La rilevanza del reddito del coniuge separato affidatario ai fini degli assegni familiari

Il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno familiare, avente natura assistenziale, è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 3214/18, depositata il 9 febbraio. La vicenda. La Corte d’Appello di Lecce, confermando la decisione di prime cure, rigettava il gravame proposto dal Ministero della difesa. Il Ministero si era opposto al decreto ingiuntivo proposto dal richiedente per ottenere il pagamento di un maggior importo dovuto a titolo di assegno familiare dall’Amministrazione datrice di lavoro del coniuge separato. Avverso la decisione di merito ricorre per cassazione il Ministero della difesa. Il nucleo familiare rilevante. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2, comma 6 e 8, d.l. n. 69/1988, convertito in l. n. 153/1988, Norme in materia previdenziale . In particolare il ricorrente sostiene che ai fini della corresponsione dell’assegno familiare si debba considerare esclusivamente il nucleo familiare del dipendente, indipendente dal fatto che lo stesso fosse o meno affidatario dei figli, dopo la separazione, e non il nucleo famigliare del coniuge separato affidatario. La Suprema Corte per decidere la controversia ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’assegno familiare, finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare , ha natura assistenziale e, per questo motivo, il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza Cass. n. 13200/13 . Da questi principi consegue, secondo la Corte, l’infondatezza della doglianza e il conseguente rigetto del ricorso del Ministero.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 28 settembre 2017 – 9 febbraio 2018, n. 3214 Presidente Napoletano – Relatore Tricomi Rilevato in fatto 1. che con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce rigettava l’appello proposto dal Ministero della difesa - Dir. Arsenale M.M. di Taranto nei confronti di Carrera Ida e Del Vecchio Massimiliano quest’ultimo quale procuratore distrattario avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Taranto. 2. Il Tribunale di Taranto aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero e aveva ritenuto fondata la domanda della Carrera volta ad ottenere la somma di euro 2.591,00, quale maggior importo dovuto per assegni familiari dall’Amministrazione datrice di lavoro del coniuge separato. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero della difesa prospettando un motivo di ricorso. 4. Gli intimati non si sono costituiti. Considerato in diritto 1. che con l’unico motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 2, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito nella legge n. 153 del 1988, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ Assume il ricorrente che in ragione del tenore delle suddette disposizioni il nucleo familiare da considerare ai fini della corresponsione del trattamento di famiglia era esclusivamente quello del dipendente a nulla rilevando che lo stesso fosse o meno affidatario dei figli, a seguito di separazione, e non quello del coniuge separato affidatario. Prospetta il ricorrente che la quantificazione della prestazione previdenziale deve seguire la titolarità, ed essere parametrata sul reddito del dipendente pubblico a nulla rilevando che lo stesso sia o meno affidatario dei figli. Erroneamente la Corte d’Appello considerava come nucleo familiare rilevante, ai fini del reddito, quello del nucleo familiare facente capo al coniuge affidatario separato. 2. Il motivo non è fondato. Questa Corte con le sentenze n. 635 del 2015 e n. 13200 del 2013 ha affermato che l’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’art. 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito nella legge n. 153 del 1988 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e, quindi, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - ha natura assistenziale, sicché, ai sensi dei commi 2 e 6 dell’art. 2 cit., il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza. Le deduzioni prospettate dal Ministero non conducono argomenti per le affermazioni di un diverso principio di diritto, di cui la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione. 3. Il ricorso deve essere rigettato. 4. Nulla spese, non essendosi costituiti gli intimati. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla spese.