Pilota di aerei ansioso e in malattia: legittime le sue esibizioni come pianista

Il lavoratore, dipendente della vecchia Alitalia, ha salvato il posto. Respinte le osservazioni proposte dall’azienda. Per i giudici la partecipazione ad alcuni concerti era assolutamente compatibile col periodo di stop forzato come pilota.

Posto di lavoro salvo per il pilota di linea – dipendente della vecchia Alitalia – che durante il periodo di malattia per una sindrome ansiosa ha pensato bene di dedicarsi alla propria passione di pianista, esibendosi in concerto in diverse città d’Italia come membro di un’orchestra. Respinte le obiezioni mosse dall’azienda, i giudici del ‘Palazzaccio’ sanciscono l’illegittimità del licenziamento e ordinano la reintegra del lavoratore Cassazione, sentenza n. 14826/2018, Sezione Lavoro, depositata il 7 giugno 2018 . Compatibilit à . A luglio del 2011 l’ufficializzazione del provvedimento adottato da Alitalia. Così il pilota si ritrova messo alla porta perché ha partecipato, pochi mesi prima, in qualità di pianista solista, a un concerto, mentre risultava ufficialmente assente dal lavoro per malattia . Licenziamento sacrosanto, sanciscono i giudici del Tribunale, subito smentiti però in Corte d’appello, dove viene affermato, invece, che le sporadiche attività di pianista erano assolutamente compatibili con la malattia denunciata – cioè un serio disturbo d’ansia che ne provocato l’inidoneità al volo per 60 giorni – e non l’avevano affatto aggravata. E questa valutazione viene condivisa dai giudici della Cassazione, che sigillano la vittoria del lavoratore, confermandone il diritto alla reintegra in azienda. In particolare, poi, i magistrati del ‘Palazzaccio’ precisano che il pilota non ha violato alcun obbligo di correttezza e di buonafede nell’esecuzione del contratto di lavoro , anche perché egli non avrebbe potuto riprendere servizio, dovendo attendere l’esito della visita di idoneità al volo .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 febbraio – 7 giugno 2018, n. 14826 Presidente Bronzini – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Il Tribunale di Milano respingeva il ricorso con cui R. C. aveva chiesto dichiararsi la illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Alitalia-Compagnia Aerea Italiana s.p.a. 1'8.7.11 per aver partecipato, come pianista solista, ad un concerto in data 22.3.11, mentre era assente dal lavoro per malattia, chiedendo l'applicazione delle tutele previste dall'art. 18 L. n. 300/70. Avverso tale sentenza proponeva appello il lavoratore, lamentandone l'erroneità in quanto il giudice ritenne, senza l'acquisizione di alcun parere tecnico di un medico specialista, che la malattia, iniziata per una banale sindrome influenzale, si fosse aggravata per lo stress conseguente all'attività concertistica da egli svolta nel periodo di sospensione della prestazione e che per tale ragione era ravvisabile un comportamento colpevole che integrava la giusta causa di licenziamento. Resisteva la società Alitalia chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d'appello di Milano, ritenutane la necessità, disponeva c.t.u. medico legale diretta ad accertare se la partecipazione di C. come pianista solista al concerto del 22.3.11 presso il Teatro dell'Opera di Novara avesse determinato l'inidoneità alla prestazione per motivi di salute, rilevata dall'Istituto medico-legale dell'aeronautica militare per la durata di 60 giorni, o comunque avesse contribuito ed in tal caso in quale misura a determinarla se la partecipazione, sempre come pianista, ai concerti del 2.4.11 presso il Teatro dell'Opera di Roma come solista e del 28\29.4.11 presso l'Auditorium di Milano con l'orchestra, avesse determinato la prosecuzione del giudizio di inidoneità alla prestazione lavorativa per ulteriori 30 giorni in quanto aggravava le condizioni patologiche e non consentì una tempestiva guarigione. All'esito, la corte meneghina, con sentenza depositata il 2.10.15, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, ordinando alla società la reintegra del C. nel suo posto di lavoro, e condannandola al risarcimento del danno nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori, dedotto l'aliunde perceptum, parimenti quantificato in sentenza. Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso la Compagnia Aerea Italiana, affidato a cinque motivi. Resiste il C. con controricorso, poi illustrato con memoria. Motivi della decisione 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c Lamenta che nella lettera di contestazione era stato addebitato al C. lo svolgimento di attività lavorativa durante l'asserito stato di malattia e successivamente di inidoneità lavorativa la violazione dei doveri di correttezza e buona fede per aver compromesso e\o aggravato, e\o ritardato la guarigione l'inesistenza della malattia lamentata e dunque l'illegittima mancata prestazione lavorativa. Che la corte distrettuale interpretò in modo riduttivo la lettera di contestazione, limitando l'addebito alla violazione degli obblighi di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto. Il motivo è inammissibile in quanto coinvolge l'attività interpretativa di un documento, che implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione - così come avviene per ogni operazione ermeneutica - ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito Cass. sez.un. 25.2.11 n. 4617 Cass. 9 settembre 2008 n. 22893 Cass. l0 febbraio 2007 n. 2217 Cass. 22 febbraio 2005 n. 3538 . La sentenza impugnata, del resto, ha ampiamente e congruamente esaminato, anche attraverso l'ausilio di c.t.u. medico legale, sia lo svolgimento dell'attività di pianista svolta dal lavoratore durante lo stato di malattia, ed i suoi risvolti sul rapporto lavorativo con la società, sia la sussistenza della malattia denunciata, sia l'inidoneità di tale attività ad aggravare la patologia o ritardarne la guarigione. 2.- Con secondo motivo la CAI denuncia l'omesso esame della compatibilità della malattia denunciata dal C. con l'attività di pianista e la sua incompatibilità con l'attività lavorativa. Il motivo è inammissibile alla luce del novellato n. 5 dell'art. 360, comma l, c.p.c., essendo diretto ad una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella accertata dalla sentenza impugnata, come detto avvalsasi a tal fine anche di c.t.u. medico legale. La Corte di merito ha peraltro accertato che le sporadiche attività di pianista svolte erano assolutamente compatibili con la malattia denunciata e non avevano aggravato quest'ultima. Deve allora rimarcarsi che Il nuovo testo del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia . L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma l, n. 6 e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 , - il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando nel quadro processuale tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881 . Il motivo non rispetta il dettato di cui al novellato n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito. 3.- Con terzo motivo la CAIdenuncia ancora l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè l'avvenuta contestazione, da parte della società, delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore per giustificare la sua assenza dal lavoro. Osserva la Corte che anche a voler prescindere dalla considerazione che l'avvenuta contestazione, o meno, dei certificati medici non costituisce un fatto decisivo inferendo semmai in ordine alla violazione di norme di diritto, il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato che lo stato di malattia era stato certificato anche dall'Istituto medico legale dell'Aeronautica ove era attestata una inidoneità al volo per 60 giorni per un serio disturbo d'ansia reattivo. Del resto la ricorrente non spiega perché la sola contestazione dei certificati medici inviati, ed esaminati dalla Corte di merito, comporterebbe l'irrilevanza degli stessi, a fronte degli accertamenti svolti sia dall'Istituto medico legale dell'Aeronautica, ove sono descritte le malattie denunciate dal febbraio al marzo 2011, sia dal c.t.u. Per il resto la censura coinvolge inammissibilmente accertamenti di fatto ed apprezzamenti degli stessi compiuti dal giudice di merito. 4.- Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 e 2110 c.c. con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 L. n. 300\70, ed in subordine dall'art. 3 L. n. 604\66. Lamenta che la sentenza impugnata valutò erroneamente gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede in capo al lavoratore, intesi a non gravare ulteriormente il datore di lavoro esponendone il patrimonio e l'organizzazione ad un pregiudizio derivante da scarsa attenzione alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e non ritardata guarigione. Il motivo è inammissibile, mirando nella sostanza ad un diverso apprezzamento delle circostanze di causa, rispetto a quanto accertato dalla sentenza impugnata, in base al novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c. cit., che ha peraltro ritenuto, in base alle risultanze istruttorie certificati medici, attestati dell'Istituto medico legale dell'Aeronautica, c.t.u. , che il C. non aveva violato alcun obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, anche considerato che il C. non avrebbe potuto riprendere servizio dovendo attendere l'esito della visita di idoneità al volo, negata per una condizione obiettiva risalente alla malattia originaria che certamente non era compatibile, stante l'assunzione dal 7.3.11 di benzodiazepine farmaci ipnoinducenti con l'attività di pilota . 5.- Col quinto motivo la CAIdenuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in ordine alla carenza di prova dell'idoneità delle attività lavorative pianista svolte dal C. a pregiudicarne il pieno e tempestivo recupero delle energie psicofisiche. Lamenta in sostanza che, giusta il canone civilistico invocato in materia di onere della prova, il lavoratore avrebbe dovuto provare la compatibilità di tali attività di pianista con la malattia denunciata al datore di lavoro. Anche tale motivo è inammissibile, mirando ad una diversa ricostruzione ed apprezzamento dei fatti, ampiamente esaminati dalla sentenza impugnata, che ha accertato che tali sporadiche, quattro attività di concertista, non erano incompatibili con l'infermità denunciata. 6.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis dello stesso art. 13.