Vince il concorso indetto dal Comune ma resta a bocca asciutta “per colpa” del patto di stabilità

In virtù dello ius superveniens costituito dai vincoli finanziari introdotti dalle leggi di stabilità, il diritto soggettivo all’assunzione del vincitore di un concorso pubblico indetto da un Comune può essere sacrificato di fronte ai superiori valori di buon andamento, efficienza, economicità dell’agire amministrativo .

Così ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30238/17, depositata il 15 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, accoglieva la domanda di costituzione del rapporto di impiego proposta dalla vincitrice di un concorso bandito da un Comune. Quest’ultimo ricorre per la cassazione della pronuncia sostenendo l’omessa motivazione in merito all’assenza di dimostrazioni della legittimità della mancata assunzione quale scelta obbligata da precisa vincoli di legge, e in particolare dalla limitazione del fabbisogno di personale per gli enti soggetti al c.d. patto di stabilità. La posizione del vincitore del bando. La doglianza risulta fondata in quanto coerente con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il diritto soggettivo del vincitore di un concorso pubblico per il reclutamento di personale in regime contrattualizzato, è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso . Laddove tale assetto sia mutato in virtù dello ius superveniens , la PA ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti da cui possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento di personale, come valutate precedentemente. Nel caso di specie, il Comune ricorrente, in quanto ente soggetto al c.d. patto di stabilità, correttamente ha ridefinito le scelte adottate nella programmazione di fabbisogno mantenendo solo le posizioni lavorative imposte della legge che ha previsto un limite alla spesa per assunzione di nuovo personale, sacrificando così la posizione della controparte in quanto, nel settore interessato, era già assicurata la necessaria copertura di personale. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 27 settembre – 15 dicembre 2017, numero 30238 Presidente Napoletano – Relatore De Felice Considerato Che la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 25/5/2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro numero 471/2011 ha accolto la domanda di costituzione del rapporto d’impiego proposta da R.M.P. vincitrice di concorso bandito dal Comune di Novafeltria, e mai assunta, a far data dalla messa in mora 4/2/2010 e non da quella di pubblicazione della graduatoria 6/03/2009 , presa a riferimento dal giudice di prime cure. Che, confermato in entrambi i gradi di merito il diritto all’assunzione, il Tribunale aveva condannato il Comune al solo risarcimento del danno, laddove la Corte d’Appello, accogliendo il ricorso incidentale dell’appellata, aveva emesso una pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro tra la R. e il Comune appellante facendo applicazione dell’art. 2932 cod. civ. Che avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il Comune di Novafeltria con due censure, cui resiste con tempestivo controricorso R.M.P. , la quale propone altresì ricorso incidentale affidato a un unico motivo, cui resiste il Comune di Novafeltria con controricorso. Ritenuto Che con la prima censura il Comune ricorrente deduce omessa motivazione da parte della Corte territoriale in merito all’assenza di prova, relativa alla giustificazione della mancata assunzione, attribuita a una scelta obbligata da precisi vincoli di legge. Che sotto diverso profilo, la censura si appunta sulla violazione di legge e del bando di concorso, e in particolare dell’art. 6 del d.lgs. numero 165/2001 e dell’art. 39 della l. numero 449/1997, dai quali si evince che il diniego di assunzione può essere giustificato dalla limitazione del fabbisogno di personale per gli enti soggetti al c.d. patto di stabilità e infine anche sulla violazione dell’art. 10 del bando il quale prevedeva, in conformità con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica per il personale, che le assunzioni dei vincitori di concorso fossero condizionate ai vincoli di legge. Che con la seconda censura parte ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al rigetto della domanda di qualificazione del rapporto come part time da parte del Giudice d’Appello, in quanto domanda nuova. Che il ricorso incidentale proposto da R.M.P. deduce un unico motivo di doglianza, consistente nella violazione dell’art. 1219, 2 co., numero 1 cod. civ., censurando la sentenza gravata sulla decorrenza della condanna reintegratoria, di undici mesi successiva alla pubblicazione della graduatoria, e nella contestazione per cui, essendo stato il ritardo causato dal fatto illecito del Comune mora ex re non era necessaria la messa in mora, in quanto la richiesta di assunzione avrebbe dovuto ritenersi già implicitamente contenuta nella domanda di partecipazione al concorso. Che la prima censura del ricorso principale è fondata. Che questa Corte intende confermare il proprio orientamento in base al quale il diritto soggettivo del vincitore di pubblico concorso per il reclutamento di personale in regime contrattualizzato, è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso. Che nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello jus superveniens , l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost Cass. numero 12697/2016 . Che il Comune di Novafeltria, ente soggetto al c.d. patto di stabilità, afferma che di fronte a un limite, imposto dalla legge, alla spesa per assunzioni di nuovo personale, è stato costretto, con le delibere di Giunta numero 34/2009 e numero 13/2010 a ridefinire le scelte precedentemente operate nella programmazione del fabbisogno, mantenendo tra le posizioni lavorative, solo quelle imposte dalla legge, quali le educatrici degli asili nido e un posto di bibliotecario senza il quale il servizio sarebbe cessato, sacrificando la posizione di R.M.P. , perché corrispondente ad un settore, gli Affari generali, già coperto da personale. Che, pertanto, poggiando, la ratio decidendi, in via prevalente, sul presunto accertamento di un modus operandi arbitrario - se non addirittura abusivo - del Comune, essa appare censurabile per aver tenuto in scarsa considerazione le ragioni rappresentate negli atti difensivi dall’appellante. Che pertanto, di fronte allo Jus Superveniens, costituito dai vincoli finanziari introdotti dalle leggi di stabilità negli anni ai quali si riferisce la controversia, il diritto soggettivo all’assunzione del vincitore di concorso, determinando una spesa pubblica ritenuta non conforme alle richiamate esigenze di riduzione dei costi, ben poteva essere sacrificato di fronte a superiori valori di buon andamento, efficienza, economicità dell’agire amministrativo art. 97 Cost , così come già affermato da questa Corte. Che la seconda censura è assorbita. Che il ricorso incidentale è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Che essendo fondato il primo motivo, e assorbito il secondo motivo del ricorso principale, e assorbito altresì il ricorso incidentale, la sentenza va cassata con rinvio alla corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Dichiara altresì assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.