Lavoratore negligente? Bisogna provarlo

Il licenziamento per scarso rendimento è legittimo se il datore di lavoro fornisce la prova del comportamento negligente del lavoratore e se l’inadeguatezza della prestazione non dipende dall’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore e da fattori socio ambientali.

A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 26676/17, depositata il 10 novembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che condannava una s.r.l. alla reintegra nel posto di lavoro di un suo dipendente, licenziato per scarso rendimento. Condannava, inoltre, la stessa società al risarcimento del danno biologico. Secondo i Giudici, il licenziamento per scarso rendimento è legittimo se il datore di lavoro fornisce la prova del comportamento negligente del lavoratore e se l’inadeguatezza della prestazione non dipende dall’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore e da fattori socio ambientali. La s.r.l. propone ricorso per cassazione. Lo scarso rendimento del lavoratore va provato. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, condividendo le argomentazioni sulle quali i Giudici di appello hanno basato la loro decisione il licenziamento per scarso rendimento è legittimo solo se provato, valutando complessivamente l’attività resa dal lavoratore e la presenza di una enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati e quanto effettivamente realizzato. Se il contratto prevede il raggiungimento di un determinato risultato Inoltre, se il contratto collettivo o individuale prevedono quale ipotesi di grave inadempimento che legittima la risoluzione del rapporto il mancato raggiungimento del risultato richiesto, il datore di lavoro dovrà provare non solo quest’ultimo o l’oggettiva sua esigibilità ma anche che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza dell’espletamento della prestazione lavorativa. Alla luce di quanto detto la Corte di Cassazione respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 marzo – 10 novembre 2017, n. 26676 Presidente Nobile – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo La Corte di Appello di Roma mediante pronuncia pubblicata il 27 marzo 2015 rigettava il gravame interposto dalla S.r.l. AUTO ROYAL COMPANY avverso la sentenza in data 24-09-2013, con la quale il locale giudice del lavoro aveva in gran parte accolto le domande dell’attore P.E. avverso il licenziamento intimatogli per scarso rendimento in data 7 / 10 ottobre 2011, nonché avverso due provvedimenti disciplinari del 26 aprile e del 23 giugno 2011, contenenti sanzioni conservative, il tutto con ogni condanna reintegratoria ex art. 18 L. n. 300/70 nel testo ratione temporis applicabile , nonché con la condanna di parte resistente al risarcimento del danno biologico sofferto dal lavoratore, liquidato in Euro 8130,71, oltre che al pagamento delle spese di lite ed al versamento dell’ulteriore contributo unificato. Secondo la Corte di Appello nella specie non sussistevano gli estremi della negligenza inadempiente, tale da poter giustificare il licenziamento per scarso rendimento del dipendente, che all’atto della reintegra gennaio 2011 , da precedente recesso giudicato illegittimo in forza di apposite pronunce giudiziali, era stato adibito come responsabile alla vendita di flotte aziendali di autovetture, fermo restando anche il compito di venditore generico. Infatti, secondo la Corte capitolina, posto che il rapporto di lavoro subordinato comporta a carico del dipendente l’obbligo di porre a disposizione di parte datoriale le sue energie lavorative, di modo che la prestazione si esaurisce in un facere e non già nel raggiungimento di un certo risultato locatio operis locatio operarum , per legittimare il licenziamento per scarso rendimento occorre che parte datoriale provi rigorosamente il comportamento negligente del lavoratore, in quanto elemento costitutivo del recesso per giustificato motivo soggettivo, e che l’inadeguatezza della prestazione resa non sia imputabile all’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore e a fattori socio-ambientali. Parimenti, ad avviso della Corte distrettuale, risultavano infondate le doglianze della società appellante riguardo al riconosciuto danno biologico, lamentato dal P. cfr. meglio quanto sul punto dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio, riportato pressoché integralmente nel controricorso , di modo che andavano condivise pure le risultanze della espletata c.t.u. medico-legale, in relazione al nesso di causalità tra il licenziamento ed i postumi acclarati. Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la AUTO ROYAL COMPANY, come da atto notificato mediante raccomandate a.r. spedite lunedì 28 settembre 2015, affidato a due motivi ed in seguito illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito il P. con controricorso in data 26-27 ottobre 2015. Motivi della decisione Entrambi i motivi di ricorso sono stati formulati denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 132 n. 4 c.p.c., nonché 2697 e ss. c.c., con riferimento all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., sia in relazione al licenziamento per scarso rendimento, sia in ordine al contestato danno biologico, per cui non vi sarebbe il nesso di causalità, riconosciuto invece dai giudici di merito. A parte carenze di allegazioni, con conseguente vizio di autosufficienza, in relazione a quanto in materia previsto, in particolare, dagli artt. 366, co. 1, nn. 3 e 6, nonché dall’art. 369, co. 2, n. 4 c.p.c., in effetti la ricorrente contesta il merito delle valutazioni operate dai giudici di primo e di secondo grado, di guisa che le relative doglianze sono inammissibili in questa sede di legittimità, laddove peraltro nella specie è anche preclusa ogni censura per omesso esame di fatti decisivi, nei sensi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., secondo il testo qui ratione temporis applicabile ex art. 54, co. 1, lett. b , d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, in forza del regime transitorio dettato espressamente dell’art. 54, co. 3, dello stesso decreto legge. Infatti, la decisione di primo grado, emessa il 24-09-2013, è stata poi confermata mediante il rigetto dell’appello di cui al ricorso in data 24-03-2013, di modo che tale doppia conforme preclude ogni doglianza ex cit. art. 360 n. 5, operando nella specie l’ultimo comma di cui all’art. 348-ter del medesimo codice di rito, anch’esso ratione temporis nella specie applicabile in base all’art. 54, commi 1 e 2, lett. a , del citato d.l. n. 83/12, conv. in l. n. 134/2012. Peraltro, la ricorrente al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. avrebbe pure dovuto, specificamente, indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, ciò che invece non risulta avvenuto da parte della società cfr. Cass. I civ. n. 26774 del 22/12/2016 in tema di doppia conforme , prevista dall’art. 348-ter, comma 5, citato, nonché Cass. II civ. n. 5528 del 10/03/2014 . Per contro, la società istante tende in effetti a rivalutare, ma irritualmente in questa sede di legittimità, le medesime circostanze di fatto, che però con ampia e minuziosa argomentazione sono state già insindacabilmente accertate ed apprezzate, quanto alla loro rilevanza probatoria, in senso negativo dai competenti giudici di merito. D’altro canto, come è noto, anche il controllo di logicità del giudizio di fatto, però attualmente contenuto nei limiti del c.d. minimo costituzionale , alla stregua del vigente art. 360, comma primo, n. 5 , cod. proc. civ., comunque neanche in precedenza equivaleva alla revisione del ragionamento decisorio , ossia dell’opzione che aveva condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe stata altro che un giudizio di fatto e si sarebbe risolta in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità ne consegue che risultava del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa Cass. civ. Sez. 6 5, n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì in senso conforme Cass. n. 91 del 07/01/2014, secondo cui inoltre il giudice di legittimità non può neanche porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. In senso analogo v. altresì Cass. n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 2012 . È certo, invece, che nella specie la Corte di merito con ampie argomentazioni ha esaminato analiticamente e specificamente i vari motivi di appello, dedotti dall’attuale ricorrente, giudicandoli infondati alla luce di quanto già parimenti valutato dal Tribunale in primo grado. Basti appena ricordare quanto, correttamente, osservato dalla Corte distrettuale riguardo al mancato assolvimento dell’onere probatorio dall’onerata parte datoriale in ordine ai fatti, sotto il profilo sostanziale e di gravità, addebitati al P. , di cui ai contestati provvedimenti disciplinari. Per contro, non risultava dimostrato, richiamata altresì la pertinente giurisprudenza di riferimento, che il mancato raggiungimento dell’auspicato risultato produttivo fosse derivato da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale attività e che sussistesse un’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati per il dipendente e quanto effettivamente realizzato nel periodi di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti. In conclusione, la Corte territoriale richiamava quindi anche precedenti di questa Corte, secondo cui al fine di poter considerare legittimo il licenziamento comminato per scarso rendimento parte datoriale è tenuta a provare rigorosamente il comportamento negligente del prestatore, in quanto elemento costitutivo del recesso per giustificato motivo soggettivo, e che l’inadeguatezza del risultato non sia ascrivibile all’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore ed a fattori socio-ambientali. Nel caso di specie i giudici dell’appello rilevavano, ad ogni modo, il fatto che l’implementazione ed il particolare impulso richiesto al P. nel settore flotte aziendali costituiva certamente una novità in azienda, per come riferito concordemente da tutti i testi. Ciò non significava che non vi fossero state in passato vendite di vetture anche a clienti appartenenti al gruppo flotte aziendali , ma il fatto che stesso che il P. avesse evidenziato la mancanza di statistiche di vendite, così come di procedure di contatto e strategie di vendita esclusi gli sconti e i contributi, gestiti peraltro dalla casa madre per quel particolare settore -senza smentite da parte aziendale, che non aveva prodotto significativi e rilevanti documenti al riguardo-dimostrava la totale novità della strategia commerciale di attacco all’epoca decisa dalla società. A conferma di ciò soccorrevano i diversi documenti, all’uopo citati e distintamente esaminati, che peraltro non avevano trovato alcuna smentita nelle prove testimoniali esperite. Venivano altresì analizzate ulteriori circostanze di fatto, che, a giudizio della Corte capitolina, escludevano che si potesse tener conto degli standard invocati dall’azienda e segnatamente di 12/15 macchine vendute per mese da ogni venditore, sulla base di 60/80 trattative incardinate, laddove per il P. la condizione erra nettamente diversa alla stregua delle precisate concrete emergenze rilevate, evidenziando ancora che non era condivisibile, perché non corretta, l’operazione effettuata dall’azienda, di comparare dati tra loro non omogenei. Pertanto, era difficile sostenere che vi fosse prova di una negligenza e di una inattività da parte del P. , il quale comunque risultava documentalmente aver redatto 27 preventivi. Per giunta, da tutta la corrispondenza intercorsa con la dirigenza, e segnatamente dai report pretesi con cadenza settimanale, emergeva che il P. non era mai stato inattivo, dedicandosi in maniera prevalente ad un compito che, così come voluto da parte datoriale, non era stato mai praticato. Per queste ed ulteriori, specifiche e dettagliate, valutazioni di merito, dunque, la Corte distrettuale, riteneva, pure a voler leggere la vicenda secondo le indicazioni fornite nell’atto di gravame, di dover comunque pervenire al medesimo convincimento espresso dal giudice di primo grado, di guisa che tutte le contestazioni risultavano infondate, donde l’illegittimità delle applicate sanzioni conservative ed espulsiva. Non resta, quindi, che prendere atto di tali motivate e ragionevoli considerazioni espresse dai giudici del merito cfr. tra l’altro Cass. lav. n. 1632 del 22/01/2009, secondo cui in tema di licenziamento per scarso rendimento, la negligenza può essere provata anche solo attraverso presunzioni e tale prova, concernente l’inadempimento del lavoratore, costituisce una valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Conforme Cass. n. 6747 del 2003 . Inoltre, nella sua valutazione in punto di diritto la Corte territoriale si è correttamente attenuta ai principii fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità v. infatti la succitata pronuncia di Cass. lav. n. 1632 del 22/01/2009, secondo la quale pure è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento soltanto qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente ed a lui imputabile in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione. Conformi Cass. lav. n. 18678 del 04/09/2014 e. n. 3876 del 22/02/2006 giurisprudenza tutta condivisa anche dalla più recente pronuncia di questa Corte, n. 18317 del 9 giugno / 19 settembre 2016. V. altresì Cass. lav. n. 401 del 17/01/1981, secondo cui, qualora in taluni rapporti di lavoro subordinato assuma rilievo anche il risultato della prestazione, come il conseguimento di un determinato livello quantitativo minimo di affari, vendite eccetera, entro prefissati periodi di tempo, con la correlativa previsione da parte del contratto collettivo o individuale, del mancato risultato periodicamente richiesto quali ipotesi di grave inadempimento che legittima la risoluzione motivata del rapporto per scarso rendimento, il datore di lavoro -che intenda far valere tale scarso rendimento come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, avuto riguardo alla normale capacita ed operosità della maggioranza dei lavoratori di pari qualificazione professionale ed addetti alle medesime mansioni, ma deve altresì provare che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza nell’espletamento della prestazione lavorativa. Pertanto, in mancanza di prova di un difetto di attività da parte del lavoratore, il solo dato del mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dal datore di lavoro non legittima la risoluzione del rapporto per scarso rendimento. In senso conforme, Cass. lav. n. 6405 del 25/11/1982 . Le anzidette considerazioni, soprattutto per quanto concerne l’insindacabilità degli accertamenti e delle valutazioni in punto di fatto operati dai giudici di merito, come già detto, per di più concordemente in primo ed in secondo grado, bene all’evidenza valgono anche in ordine al secondo motivo di ricorso, essendo stato ritenuto acclarato comunque, tramite apposita c.t.u., il nesso di causalità tra gli anzidetti illegittimi provvedimenti disciplinari ed il lamentato, quindi riconosciuto, danno biologico v. tra l’altro anche Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui pure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante . Non si rileva, inoltre, alcuno specifico errore, in punto di diritto, per quanto attiene all’applicazione delle norme di legge in tema di nesso eziologico, la cui violazione peraltro non è stata neanche ritualmente dedotta dall’appellante, mentre è assolutamente inconferente nella specie il richiamo dell’art. 2697 c.c., che disciplina il solo onere probatorio nella specie peraltro indiscutibilmente a carico di parte datoriale , e non già la valutazione di quanto comunque acquisito in sede istruttoria. Stante l’infondatezza/inammissibilità del ricorso, la società, essendo rimasta soccombente, va condannata alle relative spese ed è, inoltre, tenuta, come per legge, al versamento dell’ulteriore contributo unificato. P.Q.M. la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 4000,00 quattromila/00 per compensi professionali ed in Euro 200,00 duecento/00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.