Prima del licenziamento, il lavoratore deve essere convocato?

L’art. 55 CCNL per il personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. è espressione di un diritto dei lavoratori e non di un obbligo del datore di lavoro.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 26759/17, depositata il 13 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale della medesima città, con cui veniva respinta la domanda di annullamento del licenziamento proposta da una dipendente di Poste Italiane S.p.A. dovuto ad assenza ingiustificata dal posto lavoro. La ricorrente impugna la sentenza d’appello lamentando la violazione e la mancata applicazione dell’art. 55 del CCNL per il Personale dipendente di Poste Italiane S.p.A. – il quale prevede che il dipendente abbia il diritto di essere convocato all’audizione e di presentare, anche verbalmente, le proprie giustificazioni successivamente alla contestazione da parte del datore di lavoro – nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1335 c.c Poste Italiane S.p.A. resisteva in giudizio con controricorso. L’art. 55 del CCNL. La Suprema Corte, in merito al motivo d’impugnazione proposto dalla ricorrente, conferma l’interpretazione dell’art. 55 del CCNL effettuata dalle Corti di merito, giacché la possibilità del lavoratore di esporre anche verbalmente le proprie giustificazioni non obbliga il datore di lavoro a sentire, in ogni caso, il dipendente, ma consente a quest’ultimo di difendersi per mezzo di audizione personale, mediante esplicita richiesta di convocazione, o di rendere giustificazioni scritte . La presunzione di conoscibilità. I Giudici di legittimità ribadiscono altresì, un principio generale in tema di notificazione di atti recettizi sussiste una presunzione di conoscibilità delle comunicazioni inviate per raccomandata a decorrere dal giorno di giacenza presso gli uffici postali, a nulla rilevando il fatto che il destinatario non le abbia ricevute personalmente, a meno che dimostri di essersi trovato nell’impossibilità, senza sua colpa, di averne notizia. E tale principio trova applicazione anche alla comunicazione del licenziamento. In conclusione, il Collegio rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 giugno – 13 novembre 2017, n. 26759/17 Presidente Nobile – Relatore Cinque Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 1641/2015 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 20.12.2012 con la quale era stata respinta la domanda proposta da B.M.C. , nei confronti di Poste Italiane spa, diretta ad ottenere la declaratoria di annullamento del licenziamento, intimato con atto del 16.11.2011, con la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno. 2. Il provvedimento di recesso era stato adottato per assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi dal 1 luglio 2011 al 12 agosto 2011. 3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno, in sintesi, rilevato che 1 la contestazione era avvenuta con lettera raccomandata pervenuta il 28 settembre e restituita per compiuta giacenza il 29.10.2011 inviata all’indirizzo della B. in omissis e la dipendente non aveva dimostrato di essersi trovata, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia dell’atto 2 la contestazione, cui era seguito il 16.11.2011 il licenziamento, non era tardiva tenuto conto del lasso temporale intercorso 12 agosto 2011 - 26 settembre 2011 nonché della complessità dell’organizzazione aziendale e della necessità di accertare la sussistenza di cause giustificative 3 non avendo avuto specifica richiesta, era stata corretta la decisione della società di non avere proceduto alla convocazione della lavoratrice, giusta quanto previsto dall’art. 7 legge n. 300/1970 e 55 del CCNL di settore 4 non vi era stata violazione dei principi di correttezza e buona fede, da parte di Poste Italiane spa che non aveva, in occasione di una audizione del 26.8.2011, contestato gli addebiti di cui alla suindicata raccomandata riferendosi essa ad altri addebiti relativi ad assenze ingiustificate dal giugno 2011. 4. Per la cassazione ha proposto ricorso B.M.C. affidato ad un motivo. 5. Ha resistito Poste Italiane spa con controricorso illustrato con memoria. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 cpc in riferimento all’art. 55 del CCNL per il Personale dipendente di Poste italiane spa 14.4.2001 nonché la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1335 cc sostenendo, a differenza di quanto affermato dalla Corte distrettuale, che una corretta interpretazione dell’art. 55 del CCNL di settore comportava che il dipendente fosse sempre convocato per l’audizione e che, se avesse aderito, avrebbe potuto presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente. In altri termini, deduce che ‘esegesi, letterale e logica, della disposizione contrattuale era chiara circa l’obbligo del datore di lavoro di convocare il lavoratore, salvo ovviamente la rinuncia del medesimo a comparire e a svolgere in altro modo le sue difese. Sostiene, poi, che nel caso di specie ella, a torto o a ragione, non era a conoscenza della contestazione di addebito per cui la interpretazione data dalla Corte di merito non poteva essere applicabile alla fattispecie in quanto mancava appunto tale conoscenza. 2. Il motivo non è fondato. 3. Preliminarmente deve essere sottolineato che, in tema di licenziamento individuale, qualora la comunicazione del provvedimento di recesso, spedita al domicilio del dipendente, non sia consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, essa si presume conosciuta dal momento della consegna del relativo avviso di giacenza presso l’Ufficio Postale, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cc, sicché da quella data decorre il termine per impugnare, spettando al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto cfr. Cass. 31.3.2016 n. 6256 . 4. Nel caso in esame, non è stato dedotto dalla B. di essersi trovata in tale condizione e le modalità di trasmissione dell’atto raccomandata, avviso di giacenza con l’osservanza dei particolari doveri di consegna da parte dell’agente postale consentono di equiparare la presunzione di conoscibilità ad una situazione di effettiva conoscenza che non può giustificare, pertanto, una duplice interpretazione ed applicazione della clausola contrattuale collettiva a seconda del modo in cui si sia perfezionata la prova della recettizietà dell’atto giuridico. 5. La conoscenza effettiva dell’atto è, infatti, nella fattispecie concreta sostituita dalla sua conoscibilità e, quindi, non è ammissibile una diversa operatività di una norma collettiva in presenza di situazioni rese oggettivamente identiche dalla legge. 6. Quanto, poi, all’esegesi della disposizione del contratto collettivo art. 55 CCNL Poste Italiane 14.4.2001 , ritiene questo Collegio che l’interpretazione della norma fornita dalla Corte territoriale è corretta perché rispondente ai canoni ermeneutici, essendo stato rilevato, con una appropriata analisi letterale e logico sistematica, che l’uso della locuzione anche verbalmente , in ordine alla possibilità per il lavoratore di rendere le proprie giustificazioni, non è rivelatrice dell’obbligo del datore di lavoro di sentire necessariamente e personalmente l’incolpato, quale espressione di un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo di lasciargli la scelta di esercitare il proprio diritto di difesa a mezzo di audizione personale, mediante esplicita richiesta di convocazione, o di rendere giustificazioni scritte. Si tratta di una disamina esatta, logica e condivisibile, peraltro conforme con i principi enunciati in sede di legittimità secondo cui, in tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, le garanzie apprestate dall’art. 7 della legge n. 300/1970 per consentire all’incolpato di esporre le proprie difese in relazione al comportamento addebitatogli non comportano per il datore di lavoro la convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta di essere sentito di persona cfr. in termini Cass. 11.3.2010 n. 5864 Cass. 12.12.2014 n. 26241 . 8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto. 9. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.