Avvocati a cavallo tra due Stati membri dell’UE: quale previdenza?

L’avvocato che svolga la sua attività professionale in due Stati membri o che sia iscritto a due albi di due Stati membri è soggetto alla legge di previdenza sociale dello Stato membro in cui risiede, se una parte sostanziale della sua attività è esercitata in tale Stato membro, oppure, se l’avvocato non risiede nello Stato membro in cui esercita una parte sostanziale della sua attività, allora egli è soggetto alla legge di previdenza dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi della sua attività professionale.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6776/2018, depositata il 19 marzo 2018. L’avvocato tedesco che esercita in Italia Un avvocato tedesco era regolarmente iscritto all’albo professionale tedesco ed alla relativa Cassa di previdenza. Ad un certo punto della sua carriera, si trasferiva in Italia, dove prendeva la residenza e dove esercitava abitualmente la professione si iscriveva, quindi, anche all’albo degli avvocati di Milano. Risultando iscritto a due albi di due Stati membri dell’UE si poneva quindi il problema della disciplina previdenziale ad egli applicabile veniva quindi instaurato un giudizio avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, all’esito del quale la Cassa Forense italiana lo esonerava dall’iscrizione e dal relativo obbligo contributivo, lasciando sussistere, però, l’obbligo di presentare alla Cassa Forense la dichiarazione annuale dei redditi, del volume d’affari prodotto in Italia e quindi di corrispondere alla Cassa il solo contributo integrativo. Inspiegabilmente”, qualche anno dopo la descritta delibera, la Cassa Forense procedeva con l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato tedesco sanzionandolo peraltro per l’omesso versamento dei contributi, sul presupposto che in assenza di fatturato in Germania, l’attività professionale sarebbe stata svolta con carattere di continuità in Italia. Il contezioso si prospettava articolato bisognava infatti fare chiarezza sulla legge applicabile al regime previdenziale dell’avvocato. In materia troverebbero applicazione i Regolamenti CEE n. 1408/1971, CE n. 883/2004 e CE n. 987/2009 che la Corte di Cassazione considera per motivare la propria decisione senza darne propria applicazione, poiché il caso di specie presenta – solo apparentemente – elementi di estraneità non si è di fronte ad un professionista che esercita in due Stati membri, ma ad un professionista iscritto a due albi differenti, che risiede ed esercita in un unico Stato membro. Il regime previdenziale è rigido In primo luogo, la Corte di Cassazione sottolinea come la materia previdenziale sia rigida, ossia indisponibile ed inderogabile. Non è quindi consentita alcuna scelta della legge applicabile, la quale va determinata secondo i criteri di collegamento previsti ex lege . Nel caso di specie è applicabile la legge italiana, essendo l’avvocato sì tedesco, ma iscritto ad un albo professionale in Italia, dove risiede, ha il suo centro di interessi, esercita la professione, produce redditi ed assolve l’obbligazione tributaria. Tra i criteri di collegamento utili alla determinazione della legge applicabile, i regolamenti comunitari non considerano quello della nazionalità, prediligendo i criteri più prossimi, come la residenza e lo svolgimento di una parte sostanziale dell’attività professionale. Secondo l’art. 13 Reg. CE 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il sistema previdenziale applicabile ad un professionista a cavallo tra due Stati membri” è quello dello Stato di residenza, se qui è svolta una parte sostanziale dell’attività professionale. Il criterio della residenza e della parte sostanziale dell’attività. Detti criteri di collegamento devono essere interpretati alla luce di dati sostanziali, che nel caso di specie portano ad un collegamento inequivoco con l’Italia l’avvocato era formalmente e sostanzialmente residente in Italia, dove abitava da tempo e con continuità, dove aveva famiglia, relazioni sociali e lavorative. In Italia svolgeva anche una parte sostanziale della sua attività professionale, individuata sulla base di fatturato, orario di lavoro, servizi prestati e reddito. Si consideri che lo stesso regolamento precisa che nell’ambito di una valutazione globale dei fattori indicati, se essi rappresentano una quota inferiore la 25% non può ritenersi che l’attività professionale sia svolta in parte sostanziale in uno Stato membro. Nel caso di specie tali parametri si riscontrano al 100%, pertanto non v’è ragione di rinviare a leggi straniere. In ogni caso, quand’anche si fosse data applicazione ai regolamenti UE, essi avrebbero rinviato in ogni caso alla legge italiana che è legge dello Stato di residenza, dove il professionista ha il suo centro di interessi e dove svolge una parte sostanziale della sua attività. La Corte di Cassazione quindi accoglie il ricorso, decidendo nel merito la domanda ex art 384 c.p.c. l’avvocato tedesco che esercita in Italia è soggetto alle regole italiane di previdenza, poiché nel caso di specie non vi sono elementi di estraneità tali da giustificare l’applicazione delle norme internazional-privatistiche, che comunque rinvierebbero alla legge italiana. Dalla motivazione non emergono tuttavia i termini della precedente decisione della Corte del Lussemburgo sulla posizione previdenziale dell’avvocato evidentemente, però, non v’è conflitto di giudicati.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 dicembre 2017 – 19 marzo 2018, numero 6776 Presidente Mammone – Relatore Mancino Fatti di causa 1. L’avvocato G.R., iscritto, in Germania, all’Albo degli Avvocati di Stoccarda, dal 1977, e alla Versorgungswerk der Rechtsanwalte la Cassa di previdenza avvocati del Land Baden Wurttemberg, dal 1 giugno 1985, ed iscritto, in Italia, all’Albo degli Avvocati di Milano, dal 1997 all’esito della sentenza della Corte di giustizia 30 novembre 1995, G. , esonerato, con delibera del dicembre 1999 della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense di seguito Cassa , dall’iscrizione alla Cassa stessa con solo obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, del volume di affari prodotto in Italia e del pagamento del contributo integrativo, ha agito in giudizio per l’annullamento dell’iscrizione d’ufficio alla Cassa, deliberata con decorrenza 3 maggio 2005, e per l’accertamento negativo dell’obbligazione contributiva pretesa con relativa sanzione, per l’omesso versamento, per il decennio 1998-2008, sul presupposto che, in assenza di fatturato in Germania, l’attività professionale sarebbe stata svolta, con carattere di continuità, dal 1997, principalmente in Italia, unico luogo di residenza. 2. L’avvocato G. ha contestualmente richiesto la restituzione della somma di Euro 51.469,00 già versata alla Cassa, per il decennio e per i titoli in contestazione. 3. Il giudice di primo grado riteneva il professionista soggetto alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale, e all’iscrizione alla Cassa, ai sensi dell’articolo 14-bis del Regolamento CE numero 1408 del 1971, e rigettava la domanda di accertamento negativo per il periodo precedente l’iscrizione d’ufficio, per non essere risultata tempestivamente opposta la cartella di pagamento, notificata in data 11 aprile 2007, portante il credito vantato dalla Cassa, per il decennio 1998-2008. 4. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 26 marzo 2012, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’avvocato G. nei confronti della Cassa e avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la decisione di primo grado quanto alla domanda di restituzione dei contributi versati nel periodo 1998-2005, e ha ritenuto, invece, fondata la domanda di restituzione dei contributi per le annualità successive al 2005, condannando la Cassa alla restituzione delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo. 5. La Corte di merito, muovendo dalle pacifiche circostanze di fatto della controversia, già illustrate nel paragrafo 1 che precede, a sostegno della delibazione di illegittimità dell’obbligo di iscrizione alla Cassa osservava che, in continuità con i precedenti della Corte di legittimità sentenze 11 gennaio 2006, numero 233 e 25 novembre 2009, numero 24784 , per gli avvocati cittadini comunitari, iscritti alla previdenza di altro paese comunitario e non iscritti alla Cassa di previdenza italiana, in quanto iscritti all’Albo del paese di provenienza e alla relativa Cassa previdenziale, non sussisteva l’obbligo dichiarativo prescritto dall’articolo 17 della legge numero 576 del 1980 e, a maggior ragione, il conseguente obbligo contributivo, e che l’opposta interpretazione, correlata alla nazionalità estera del professionista, avrebbe determinato una discriminazione sulla base della nazionalità e un pregiudizio alla libertà di stabilimento essendo escluso, dalla normativa nazionale, l’obbligo di iscrizione alla cassa forense per il professionista già iscritto ad altra cassa professionale che opti per il mantenimento dell’iscrizione a quest’ultima. 6. La Corte del gravame accoglieva, pertanto, la domanda di restituzione dei contributi riferiti alle annualità 2006,2007,2008 e confermava la statuizione di irretrattabilità della pretesa contributiva della Cassa, per gli anni 1998-2005, in difetto di tempestiva opposizione della cartella esattoriale, a mente dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo numero 46 del 1999. 7. Avverso tale sentenza propone ricorso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, affidato a due motivi al quale ha resistito, con controricorso, G.R 8. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 9. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17 e 22 delle legge 20 settembre 1980, numero 576 e motivazione contraddittoria ed insufficiente su un punto decisivo della controversia, la Cassa censura la sentenza impugnata per avere applicato principi giurisprudenziali affermati in riferimento a professionisti iscritti alla Cassa di previdenza di categoria straniera ed esercitanti la professione prevalentemente all’estero, vertendosi, invece, nella specie, in tema di professionista con residenza, domicilio e centro degli affari in Italia, esercente la professione solo in Italia e nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria recata dall’articolo 13 Regolamento CEE 14 giugno 1971, numero 1408, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di legislazione previdenziale di uno Stato membro dell’Unione e criteri di collegamento tra soggetto agente e Stato membro al fine di individuare la disciplina statale applicabile al soggetto che eserciti, contemporaneamente, attività lavorativa autonoma nel territorio di due o più Stati membri. 10. Assume, inoltre, la parte ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione la circostanza fattuale, ammessa dallo stesso professionista con nota inviata alla Cassa in data 12 aprile 2007, con valore di confessione stragiudiziale , documentata fin dal giudizio di primo grado allegata al fascicolo di primo grado e rilevata dalla sentenza di prime cure, di non percepire alcun reddito in Germania dichiarazione confessoria del tenore dalle mie dichiarazioni dei redditi in Italia si evince che il sottoscritto non percepisce alcun reddito in Germania , e, quindi, di esercitare la professione di avvocato principalmente presso il foro di Milano, concentrandosi il centro di interessi dell’attività professionale in Italia, per avere il professionista medesimo dichiarato di non produrre redditi professionali in Germania e di esercitare l’attività professionale in Italia, dove produce il suo reddito professionale. 11. Deduce, infine, la Cassa che l’obbligo di iscrizione non determina una discriminazione sulla base della nazionalità o un pregiudizio alla libertà di stabilimento. 12. La violazione delle medesime disposizioni di legge e dell’articolo 11 della legge numero 576 cit. è reiterata con il secondo mezzo d’impugnazione con il quale, deducendo anche motivazione contraddittoria ed insufficiente su un punto decisivo della controversia, la Cassa critica la sentenza impugnata per avere esonerato l’avvocato sia dal pagamento del contributo integrativo sia dall’invio del modello 5, assumendo la derivazione dell’obbligo di comunicazione dall’iscrizione ad un Albo dello Stato italiano, anche per i professionisti iscritti ad una Cassa previdenziale straniera, anche in caso di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali o di dichiarazioni negative del pari assume il pagamento del contributo integrativo come derivato dell’iscrizione all’Albo, indipendentemente dall’iscrizione alla Cassa. 13. La parte intimata chiede, in via subordinata, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia Europea affinché indichi la corretta interpretazione delle norme dell’Unione in ordine alla disciplina applicabile a professionisti stranieri operanti e residenti sia in Italia sia in altri Paesi Europei. 14.I motivi del ricorso, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, sono fondati. 15 Premessa di fondo sulla quale snodare la delibazione del ricorso all’esame è che indisponibilità ed inderogabilità che connotano la materia previdenziale inducono ad escludere che il soggetto interessato alla tutela previdenziale possa operare una scelta della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui desidera sia attuata la sua protezione sociale o possa optare di conformarsi o meno alle prescrizioni dell’ente previdenziale deputato a presidiare le regole di sicurezza sociale e, in genere, delle istituzioni di sicurezza sociale dei singoli Stati membri dell’Unione. 16. Nella vicenda all’esame della Corte, l’assoggettabilità alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale della quale si controverte e, in particolare, agli obblighi di iscrizione alla Cassa forense con relativa obbligazione contributiva e di comunicazione del reddito professionale prevista dall’articolo 17 della legge numero 576 del 1980, va affermata non perché l’avvocato G. sia un cittadino comunitario sibbene perché trattasi di professionista iscritto all’Albo professionale in Italia dove, con continuità, esercita la professione, produce redditi, assolve l’obbligazione tributaria solo in Italia, peraltro, come si evince dagli stessi atti difensivi del professionista in questo giudizio di legittimità , ha la residenza fin dal 1978, come si evince anche dalla sentenza della Corte di giustizia 30 novembre 1995 cit. , e il centro di interessi. 17. La normativa comunitaria applicabile ratione temporis si rinviene nel Regolamento CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, numero 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale delle legislazioni dell’Unione Europea per le attività professionali per quanto ne occupa in questo giudizio abitualmente svolte in due o più Stati membri, allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro v. premessa numero 17 al regolamento cit. . 18. Rationae personae il regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, residenti in uno Stato membro, che sono soggetti alle legislazioni di uno o più Stati membri e, ratione materiae, a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale. 19. Venendo alla verifica della legislazione di sicurezza applicabile, l’articolo 12 del regolamento in esame disciplina anche l’ipotesi, non ricorrente nella specie ma significativa per le diverse implicazioni, dell’esercizio solo in via temporanea e per una durata, prevedibile, non eccedente il biennio, dell’attività lavorativa autonoma in uno Stato membro con lo svolgimento di attività affine in altro Stato membro, nel quale caso la prevalenza è accordata alla legislazione del primo Stato membro. 20. Nella vicenda che ne occupa, l’abitualità dell’esercizio dell’attività in due o più Stati membri, al di fuori della rigida temporaneità disegnata nell’articolo 12, è regolata dall’articolo 13 che pone i criteri di collegamento ai quali l’interprete deve raccordare l’individuazione della legislazione applicabile, dando prevalenza alla legislazione dello Stato membro di residenza, se una parte sostanziale dell’attività è esercitata in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attività, se la persona non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività. 21. Ad attribuire un contenuto inequivoco ai criteri di collegamento appena accennati soccorre l’interprete il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, 16 settembre 2009, numero 987, all’uopo adottato per indicare le modalità di applicazione del citato regolamento numero 883, ed esplicativo degli elementi connotanti la residenza, quali durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri e luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, con stabilità dell’attività lavorativa articolo 11 regolamento numero 897 cit. l’esercizio abituale dell’attività lavorativa autonoma in uno o più Stati membri, integrato dall’esercizio contemporaneo o a fasi alterne, di una o più attività autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in uno o più Stati membri articolo 14, co. 3, regolamento cit. la parte sostanziale di un’attività autonoma esercitata in uno Stato membro, intendendo per tale l’esercizio di una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore autonomo, non rilevando che si tratti necessariamente della parte principale dell’attività articolo 14,co.4 regolamento cit. . 22. Per definire la parte sostanziale dell’attività svolta in uno Stato membro, il regolamento di attuazione è entrato ancor di più in dettaglio, introducendo, per l’attività autonoma, i seguenti criteri indicativi fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e/o reddito articolo 14, co. 8 lett. b, regolamento cit. , con l’ulteriore rilievo per cui nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione articolo 14 cit., ultimo periodo così come è stato precisato che per determinare il centro di interessi delle attività di un lavoratore autonomo occorre considerare tutti gli elementi che compongono le attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze articolo 14,co.9 regolamento cit. . 23. Così intessuto il reticolo normativo comunitario per individuare la legislazione applicabile per i cittadini comunitari che svolgono attività professionale in più Stati membri, conformandosi al criterio della residenza, già peraltro indicato nell’articolo 14-bis, par.2 del Regolamento CE numero 1408 del 1971, con l’aggiunta del criterio dello svolgimento della parte sostanziale dell’attività, nondimeno deve raccordarsi la legislazione di sicurezza sociale applicabile, in presenza dei presupposti fattuali dei detti requisiti e criteri di collegamento, all’avvocato iscritto ad un Albo professionale italiano congiuntamente all’iscrizione ad altro Albo professionale di uno Stato dell’Unione e alla correlativa ed omologa Cassa di categoria, senza che iscrizione e relativa comunicazione reddituale obbligatoria, sottese alla protezione sociale del professionista, possano costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione. 24. Neanche vengono in rilievo profili inerenti ad un obbligo di residenza del professionista nello Stato italiano imposto dalla normativa nazionale in contrasto con la libera scelta della stabile dimora su cui vedi Cass. 22 gennaio 2003, numero 1476 , trattandosi, nella specie, di libera scelta del professionista di risiedere in Italia. 25. L’avvocato iscritto ad un Albo professionale italiano congiuntamente all’iscrizione all’Albo professionale di uno Stato dell’Unione e alla correlativa ed omologa Cassa di categoria, non trova equipollenti nell’ordinamento nazionale, per invocare, come pretende l’impianto difensivo dell’avvocato G. , l’esercizio della facoltà di opzione che l’ordinamento nazionale italiano riconosce al professionista, iscritto ad altri Albi professionali e Casse previdenziali italiani d.m. 22 maggio 1997, recante regolamento di attuazione degli artt. 17 e 18 della legge numero 576 del 1980 trattandosi di fattispecie affatto diversa, da quella all’esame, di più iscrizioni, in Italia, ad Albi professionali e Casse di categoria, vale a dire di avvocati iscritti all’Albo degli avvocati e ad altro Albo professionale italiano e alla rispettiva Cassa di categoria, nel qual caso l’esclusione dell’obbligo di dichiarazione in caso di iscrizione ad altra Cassa professionale italiana non impedisce comunque il riscontro dei redditi effettivamente percepiti per verificarne l’entità, riscontro all’evidenza precluso per il professionista iscritto ad altra Cassa professionale dell’Unione. 26. E la qui predicata diversità esclude la configurabilità di una situazione di fatto e di diritto sfavorevole con i cittadini dello Stato ospitante, affermata invece dalla Corte di merito per ravvisare, nell’interpretazione patrocinata dalla Cassa, una discriminazione sulla base della nazionalità e un pregiudizio per la libertà di stabilimento in violazione degli artt. 12 e 42 del Trattato . 27. La ratio dell’obbligo della comunicazione reddituale alla Cassa articolo 17, comma 5, legge numero 576 del 1980 è già stata chiarita dalle Sezioni unite della Corte sentenza 7 giugno 2012, numero 9184 che, escludendo dubbi di legittimità costituzionale, hanno rimarcato le meritevoli esigenze sociali di garantire l’effettività dell’obbligo di iscrizione, ai fini dell’assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti, spiegando come la conoscenza del flusso di redditi dei professionisti sia funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da chi sia già iscritto e all’accertamento dei requisiti reddituali o del volume di affari in presenza dei quali sorge l’obbligo d’iscrizione, cui deve provvedere, in via sostitutiva e d’ufficio, la Giunta esecutiva della Cassa, nell’esercizio di un potere esperibile solo attraverso la disponibilità dello strumento di conoscenza dei dati patrimoniali proveniente dagli stessi soggetti potenzialmente tenuti agli obblighi di iscrizione e contribuzione v. Cass. numero 9184 del 2012, cit. . 28. Ancora le Sezioni unite della Corte, con la sentenza 19 novembre 2012, numero 20219, hanno chiarito che l’obbligo delle comunicazioni di cui al citato articolo 17, comma 1, prescinde finanche dalla produzione di un reddito professionale o dall’esistenza di situazioni di incompatibilità con l’esercizio dell’attività forense previste dall’ordinamento professionale fintantoché persiste l’iscrizione all’albo ed essendo predisposto al controllo da parte della Cassa dell’osservanza dell’obbligo di iscrizione ad essa, nella concorrenza dell’ulteriore requisito dell’esercizio continuativo dell’attività, provato dal livello di reddito attestato dalle prescritte dichiarazioni e perciò costituisce infrazione più grave l’inosservanza di detto obbligo, sanzionata disciplinarmente, a differenza dell’infrazione all’obbligo di iscrizione alla Cassa, sanzionato solo con pene pecuniarie. 29. Le stesse Sezioni unite da ultimo citate hanno evidenziato che una diversa interpretazione della legge numero 576 del 1980, articolo 17, comma 1, nel senso di ritenere obbligati alle comunicazioni reddituali gli avvocati che sono iscritti non soltanto all’albo, ma anche alla Cassa, condurrebbe all’illogica conseguenza che l’avvocato iscritto alla Cassa che omette l’invio della comunicazione obbligatoria, commette infrazione disciplinare a norma dell’articolo 17, quinto comma, stessa legge, mentre l’avvocato che non ottempera all’obbligo di domandare l’iscrizione alla Cassa al verificarsi delle condizioni normativamente disposte, vale a dire della continuità dell’ esercizio professionale, sarebbe esonerato dall’osservanza dell’obbligo delle comunicazioni obbligatorie cfr. Cass., Sez. U. numero 20219 del 2012 . 30. Peraltro l’articolo 17, comma 7, della legge numero 576 cit. attribuisce alla Cassa il diritto, in ogni momento, di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell’IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonché i pensionati, e in caso di reddito dichiarato all’ente previdenziale coincidente con quello dichiarato ai fini fiscali, la norma stabilisce espressamente l’irrilevanza, ai fini dell’obbligatoria comunicazione ex articolo 17, sia della presentazione effettiva della dichiarazione fiscale sia della sua eventuale negatività, tanto spiegandosi con le preminenti funzioni previdenziali assolte dalla disposizione, di identificazione dei soggetti passivi del rapporto giuridico contributivo e di individuazione della base imponibile per il calcolo del contributo e del parametro di riferimento reddituale per il calcolo della pensione. 31. Inoltre, la comunicazione reddituale sul modulo predisposto dal Consiglio di amministrazione della Cassa articolo 17, sesto comma, legge numero 576 del 1980 e articolo 3 d.m. 22 maggio 1997 consente all’avvocato di autoliquidare i contributi e alla Cassa di conoscere il reddito per il calcolo della pensione e di procedere alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’ esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata con rimborso, se richiesto, dei contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci articolo 22, penultimo ed ultimo comma, legge numero 576 cit. . 32. Per completezza va anche evidenziato che l’articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, numero 247, recante nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, ha introdotto l’obbligatoria iscrizione alla Cassa contestuale all’iscrizione all’Albo articolo 21, co. 8, legge numero 247 cit. prevedendo altresì l’iscrizione ad altre forme di previdenza solo su base volontaria e non in alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense articolo 21, co. 10, legge numero 247 cit. e il regolamento attuativo, con disposizione riferita agli iscritti ad un Albo forense che esercitino l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato dell’Unione, ha espressamente richiamato i regolamenti comunitari nnumero 883 del 2004 e 987 del 2009 agli effetti della determinazione della legislazione previdenziale v. Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014, in G.U. Serie numero 192 del 20 agosto 2014 sulla delegificazione della disciplina relativa al rapporto contributivo che la Cassa intrattiene con gli iscritti e al rapporto previdenziale concernente le prestazioni che la Cassa è tenuta corrispondere ai beneficiari, v., fra le altre, Cass. 16 novembre 2009, numero 24202 . 33. Le decisioni di questa Corte, richiamate dalla sentenza impugnata Cass. 11 gennaio 2006, numero 233 e 25 novembre 2009, numero 24784 non sono pertinenti al caso che ne occupa, in considerazione della situazione di fatto su cui si radicano, nella specie, i criteri di collegamento per determinare la legislazione previdenziale applicabile, attesa la peculiare condizione del professionista, residente ed esercente parte sostanziale dell’attività professionale in Italia, il che elide la rilevanza pregnante, come nei precedenti disaminati da questa Corte di legittimità, della nazionalità del professionista e delle eventuali restrizioni che porrebbero il professionista cittadino di altri Stati membri in una situazione, di fatto e di diritto, sfavorevole rispetto a quella di cui godono, in Italia, i professionisti con cittadinanza italiana. 34. Peraltro il precedente numero 24784 del 2009, ha ampiamente argomentato sull’insussistenza del solo obbligo dichiarativo senza addentrarsi in alcuna delibazione sull’obbligazione contributiva che, diversamente da quanto ne occupa in questa sede, rivestiva, in quel giudizio d’impugnazione, profili di novità della domanda cfr. Cass. numero 24784 del 2009 cit. . 35. Le questioni argomentate dalla difesa del professionista, anche in questa sede di legittimità per contrastare il gravame svolto dalla Cassa, quali l’esercizio dell’attività professionale in più Stati membri dell’Unione, in particolare Germania e non solo in Italia, e la concentrazione in Italia, a fini prettamente fiscali, di tutti i redditi prodotti negli Stati dell’Unione, compresi i redditi prodotti in Germania, non solo non risultano dibattute nelle precedenti fasi di merito ma implicano una modificazione dei termini in fatto della controversia, come dedotti ed allegati dal ricorrente nell’azione di accertamento negativo proposta l’iscrizione al Versorgungswerk der Rechtsanwalte dal giugno 1985, al quale versa annualmente i contributi previdenziali e l’importo della polizza assicurativa stipulata in relazione al volume di affari e contrastati dalla Cassa convenuta la dichiarazione confessoria del professionista di non produrre alcun reddito in Germania . 36. Del pari l’effettiva doppia residenza e l’abitualità della dimora nel che si configura la definizione di residenza sia ai sensi dall’articolo 43, secondo comma 2, cod.civ. che dell’articolo 11, comma 1, Regolamento del Parlamento e del Consiglio CEE 16 settembre 2009, numero 987 e dell’articolo 1 lett. j del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, numero 883 , nel territorio italiano e in quello tedesco, liberamente fissate, così come il preteso simultaneo svolgimento dell’attività professionale nei due e in altri Stati membri anche, e non in via esclusiva, in Italia e la concentrazione, in Italia, a meri fini fiscali, di tutti i redditi prodotti in Germania e in altri Stati dell’Unione Europea, a suffragio della tesi difensiva dell’assoggettamento alla sola legislazione previdenziale tedesca anche per l’antecedente iscrizione alla Cassa categoriale tedesca dal 1985 , costituiscono presupposti fattuali non decisivi agli effetti dei richiamati regolamenti comunitari del 2004 e del 2009 che, ampliando la previgente normativa dettata dall’articolo 14-bis, par.2, del regolamento numero 1408 del 1971, al criterio della residenza, per i cittadini comunitari svolgenti attività professionale in più Stati membri, hanno aggiunto l’ulteriore requisito che il professionista svolga, nello Stato di residenza, una parte sostanziale della sua attività. 37. Infine, non pertinenti alla delibazione della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa forense nei termini spiegati, e delle correlate obbligazioni dichiarative e contributive a carico del professionista, risultano i pur dedotti profili pensionistici e l’asserita violazione del divieto di cumulo delle prestazioni previdenziali per il professionista che non operi esclusivamente all’interno di uno Stato membro ma svolga l’attività professionale in altri Stati dell’Unione, trattandosi di questioni che, per difetto di attualità dell’interesse, risultano del tutto estranee al giudizio all’esame. 38. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384, secondo comma, cod.proc.civ., con il rigetto dell’originaria domanda. 39. L’esito alterno del giudizio di merito giustifica la compensazione delle spese dei gradi di merito le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda compensa le spese del giudizio di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.