Gli Ermellini sul concetto di infortunio “in occasione di lavoro”

L’indennità per inabilità temporanea è riconosciuta dall’art. 2 d.P.R. n. 1124/1965 anche in caso di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro” che determini un’inabilità al lavoro superiore a 3 giorni.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12549/18, depositata il 22 maggio. Il caso. La moglie e i figli di un lavoratore chiedevano il riconoscimento dell’indennità INAIL per inabilità temporanea dovuta al de cuius dalla data dell’infortunio a quella del decesso. La Corte d’Appello, confermando la pronuncia del Tribunale che aveva rigettato la domanda attorea, affermava che l’attività svolta dall’uomo nel momento in cui aveva subito l’evento lesivo non era qualificabile come normalmente, immediatamente e necessariamente connessa con lo svolgimento delle sue mansioni tipiche. Il de cuius era infatti professionalmente impiegato nel campo dell’edilizia, al più del movimento terra, e l’infortunio si era verificato mentre si dedicava all’attività di sezionamento di un tronco al fine di ricavare delle travi per la copertura del proprio garage in corso di realizzazione. La sentenza viene impugnata con ricorso per cassazione dagli eredi. Infortunio in occasione di lavoro”. Il Collegio coglie l’occasione per richiamare l’art. 2 d.P.R. n. 1124/1965 che si riferisce ai casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro” che determinano un’inabilità al lavoro superiore a 3 giorni. Nella nozione di in occasione di lavoro”, precisa la Corte, rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purchè attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spazioni funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore cfr. Cass. n. 17917/17 . Nel caso dell’attività artigianale, è stato precisato che le attività manuali, ai fini della tutela assicurativa, non devono corrispondere a quella tipiche della prestazione artigianali ma si estendono alle attività indispensabili alla prestazione lavorativa tipica, quali atti preparatori, accessori, connessi. Il testo unico sugli infortuni sul lavoro, nel caso dell’artigiano, mira infatti a tutelare il lavoratore da eventi incidenti sulla sua capacità di lavoro, con la conseguenza che sono indennizzabili come infortuni tutti quegli eventi che si pongono in uno stresso rapporto di connessione e complementarietà con l’attività professionale. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte nega che l’attività di taglio alberi possa rientrare nei confini dell’attività edilizia in cui il de cuius era impiegato, richiedendo specifiche professionalità che egli non poteva dedurre” dalla sua professione. Per questi motivi, la Corte dichiara infondato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 31 gennaio – 22 maggio 2018, numero 12549 Presidente D’Antonio – Relatore Leone Rilevato in fatto - Che la Corte di appello di Torino, con la sentenza numero 601/2012, aveva confermato la decisione del Tribunale di Ivrea di rigetto della domanda proposta da T.O. ,C.G.C. e C.P. , quali eredi di C.E. , diretta al riconoscimento della indennità per l’inabilità temporanea dovuta al de cuius dal 20.3.2006 al 27.1.2007, data del decesso, e della rendita ai superstiti in favore della moglie dell’assicurato - che la Corte territoriale aveva valutato che l’attività di sezionamento di un tronco di un albero di 60-70 centimetri svolta dal de cuius al fine di ricavare delle travi per la copertura del proprio garage/deposito in corso di realizzazione, non fosse qualificabile come attività normalmente, immediatamente e necessariamente connessa con lo svolgimento delle mansioni tipiche dell’attività edilizia e al più di movimento terra, svolta professionalmente dal C. - che alcun diretto collegamento era dunque rinvenibile tra la attività lavorativa svolta e le circostanze in cui si era determinato l’infortunio, ed era dunque da rigettarsi la domanda azionata dagli eredi - che l’Inail resisteva alle pretese con controricorso - che parte ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis cpc Considerato in diritto 1 - Che la parte ricorrente non ha indicato espressamente il vizio in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, facendo generico riferimento alla violazione degli artt. 2 e 66 del D.p.r. numero 1124/1965, e chiedendo sostanzialmente la rivalutazione del giudizio espresso in punto di attività normalmente strumentale o connessa ricollegato alla fattispecie all’esame 2 - che il vizio di omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione, pure richiamato, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma numero 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17.7.2012 si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova tra le altre Cass. numero 584/2004 conf. 15489/2007 3 - che nelle doglianze prodotte in ricorso non si rinvengo le dette caratteristiche poiché non vengono neppure indicati i punti decisivi non esaminati dal Giudice, ma solo le valutazioni dello stesso sulla non riferibilità della attività determinativa del sinistro a quella normalmente svolta dal de cuius attività edile e al più di movimentazione terra che pertanto il motivo risulta già per tali motivi inammissibile 4 - che peraltro l’art. 2 del d.P.R. numero 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro che cagionino un’inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore tra le altre Cass. 17917/2017 5 - che in continuità con l’orientamento espresso e anche in considerazione che, con riguardo all’attività dell’artigiano, si è affermato che le attività manuali non debbano necessariamente corrispondere, ai fini della tutela assicurativa, a quelle tipiche della prestazione artigianale, perché la tutela si estende a tutti quei lavori che, ancorché non tipici, siano in ogni caso indispensabili in quanto preparatori, accessori o connessi alla prestazione lavorativa dell’artigiano Cass. numero 2016/2012 6 - che, in coerenza a tali principi ed in evoluzione interpretativa con gli stessi, è da ultimo intervenuta pronuncia di questa Corte ulteriormente significativa rispetto alla specificazione dell’ambito della tutela riconoscibile Cass. numero 4277/2017 7 - che è stato chiarito che, al fine di stabilire gli esatti contorni dell’attività protetta in caso di imprenditore artigiano occorra fare riferimento alla finalità della norma, che è quella di tutelare non è il rischio di infortunio o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale a un’attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela Corte Cost., numero 100/1991 . Le norme del testo unico sugli infortuni sul lavoro sono dettate dalla necessità di garantire ai lavoratori provvidenze nelle ipotesi di eventi dannosi che si producano a causa e in occasione delle attività alle quali sono adibiti, conseguendone che infortuni indennizzabili sono tutti quelli che si pongano in uno stretto rapporto di connessione e di complementarietà con l’attività protetta Cass. 2 giugno 1998, numero 5416 . Continua la Corte ritenendo che solo in quest’ottica teleologica, il concetto di operazione manuale abituale può assumere contorni definiti dovendo in esso essere ricompresa ogni operazione che, si svolga all’interno o all’esterno dei locali aziendali, comunque concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione Cass. numero 5416/1998, cit. . 8 - che a definizione dei principi espressi sono state ritenute comprese nell’ambito delle tutele le attività di acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività di impresa, così come la vendita dei prodotti e le attività ad esse preliminari e consequenziali, in quanto connessi, complementari e accessori, diretti all’alienazione dei prodotti agricoli art. 207 d.P.R. cit. ,quantunque tali operazioni facciano parte di un’attività più largamente imprenditoriale - speculativa ancora Cass. numero 5416/1998 . Del pari, anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all’acquisto di prodotti necessari per la coltivazione della terra, è stato valutato come rientrante tra le attività manuali e abituali nei sensi suindicati. 9 - che pur in continuità con l’evoluzione interpretativa così segnata, ed in coerenza con la lettura finalistica delle norme del Testo Unico, deve escludersi che la fattispecie esaminata, per i connotati di fatto che la contrassegnano, possa essere ricompresa nei confini dell’oggetto della tutela, in quanto sensibilmente differente è l’ipotesi di infortunio occorso durante l’attività di acquisto del materiale utile all’impresa artigianale, da quello invece realizzatosi in attività non direttamente e necessariamente connesse all’attività professionale svolta. Con riguardo alla fattispecie in esame deve rilevarsi che l’infortunio si realizzò allorché, il C. veniva travolto da un grosso tronco di diametro 60-70 centimetri, adagiato a terra, su terreno in pendenza, dallo stesso, al fine di terminarne il taglio. Il C. , nell’aggirare il tronco che stava provvedendo a tagliare presso un terreno di proprietà dei propri cugini che lo avevano di ciò incaricato offrendogli il legname ricavato, veniva travolto dalla pianta che rotolava verso il basso 10 - che risulta evidente che il taglio di albero finalizzato all’approviggionamento delle travi di legno utili a costruire il garage/deposito dell’artigiano è attività non direttamente connessa a quella dell’artigiano costruttore edile 11 - che i molteplici passaggi tecnici e manuali intercorrenti tra il taglio dell’albero richiedenti specifiche professionalità e il concreto utilizzo di travi di legno per la costruzione appalesano la lontananza tra le attività e, dunque, l’assenza di quella accessorietà e connessione diretta richiesta per la qualificazione della attività artigianale tipica e per il funzionamento della tutela assicurativa 12 - che comunque, se pur superato il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve essere ritenuto infondato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.