È illegittimo chiedere al socio (entro tre giorni) la somma di 5mila euro per la società in crisi

L’inadempimento delle socie/lavoratrici, in seguito alla richiesta deliberata in assemblea di versamento di una consistente somma, non è connotato da una gravità tale da giustificarne l’esclusione e il licenziamento dalla società cooperativa. Rilevante per la decisione è il termine temporale troppo stringente tre giorni concesso per l’adempimento.

Lo ha deciso il Tribunale di Taranto con sentenza n. 12768/18, depositata il 19 aprile. Il caso. La controversia traeva origine dal provvedimento di esclusione dalla società e di risoluzione del rapporto di lavoro emesso nei confronti di due socie/lavoratrici per la società cooperativa. Con istanza cautelare davanti al Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, le lavoratrici deducevano l’illegittimità dei provvedimenti, in ragione dell’inesistenza dell’inadempimento loro imputato. In particolare le ricorrenti erano accusate di non aver adempiuto alla richiesta di apporto economico nella specie l’obbligo di corrispondere 5.000 euro entro 3 giorni dalla comunicazione della delibera assembleare dei soci in rapporto allo stato di crisi aziendale . Le ricorrenti chiedono al Giudice la riammissione nella compagine sociale e la reintegrazione nel posto di lavoro. La società cooperativa convenuta ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie sotto il profilo del fumus boni iuris e periculum in mora . Precisazioni sulla grava inadempienza dei soci. Il Tribunale ha preliminarmente osservato che ai sensi dell’art. 2553 c.c. l’esclusione del socio di cooperativa può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico” . Nella fattispecie in esame, quindi, bisogna stabilire se il mancato versamento della somma richiesta da parte delle socie nel termine indicato sia qualificabile come inadempienza grava in grado di legittimare l’esclusione delle stesse dalla società e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. I Giudici di merito evidenziato che secondo l’art. 14 dello Statuto della cooperativa è previsto che la condotta inadempiente può assumere rilevanza ai fini dell’esclusione del socio esclusivamente previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta giorni . Da ciò consegue, secondo il Tribunale, che è da escludersi che l’inadempimento del socio sia grave, non essendo ancora spirato il termine temporale previsto dalla norma ed, inoltre, non può ritenersi che la situazione di crisi finanziaria rilevata dall’assemblea possa da sola giustificare la riduzione del suddetto termine, come si riscontra nel caso di specie, fino a tre giorni, anche in considerazione della considerevole somma richiesta alle socie. Esclusione illegittima e reintegrazione del rapporto di lavoro. In relazione alla necessità di ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro nei confronti di entrambe le ricorrenti il Tribunale ha ripreso alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione secondo le quali il legislatore ha, in particolare, previsto un rapporto di consequenzialità fra il recesso l’esclusione del socio e l’estinzione del rapporto di lavoro, che esclude la necessità, in presenza di comportamenti che ledono il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come l’applicabilità delle garanzie procedurali connesse all’irrogazione di quest’ultimo. Un simile rapporto implica, tra l’altro, che, rimosso il provvedimento di esclusione, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro Cass. n. 14741/11 Cass. n. 2802/15 . Per queste ragioni il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e dichiarato illegittime le delibere di esclusione delle socie adottate dalla società cooperativa, ordinando, altresì, la ricostruzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro delle ricorrenti.

Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, sentenza 18 - 19 aprile 2018, n. 12768 Giudice De Palma Fatto e diritto Nella controversia n. 1363-18 r.g. tra Sa. Ca. e De Fe. Es., ricorrenti, e Giocolandia Società cooperativa a r.l., resistente Il Giudice Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 18.4.2018, osserva con istanza cautelare depositata in data 14.2,2018, le ricorrenti dappresso citate, già socie/lavoratrici della cooperativa convenuta, deducendo l'illegittimità degli impugnati provvedimenti di esclusione dalla società e di risoluzione del rapporto di lavoro, in ragione della inesistenza dell'inadempimento loro imputato laddove, in particolare. al lavoratore non può in alcun modo essere imposto un sacrificio economico di tale entità, pagamento di Euro 5.000,06, entro ire giorni pena l'esclusione dalla compagine sociale e del carattere ritorsivo del licenziamento conseguitone, deducendo altresì la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile stante l'approssimarsi della scadenza del contratto di appalto per la gestione dell'asilo comunale nel cui ambito le ricorrenti avevano operato, con conseguente vanificazione - nei loro confronti - della clausola sociale in forza della quale l'impresa subentrante è obbligata al reimpiego dei lavoratori già assunti nel precedente appalto , hanno chiesto al giudice del lavoro adito di ordinare, in via d'urgenza, la riammissione nella compagine sociale ed anche la reintegrazione nel posto di lavoro delle lavoratrici, restituendo loro la qualità di socie e di lavoratrici della Giocolandia società cooperativa a r.l . Costituitasi, la società cooperativa convenuta ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, tanto sotto il profilo del fumus boni iuris, quanto sotto quello del periculum in mora. Come può evincersi dalla disamina della documentazione prodotta, a seguito della comunicazione della delibera dell'assemblea dei soci del 9.122017 delibera con cui era stato dichiarato lo stato di crisi della società e si era stabilita una forma di apporto economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione etile disponibilità e capacità finanziarie - nel caso delle ricorrenti quantificato in Euro 5.000 -da versare entro tre giorni dalla data dell'assemblea , l'organo amministrativo dell'ente, con delibera del 19.12.2017, dando atto del fatto che il socio è gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano in ragione delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci , aveva disposto l'esclusione delle stesse dalla società ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del vigente statuto con effetto immediato . Con susseguente nota del 19.12.2017, la società cooperativa aveva, quindi, comunicato alla De Fe. ed alla Sa. l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in ragione dell'esclusione da socio e di quanto previsto dalle norme di legge, dallo statuto e dal regolamento di cooperativa . Tanto premesso, l'art. 14 dello statuto della cooperativa che viene in rilievo espressamente prevede che l'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, tra l'altro, nei confronti del socio che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, e dai regolamento a che ineriscano il rapporto mutualistico nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali lett. b o che previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo lett. d . Orbene, dette previsioni statutarie si pongono in linea con il disposto di cui all'art. 2553 c.c., ai sensi del quale vds. co. 2 l'esclusione del socio di cooperativa può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico . Ciò posto, occorre, dunque, verificare se il mancato versamento da parte delle ricorrenti del succitato importo di Euro 5.000 nel termine di tre giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare che ne aveva disposto l'obbligatorietà a carico dei soci in rapporto allo stato di crisi aziendale determinatosi, possa qualificarsi alla stregua di una grave inadempienza in grado di legittimarne l'esclusione con conseguente risoluzione dei relativi rapporti di lavoro. Poste tali premesse e dovendosi, in particolare, considerare in termini sistematici le disposizioni statutarie che vengono in rilievo, ritiene questo giudice che le delibere di esclusione in questione siano da considerare illegittime. Nel conformare la regola mutualistica della contribuzione allo scopo sociale mediante il versamento del valore delle quote sottoscritte o l'esecuzione, in generale, dei pagamenti prescritti, la norma statutaria dappresso virgolettata del tutto significativamente prevede che la relativa condotta inadempiente possa assumere rilevanza ai fini della esclusione del socio esclusivamente 'previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta giorni . Dovendosi, pertanto, raccordare detta specifica indicazione temporale alla previsione statutaria secondo cui è suscettibile di esclusione il socio che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni di origine societaria, si deve, dunque, ritenere che il mancato pagamento di somme possa assumere, in via ordinaria, valenza di grave inadempimento soltanto allo spirare del termine di trenta giorni decorrente dall'intimazione a pagare promanante dall'organo amministrativo. Nella vicenda in esame, è pacifico che la delibera assembleare che aveva previsto l'obbligo del versamento dell'importo di Euro 5.000 di cui si discute fosse stata comunicata alle socie lavoratrici in data 13 dicembre 2017 e che la esclusione decretata in rapporto all'inadempimento di tale obbligo tosse intervenuta già in data 19 dicembre 2017. Su tali basi è, dunque, da escludere che l'inadempimento si connoti in termini di gravità, né può ritenersi che la situazione di crisi finanziaria rilevata dall'assemblea, in difetto di indicazioni in ordine alla sussistenza di procedure esecutive in corso, alla necessità di costituire provviste o alla presenza di ulteriori situazioni contingenti, possa di per sé valere a giustificare la riduzione del termine in oggetto - come di tatto avvenuto nel caso di specie -sino a tre giorni, ciò a maggior ragione in rapporto al considerevole importo di Euro 5.000 del versamento preteso. La illegittimità delle delibere di esclusione oggetto di impugnazione così rilevata, dunque, determina la ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro in capo ad entrambe le ricorrenti in tal senso Cass. n. 14741 del 5/1/2011, secondo cui il legislatore ha, in particolare, previsto un rapporto di consequenzialità fra il recesso l'esclusione del socio e l'estinzione del rapporto di lavoro, che esclude la necessità, in presenza eli comportamenti che ledono il contralto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come l'applicabilità delle garanzie procedurali connesse all'irrogazione di quest'ultimo . Un simile rapporto implica, tra l'altro, che, rimosso il provvedimento di esclusione, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro conforme Sez. L, Sentenza n. 2802 del 12/02/2015 . Ravvisato, quindi, il fumus boni iuris, è da ritenere nella presente vicenda del pari sussistente il periculum in mora. Sulla scorta delle allegazioni di parte ricorrente, sul punto non specificatamente contestate dalla convenuta, segnatamente risulta che il contratto di appalto tra il Comune di Grottaglie e la Giocolandia società cooperativa s.r.l., nel cui ambito la Sa. e la De Fe. - sino alla loro esclusione dalla compagine societaria - avevano operato, scadrà in data 31.7.2018. sicché, in difetto di ricostituzione dei rapporti di lavoro di cui si discute, entrambe le ricorrenti perderanno la possibilità di valersi, a fronte del possibile subentro di altra azienda nel precitato appalto, della clausola sociale prevista dal capitolato d'appalto del servizio di gestione dell'asilo nido comunale e dall'art. 24 del CCNL di settore ciò con evidenti ricadute pregiudizievoli sugli aspetti della vita professionale delle ricorrenti medesime. In ragione delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda cautelare è, dunque, meritevole di accoglimento. Le spese del presente giudizio, su cui deve provvedersi attesa la tendenziale e possibile definitività del provvedimento in via d'urgenza adottato ex art. 669 octies co. 6, c.p.c, come modificato dal d.l. n. 35/05, conv. in L. 80/05, giusta d.l. 273/05, conv. In L. 51/06 sono da porre a carico della parte convenuta in ragione della sua soccombenza nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità delle delibere di esclusione delle socie Sa. Ca. e De Fe. Es., adottate dalla Giocolandia società cooperativa a r.l. in data 19 dicembre 2017, ordina a detta società la ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro delle precitate ricorrenti condanna Giocolandia società cooperativa a r.l. al pagamento delle spese processuali della presente fase processuale in favore delle ricorrenti, costituitesi mediante difesa congiunta. che liquida in favore di ciascuna di esse in Euro 800.00. oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge manda alla cancelleria per le comunicazioni.