Riconosciuto il diritto alla disoccupazione anche se la richiedente ha vissuto per un periodo all’estero

In tema di diritto alla disoccupazione, pur tenendo conto che il sistema di sicurezza sociale si fonda sul principio di territorialità, compete al legislatore individuare il razionale equilibrio tra l’eventuale esigenza del singolo beneficiario di una prestazione di vivere temporaneamente all’estero e la correlata necessità di garantire i diritti derivanti dalle prestazioni previdenziali.

In questi termini si è espressa la Cassazione con sentenza n. 2967/18, depositata il 7 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, riconosceva alla richiedente il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione anche in relazione al periodo di allontanamento temporaneo della stessa dal territorio italiano. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’INPS lamentando con un unico motivo di ricorso che, al contrario di quanto deciso dai Giudici di merito, la permanenza sul territorio dello Stato costituisce requisito oggettivo connesso allo status di disoccupato e di conseguenza l’assenza dal territorio italiano è incompatibile con la disponibilità immediata del lavoratore disoccupato allo svolgimento e alla ricerca di un attività lavorativa . Il diritto alla disoccupazione. La Suprema Corte di Cassazione, in primo luogo, ha osservato che, pur tenendo conto che il sistema di sicurezza sociale si fonda sul principio di territorialità, compete al legislatore individuare il razionale equilibrio tra l’eventuale esigenza del singolo beneficiario di una prestazione di vivere temporaneamente all’estero e la correlata necessità, derivante dal sopra richiamato principio di territorialità, di garantire che la spesa per consumi assicurata dalle prestazioni previdenziali fornite dallo Stato non venga distolta da presenza del lavoratore all’estero . Infatti, a sostegno di ciò, per disoccupazione involontaria si intende un periodo di mancanza di lavoro per il quale è ininfluente ogni evento verificatosi in un periodo trascorso all’estero, in quanto lo status di disoccupato può essere perso, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 297/2000, in caso di mancata presentazione alla convocazione del servizio competente o di rifiuto di un offerta di lavoro congrua senza giustificato motivo. Ciò è in quanto secondo principio della Corte Costituzionale il diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria è collegato soltanto all’osservanza del comportamento attivo prescritto dall’ordinamento a chi ne è beneficiario Corte Cost. n. 160/1074 . Da quanto premesso la Cassazione ha ritenuto che la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione non può fondarsi sul presupposto generico dell’allontanamento temporaneo dall’Italia del lavoratore. Alla luce di tali considerazioni la Corte ha rigettato il ricorso dell’INPS e confermato il diritto all’indennità di disoccupazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 settembre 2017 – 7 febbraio 2018, numero 2967 Presidente D’Antonio – Relatore Perinu Rilevato in fatto che, l’INPS ricorre avverso la sentenza numero 1527/2011, depositata il 23/12/2011, con la quale la corte d’appello di Torino aveva confermato la pronuncia emessa dal giudice di prime cure che, riconosceva a D.E. il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione per l’intero periodo dal 15/10/2006 al 30/4/2007, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo che, la Corte di secondo grado, ritualmente adita, rigettava il gravame proposto dall’INPS,e nello specifico riteneva che alla lavoratrice straniera dovesse competere l’indennità ordinaria di disoccupazione anche in riferimento al periodo di allontanamento temporaneo dal territorio italiano che, avverso tale pronuncia ricorre l’INPS affidando le proprie doglianze ad un unico motivo illustrato, poi da memoria. D.E. regolarmente intimata non si difende. Considerato in diritto che, la Corte territoriale ha fondato le ragioni del rigetto del gravame interposto dall’istituto previdenziale sulla base di una duplice considerazione 1 la disciplina D.lgs. numero 297/2002 che regola l’erogazione della prestazione previdenziale in oggetto, non contempla all’art. 5 tra le specifiche ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione quella concernente, come nel caso di specie, l’allontanamento temporaneo dal territorio dello Stato 2 lo stesso art. 5,prevede, invece, quali ipotesi che comportano la perdita dello status di disoccupato, solo, la mancata presentazione dell’interessato senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente o il rifiuto ingiustificato dello stesso ad una congrua offerta di lavoro che, con l’unico mezzo di gravame l’INPS lamenta in relazione all’art. 360, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, terzo comma, R.D.L. numero 1827 del 1935 e dell’art. 34 del D.P.R. numero 818 del 1957 che, in particolare le censure prospettate dall’Ente possono così sintetizzarsi a la permanenza sul territorio dello Stato costituisce un requisito oggettivo connesso allo status di disoccupato b di conseguenza l’assenza dal territorio dello Stato è incompatibile con la disponibilità immediata del lavoratore disoccupato allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa c e ciò, ulteriormente, comporta il venir meno dello status di disoccupato senza che sia necessario il verificarsi di una delle altre condizioni previste dal d.lgs. numero 297/2002. che, ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso che, infatti, sulla materia oggetto del presente contenzioso, si è consolidato un orientamento della giurisprudenza di questa Corte Sez. 1, numero 16997 del 2017 al quale questo Collegio ritiene di dover dare continuità che, pur tenuto conto che il sistema della sicurezza sociale si fonda sul principio di territorialità, cui può derogarsi solo in relazione a disposizioni rivenienti da convenzioni internazionali cui lo Stato italiano abbia aderito Cass. numero 22151 del 2008 tuttavia, occorre ribadire come competa al legislatore individuare il razionale equilibrio tra l’eventuale esigenza del singolo beneficiario di una prestazione di dimorare temporaneamente all’estero, e la correlata necessità, derivante dal sopra richiamato principio di territorialità, di garantire che la spesa per consumi assicurata dalle prestazioni previdenziali fornite dallo Stato non venga distolta da presenze del lavoratore all’estero che, con riferimento alla prestazione di cui trattasi, l’art. 45, comma 3, r.d.l. numero 1827/1935, per disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro si riferisce logicamente ad un periodo di mancanza involontaria di lavoro che sia stato trascorso nel territorio nazionale, restando, invece, ininfluente ogni evento che occorra in periodo trascorso all’estero Cass, numero 22151 del 2008 che, l’art. 5, d.lgs. numero 297/2002 applicabile ratione temporis alla fattispecie in disamina stabilisce la perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente o in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, numero 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno ad otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni che, dal sopra richiamato articolato normativo si evince che la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione non può fondarsi sul presupposto rappresentato dal generico allontanamento, temporaneo, all’estero del lavoratore che, nel caso in trattazione, la Corte territoriale ha accertato che non risultano comprovati elementi irrintracciabilità dell’interessato all’estero o impossibilità dello stesso ad iniziare nell’immediato l’attività lavorativa dai quali desumere l‘indisponibilità del lavoratore allo svolgimento dell’attività lavorativa, eventualmente, proposta dagli uffici competenti, e di conseguenza la sentenza impugnata deve ritenersi immune dalle censure rivoltele che, diversamente opinando, le disposizioni sopra richiamate nella rubrica del motivo del ricorso, presenterebbero evidenti ragioni di incostituzionalità, avendo più volte la Corte costituzionale precisato che il diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria è collegato soltanto all’osservanza del comportamento attivo prescritto dall’ordinamento a chi ne è beneficiario Corte. cost. numero 160 del 1974 che, ritiene, inoltre, il Collegio di rilevare come, in materia di prestazioni e benefici previdenziali operi il generale principio di tipicità e tassatività della singola disposizione, correlato a ragioni di compatibilità di finanza pubblica, principio che non consente di estendere i casi di esclusione o di perdita dei benefici ad ipotesi e fattispecie diverse da quelle in essa espressamente contemplate che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio in considerazione della mancanza di attività defensionale da parte della controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.