La costituzione della controparte sana la nullità della notifica che ha violato il termine a comparire

Ripercorrendo la disciplina relativa ai vizi della notificazione e alle conseguenze in termini processuali, gli Ermellini affermano che laddove l’atto di appello sia stato notificato all’appellato in violazione del termine a comparire, la nullità può essere sanata con la costituzione in giudizio, ferma restando la possibilità di chiedere una dilazione dell’udienza nel rispetto del suddetto termine.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9404/18, depositata il 17 aprile. La vicenda. A seguito del rigetto dell’impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli, il lavoratore proponeva appello ma la Corte territoriale di Caltanissetta ne dichiarava l’improcedibilità per violazione del termine a comparire a favore della controparte. La sentenza viene impugnata con ricorso per cassazione per la violazione dell’art. 435, comma 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che la nullità della notificazione dell’appello non fosse sanabile dalla costituzione dell’appellato né dalla rinnovazione disposta dal giudice. Notificazione dell’appello. La Corte di Cassazione analizza la censura premettendo che l’ordinamento giuridico prevede che, in tema di vocatio in ius , una volta depositato il ricorso ed emesso il decreto di fissazione dell’udienza da parte del giudice, l’appellante deve procedere alla notificazione all’appellato entro 5 giorni dalla comunicazione della cancelleria. Tale notificazione deve assicurare alla controparte, dal momento della sua efficacia, un termine a comparire di 25 giorni. L’omessa o inesistente notifica degli atti introduttivi è motivo di improcedibilità dell’appello, purchè l’appellante sia comunque venuto a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza e salvo che l’inesistenza dipendi da causa non imputabile al ricorrente nel qual caso opera la remissione in termini . Laddove sia invece riscontrabile una mera nullità della vacatio in ius , la giurisprudenza riconosce la sanabilità del vizio. Tirando le somme del discorso, la Cassazione afferma che si applica l’art. 291, comma 1, c.p.p., in caso di notifica nulla che va quindi rinnovata nel termine perentorio concesso dal giudice con norma ritenuta applicabile al rito del lavoro in primo grado [] si applica l’art. 164, comma 2, c.p.p. che non vi è ragione di non estendere al rito del lavoro , con rinnovazione della fase di vocatio in ius , se la notifica sia validamente avvenuta ma senza rispetto dei termini e non vi sia stata costituzione dell’appellato si applica l’art. 164, comma 3, c.p.c., con mera regolarizzazione della fase introduttiva mediante dilazione dell’udienza, se la notifica sia validamente avvenuta, ma senza rispetto dei termini a comparire, e segua costituzione dell’appellato ed eccezione da parte sua in merito al mancato rispetto di tali termini . Nel caso di specie, che si colloca nell’ultima delle ipotesi appena richiamate, la Corte territoriale ha dunque erroneamente affermato l’improcedibilità dell’appello. La soluzione corretta sarebbe stata quella di ritenere sanata la notifica con la costituzione della controparte e fissazione di una nuova udienza in accoglimento dell’eccezione di quest’ultima. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 dicembre 2017 – 17 aprile 2018, n. 9404 Presidente Di Cerbo – Relatore Bellè Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 129/2015, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da B.D. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la sua impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli da PFE s.p.a. In fatto è accaduto che, depositato il ricorso in appello in data 3.12.2014 e ricevuta in data 9.12.2014 comunicazione dalla cancelleria del decreto di fissazione di udienza per il 28.1.2015, l’appellante avesse dato corso alle attività di notificazione del ricorso e del pedissequo decreto solo il 7.1.2015, con notifica perfezionatasi in pari data, quando mancavano ventuno giorni all’udienza di discussione, sicché ne risultava violato il termine a comparire di cui all’art. 435, co. 3, c.p.c. PFE S.p.A. si era costituita, nel rispetto dei termini di cui all’art. 436, co. 1, c.p.c., eccependo l’improcedibilità del gravame e chiedendo solo in subordine il differimento dell’udienza di discussione, onde regolarizzare il termine a comparire in proprio favore. La Corte distrettuale, pur disponendo un rinvio dell’udienza di discussione, ha poi dichiarato l’improcedibilità dell’appello, sostenendo che i vizi della notifica degli atti introduttivi di esso, nel rito del lavoro, non potessero essere sanati e ciò per ragioni afferenti alla ragionevole durata del processo. 2. B.D. ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi della predetta pronuncia, sulla base di un motivo, cui ha resistito PFE con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 435, comma 3, c.p.c. per essersi ritenuto che la notificazione dell’appello in violazione dei termini a comparire sia causa di improcedibilità del gravame, non sanabile dalla costituzione dell’appellato o mediante rinnovazione della notificazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. 2. Il motivo è fondato. 3. Il tema processuale riguarda gli effetti che, sull’appello nel c.d. rito del lavoro, producono i vizi inerenti la notificazione degli atti attraverso cui, con la fissazione da parte del giudice dell’udienza di discussione, si provvede all’instaurazione del contraddittorio. Con riferimento al giudizio di appello, nel disciplinare la fase di c.d. vocatio in ius, la legge prevede che, depositato il ricorso in appello ed emesso dal giudice il decreto di fissazione dell’udienza di discussione, l’appellante debba procedere alla notificazione entro cinque giorni dalla comunicazione che di tale decreto gli è fatta dalla cancelleria art. 435, co. 2, c.p.c., come da aversi per integrato in esito a Corte Cost. 15 gennaio 1977, n. 15 e che tale notificazione debba assicurare all’appellato, dal momento della efficacia di essa nei suoi confronti, un termine a comparire di venticinque giorni art. 435, co. 3, c.p.c. . 4. Premesso che l’impugnazione sia ha per proposta fin dal deposito del ricorso in appello, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi è motivo di improcedibilità dell’appello Cass. 28 settembre 2016, n. 19191 Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1218, tutte sulla scia di Cass. SS.UU., 30 luglio 2008, n. 20604 , purché l’appellante sia giunto a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza Cass. 28 settembre 2016, n. 19176 ed a condizione che la predetta inesistenza non derivi da causa non imputabile al ricorrente, nel qual caso opera la regola generale della possibile remissione in termini ai sensi dell’art. 184-bis, c.p.c. Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175, ma anche, in motivazione, Cass. SS.UU., 30 luglio 2008, n. 20604, pur dovendosi tenere conto delle regole fissate anche da Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594 . Viceversa, qualora ricorra una mera nullità della vocatio in ius, il vizio è sanabile nelle varie forme a tal fine regolate dalla legge. A quest’ultimo proposito, che è quello che rileva nel caso di specie, in cui la notifica non è stata omessa né è inesistente, si è in particolare ritenuto che, a fronte di notificazione eseguita senza il rispetto del termine a comparire il giudice debba disporne la rinnovazione Cass., VI sez., 19 aprile 2016, n. 10775 Cass. 28 agosto 2013, n. 19818 analogamente, rispetto al rito di cui agli artt. 47 ss. L. 92/2012, Cass., VI sez., 29 dicembre 2016, n. 27395 non diversamente, in relazione sempre al rito di cui alla L. 92/2012 e sul presupposto espresso che esso, avendo natura di appello, resti regolato dalla disciplina generale dettata per le impugnazioni dal codice di rito , si è ritenuto che in caso di mancato rispetto del termine a comparire, legittimamente la Corte d’Appello, a fronte della costituzione del reclamato-appellato, dispone la dilazione dell’udienza onde consentire il rispetto dei termini a difesa, in luogo di dichiarare improcedibile il gravame Cass. 9 novembre 2016, n. 22780 . Il tutto nell’ambito di un più generale indirizzo in tal senso, comune anche ad altri riti in cui le fasi impugnatorie risultano introdotte con decreto v., in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, ove appunto si è ritenuto che, in caso di mancato rispetto del termine a comparire, il giudice debba disporre, a fronte della mancata costituzione dell’opposto, la rinnovazione della notificazione Cass., VI sez., 26 settembre 2014, n. 20396 . Né risultano pronunce di legittimità, almeno in tempi relativamente recenti, che, a fronte appunto della nullità della notificazione di ricorso e decreto o dell’attuazione di essa senza rispetto dei termini a comparire, abbiano in concreto ravvisato la determinazione di un effetto caducatorio per il gravame. 5. D’altra parte, l’orientamento appena richiamato, oltre a risultare univoco, è coerente con il contesto delle norme processuali interessate e con i principi della materia. È infatti evidente che tra inesistenza della notificazione degli atti introduttivi ed altri vizi minori della vocatio in ius nullità della notifica mancato rispetto dei termini a comparire intercorre una differenza qualitativa, data dal fatto che il difetto processuale è meno grave nullità della notifica, ove posta a raffronto con l’inesistenza o addirittura non coinvolge proprio in sé l’instaurazione del contraddittorio notificazione senza rispetto dei termini a comparire , ma solo i tempi utili all’esercizio del diritto di difesa. È pur vero che in taluni casi, qualora l’appellante provveda alla notificazione in tempi assai ravvicinati rispetto all’udienza, l’ipotesi dell’inesistenza e quella della soltanto invalida vocatio in ius si avvicinano in quanto, sotto il profilo della negligenza del procedente, è limitata la differenza tra chi notifichi pochi giorni prima della data fissata per la discussione e chi solo a tale udienza chieda termine per procedere ad una notifica omessa. Ciò, tuttavia, non inficia la differenza qualitativa tra le diverse fattispecie, potendosi semmai discutere, ma non è questo l’oggetto del presente giudizio, quale debba essere la disciplina nei casi limite in cui la notifica degli atti si perfezioni, per l’appellante, prima dell’udienza di discussione e, per l’appellato, successivamente ad essa. Le indicate differenze di fattispecie tra l’ipotesi dell’inesistenza e della mera invalidità della vocatio in ius giustificano pertanto il trattamento diversificato, in via generale ed astratta e sotto il profilo degli effetti, che è delineato dalla citata giurisprudenza e ciò pur se i rimedi che essa consente rinnovazione della notifica differimento dell’udienza siano tali da comportare la dilatazione dei tempi del processo. Si deve del resto considerare che lo stesso art. 6 C.E.D.U fa riferimento alla ragionevole durata, ma anche al diritto all’esame della propria causa, oltre che all’equità complessiva del processo, essendosi in tale prospettiva affermato che il principio del giusto processo non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso , dovendosi evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio così Cass., S.U., 12 marzo 2014, n. 5700 . L’equilibrio del sistema è peraltro insito nello stesso art. 111 della Costituzione, il quale rimette sia la ragionevole durata, sia più in generale il giusto processo, alla disciplina che di tali principi, in concreto, è attuata dalla legge. 6. Venendo quindi alla disciplina concreta desumibile dalle norme processuali, declinate rispetto al giudizio di appello, il quadro che ne risulta è completo e coerente nel senso che si applica l’art. 291, co.1 c.p.c., in caso di notifica nulla, che va quindi rinnovata nel termine perentorio concesso dal giudice con norma ritenuta applicabile al rito del lavoro in primo grado Cass. 1 febbraio 2017, n. 2621 in appello Cass. 28 agosto 2013, n. 19818 ed in sede di rinvio Cass. 29 luglio 2009, n. 17656, oltre che costantemente applicato nel giudizio di cassazione, per cui comunque, v. Cass. 20 ottobre 2006, n. 22529 si applica l’art. 164, co. 2, c.p.c. che non vi è ragione di non estendere al rito del lavoro , con rinnovazione della fase di vocatio in ius, se la notifica sia validamente avvenuta ma senza rispetto dei termini e non vi sia stata costituzione dell’appellato si applica l’art. 164, co. 3, c.p.c., con mera regolarizzazione della fase introduttiva mediante dilazione dell’udienza, se la notifica sia validamente avvenuta, ma senza rispetto dei termini a comparire, e segua costituzione dell’appellato ed eccezione da parte sua in merito al mancato rispetto di tali termini Cass. 9 novembre 2016, n. 22780 . 6.1 In definitiva, a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi attraverso cui si può avere o non avere, ma solo ove la parte non osservi gli incombenti eventualmente a suo carico la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa perimetrazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, onde far scaturire effetti diversi ed eventualmente anche più gravi quale l’improcedibilità dell’appello di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali esistenti. 6.2 Il caso di specie è quello della notifica senza rispetto dei termini a comparire, seguita da costituzione dell’appellato con richiesta per l’ipotesi in cui l’appello non fosse già, come in effetti non è, improcedibile di dilazione dell’udienza. Esso, sulla base del sistema come sopra delineato, trova disciplina nell’art. 164, co. 3, c.p.c., e quindi ha errato la Corte distrettuale nel ritenere che la tardiva notificazione comportasse la caducazione del processo di appello. 7. La sentenza va pertanto cassata e le parti sono rimesse dinanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta, che darà corso al processo, nel rispetto del principio qui definito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione.