Benefici assistenziali per menomazioni e causalità: un nesso imprescindibile

Il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale derivante da menomazioni psico-fisiche è soggetto alle regole generali civili in materia di nesso di causalità.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 26875/17, depositata il 14 novembre. Il Caso. La Corte di Appello di Milano rigettava la domanda proposta dal ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale per presunte menomazioni subite successivamente alle vaccinazioni a cui il medesimo si era sottoposto in giovane età. Secondo la relazione del CTU nominato in corso del giudizio, tali menomazioni non potevano derivare dalla somministrazione del vaccino ma, piuttosto, da un ritardo psicomotorio accertato all’età di 18 mesi, non dovuto al trattamento somministratogli. Il ricorrente, impugnando la sentenza della Corte d’Appello, denuncia la nullità della CTU per violazione del contraddittorio ed ufficiosità delle informazioni su cui si fonda, nonché l’errata formulazione del nesso di causalità tra la vaccinazione e la patologia insorta. La CTU. La Suprema Corte ribadisce che, nel caso di specie, non sussiste violazione del contraddittorio qualora le osservazioni delle parti non vengano depositate unitamente alla relazione finale del CTU, con conseguente nullità della stessa. Inoltre, l’ufficiosità dei pareri o delle informazioni acquisite da terzi esperti hanno la finalità di coadiuvare il giudice nell’espletamento delle sue funzioni e, nel caso di specie, non risulta che siano state utilizzate come solo ed unico fondamento delle valutazioni medico legali. Il nesso di causalità. Negando l’esistenza di un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e l’insorgere della patologia già accertata in giovane età , in quanto operante il principio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non , il Giudice di legittimità conferma il diniego del riconoscimento del beneficio assistenziale. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 luglio – 14 novembre 2017, n. 26875 Presidente Napoletano – Relatore Torrice Rilevato 1. che la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 687 in data 14.7.2011, ha rigettato l’appello proposto da I.A. , nei confronti della sentenza che aveva respinto la domanda volta al riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale di cui alla L. n. 210 del 1992, in relazione alla menomazione dell’integrità psico-fisica malattia neurologica che assumeva dipendente causalmente dalle vaccinazioni somministrategli 2. che la Corte territoriale ha rilevato che il CTU nominato nel corso del giudizio di gravame aveva accertato che dalla documentazione allegata al ricorso di primo grado non risultavano reazioni al vaccino somministrato il 13.11.1980 in data 19.1.1981 era stato diagnosticato un ascesso alla regione occipitale presente da quando lo I. aveva l’età di tre mesi ma non risultavano prescrizioni mediche e assunzioni di farmaci nel 1980 solo il 25.6.2001 a distanza di 18 anni il medico di parte aveva riferito che il padre dell’appellante aveva narrato di un episodio notturno grido ed agitazione motoria , in occasione del quale i genitori avevano osservato un sopore prolungato con restitutio in integrum nel corso delle successive due o tre ore, e lo aveva collocato nei primi mesi del dicembre del 1980 la circostanza che si fosse trattato di un episodio comiziale non risultava dalla documentazione allegata al ricorso libretto sanitario, anamnesi del ricovero ospedaliero del omissis , certificazione della visita neurologica del omissis effettuata presso l’ospedale neurologico , ricovero presso l’ospedale omissis in data allorché venne rilevato un ritardo psicomotorio, elettrocardiogrammi del omissis e del , attestanti una situazione di normalità dalla documentazione non era emersa alcuna reazione alla somministrazione delle successive vaccinazioni non era risultato alcun evento di insorgente danno cerebrale nella storia clinica dei primi anni all’età di 18 mesi era stato accertato un ritardo psicomotorio, per la cura del quale l’appellante era stato sottoposto a trattamenti di psicoanalisi non era riscontrabile alcun sintomo o segno clinico che rivelasse il tempo di esordio della dedotta encefalopatia e aveva accertato che non v’era traccia nella documentazione sanitaria dell’episodio occorso nei venti giorni successivi alla vaccinazione effettuata nel terzo mese di vita non era credibile che i genitori dell’appellante particolarmente attenti alla salute del figlio il padre è medico avessero dimenticato di riferire l’episodio a seguito del quale, secondo la ricostruzione del consulente di parte, si sarebbe manifestata la regressione dello sviluppo psicomotorio attribuito ad encefalopatia subacuta post vaccinica 3. che la Corte territoriale ha ritenuto che i rilievi formulati nei confronti della CTU, oltreché tardivi, erano infondati perché il CTU aveva risposto in modo esauriente alle note e alle osservazioni sollevate prima del deposito della relazione la mancanza di documentazione medica e di accertamenti medici relativi all’ episodio notturno grida e agitazione motoria , escludeva che alla prova orale, ove ammessa, potessero conseguire utili risultati probatori in ordine alla verificazione di detto evento, lontano nel tempo, non riferito ai medici che curarono l’appellante e solo narrato a distanza di molti anni nel giugno 2001 al medico curante, che aveva affermato come possibile la sua natura comiziale il CTU aveva escluso che la encefalopatia, quale esito di encefalite autoimmune, potesse essere conseguenza della vaccinazione antipolio il riferimento fatto dal CTU alle possibili cause della origine dell’encefalopatia era estraneo al campo delle indagini affidate 4. che avverso detta sentenza I.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati da successiva memoria, al quale hanno resistito con controricorso il Ministero della Salute e la Regione Lombardia. Considerato 5. che il ricorrente con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della CTU, della ordinanza del 31.3.2011 e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 195 comma 3 c.p.c., 24 e 111 Cost. e 8 della CEDU per il mancato deposito da parte del CTU delle osservazioni di esso ricorrente primo motivo , degli artt. 61, 191, 194 e 201 c.p.c., 24 e 111 Cost. e 8 della CEDU per essersi avvalso il CTU di consulenza officiosa di medici esperti di neonatologia e neuropsichiatria infantile senza indicarne le generalità, senza autorizzazione del giudice e senza provocare il contraddittorio con le parti secondo motivo , nullità della sentenza per omessa pronuncia art. 112 c.p.c. in ordine alle eccezioni formulate da esso ricorrente con riferimento ai vizi procedurali in cui era incorso il CTU terzo motivo e, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.comma violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 157 c.p.c., 24 e 111 Costituzione e 8 CEDU quarto motivo, subordinato al mancato accoglimento dei primi tre motivi per avere la Corte territoriale ritenuto tardive e infondate le eccezioni formulate da esso ricorrente indicate nei primi tre motivi del ricorso, asserendo che le eccezioni formulate nei confronti della CTU sono assolute perché attengono alla integrità del contraddittorio ed al diritto di difesa e che i vizi della CTU avrebbero condizionato negativamente l’esercizio del suo diritto di difesa 6. che con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata ammissione della richiesta di prova sul fatto decisivo e controverso relativo all’episodio convulsivo notturno accaduto 20 giorni dopo la somministrazione del vaccino antipolio 7. che con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1 comma 1 della legge n. 210 del 1992 per avere la Corte territoriale formulato il giudizio di causalità tra vaccinazione ed encefalopatia senza considerare che la funzione assistenziale e solidaristica di tale disposizione impone di ricercare il nesso di causalità secondo un criterio di ragionevolezza e di sufficiente probabilità meno rigoroso di quello proprio della tutela risarcitoria 8. che con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.comma omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra la vaccinazione antipolio e la encefalopatia 9. che i primi quattro motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto correlati alla questione della correttezza, sul piano procedurale, della CTU espletata nel giudizio di gravame ed alle statuizioni adottate sul punto dalla Corte territoriale, sono infondati 10. che questa Corte ha ripetutamente affermato che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, perché ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze ex plurimis Cass.16840/2016, 28669/2013 Ord. 3130/2011 ed ha precisato che l’Ausiliare nominato dal giudice del merito può compiere tutte le indagini rese necessarie per effettuare accertamenti di determinate situazioni di fatto che richiedano l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, e che, in tal caso, è consentito al medesimo anche di acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse Cass. 16840/2016, 3191/2006, 9060/2003, 5422/2002 11. che alla luce dei principi sopra richiamati, ai quali va data continuità, risultano, pertanto, prive di pregio a le prospettazioni difensive primo motivo , che, denunciano violazione delle regole del contraddittorio perché è irrilevante che le osservazioni formulate dalle parti nell’ambito del procedimento ex art. 191-195 c.p.c., non siano state depositate unitamente alla relazione finale depositata dal CTU essendo incontestato, ma ancor prima, accertato dalla Corte territoriale, che il CTU ha rispettato le disposizioni codicistiche innanzi richiamate, espletando l’indagine affidatagli in contraddittorio con i consulenti di parte, trasmettendo loro la sua relazione e consentendo ai medesimi di interloquire con le conclusioni assunte nella relazione trasmessa attraverso la formulazione di osservazioni critiche b la doglianza secondo motivo che addebita al CTU di avere assunto le sue conclusioni sulla scorta di pareri e di informazioni acquisite ufficiosamente da terzi esperti, perché l’acquisizione di pareri scientifici, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze cfr. punto 9 di questa sentenza , rientra nell’ambito delle indagini affidate alle indagini tecniche al CTU ed esula dal campo degli accertamenti di cui all’art. 194 c.p.comma Cass. 21728/2006, 6338/2004, 1258/2002, 7036/2004 e perché non è assolutamente messo in discussione che il CTU abbia formulato sue proprie autonome valutazioni di carattere medico legale e nemmeno risulta dedotto che i lamentati pareri di terzi si siano risolti in concreto in una traslazione tout court dell’incarico giudiziario dal perito d’ufficio allo specialista c i vizi addebitati alla sentenza impugnata terzo e quarto motivo non sussistono perché la Corte territoriale, pur ritenendo tardivi i rilievi formulati nei confronti della relazione del CTU, li ha esaminati e li ha ritenuti infondati e perché il ricorrente non chiarisce la ragione per la quale i vizi addebitati alla CTU abbiano potuto incidere nel concreto sul suo diritto di difesa, atteso che il ricorrente, come innanzi evidenziato, è stato posto in grado di interloquire con il CTU sia nel corso delle indagini da questi effettuate sia al momento della predisposizione della bozza di relazione trasmessa dal CTU, il quale ha dato conto, come accertato dalla Corte delle osservazioni formulate Cass. 16441/2011 12. che il quinto motivo è infondato perché questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice del merito è libero di scegliere se dare o meno ingresso alle prove richieste dalle parti e che la mancata ammissione di una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio Cass. 12884/2016 1754 /2012, 16997 /2002 , incongruità e contraddittorietà non rinvenibili nella sentenza impugnata perché la Corte territoriale ha spiegato in maniera esauriente e lineare le ragioni della inutilità della prova, richiamando sia il quadro probatorio documentale, sia il fatto che il remoto episodio notturno non era stato seguito alcun intervento medico o di ricovero in strutture sanitarie 13. che il sesto ed il settimo motivo, da trattarsi congiuntamente perché correlati alla questione del nesso di causalità tra vaccinazione e malattia neurologica, devono essere rigettati 14. che al riguardo va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 581 del 2008, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale o di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell’ oltre ogni ragionevole dubbio , mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non , hanno precisato che la regola della certezza probabilistica non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa statistica delle frequenze di classe di eventi c.d. probabilità quantitativa , ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto c.d. probabilità logica che questa Corte Cass. 11030/2017, 753/2005 Ord. 27449/2016 , anche con riguardo alla materia relativa alla L. n. 210 del 1992, ha affermato che la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica che la Corte territoriale si è attenuta ai principi sopra richiamati e, adempiendo al compito di giudice del merito attribuito dall’ordinamento, ha valutato l’esistenza del nesso causale indicando quale criterio regolatore quello della ragionevole probabilità scientifica , rilevando che il CTU, anche sulla base delle letteratura medica, aveva escluso che nella fattispecie dedotta in giudizio la encefalite autoimmune potesse derivare dalla vaccinazione antipolio, la quale, in rarissimi casi può indurre una poliomielite, di cui, nella fattispecie concreta non v’era traccia ed ha evidenziato che dell’episodio comiziale , mai indagato, non v’era alcun riscontro che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1, considerato che la decisione impugnata, come innanzi evidenziato, ha escluso il nesso dí causalità e di concausalità tra la patologia denunciata e la somministrazione del vaccino e la presenza di elementi indiziari di segno opposto, non si pone il problema della applicabilità alla fattispecie in esame dei principi enunciati dalla CGUE nella sentenza del 21.6.2017 causa C-621/2015 con riguardo alla Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, adottata per favorire il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti al fine di evitare falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza non risulta assolto l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito quanto al Ministero ed in Euro 1.500,00 per compensi professionali, Euro duecento per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie quanto alla Regione Lombardia.