Il giudice deve verificare sia la specificità della causale del contratto, sia l’effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano il termine

In tema di somministrazione di manodopera, la legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non è sufficiente per rendere legittima l'apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nel contratto stesso.

Consegue che il giudice chiamato a decidere circa la legittimità del termine apposto al contratto dovrà verificare, sulla base di autonoma indagine valutativa delle prove offerte in giudizio, se vi sia o meno rispondenza tra le causali enunciate nel contratto di somministrazione e la concreta assegnazione del lavoratore alle mansioni ad essa confacenti. Così stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 5372, pubblicata il 7 marzo 2018. Domanda di declaratoria di nullità del termine apposto ad una serie di contratti di lavoro di somministrazione stipulati ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 276/2003. Un lavoratore assunto da Poste Italiane con 3 contratti di somministrazione a termine stipulati in periodi compresi tra l’aprile 2005 e il maggio 2006 agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello, decidendo il gravame proposto da Poste Italiane, confermava la decisione di primo grado, rigettando l’appello proposto, ritenendo generica la causale indicata nei contratti di somministrazione a sostegno della giustificazione dell’apposizione del termine. Ricorreva allora in Cassazione Poste Italiane. L’apposizione del termine nel contratto di somministrazione. La vicenda in esame riguarda la legittimità del termine apposto ad una serie di contratti di somministrazione di lavoro stipulati a tempo determinato, ai sensi degli artt. 20 e 21 d.lgs. n. 276/2003. In particolare l’art. 20, comma 4, nel testo in vigore all’epoca dei fatti di causa, così prevedeva La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 . E il successivo art. 21 recitava Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi c i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20 . La specificità delle ragioni a sostegno dell’apposizione del termine. La società ricorrente censura la decisione della corte di merito, poiché avrebbe erroneamente ritenuto generiche e conseguentemente illegittime le causali apposte ai contratti di somministrazione mentre viceversa dette causali erano specificate e peraltro la corte d’appello non aveva considerato le specifiche deduzioni e le prove testimoniali dedotte a conforto di tali ragioni giustificatrici. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di censura proposto. Osserva preliminarmente che l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici del contratto a termine è correlato all’esigenza di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e la sua immutabilità, al fine di evitare qualsiasi deviazione causale del contratto, non consentita. Nel caso in esame, le causali riportate nei tre contratti di somministrazione stipulati dalle parti non possono ritenersi generiche, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito di primo e secondo grado. Individuano infatti con sufficiente chiarezza le ragioni dell’assunzione a termine e di conseguenza non possono essere ritenute illegittime per genericità. L’indagine cui è chiamato il giudice di merito. La Corte territoriale ha dunque ritenuto illegittima la causale per la sua genericità e qui ha limitato la propria analisi. A tal proposito, afferma il Supremo Collegio, se è vero che la legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non è sufficiente per rendere legittima l'apposizione di un termine al rapporto, è necessario altresì che sussista, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nel contratto stesso. L’indagine mirata all’accertamento in concreto della rispondenza tra le causali enunciate nei contratti di somministrazione oggetto del giudizio e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti non è stata effettuata nei giudizi di merito. Essendosi per l’appunto limitata la corte territoriale alla declaratoria errata di illegittimità della clausola del contratto. Una corretta valutazione della controversia non potrà così prescindere da tale accertamento concreto, cui il giudice di merito è chiamato ad effettuare. La sentenza impugnata è stata dunque cassata, con rinvio ad altro collegio d’appello per il riesame della controversia e per l’espletamento delle indagini secondo i dettami affermati dalla Suprema Corte.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 settembre 2017 – 7 marzo 2018, numero 5372 Presidente Di Cerbo – Relatore Curcio Svolgimento del processo 1 La corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva accertato l’illegittimità del contratto a tempo determinato stipulato dalla società kelly Service spa e P.A. sulla base del contratto di somministrazione concluso da Poste italiane spa con Kelly Service. La Corte ha confermato il giudizio del primo giudice secondo cui la qualifica di assunzione del contratto individuale di addetto al CPR Jiunior era generica per mancanza di descrizione delle mansioni, così da non consentire di verificare la correlazione con le esigenze organizzative e produttive addotte. Solo successivamente infatti Poste aveva dedotto trattarsi di mansioni di smistamento posta, che tuttavia la genericità di tale indicazione non era superabile attraverso le prove testimoniali richieste né dalla documentazione allegata da Poste, ciò perché la genericità della causale aveva impedito al lavoratore prima ed al giudice dopo di verificare la effettiva riferibilità della causale, solo successivamente indicata, al contratto a termine stipulato dalle parti, non essendo neanche sufficiente il richiamo alla previsione contrattuale di cui all’articolo 25 del CCNL. 2 Secondo la Corte d’appello la sentenza di primo grado avrebbe correttamente indirizzato l’indagine diretta ad accertare la reale sussistenza delle causali e la rilevanza delle prove richieste ed ha altresì rilevato la genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova con riferimento sia all’entità numerica dei nuovi impianti sia all’incremento dei volumi di posta transitata e lavorata nel periodo relativo ai primi mesi del 2005. 3 Sarebbe poi irrilevante per la Corte il richiamo all’articolo 20 del Dlgsnumero 376/03 all’ordinaria attività dell’utilizzatore, perché è stata la stessa società ad avere ancorato il ricorso alla somministrazione a situazioni contingenti di carattere straordinario, come anche infondata è la censura della società appellante, secondo cui avrebbe errato il primo giudice ad accertare la natura a tempo indeterminato del rapporto, atteso che l’articolo 27 del Dlgs 276 ha invece previsto espressamente, in caso di somministrazione irregolare, la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore. 4 In particolare la sentenza evidenza la carenza nella causale adottata di qualsiasi riferimento specifico al settore o reparto cui il dedotto aumento di produzione si riferiva, alla tipologia di lavorazione ed alla specifica produzione, carenza che la Corte di merito ha ritenuto fattore impeditivo della verifica di un collegamento causale del contratto di lavoro con il ricorso alla somministrazione, cui faceva riscontro, sotto il diverso versante probatorio, l’inidoneità della documentazione prodotta da parte appellata a provare l’effettiva esistenza del picco di attività indicato quale causale dei contratti stipulati fra le parti. 5 Ha proposto ricorso per Cassazione la società Poste italiane affidato a quattro motivi. Ha resistito P. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo di gravame Poste spa deduce la Violazione e falsa applicazione degli articolo 20, 21 comma 1 lettere da a ed e , 27 del DLGS numero 276/2003, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la corte erroneamente ritenuto la genericità delle ragioni del contratto di somministrazione, mentre le causali sarebbero specifiche e comunque né l’articolo 20 né l’articolo 21 del dlgs 276 cit. richiedono che le ragioni poste a fondamento del contratto di somministrazione siano specificate, precisando peraltro il comma 4 dell’articolo 20 che è sufficiente che sussista una ragione obiettiva anche riferibile all’ordinaria attività aziendale. 2 Con il secondo motivo di ricorso la società Poste lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, articolo 360 c.1 numero 5 c.p.c. non avrebbe considerato la Corte veneziana le specifiche deduzioni della parte in fatto contenute nella memoria di costituzione e poi nell’atto di appello con riferimento alle ragioni che avevano richiesto l’assunzione della lavoratrice e le mansioni dalla stessa espletare, analiticamente dedotte nei capitoli di prova. 3 Con il terzo motivo di gravame la ricorrente deduce la Violazione e falsa applicazione dell’articolo 27 del DLGS numero 276/2003, in relazione all’articolo 360 c.1.numero 3 c.p.c. per avere la corte territoriale errato nel ritenere violata tale norma, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della utilizzatrice, perché non può parlarsi di somministrazione irregolare ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 20 per la stipula del contratto di somministrazione e perché non sarebbero stati violati i requisiti di forma di tale contratto, previsti dalle lettere a , b ,c ed e dell’articolo 21 del citato decreto legislativo. 4 Con il quarto motivo di gravame si lamenta la violazione articolo 32 legge numero 83/2010 in relazione all’articolo 360 c.1.numero 3.c.p.c.per avere erroneamente escluso la corte di merito l’applicazione di tale norma di legge, trattandosi pur sempre di contratti a termine, ai quali il contratto di somministrazione viene assimilato in base all’articolo 22 c.2 del DLGS numero 276/2003 e trattandosi altresì di un giudizio in corso al quale va applicara quindi la norma di cui all’articolo 4 bis, inserita nel Dlgs numero 368/2001, dalla legge. numero 133/2008, di conversione del DL numero 112 2008. 5 Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte territoriale ha ritenuto che la causa giustificatrice dei contratti di somministrazione era tale da non consentire in alcun modo di verificare se l’impiego della P. fosse collegato causalmente con le esigenze così genericamente indicate in detta causale. 6 Va premesso che l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici del contratto a termine è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e la non modificabilità della stessa nel corso del rapporto e dunque anche nell’ipotesi del contratto di somministrazione le ragioni della stessa devono essere contenute nel contratto economico, non potendo risultare solo in un momento successivo, onde evitare qualsiasi deviazione causale del contratto cfr Cass. numero 17540/2014 . 7 Nel caso in esame i contratti di somministrazione stipulati ai sensi dell’articolo 20 comma 4 del DLGS numero 276/2003 recano le seguenti causali a quanto al primo contratto decorrente dal 18.4.2005 sino al 30.6.2005 esigenze di carattere organizzativo, produttivo rinvenibili nel CMP di Padova connesse alla fase di collaudo dei nuovi impianti di meccanizzazione postale Starl, Siacs 2 e Cfsm-t, nonché per esigenze derivanti dall’avvio del processo di graduale assorbimento di lavorazioni da parte del medesimo CMP, determinantesi a seguito dei riassetti organizzativi in corso nei centri di rete postale di Venezia e Treviso b quanto al secondo contratto decorrente dal 1.10.2005 sino al 31.1.2006 per le eccezionali esigenze organizzativo/ produttivo, sussistenti in concomitanza alla fase di collaudo dei nuovi impianti di meccanizzazione postale Starl, Siacs 2 e Cfsm-tr c quanto al terzo contratto decorrente dal 1.2.2006 sino al 31.5.2006, per ragioni di carattere organizzativo, produttivo rinvenibili nel CMP di Padova a seguito di istallazione, avvio e collaudo del modulo Manual Infender della macchina Cfsm-tr nonché per le esigenze riconducibili all’internalizzazione e messa a regime delle attività di controllo e verifica dei livelli di prestazione degli impianti OCPI e di assistenza tecnica degli stessi . 8 Tali causali, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, non possono dirsi generiche, e dunque in astratto illegittime, perché individuano con sufficiente chiarezza la ragione dell’assunzione a termine, consistente nella necessità organizzativa scaturente dal collaudo di nuovi impianti di meccanizzazione postale, presso il CMP di Padova, come anche scaturente, quanto al primo contratto, da riassetti organizzativi negli altri CMP di Venezia e di Treviso. Inoltre nel contratto di somministrazione sono state indicate altresì le mansioni a cui sarebbero stati adibiti i lavoratori assunti dalla società somministratrice - di addetto al CRP Jiunior - ed il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. 9 La corte territoriale ha ritenuto illegittima la causale per la sua genericità. Ora senza dubbio la non genericità della causale indicata nel contratto di somministrazione non è sufficiente di per sé per ritenere legittima l’apposizione del termine, indipendentemente dalla prova della sussistenza in concreto di una situazione che sia riconducibile alla ragione indicata in tale contratto cfr Cass. numero 20598/2013 e cass. numero 17540/2014 . Ma la Corte territoriale si è fermata all’esame di tale clausola formulando un giudizio di genericità della stessa che non sussiste. 10 Ed anche il giudizio, formulato dalla corte territoriale, di genericità dei capitoli di prova, come di irrilevanza di un documento indicante i volumi di posta transitata e lavorata nel periodo relativo al secondo contratto, non assurge a distinta ed autonoma ratio decidendi in ordine alla mancata prova della relazione tra ragioni indicate nelle causali ed effettivo impiego del lavoratore, ma costituisce piuttosto e pur sempre ragionamento finalizzato a dimostrare la genericità della causale dei contratti di somministrazione. 11 Pertanto, accertata la specificità e dunque la legittimità della clausola del contratto di somministrazione, dovrà verificarsi sulla base di un’autonoma indagine valutativa delle prove offerte dalla società, su cui incombe il relativo onere ai sensi dell’articolo 2697 c.c., e dunque sulla base delle allegazioni e delle deduzioni che Poste spa ha svolto con la memoria di costituzione di primo grado, se vi sia o meno rispondenza tra le causali enunciate nei contratti di somministrazione di cui è causa e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti. 12 La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, restando assorbiti gli altri, con il rinvio della causa ad altro giudice, individuato in dispositivo, il quale nel riesame dei punti oggetto dell’annullamento, si atterrà ai criteri già indicati al paragrafo numero 11. Allo stesso giudice si demanda anche la regolazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.