Valida la notifica del precetto alla vicina di casa, salvo prova dell’occasionale presenza del consegnatario

In tema di notificazioni ex art. 139 c.p.c. la qualità del vicino di casa si presume iuris tantum dalle dichiarazioni prese dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombe sul destinatario l’onere di fornire prova contraria che contesti il rapporto con il consegnatario.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 8418/18, depositata il 5 aprile. Il caso. I Giudici di merito rigettavano l’opposizione a precetto proposta dal lavoratore nei confronti dell’INPS relativa al pagamento di contributi previdenziali non versati. A sostegno della decisione i Giudici hanno ritenuto ritualmente notificato il precetto che intimava il pagamento, ai sensi dell’art. 139, comma 3, c.p.c. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio . Avverso detta pronuncia ricorre in Cassazione il lavoratore denunziando che erroneamente il Tribunale e la Corte d’Appello avevano ritenuto inammissibile la prova per testimoni volta a dimostrare la temporaneità e occasionalità della presenza della vicina di casa, alla quale l’ufficiale giudiziario aveva consegnato l’atto, presso lo stabile di residenza del ricorrente, sottolineando, inoltre, i rapporti sporadici tra la sua famiglia e la vicina di casa. Notifica presso la vicina ritualmente eseguita. Gli Ermellini hanno precisato che in caso di notificazioni ex art. 139 c.p.c. la qualità della persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa si presume iuris tantum dalle dichiarazioni prese dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero l’occasionalità della presenza dello stesso consegnatario . Ciò premesso la Corte ricorda che non sono assistite da pubblica fede tutte le attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria . Da quanto riportato dalla Suprema Corte emerge l’infondatezza della doglianza, in quanto la Corte di merito con giudizio insindacabile ha ritenuto pacifico che l’INPS ha notificato l’atto di precetto nel rispetto dell’art. 139 c.p.c., escludendo l’occasionalità della presenza della consegnataria vicina di casa presso la residenza del ricorrente. In conclusione la Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 dicembre 2017 – 5 aprile 2018, n. 8418 Presidente Mammone – Relatore Boghetich Rilevato in fatto che la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 2.4.2012, confermando la sentenza del giudice di primo grado, ha respinto l’opposizione a precetto proposta da C.A. nei confronti dell’INPS concernente il pagamento di contributi previdenziali non versati, ritenendo ritualmente notificato il precetto che intimava il suddetto pagamento ai sensi dell’art. 139, comma 3, cod.proc.civ. che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione C.A. prospettando due motivi di ricorso, illustrati da memoria che l’INPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso. Considerato in diritto che il ricorrente denunzia, con entrambi i motivi, violazione degli art. 139, 420 e 421 cod.proc.civ. nonché vizio di motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ. avendo, sia il Tribunale che la Corte di appello, ritenuto inammissibile la prova per testimoni diretta a provare l’occasionalità e la temporaneità della presenza di T.L. vicina di casa a cui l’ufficiale giudiziario ha consegnato l’atto presso lo stabile di residenza del C. nonché la sporadicità dei rapporti tra la famiglia del C. e quella della T. , mezzo istruttorio articolato tempestivamente in quanto richiesto alla prima udienza ossia in data immediatamente successiva alla presa visione della memoria di costituzione dell’INPS che i motivi, che possono essere congiuntamente trattati vista la reciproca inerenza, non sono fondati posto che questa Corte è ferma nel ritenere che in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, che ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario cfr. Cass. n. 1971/2017 Cass. n. 146/2014 Cass. n. 12181/2013 v. pure Cass. nn. 16164/2003 e 12181/2013 ove si è chiarito che per tale forma di notificazione da ultimo indicata non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa che, invero, la relata di notifica di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria tra le tante, Cass. n. 2421/2014 n. 19021/2013 n. 25860/2008 n. 13748/2003 n. 4590/2000 che la Corte territoriale, con giudizio insindacabile in sede di legittimità in quanto involgente profili di merito, ha ritenuto pacifico che l’INPS ha notificato l’atto di precetto, ex art. 139 cod.proc.civ. ad una signora qualificatasi come vicina di casa ed impegnatasi alla consegna e provvedendo alla spedizione di raccomandata che risulta essere stata recapitata al destinatario pag. 5 della sentenza ed ha accertato che la predetta T.L. pur non dimorante nello stesso stabile del C. , ivi frequentemente si recasse per fare visita al genitore pag. 6 che, risulta, pertanto, che la Corte distrettuale si è conformata all’orientamento consolidato di questa Corte avendo escluso l’occasionalità della presenza della consegnataria, T.L. , presso lo stabile del C. che il ricorso va rigettato e nulla si dispone sulle spese in assenza del controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 1.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.