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, essendo evidente che in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo ha redatto e non in suo favore. Né potrebbe validamente sostenersi che la procedura fallimentare è terzo rispetto al datore di lavoro quando il curatore intende giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito e non opporsi ad essi egli non assume la posizione di terzo cioè di rappresentate della massa dei creditori ma la medesima posizione del soggetto fallito, con quanto ne consegue in termine di rilevanza probatoria di tali documenti. Analoghe considerazioni valgono in ordine all’ulteriore elemento documentale posto dal Tribunale a base della decisione, costituito dalla comunicazione di riliquidazione delle imposte inviata al lavoratore dalla Agenzia delle Entrate a seguito della tassazione del TFR. Anche in questo caso i dati utilizzati dall’ufficio provenivano dalle stesse dichiarazioni datoriali, essendo il datore di lavoro, sostituto di imposta, il soggetto che opera la ritenuta alla fonte ed il versamento delle imposte sul TFR. Ne deriva la irrilevanza ai fini della prova del pagamento del TFR, qui in discussione, della individuazione delle iniziative attivabili dal lavoratore sul piano fiscale nell’ipotesi di tassazione da parte del datore di lavoro di importi non effettivamente erogati che, pertanto, il ricorso deve essere definito, ai sensi dell’articolo 375 cod.proc.civ., in conformità alla proposta del relatore, con cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa ad altro giudice del Tribunale di Venezia, che si conformerà nella decisione ai principi di diritto sopra esposti che il giudice del rinvio provvederà altresì alla disciplina delle spese del presente grado. P.Q.M. La Corte accoglie ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia - anche per le spese - al Tribunale di Venezia in diversa composizione.