Il periodo di tempo tra la perdita del patrocinio come praticante e il superamento dell’esame di abilitazione non rileva ai fini pensionistici

L’iscrizione all’albo professionale ha natura costitutiva ed è condizione necessaria ai fini pensionistici. Consegue che la scadenza del quadriennio di praticantato fa venir meno il requisito dell’iscrizione all’albo professionale, necessario per le predette finalità. Né rileva l’intervenuto aumento del periodo di praticantato da 4 a 6 anni, in virtù delle modifiche di cui alla l. n. 242/1988, posto che per il principio della irretroattività della legge, di cui all’art. 11 disp. prel. c.c., tale aumento non può applicarsi alla fattispecie in decisione.

Così affermato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 28405/17, pubblicata il 28 novembre. La vicenda esaminata. Un avvocato agiva in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense del periodo di contribuzione per gli anni 1987 – 1989, negatogli dalla Cassa poiché alla data del 18.11.1987 era scaduto il periodo quadriennale di praticantato secondo la normativa in allora vigente e la successiva iscrizione all’Albo degli avvocati era avvenuta in data 20.10.1990 al superamento dell’esame di abilitazione. Il Tribunale rigettava la domanda del professionista decisione confermata dalla Corte d’Appello che rigettava l’appello proposto dallo stesso, che infine ricorreva in Cassazione. L’iscrizione all’albo professionale ha natura costitutiva. Il ricorrente si duole che la decisione impugnata si basi sul presupposto che l’iscrizione alla Cassa non sarebbe possibile ove sia decorso il termine massimo del periodo di praticantato, che, riferito alla fattispecie decisa, era di 4 anni. Osserva ancora il ricorrente che mai intervenne un provvedimento di cancellazione da parte del competente Consiglio dell’Ordine, dunque non era venuta meno la sua possibilità di patrocinare e di conseguenza la sua legittima iscrizione alla Cassa previdenziale. Ma la Suprema Corte non condivide l’assunto. Richiamata preliminarmente la norma di riferimento, art. 8 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, nella formulazione allora vigente, in base alla quale il praticante procuratore era ammesso al patrocinio per un periodo di quattro anni, la Corte osserva che, come peraltro correttamente statuito dal giudice d’appello, l’iscrizione all’albo professionale ha natura costitutiva e costituisce requisito indispensabile, affinchè si possa godere di valida copertura contributiva, l’effettiva iscrizione all’albo. Conseguentemente, il venir meno del periodo di patrocinio per superamento del termine massimo quadriennale, comporta automaticamente la cancellazione dell’albo professionale, con le conseguenze a ciò derivanti. Irrilevante l’intervenuto aumento del periodo di praticantato. Né può trovare rilevanza nella fattispecie in esame l’intervenuta modifica attuata dalla legge 27 giugno 1988 n. 242, a seguito della quale il periodo di praticantato è stato elevato a 6 anni. Al momento della cessazione del periodo quadriennale di patrocinio del ricorrente, la predetta norma di modifica non era ancora entrata in vigore. Per il principio della irretroattività della legga, sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c., la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici già esauriti ed a quelli sorti anteriormente ancora in vita, qualora in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia alle conseguenze attuali o future di esso. Il ricorso proposto, fondato su un unico motivo riguardante le censure sopra esaminate, è stato pertanto ritenuto infondato dalla Suprema Corte, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi di diritto richiamati. Con conseguente rigetto del gravame.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 giugno – 28 novembre 2017, n. 28405 Presidente D’Antonio – Relatore Berrino Fatti di causa La Corte d’appello de L’Aquila sentenza del 10.3.2011 ha rigettato l’impugnazione proposta dall’avvocato F.A. avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano che gli aveva respinto la domanda volta all’annullamento della delibera con la quale, in data 9.5.2008, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense gli aveva negato il riconoscimento del periodo di contribuzione 1987-1989 a seguito di revoca della sua iscrizione presso la suddetta Cassa. Ha spiegato la Corte che il quadriennio di praticantato svolto dall’appellante era scaduto il 18.11.1987 ai sensi dell’art. 8 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e che nel 1990 il medesimo aveva superato l’esame di abilitazione professionale, ma che il lasso di tempo intercorso tra la fine del praticantato ed H conseguimento dell’abilitazione non poteva considerarsi utile ai fini pensionistici, in quanto non coperto da iscrizione presso la Cassa, difettando il presupposto giuridico che giustificava l’iscrizione presso di essa, essendo venuta meno automaticamente l’abilitazione del praticante al patrocinio per il decorso del tempo massimo di durata contemplato dalla legge. Inoltre, la scadenza del periodo di praticantato era maturata in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 242/1988 che all’art. 10 aveva elevato a 6 anni il periodo massimo di esercizio del patrocinio, per cui il F. non poteva giovarsi degli effetti di quest’ultima norma ai fini della copertura contributiva. Per la cassazione della sentenza ricorre F.A. con un solo motivo. Resiste con controricorso l’Inps che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione Con un solo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente censura l’impugnata sentenza deducendo che la stessa è basata sull’erroneo presupposto secondo cui l’iscrizione alla Cassa non sarebbe possibile in caso di decorrenza del termine massimo di durata dell’abilitazione al praticantato, così come non lo sarebbe in mancanza di continuità dell’iscrizione all’albo professionale. Al contrario il ricorrente osserva che solo una delibera di cancellazione emessa dal competente Consiglio dell’Ordine avrebbe potuto comportare la cessazione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di patrocinatore, ma un tale provvedimento non era stato adottato nel periodo compreso tra la presunta scadenza del patrocinio e la sua successiva iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per cui non era venuta meno la sua capacità di patrocinare e, quindi, il conseguente presupposto giuridico dell’iscrizione alla Cassa Forense. Il ricorso è infondato. Invero, nella fattispecie il testo ratione temporis applicabile del primo comma dell’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 è il seguente I laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle preture del distretto della corte di appello e sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia . Il secondo comma dell’art. 8 allora vigente prevedeva, inoltre, che i praticanti procuratori venissero iscritti in un registro speciale e successivamente, per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 242 del 27.6.1988 Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale , il periodo di esercizio del patrocinio per i praticanti procuratori è stato elevato a 6 anni art. 10 . Il testo attualmente vigente dei primi due commi dell’art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933 Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore , è il seguente I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso . I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero . Tale essendo il quadro normativo di riferimento si osserva che la Corte di merito, con accertamento di fatto adeguatamente motivato ed immune da vizi di ordine logico-giuridico, ha rilevato che nella fattispecie il quadriennio di praticantato svolto dal F. , già iscritto al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, era venuto a scadenza in data 18.11.1987, per cui da tale momento e fino alla sua nuova iscrizione all’albo professionale degli avvocati del 20.10.1990, a seguito di superamento dell’esame di abilitazione professionale, non vi era stata la necessaria copertura dell’iscrizione presso la Cassa di previdenza di appartenenza, valida ai fini pensionistici. Tale decisione è corretta in quanto la Corte territoriale ha tenuto conto della natura costitutiva dell’iscrizione nell’albo professionale di cui al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, della necessaria effettività dell’iscrizione ai fini pensionistici, del testo normativo di riferimento ratione temporis vigente in tema di durata massima del periodo consentito di esercizio del patrocinio e del generale principio della irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile in relazione alla norma sopravvenuta che aveva previsto una maggiore durata di tale periodo. Infatti, allorquando nella fattispecie veniva a cessare per il F. il periodo di patrocinio, al cui esercizio il medesimo era stato in precedenza ammesso, ancora non era entrata in vigore la nuova norma di cui all’art. 10 della legge n. 242 del 1988 con la quale veniva elevato da quattro a sei anni il periodo massimo consentito per il praticantato, ragion per cui il ricorrente non può avvalersi di quest’ultima disposizione per colmare il periodo di mancata copertura contributiva intercorso tra la cessazione effettiva del periodo di patrocinio quando vigeva ancora la regola della durata massima di quattro anni di patrocinio e la successiva iscrizione all’albo professionale. Infatti, il principio della irretroattività della legge art. 11 disp. preliminari cod. civ. comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso v. ad es. Cass. sez. 1, n. 16620 del 3.7.2013 e Cass. sez. 3, n. 16039 del 2.8.2016 . Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3800,00, di cui Euro 3600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.