Parte del resto da dare ai clienti finiva nelle sue tasche: licenziato il parcheggiatore

L’uomo è stato inchiodato dalle immagini di un servizio realizzato dalla trasmissione televisiva ‘Le Iene’. Il drastico provvedimento adottato dall’azienda è condiviso e confermato ora dai Giudici di legittimità.

Bluffava sui soldi da dare come resto ai clienti del parcheggio, riuscendo a tenere per sé qualche euro, ma è stato scoperto grazie a un servizio realizzato da ‘Le Iene’. Quelle immagini si sono rivelate decisive e gli sono costate il posto di lavoro. Definitivo il licenziamento deciso dalla società titolare dell’autorimessa Cassazione, ordinanza n. 9234/18, sez. Lavoro, depositata oggi . Condotta. L’episodio incriminato risale all’ottobre del 2009. A porre sotto accusa è la trasmissione ‘Le Iene’, con immagini inequivocabili da cui emerge la condotta del lavoratore quest’ultimo è stato beccato a consegnare reiteratamente ai clienti del parcheggio, gestito dalla società, un resto inferiore al dovuto, all’atto del ritiro della propria autovettura . La reazione della società è durissima il dipendente viene licenziato. E quel provvedimento, comunicato nel gennaio del 2010, è ora definitivo. A chiudere la vicenda è difatti la Cassazione, ritenendo non ammissibile il ricorso proposto dal legale del lavoratore nei confronti della decisione pronunciata in Corte d’Appello. Nessun dubbio, in sostanza, sui fatti, anche perché il filmato è stato prodotto in giudizio, in forma integrale e da esso è emerso che il dipendente, in sei casi su dieci, alla consegna da parte del cliente di una banconota di 20 euro, a fronte di un costo di 3 euro, restituiva sempre la somma di 15 euro , salvo restituire l’ulteriore differenza nel caso in cui il cliente si fosse accorto dell’ammanco . A fronte di tale quadro, per i giudici è logica la perdita di fiducia della società rispetto alla affidabilità del proprio dipendente a rendere la delicata prestazione con la necessaria e completa rettitudine, trasparenza e diligenza . E a questo proposito viene anche evidenziata la mancata segnalazione alla società, alla chiusura della cassa, delle differenze contabili in eccesso . Tutti questi elementi rendono assolutamente giustificato, secondo i giudici, il licenziamento.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 25 gennaio – 13 aprile 2018, n. 9234 Presidente Nobile – Relatore Marchese Fatto Rilevato che la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento intimato a CA. GI., dipendente della S.r.l. NAPOLI PARK, con comunicazione del 13.1.2010, per la condotta consistita nell'aver reiteratamente consegnato ai clienti del parcheggio, gestito dalla società, un resto inferiore al dovuto, all'atto del ritiro della propria autovettura, nella giornata del 7.10.2009, come emergeva a seguito di diffusione di un servizio giornalistico nell'ambito del programma televisivo denominato Le Iene che la Corte territoriale osservava, per quanto qui interessa, che il lavoratore non aveva contestato l'accadimento dei fatti, nella loro storicità, quali risultanti dalla riproduzione visiva e tanto meno la riferibilità a sé degli stessi ma solo l'erronea indicazione - nel filmato - della data delle riprese nonché le modalità del montaggio per la trasmissione televisiva che, in ogni caso, il filmato in forma integrale era stato prodotto in giudizio e dallo stesso emergeva che il dipendente, in sei casi su dieci, alla consegna, da parte del cliente, di una banconota di Euro 20,00, a fronte di un costo di Euro 3,00, restituiva sempre la somma di Euro 15,00, salvo restituire l'ulteriore differenza nel caso in cui il cliente si fosse accorto dell'ammanco che il lavoratore neppure negava di aver consegnato somme inferiori ma si giustificava affermando che i fatti erano dovuti a situazioni contingenti , senza, tuttavia, chiarire in cosa consistessero che la prova orale confermava i fatti come emersi dalle riproduzioni filmate che gli stessi integravano giusta causa di licenziamento, in ragione del vulnus cagionato alla fiducia della parte datoriale nell'affidabilità del proprio dipendente a rendere la delicata prestazione con la necessaria e completa rettitudine, trasparenza e diligenza che la reiterazione degli episodi, il concorso con altri colleghi, la selezione dei clienti distratti attuata con accurata ponderazione allo scopo di non rendere prontamente riconoscibile l'incompleta restituzione del resto, la restituzione degli importi ai clienti che immediatamente si avvedevano dell'ammanco, la mancata segnalazione alla società - alla chiusura giornaliera della cassa - delle differenze contabili in eccesso rappresentavano elementi tutti che orientavano per un giudizio di proporzionalità della sanzione che ha proposto ricorso per cassazione GI. CA. affidato a due motivi che, con entrambi i motivi, ha denunciato - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., l'errata valutazione degli elementi di prova, l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, l'omessa ammissione di mezzi istruttori che ha depositato controricorso la società NAPOLI PARK s.r.l. Diritto Considerato che i motivi denunciati, configurando vizi di motivazione, sono inammissibili che, infatti, ai sensi dell'articolo 348 ter cod. proc. civ., commi 4 e 5, allorquando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1-2-3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ. che la disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall'11 settembre 2012 articolo 54 co.2 DL 83/2012 che, nel presente giudizio, l'atto di appello è stato depositato in data 17.6.2013 che, per evitare il rilievo di inammissibilità, è onere della parte ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, onde dimostrare che esse sono tra loro diverse Cass. nr. 26774 del 2016 Cass. nr. 5528 del 2014 che tale ipotesi non ricorre nella fattispecie che, in ogni caso, i vizi denunciati neppure indicano, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ. applicabile all'attuale giudizio il fatto storico , non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053 che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.