Nel Rito Fornero il termine per impugnare decorre dalla comunicazione della sentenza, anche se telematica

Nell’ambito della l. n. 92/2012, ai fini della decorrenza del termine per impugnare la sentenza rileva la semplice comunicazione del provvedimento, anche se effettuata con modalità telematica.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6059/18, depositata il 13 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Ancona dichiarava la tardività del reclamo proposto ex l. n. 92/2012 da una S.p.a. in liquidazione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolta la domanda di alcuni lavoratori per ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento. La Società ricorre in Cassazione. Procuratore. In primo luogo, il Collegio esclude ogni dubbio sulla validità della notificazione dell’atto di impugnazione presso il procuratore costituito per più parti processuali mediante consegna di una sola copia – o comunque in numero inferiore – sia nel processo ordinario che in quello tributario. Infatti, in virtù del principio della ragionevole durata del processo deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolare dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330, comma 1, c.p.c., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario e ciò anche nel caso in cui sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure distinte. Decorrenza del termine per impugnare. La ricorrente censura inoltre la sentenza nel profilo attinente agli effetti della comunicazione della sentenza impugnata. I Giudici di legittimità colgono l’occasione per ribadire la specialità delle norme processuali di cui alla l. n. 92/2012, c.d. Rito Fornero, rispetto alla disciplina generale del codice di rito. In tale specifico contesto, ai fini della decorrenza del termine per impugnare la sentenza il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento. La disposizione dell’art. 1, comma 62, in quanto speciale e derogatoria, non ha subito le modifiche dell’art. 133, comma 2, c.p.c. nella parte in cui prevede che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni . Né tantomeno assume rilevanza la modalità telematica della comunicazione della sentenza impugnata in quanto, sottolinea la sentenza in commento, non può fondarsi sulla medesima una distinzione funzionale idonea a modificare l’interpretazione della disciplina in tema di effetti della comunicazione sui termini d’impugnazione, atteso che detta modalità è quella ordinaria e obbligatoria a seguito dell’introduzione delle norme che disciplinano il processo telematico . In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 gennaio – 13 marzo 2018, n. 6059 Presidente Curzio – Relatore Esposito Rilevato in fatto che la Corte di appello di Ancona, per quanto in questa sede interessa, dichiarava l’inammissibilità per tardività del reclamo ex L. 92 del 2012 così qualificato l’originario appello proposto da Compagnucci s.p.a. in liquidazione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata da D.G., P.C., C.E.D. e M.I., volta al fine di dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato loro da s.r.l., in ipotesi di interposizione fittizia di manodopera nel rapporto di lavoro instaurato con la predetta società, da imputare alla capogruppo Compagnucci S.p.A. che la Corte territoriale rilevava che la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria era avvenuta in via telematica il 28 gennaio 2015, mentre il ricorso per reclamo era stato proposto il 19 marzo 2015, oltre il termine di decadenza di trenta giorni ed era quindi tardivo in base al disposto del rito speciale ex L. n. 92 del 2012 che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Compagnucci S.p.A. sulla base di cinque motivi che i lavoratori hanno resistito con controricorso, illustrato mediante memoria che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. procomma civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato in diritto Che con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 cod. procomma civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 170 comma 2 cod. procomma civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto applicabile la suddetta norma in caso di comunicazione/notificazione della sentenza da parte della cancelleria, ritenendo sufficiente ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 1 comma 58 L. 92/2012 la sola comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza anche nel caso, quale quello in esame, in cui il procuratore risultava costituito per più parti processuali mediante distinti atti di costituzione in giudizio. Rileva che, in primo luogo, la norma riguarda gli atti c.d. endoprocedimentali, con esclusione degli atti definitori, per i quali è prevista l’apposita norma dell’art. 133 cod. procomma civ. richiama, inoltre, l’orientamento di questa Corte Cass. n. 23514 del 12/11/2007 in forza del quale la consegna di una copia al procuratore di più parti non è sufficiente nel caso in cui debba essere notificata la sentenza, poiché in tal caso è necessario eseguire la notifica in tante copie quante sono le parti costituite, risultando diversamente la stessa nulla che con il secondo motivo deduce/ex art. 360 n. 3 cod. procomma civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 133 cod. procomma civ., osservando che la stessa norma, applicabile in luogo dell’art. 170 cod. procomma civ., prevede che la comunicazione della sentenza a mezzo di biglietto di cancelleria, da effettuare nei confronti delle parti costituite, non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. procomma civ. che con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 cod. procomma civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 170 cod. procomma civ. cod. procomma civ., rilevando che, anche ove la disposizione richiamata potesse trovare estensione analogica nell’ipotesi di comunicazione di un provvedimento decisorio piuttosto che di un atto endoprocedimentale, in ogni caso la suddetta norma non avrebbe applicazione nel caso in esame, poiché il medesimo procuratore ha difeso distinte parti processuali convenute in maniera autonoma, con modalità ed esiti processuali diversi, tanto da potersi considerare la circostanza una mera coincidenza, con la conseguenza che la comunicazione nei confronti della sola COMPAGNUCCI HOLDING s.p.a. non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione nei confronti di Compagnucci S.p.a. Sottolinea che diversa è l’ipotesi in cui il medesimo procuratore risulti costituito per più parti, persone fisiche o giuridiche, che siano portatrici di medesimi interessi, potendosi configurare come un’unica parte processuale, diverso è, invece, il caso in cui il procuratore risulti costituito con differenti atti e diverse conclusioni per più parti processuali, ciascuna portatrice di un interesse giuridico proprio ed autonomo che con il quarto motivo deduce, ex art. 360 n. 3 cod. procomma civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 133 cod. procomma civ. e dell’art. 1 comma 58 I. 92/2012, osservando che la comunicazione prodotta dalla difesa di parte resistente nel giudizio d’appello non riporta per esteso la sentenza, né specifica in maniera chiara che la stessa sia stata allegata alla medesima, sicché può valere come comunicazione di avvenuto deposito e non come comunicazione del provvedimento. Richiama in proposito l’enunciato di Cass. n. 25662 del 04/12/2014 che con il quinto motivo deduce, ex art. 360 n. 3 cod. procomma civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 133 cod. procomma civ., rilevando che la sentenza è viziata perché la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile nella specie l’art. 133 cod. procomma civ., nella parte in cui dispone che le comunicazioni di cancelleria non sono idonee a far decorrere il termine per le impugnazioni. Osserva che in relazione alla notifica a mezzo pec deve escludersi l’idoneità a far decorrere il termine per le impugnazioni, come si desume dai lavori preparatori che i motivi sub 1 e 3 non sono fondati poiché questa Corte, superando il precedente orientamento richiamato dal ricorrente, ha enunciato il principio in forza del quale La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia o di un numero inferiore , è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. procomma civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 primo comma, cod. procomma civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 cod. procomma civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo” Cass. Sez. U. n. 29290 del 15/12/2008 , precisando, altresì, che detto principio, in difetto di una corrispondente specifica limitazione legislativa, opera anche nell’ipotesi in cui il procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse in tal senso Cass. n. 19297 del 08/11/2012 che sono infondati, altresì, i motivi sub 2, 4 e 5, i quali ineriscono al tema degli effetti della comunicazione della sentenza nella fattispecie in disamina, dovendosi evidenziare, in primo luogo, che la disciplina processuale ex I. n. 92 del 2012 detta in tema di modalità delle impugnazioni norme speciali rispetto alla disciplina generale del codice di rito che sul tema della specialità delle norme in tema di effetti della comunicazione nel c.d. rito Fornero” ai fini della decorrenza del termine per impugnare, con specifico riferimento al ricorso per cassazione ma con considerazioni riferibili anche all’appello, in ragione della speculare formulazione delle disposizioni di cui al comma 58, riguardante l’appello, e del comma 62, riguardante il ricorso per cassazione, dell’art. 1 L. n. 92 del 2012 , questa Corte ha avuto modo di affermare che Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria” così Cass. n. 19177 del 28/09/2016 e, specificamente in tema di reclamo, Cass. n. 13858 del 01/06/2017 che, ciò premesso, deve essere disatteso il rilievo contenuto nel quarto motivo di ricorso riguardo alla circostanza che la comunicazione non riporti per esteso la sentenza, né specifichi in maniera chiara che la stessa sia stata allegata alla medesima, poiché a pg. 7 della sentenza impugnata, con affermazione non contestata adeguatamente mediante contrarie allegazioni documentali, la Corte d’appello dà atto che la comunicazione de qua, come anche dichiarato dal difensore di Compagnucci s.p.a. a verbale di udienza e come peraltro desumibile dalla suddetta attestazione di cancelleria conteneva il testo integrale della sentenza oggetto di comunicazione e dunque anche sotto questo profilo la comunicazione è rituale, secondo le previsioni di cui all’art. 133 secondo comma c.p.c.” che, quanto alla censura attinente alla modalità telematica, si osserva che non può fondarsi sulla medesima una distinzione funzionale idonea a modificare l’interpretazione della disciplina in tema di effetti della comunicazione sui termini d’impugnazione, atteso che detta modalità è quella ordinaria, e obbligatoria, a seguito dell’introduzione delle norme che disciplinano il processo telematico che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.