La prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto

Il diritto alla rivalutazione contributiva per i lavoratori che sono stati esposti all’amianto decorre dal momento in cui questi ultimi vengono a conoscenza di suddetto beneficio tale conoscenza può dedotta attraverso un giudizio che utilizzi le norme sulle presunzioni purché tratto da elementi gravi, precisi e concordati.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29635/18 depositata il 16 novembre. La vicenda. Un ex dipendente oramai pensionato veniva a conoscenza della costante esposizione all’amianto durante gli anni in cui lavorava presso un certo stabilimento commerciale, situazione che, secondo il pensionato, comportava il diritto alla rivalutazione contributiva. Sia in primo che in secondo grado la richiesta di riconoscimento di suddetto diritto veniva rigettata giacché si rilevava intervenuta la prescrizione. La Corte d’Appello pur rilevando che la data del pensionamento non costituisse un elemento dirimente al fine di individuare il momento in cui l’attore veniva a conoscenza del proprio diritto, riteneva comunque maturata la prescrizione poiché affermava, tramite un giudizio presuntivo, che la consapevolezza dell’attore doveva essere riconosciuta nel momento in cui la RSU aveva trasmesso all’INAIL la nota con cui si affermava il diritto alla rivalutazione contributiva spettate ai lavoratori che avevano operato, anche negli anni passati, presso lo stabile in questione. Il pensionato ricorre dunque in Cassazione lamentando la violazione delle norme sulle presunzioni avvenuta nel giudizio del riesame, tali da influenzare il riconoscimento del diritto di rivalutazione contributiva. La prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva. Preliminarmente gli Ermellini ribadiscono che il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 sia soggetto a prescrizione, decennale, con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto a conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le prestazioni lavorative . In particolare, tale giudizio può essere ricondotto anche attraverso l’applicazione delle norme sulle presunzioni ex art. 2727 e ss. c.c. che impongono la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordati per giungere alla conoscenza di fatti ignoti. Orbene, nel caso di specie occorre chiarire in quale momento il ricorrente venisse a conoscenza del diritto in questione, momento che dava luogo al decorso della prescrizione, ovvero se l’invio della nota formata dalla RSU fosse rilevante in tal senso. I Giudici di legittimità, ritengono che desumere, senza ulteriori elementi fattuali, che il contenuto di una nota formata dalla RSU, , sia conosciuta da un lavoratore che, pure avendo lavorato in quell’azienda, sia pensionato da circa sette anni, non risponda ai suddetti criteri di elevata probabilità logica e ciò in quanto costituisce evenienza puramente causale . Riconoscendo che la Corte d’appello era giunta a un giudizio di quest’ultimo genere, ossia aveva violato il disposo dell’art. 2727 e ss. c.c., la Suprema Corte accoglie il ricorso e dispone il rinvio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 settembre – 16 novembre 2018, n. 29635 Presidente Manna – Relatore Bellè Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 12/2017, ha respinto il gravame proposto da M.S. avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva ritenuto prescritto il diritto del medesimo alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, co. 8, L. 257/1992 per essere intercorso più di un decennio dalla data di conoscenza da parte del medesimo della sua esposizione oltre soglia, fissata dal primo giudice al momento 1997 del pensionamento ed il primo atto interruttivo, ravvisato nella successiva 2015 domanda all’I.N.P.S. di riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva. La Corte territoriale, pur ritenendo che la data del pensionamento non costituisse elemento dirimente al fine di individuare il momento in cui il M. aveva avuto consapevolezza del proprio diritto, riteneva comunque maturata la prescrizione, in quanto affermava che tale consapevolezza doveva essere riconosciuta dal momento 2004 in cui la RSU aveva trasmesso alla Contarp, presso l’INAIL una nota in cui si affermava che il personale tecnico ed operativo dello stabilimento ove il ricorrente aveva lavorato aveva diritto ai benefici di cui all’art. 13 cit. Ciò in considerazione delle funzioni di tutela e rappresentanza dei lavoratori svolte dal sindacato, da cui si doveva desumere - sempre secondo la Corte - la conoscenza o quanto meno la conoscibilità dell’esposizione così segnalata da parte dell’appellante. 2. Avverso la sentenza il M. ha dispiegato cinque motivi di impugnazione, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso I.N.P.S Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente afferma, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per non avere la Corte territoriale esaminato il motivo di appello con cui si lamentava il fatto che il Tribunale, accogliendo l’eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione del diritto e non quella, sollevata dall’I.N.P.S., di prescrizione dei ratei di maggiorazione pensionistica, aveva mancato di sollecitare il contraddittorio su un profilo rilevato d’ufficio. Il motivo va disatteso. Infatti, anche ad ipotizzare che in primo grado si fosse determinato il vizio denunciato, esso avrebbe potuto e dovuto essere fatto valere come del resto è stato con il gravame, senza che si potesse determinare alcuna regressione avanti al Tribunale, non ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma solo una nuova disamina di merito, con contraddittorio pieno anche sul punto asseritamente fatto oggetto di rilievo officioso in primo grado, che vi è comunque stata. Difetta quindi lo stesso interesse per la parte di far valere un ipotetico, ma ormai superato, vizio processuale asseritamente verificatosi nel primo grado del giudizio. 2. Il secondo motivo adduce, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza di appello per avere fatto decorrere la prescrizione da un momento nota delle RSU diverso sia da quello indicato dal Tribunale pensionamento sia da quello indicato dall’appellante inoltro della domanda di rivalutazione all’I.N.A.I.L. . Anche tale motivo è infondato, in quanto la questione della prescrizione per conoscenza o conoscibilità del diritto rivendicato era già sottoposta al contraddittorio delle parti in appello, mentre l’individuazione dell’uno o dell’altro momento di decorrenza riguarda il convincimento di merito sui fatti di causa, laddove i rilievi officiosi ex art. 101, co. 2, c.p.c., riguardano esclusivamente questioni giuridiche e solo in via indiretta le questioni di fatto ad esse consequenziali non sollecitate dalle parti. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 39 Cost. e, anche ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’Accordo Interconfederale 20.12.1993 nonché degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c Egli in sostanza sostiene che l’affermazione della Corte in merito al potere di rappresentanza della R.S.U. sarebbe errata, in quanto essa potrebbe riguardare chi all’epoca lavorava presso lo stabilimento e non chi, come il ricorrente, era da anni in pensione. Su tale premessa il ricorrente afferma quindi che il ragionamento della Corte d’Appello violerebbe le norme sulle presunzioni, sia perché mancherebbero gli estremi di gravità, precisione e concordanza propri della corrispondente disciplina art. 2729 c.c. , sia perché si sarebbe determinata una presumptio de praesumpto, essendosi sommata la deduzione della conoscenza da parte del M. della nota delle R.S.U., sebbene a lui non diretta, con la deduzione della conoscibilità, attraverso tale nota, della sua esposizione ad amianto, nonostante quella nota non fosse stata espressamente a lui riferita. 3.1 I motivo è fondato. 3.2 È ormai pacifico in giurisprudenza che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, co. 8, L. 257/1992 sia soggetto a prescrizione, decennale, con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni Cass. 2 febbraio 2017, n. 2856 Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351 . La Corte d’Appello di Torino ha ritenuto di ravvisare il presupposto soggettivo di decorrenza della prescrizione conoscenza o conoscibilità a partire dal momento in cui la R.S.U. dell’azienda ove aveva lavorato il M. inviò una nota alla Contarp, ufficio tecnico dell’I.N.A.I.L., con la quale si riferiva della presenza di amianto nella stabilimento dal 1970 al 1992 e si richiedeva il riconoscimento dei benefici per coloro che in quel periodo avessero ricoperto ruoli operativi e tecnici. Nota che risale al dicembre 2004 e quindi è posteriore di circa sette anni rispetto al pensionamento del ricorrente. Il ragionamento della Corte è dunque necessariamente quello per cui quella nota doveva essere conosciuta dal M. primo elemento logico e da essa, pur non riguardandolo personalmente, egli doveva conoscenza o poteva conoscibilità desumere la propria pregressa esposizione ad amianto secondo elemento logico . 3.3 La censura avverso tale ragionamento motivazionale è stata giustamente mossa non ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto non viene in gioco l’omessa considerazione di un punto o fatto decisivo, quanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c, sotto il profilo dell’erronea applicazione delle norme sulle presunzioni art. 2727 - 2729 c.c. . Vale infatti il principio per cui in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individua tori della presunzione gravità, precisione e concordanza fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360 , competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta Cass. 4 agosto 2017, n. 19485 Cass. 26 giugno 2008, n. 17535 . In particolare il giudizio sulla gravità e precisione del ragionamento presuntivo, imposto dall’art. 2929 c.c., ha per oggetto la ricorrenza della inferenza probabilistica impostata dal giudice del merito per desumere dal fatto noto il fatto ignoto e si concretizza nel controllo, di stretta legittimità, in ordine all’effettiva sussistenza, secondo parametri di elevata probabilità logica insiti nei caratteri stessi di gravita e precisione , della massima di esperienza su cui si è basato quel ragionamento. Spetta infatti alla Corte di Cassazione il controllo su tale massima di esperienza, quale parametro di legittimità che la norma pone rispetto, in questo caso, alla valorizzazione della possibile connessione tra determinati fatti quale requisito idoneo a fondare, ai sensi degli artt. 2729 ss c.c., la prova presuntiva. In proposito ritiene il collegio che desumere, senza ulteriori elementi fattuali, che il contenuto di una nota formata dalla R.S.U. e quindi da una rappresentanza sindacale dei lavoratori operanti in azienda, sia conosciuta da un lavoratore che, pur avendo lavorato in quell’azienda, sia pensionato da circa sette anni, non risponda ai suddetti criteri di elevata probabilità logica e ciò in quanto costituisce evenienza puramente casuale, che neppure la Corte territoriale afferma essere in concreto direttamente emersa nel caso di specie, quella per cui, a distanza di diversi anni, chi sia in pensione resti in contatto con le R.S.U. aziendali. Ne resta quindi inficiato il primo elemento logico del ragionamento inferenziale e pertanto la presunzione costruita dal giudice del merito non rispetta il disposto dell’art. 2729 c.c Pertanto l’unico e decisivo ragionamento decisionale impostato dalla Corte territoriale risulta intrinsecamente viziato in iure e ciò comporta la cassazione della pronuncia, affinché si proceda al riesame del merito rispetto al momento di decorrenza della prescrizione ed a quanto a ciò consequenziale. 4. Restano assorbiti il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali si sostiene, da vari punti di vista, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2935 e 2946 c.c., per non esservi stata valorizzazione della domanda all’I.N.A.I.L. presentata nel 2010 o all’I.N.P.S., quali riscontri documentali diretti della conoscenza del diritto azionato e quindi quali momenti iniziali di decorrenza della prescrizione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due, dichiara assorbiti il quarto e quinto motivo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.