Invalido totale e incapace di lavorare: riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità

Accolta la richiesta presentata dall’attore nei confronti dell’INPS, una volta deceduto il genitore. Il fondamentale requisito della vivenza a carico” è messo per iscritto nella dichiarazione allegata alla domanda ma è anche evidente dalle precarie condizioni dell’uomo.

Figlio affetto da gravi problemi psichiatrici, dichiarato invalido al 100% e, quindi, assolutamente incapace di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Legittima, di conseguenza, la sua richiesta di ottenere dall’INPS la pensione di reversibilità a seguito della morte del padre. A fronte del quadro psico-fisico dell’uomo, difatti, è ritenuta sufficiente la dichiarazione – allegata alla domanda presentata all’INPS – con cui egli ha attestato la sua condizione di vivenza a carico” del genitore Cassazione, ordinanza n. 28608/18, sez. Lavoro, depositata oggi . Dipendenza. Sconfitto in Cassazione l’istituto previdenziale. Respinta dai Giudici del Palazzaccio la visione – accolta invece in Appello – secondo cui la persona, pur richiedendo la pensione di reversibilità per la morte del padre, non aveva dato prova della vivenza a carico del genitore . In secondo grado si è affermata l’irrilevanza della dichiarazione allegata alla domanda presentata all’Inps, dichiarazione con cui l’uomo aveva dichiarato di aver vissuto a carico del padre fino alla sua morte. Questa valutazione viene però messa in discussione dai magistrati della Cassazione, i quali si soffermano non esclusivamente sul valore in sé della dichiarazione, ma lo collegano alla precaria condizione psico-fisica dell’uomo, che è invalido totale e impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa . Peraltro, viene anche rilevato che le patologie di natura psichiatrica che affliggono l’uomo si sono sviluppate ed aggravate all’interno del contesto familiare , anche a causa del padre alcolista e violento . Tutti gli elementi a disposizione rendono evidente, secondo i Giudici del Palazzaccio, la rilevante dipendenza economica dal defunto genitore . E perciò va accolta la richiesta del figlio, che si vede finalmente riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 26 settembre – 8 novembre 2018, numero 28608 Presidente D’Antonio – Relatore Riverso Considerato che con la sentenza numero 468/2013 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Inps, rigettava la domanda di Sa. Se. volta ad ottenere la pensione di reversibilità in conseguenza del decesso del padre Francesco avvenuto il 2 novembre 2006 a fondamento della sentenza la Corte sosteneva che fosse fondata l'eccezione dell'Inps, formulata fin dalla costituzione in primo grado, secondo cui il ricorrente appellato non avesse mai allegato e neppure provato, fin dal primo grado, la sussistenza del fondamentale requisito della domanda relativo alla cosiddetta vivenza a carico , alla data del decesso del padre né poteva essere condivisa la difesa dell'appellato il quale riteneva che l'esistenza di tale requisito potesse desumersi dalla dichiarazione con atto fidefacente effettuata nella domanda di pensione presentata all'Inps, la quale invece era priva di rilevanza probatoria contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Se. Sa. con tre motivi al quale resiste l'Inps con controricorso Ritenuto che col primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e 421 c.p.c. e/o l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 numero tre numero cinque c.p.c. , anzitutto perché la semplice lettura del ricorso introduttivo era sufficiente a smentire la tesi della Corte circa la mancata allegazione dell'esistenza del requisito della cosiddetta vivenza a carico quanto alla prova, poi, andava considerato anzitutto che l'Inps avesse respinto la sua domanda di reversibilità solo ed esclusivamente per il requisito sanitario, nulla obiettando circa il possesso del requisito della vivenza a carico inoltre la stessa prova era stata assolta con la dichiarazione resa in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 15/1968 la quale era stata corroborata dalle affermazioni e valutazioni contenute nelle due CTU espletate nel corso dei giudizi in ogni caso il giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'articolo 421 c.p.c. in base al quale quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine e il giudice reputa insufficienti le prove già acquisite lo stesso non può applicare meccanicamente la regola dell'onere della prova, ma deve esercitare il proprio potere-dovere di disporre d'ufficio gli atti istruttori necessari per superare l'incertezza probatoria sui fatti costitutivi allegati dalle parti col secondo motivo viene dedotta violazione falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 4 legge 4 gennaio 1968 numero 15, articolo 1 comma 8-bis della legge 26 febbraio 1986 numero 45, anche in relazione agli artt. 2697 e 2727 c.c. nella parte in cui la sentenza aveva affermato che la dichiarazione prodotta in sede amministrativa circa l'esistenza del requisito della vivenza a carico non avesse alcuna valenza probatoria senza tener conto che in sede amministrativa la sua domanda venne respinta solo per la mancanza del requisito sanitario e senza alcun cenno al requisito in questione col terzo motivo viene dedotta, in via subordinata, la questione di costituzionalità dell'articolo 2, comma 3 della legge 222/84 in relazione all'articolo 22 della legge 903/1965 che sostituisce l'articolo 13 sub art. 2 della legge 4 aprile 1952 numero 218 che sostituisce l'articolo 13 del Regio decreto legge numero 636/1939 per violazione degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui subordina la reversibilità della pensione di inabilità del figlio maggiorenne inabile al requisito della cosiddetta vivenza a carico del genitore i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per l'intima connessione che li correla, sono fondati per le ragioni di seguito esposte anzitutto come risulta senza contestazioni dal ricorso per cassazione, redatto nel rispetto del principio di autosufficienza, il ricorrente, a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata aveva, chiaramente e testualmente, allegato alla pagina 3 del ricorso introduttivo l'esistenza del requisito in discorso della vivenza a carico Per quanto concerne l'essere a carico è lo stesso ricorrente che nella domanda di pensione dichiara che il padre prevedeva con continuità al proprio mantenimento d'altra parte la condizione socio-economica del ricorrente, così come risulta anche dalla documentazione medica prodotta, porta a confermare il predetto requisito va poi considerato che, come pure risulta pacifico dagli atti, nel corso della fase amministrativa l'Inps aveva respinto la domanda di reversibilità solo per l'asserita mancanza del requisito sanitario, nulla obiettando circa il requisito della vivenza a carico e che sempre per la mancanza del solo requisito sanitario si concluse negativamente tanto il ricorso amministrativo, tanto l'incontro pre-contenzioso e ciò nonostante il ricorrente fosse già stato riconosciuto invalido al 100% in forza di un ulteriore giudizio intervenuto con l'Inps e conclusosi con la sentenza numero 84/2001 secondo una valutazione confermata, in seguito, da due consulenze medico legali che sono state espletate nei gradi del processo di cui qui si discute esisteva dunque una espressa e puntuale allegazione sulla vivenza a carico, tanto più corroborata dalla autodichiarazione prodotta in via istruttoria la quale ultima, come questa Corte ha affermato e chiarito anche di recente, in quanto documento, poteva essere valorizzata, occorrendo, sia ai fini dell'attivazione dei poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. nnumero 22484/2016, 19305/2016 , sia ai fini dell'onere di allegazione numero 17791/2018 , a prescindere dalla mancanza di formule sacramentali, del tutto inessenziali In tema di domanda giudiziale, non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito quanto alla prova della stessa vivenza a carico va considerato che questo requisito integra una situazione complessa che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, non si identifica con la mera coabitazione, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile ed è invece intimamente compenetrata e connessa con lo stesso requisito sanitario e quindi con l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa talché ai fini della relativa valutazione occorreva prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore Cassazione numero 3678/2013 nel caso in esame tale condizione risultava in fatto, non solo dalla autodichiarazione prodotta dal ricorrente, pure mai specificamente contestata dall'Inps, ma proprio dai contenuto delle perizie le quali, avevano accertato, da una parte, l'invalidità totale e l'impossibilità per il ricorrente di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, dall'altra, avevano attestato che le sue patologie di natura psichiatrica fossero risalenti e si fossero sviluppate ed aggravate proprio nell'ambito del contesto familiare all'interno del quale il ricorrente era inserito nella prima CTU si legge che Se. fosse rimasto in casa con i genitori e nella seconda si dice a proposito dei suoi disturbi che essi trovassero radici nella tragica condizione familiare nonché il vissuto in famiglia ove il padre, alcoolista, era violento sulla scorta delle premesse il ricorso deve essere quindi accolto la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la domanda svolta da Se. Sa. deve essere integralmente accolta con la condanna dell'INPS ad erogargli la pensione di reversibilità con la decorrenza dovuta per legge l'Inps deve essere inoltre condannato a rifondere al ricorrente le spese processuali relative ai tre gradi di giudizio nella misura di cui in dispositivo non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di Se. Sa. condanna l'Inps alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1500 per il primo grado, Euro 1700 per il secondo grado, Euro 2500 per il giudizio di legittimità oltre ad Euro 200 per esborsi per ciascun grado, al 15% per spese generali ed accessori di legge.