Pensioni: commercialisti alla “finestra”

La decorrenza del trattamento anticipato di anzianità in base alla regola delle c.d. finestre” rappresenta un elemento costitutivo del diritto pensionistico che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza prevista ex lege , non essendo sufficiente per l’insorgenza del diritto che l’assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e di contribuzione e presentato la relativa domanda.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27947/17, depositata il 23 novembre, con riferimento alla Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti. Voglio ancora lavorare” pensò il Commercialista Un dottore commercialista aveva maturato il diritto al trattamento pensionistico, tuttavia, continuava a prestare la propria attività professionale finché non si è aperta una cosiddetta finestra” ai sensi dell’art. 59 l. n. 449/1997 Trattamento pensionistico anticipato il dottore, quindi, chiedeva alla Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti il trattamento pensionistico. Sorgeva a questo punto una lite sulla liquidazione della pensione la Cassa aveva liquidato il trattamento pensionistico includendo nella base di calcolo la media dei redditi degli ultimi diciotto anni di attività, mentre il commercialista chiedeva che nella base di calcolo venissero considerati solo gli ultimi quindici anni. Le posizioni si ancoravano a due differenti norme previdenziali la Cassa sosteneva l’applicazione della norma vigente al momento della finestra”, mentre il dottore quella della norma vigente al momento della maturazione del trattamento pensionistico in epoca anteriore alla finestra . La Corte territoriale aveva accolto la domanda del commercialista sostenendo che, pur decorrendo la pensione in data successiva all’entrata in vigore della l. n. 449/1997 - che, innovando rispetto alla precedente, aveva previsto che la decorrenza della pensione di anzianità avvenisse con specifiche cadenze temporali finestre - la media dei redditi da computare ai fini del calcolo della pensione dovesse essere individuata in relazione al momento in cui l’assicurato ha maturato i requisiti assicurativo-contributivi e di età anagrafica utili ai fini delle pensione. A sostegno di tale ragionamento, la Corte territoriale richiamava l’art. 38 Cost., a tutela delle aspettative del dottore pensionando. In bilico tra due norme di previdenza La Corte di Cassazione, invece, avalla le difese della Cassa, smontando il ragionamento dei Giudice di merito. Secondo gli Ermellini, le cosiddette finestre” sono un elemento del diritto pensionistico e, in quanto tali, possono perfezionarsi solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente per l’insorgenza del diritto pensionistico che l’assicurato abbia, già in epoca anteriore, maturato i requisiti di età di contribuzione e presentato domanda di pensionamento. In altri termini, la disciplina della pensione si individua con riferimento al tempo in cui l’assicurato viene in possesso di tutti i requisiti de legge, ivi compresa la finestra” riservatagli dal legislatore. Nel caso di specie, quindi, non può configurarsi alcun diritto al trattamento pensionistico anticipato prima della data della finestra” è con riferimento a tale data che deve essere individuato il numero di anni da considerare ai fini del calcolo della media reddituale cui ancorare il trattamento pensionistico. Riportando tale principio alla fattispecie reale, la Corte di Cassazione decide – rigettandola - la domanda del dottore nel merito, il commercialista non ha alcun diritto alla ri-liquidazione della pensione. La pensione, infatti, decorre dal 1/7/2015 finestra ed in tale data trovava già applicazione il Regolamento di disciplina – tabella B che prevedeva come base di calcolo per le pensioni con decorrenza 1/1/2005 la media dei redditi degli ultimi diciotto anni. A nulla rileva, quindi, che il dottore avesse maturato già al 31/12/2004 i requisiti contributivi ed anagrafici per la pensione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 luglio – 23 novembre 2017, numero 27947 Presidente Mammone – Relatore Riverso Fatti di causa Con sentenza depositata l’8.7.2011, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori commercialisti a riliquidare la pensione di anzianità in favore di O.A. , includendo, nella relativa base di calcolo, la media dei redditi prodotti negli ultimi quindici anni, in luogo dei diciotto che ne aveva computati la Cassa. La Corte, in particolare, riteneva che, pur decorrendo la pensione da data successiva all’entrata in vigore della l. numero 449/1997 che, innovando rispetto al regime fissato dalla l. numero 21/1986, aveva previsto che la decorrenza della pensione di anzianità avvenisse con specifiche cadenze temporali previste all’art. 59, comma 8 , la media dei redditi da computare ai fini del calcolo della pensione dovesse essere individuata in relazione al momento di maturazione dei requisiti assicurativo contributivi e di età anagrafica utili ai fini della pensione, non potendo le aspettative del pensionato essere pregiudicate dall’entrata in vigore di un regime di calcolo dei redditi peggiorativo nel lasso di tempo intercorso tra la data dell’anzidetta maturazione e quella dell’effettiva decorrenza della pensione. Contro tali statuizioni ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori commercialisti con tre motivi di censura illustrati da memoria. C.A. resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 20, I. numero 449/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur decorrendo la pensione di parte controricorrente da data successiva all’entrata in vigore della l. numero 449/1997 che, innovando rispetto al regime fissato dalla l. numero 21/1986, aveva previsto che la decorrenza della pensione di anzianità avvenisse con specifiche cadenze temporali - c.d. finestre - previste all’art. 59, comma 8 , la media dei redditi da computare ai fini del calcolo della pensione dovesse essere individuata in relazione al momento di maturazione dei requisiti assicurativo-contributivi e di età anagrafica utili ai fini della pensione. 2.- Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente lamenta violazione dell’art. 38 Cost., per avere la Corte territoriale attribuito rilievo alle aspettative dell’assicurato pensionando, nonostante che si controvertesse in materia di pensione di anzianità, ossia di una prestazione che esulerebbe dalla disciplina di cui all’anzidetta disposizione costituzionale. 3.- Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte di merito considerato che la domanda amministrativa e giudiziale concerneva appunto la pensione di anzianità e non quella di vecchiaia. 4.- Ciò posto, il primo motivo è fondato. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di fissare il principio secondo cui l’art. 59, comma 8, l. numero 449/1997 si applica, in forza del richiamo contenuto nel successivo comma 20, anche agli iscritti alla Cassa odierna ricorrente, trattandosi di ente privatizzato gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sicché pure in tal caso la decorrenza del trattamento anticipato di anzianità in base alla regola delle c.d. finestre integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l’insorgenza del diritto, che l’assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e di contribuzione e presentato la relativa domanda Cass. numero 16532 del 2015, numero 15878/2017, numero 15879/2017 . Segue da quanto sopra che, non potendo configurarsi alcun diritto al trattamento pensionistico anticipato anteriormente alla maturazione della data di decorrenza fissata dall’art. 59, comma 8, l. numero 449/1997, è con riferimento a detta data che deve essere individuato il numero di anni da considerare ai fini del calcolo della media reddituale cui ancorare il trattamento pensionistico, giusta le previsioni Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa approvato il 14.7.2004. Né rileva in contrario che l’assicurato avesse maturato già al 31.12.2004 i requisiti contributivi e di età utili ai fini della pensione, giacché la disciplina propria di quest’ultima non può individuarsi che con riferimento al tempo in cui l’assicurato viene in possesso di tutti i requisiti di legge, ivi compresa la c.d. finestra riservatagli dal legislatore. 5.- Pertanto, non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da C.N. , nessun diritto potendo egli vantare ad aver riliquidata la pensione effettuando il calcolo della componente reddituale sulla base degli ultimi quindici anni di reddito sottoposti a contribuzione, stante la decorrenza della pensione 1.7.2005 , cfr. sentenza impugnata, pag. 7 e la previsione della Tabella B del Regolamento di disciplina cit. riprodotta a pag. 4 del ricorso per cassazione , che per le pensioni con decorrenza dal 1.1.2005 fissa detto periodo in diciotto anni. 6.- Tenuto conto che il principio dianzi esposto si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del giudizio di primo grado e dello stesso ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.N. . Compensa le spese dell’intero processo.