E’ il lavoratore che deve provare la durata a tempo indeterminato dei benefit

In ambito di domanda di riconoscimento di benefit da parte del lavoratore, grava su quest’ultimo l’onere della prova di quanto azionato in giudizio, in ossequio al disposto di cui all’art. 2697 c.c Conseguentemente, in assenza di specifica pattuizione nel contratto individuale di lavoro, sarà il lavoratore che dovrà provare la durata a tempo indeterminato dei benefit per tutto il tempo del rapporto di lavoro, posto che tale patto non può presumersi dal solo fatto della reiterata erogazione per alcuni mesi successivi alla data di scadenza del beneficio.

Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26601/17, pubblicata il 9 novembre. Il caso in esame. Un dipendente di un istituto bancario agiva in giudizio al fine di ottenere il pagamento di somme a titolo di benefit, a suo dire dovute fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, anziché fino al dicembre 2007, allorquando l’Azienda ne aveva sospeso il pagamento. Il Tribunale accoglieva la domanda. Proposto appello la banca, la Corte di merito lo accoglieva, rigettando la domanda originaria del lavoratore il quale proponeva ricorso in Cassazione. L’onere della prova grava su chi agisce per far valere un diritto. Il lavoratore ricorrente denuncia l’erronea applicazione del principio di cui all’art. 2697 in regime di onere della prova, ritenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire a sé l’onere probatorio, poiché tale assunto si porrebbe in contrasto con il principio della irriducibilità della retribuzione. Il Supremo Collegio non condivide, osservando prima di tutto che il lavoratore ebbe a stipulare in data 1.1.1996 un nuovo rapporto di lavoro con la società resistente, dopo aver interrotto per dimissioni, alla fine dell’anno 1995, il precedente rapporto in essere con altra società del gruppo, operante all’estero. E dunque, stante la novità del nuovo contratto di lavoro, appariva del tutto irrilevante, in ottica probatoria, ciò che era avvenuto in costanza del precedente rapporto cessato. Con l’ulteriore conseguenza che l’onere di provare la durata indeterminata dei benefit pretesi ricadeva sul lavoratore richiedente, tenuto conto che il contratto individuale di lavoro nulla disponeva circa il riconoscimento dei benefit. Indizi di prova contrari sconfessano la tesi del ricorrente. Osserva inoltre la Corte che, a prescindere dal regime probatorio a carico del ricorrente, sono emersi nel corso del giudizio di merito una serie di elementi indiziari di prova contraria all’assunto preteso dal lavoratore. Prima di tutto una comunicazione interna del Servizio Personale, ove viene fatto riferimento all’assunzione di alcuni funzionari tra cui il ricorrente con retribuzione riferita al 1° livello e mantenimento del contributo alloggio” uno dei benefit richiesti , secondo le modalità vigenti in ambito di trasferimenti, per la durata di dieci anni, in seguito estesa a dodici. Altro elemento di prova venne desunto dalle deposizioni dei testi, i quali ebbero a confermare che nessun dipendente della banca godeva o aveva goduto del contributo alloggio per tutta la durata del rapporto. E, infine, una lettera inviata dall’azienda al lavoratore, sottoscritta da quest’ultimo per presa visione e accettazione del contenuto, con cui veniva trasmessa copia del contratto di locazione dell’alloggio concesso al lavoratore, avente scadenza contrattuale al 31.12.2007, data coincidente con la cessazione del beneficio aggiuntivo. Insomma, secondo gli Ermellini, tali elementi indiziari di prova portano a rendere del tutto inverosimile la tesi del ricorrente secondo cui i benefit in discussione sarebbero stati erogati dal datore di lavoro per facta concludentia”, senza alcuna pattuizione a monte, stante l’avvenuta erogazione dei benefici per alcuni mesi successivi alla scadenza del periodo di spettanza come individuato dal datore di lavoro. Tesi che già era stata esclusa dal collegio di merito, che aveva argomentato sul punto in modo corretto, logico ed esaustivo. Esclusa la illegittima riduzione della retribuzione. La corretta motivazione resa dalla Corte d’Appello con la sentenza impugnata rende incensurabile in sede di legittimità tale decisione, ove è stato accertato in punto di fatto l’inesistenza di ogni principio di prova favorevole alle argomentazioni del ricorrente, nonché, al contrario, alla luce degli elementi indiziari di prova raccolti e valutati, acclarata la temporaneità dei benefit. Con l’ulteriore conseguenza che non appare sussistere nello specifico alcuna illegittima riduzione unilaterale della retribuzione. E dunque, il ricorso proposto è stato ritenuto del tutto infondato e così rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 giugno – 9 novembre 2017, n. 26601 Presidente Nobile – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo La Corte di Appello di Torino riformava l’impugnata sentenza di primo grado, rigettando la domanda dell’attore R.P.J. , volta ad ottenere il pagamento di quanto preteso a titolo di benefits sulla retribuzione corrispostagli fino alla cessazione del rapporto, lamentando che in base a quanto concordato in sede di assunzione, con decorrenza 1 gennaio 1996, parte datoriale aveva invece interrotto il pagamento di tali accessori dal gennaio dell’anno 2008. Inoltre, la Corte territoriale aveva pure accolto la spiegata domanda riconvenzionale, condannando l’attore alla restituzione di alcune somme ritenute indebitamente corrisposte in favore del ricorrente a titolo di rimborso, sulla scorta dell’anzidetto accordo, per i primi mesi dell’anno 2008. Ad avviso del giudici di secondo grado, erano fondate le contestazioni di parte convenuta circa la mancanza di prova degli elementi costitutivi del diritto di credito azionato, sicché, contrariamente a quanto opinato con la gravata pronuncia, era parte attrice a dover provare la durata a tempo indeterminato dei benefits, ossia per tutto il tempo del rapporto di lavoro, il cui contratto individuale nulla di ciò dimostrava, poiché tale patto non poteva presumersi dal solo fatto della reiterata erogazione sino al tutto il dicembre 2007, quindi, mancando la prova del fatto costitutivo, non operava nella specie l’onere probatorio di cui al secondo comma dell’articolo 2697 c.c. in ordine a fattispecie estintive o modificative , laddove per contro dagli indizi acquisiti poteva dirsi dimostrato che in sede di assunzione fu pattuita la durata a tempo determinato dei benefici supplementari rivendicati dal R. , massimo per dodici anni, come si evinceva dalle dichiarazioni di alcuni dei testi escussi, nonché dalla prodotta documentazione, tra cui il contratto di assunzione in data 20-29 dicembre 1995 che non conteneva alcun riferimento al riconoscimento di benefit ed il contratto di locazione, stipulato direttamente da parte datoriale a favore del proprio dipendente fino al 31 dicembre 2007 inizialmente per quattro anni, con rinnovo invece per la durata di anni tre, e non già dei consueti quattro . Avverso la sentenza della Corte territoriale in data 7 luglio - primo agosto 2011, non notificata, il R. ha proposto ricorso per cassazione con atto del 9 luglio 2012, affidato a tre motivi violazione degli articoli 2697 e 2103 c.c., in tema di onere probatorio e di irriducibilità della retribuzione in ordine alle presunzioni relativamente alla somma lorda e non netta per il riconosciuto rimborso . INTESA SAN PAOLO S.p.A. ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso in data nove - 23 agosto 2012. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Il ricorso va respinto, dovendosi disattendere le doglianze formulate dal ricorrente. Ed invero, quanto al primo motivo v. in part. pgg. 5 / 9 del ricorso , con il quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2103 c.c., il ricorrente assume che erroneamente sarebbe stato individuato a suo carico l’onere probatorio e che ad ogni modo la pronuncia de qua risulterebbe in contrasto con il principio della irriducibilità della retribuzione. Evidentemente il R. omette di considerare che egli fu assunto da parte convenuta a decorrere dal primo gennaio 1996, dando luogo ad un nuovo e distinto rapporto di lavoro, previe dimissioni rassegnate alla fine dell’anno precedente dalla SANPAOLO BANK New York, alle cui dipendenze aveva operato fin dal giugno del 1987. Orbene, il nuovo contratto di lavoro non prevedeva espressamente alcuno dei benefits precedentemente goduti, in particolare il rimborso delle spese di alloggio, anche se ciò era di fatto avvenuto, ma relativamente al periodo massimo di dodici anni, come da disposizioni aziendali di INTESA SANPAOLO. Di conseguenza, esclusa ogni rilevanza probatoria di quanto verificatosi durante il pregresso rapporto di lavoro, cessato nel dicembre 1995, attesa la novità del nuovo contratto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto l’onere probatorio a carico di parte attrice riguardo alla durata, asseritamente indeterminata, dei benefits in questione, non desumibile dalla sola circostanza della loro erogazione ciò che non costituiva una presunzione del diritto al godimento degli stessi per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro, durata indeterminata che quindi andava dimostrata da colui che l’affermava. Peraltro, indipendentemente da tale ravvisato onere probatorio, la Corte territoriale ha ritenuto di poter individuare una serie di elementi indiziari a favore della tesi della durata temporanea dei benefits sino al limite massimo di 12 anni, secondo quanto previsto dalle norme aziendali di cui alla circolare n. XXXXX in data 7 giugno 1997, tenuto peraltro conto anche della comunicazione, interna, inviata dal Servizio personale, datata 16 novembre 1995, concernente l’assunzione mediante contratto italiano di alcuni funzionari assunti con contratto estero, tra i quali il R. , da inquadrare quindi nella 4^ Area professionale, 1 livello retributivo, con mantenimento del contributo alloggio, però secondo le modalità previste dalla normativa allora vigente in materia di trasferimenti, ossia per la durata di dieci anni. Ad ogni modo, secondo la Corte piemontese, era assolutamente rilevante, sotto il profilo della prova indiretta, quanto dichiarato dai testi indicati, sicché era stata dimostrata una prassi di assoluta conformità tra la succitata documentazione ed i patti regolanti il nuovo rapporto instaurato. Doveva, quindi, ritenersi che i patti, anche verbali, intercorsi tra le parti fossero conformi alle suindicate disposizioni aziendali, precisandosi inoltre che la durata massima di dieci anni era stata poi elevata a 12 dalla circolare del 1997. I giudici di appello reputavano, altresì, del tutto inverosimile la tesi secondo cui i benefits in argomento sarebbero stati erogati da parte datoriale per facta concludentia, quindi senza l’intervento a monte di alcuna pattuizione, ciò che risultava pure in contrasto con le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, laddove era stata ammessa una pattuizione sul punto. Altro elemento presuntivo, favorevole alla tesi aziendale della durata a tempo determinato, si ricavava dalle deposizioni testimoniali acquisite, in base alle quali non risultava alcun caso di dipendente cui fosse stato garantito il contributo alloggio per tutta la durata del rapporto. Infine, il terzo elemento presuntivo veniva desunto dalla Corte distrettuale dai contratti di locazione prodotti dall’attore con l’atto introduttivo del giudizio, stipulati come conduttrice direttamente da parte datoriale in data primo dicembre 2000 e primo dicembre 2004 a favore del R. , contratti che, contrariamente alla solita durata quadriennale, fissavano la scadenza al 31-12-2007, data questa coincidente con il compimento del termine di 12 anni decorrente dall’assunzione avutasi come visto dal primo gennaio 1996 . Infine, la Corte di Appello rilevava pure la portata indiziaria della missiva, prodotta dallo stesso R. , con la quale l’azienda in data 12 febbraio 2001 aveva trasmesso al dipendente il contratto di locazione, richiamando le condizioni di uso, tra cui l’indicata scadenza del 31 dicembre 2007, quale data di cessazione del contratto stesso, ribadita in altri due passi del documento. Orbene, tale lettera del 12-02-01 risultava sottoscritta dal destinatario - beneficiario per ricevuta, presa visione ed integrale accettazione del contenuto , di modo che, ad avviso della Corte d’Appello, veniva così anche confermata la tesi di parte datoriale, sia in ordine alla previsione di benefici parametrati a quanto previsto per il dipendente trasferito, sia in ordine alla loro durata, non superiore a dodici anni. Per giunta, nonostante il contenuto della missiva, risalente al febbraio 2001, non fosse stato minimamente posto in discussione dal R. , costui aveva poi lasciato trascorre gli anni, salvo poi a lamentare di non aver avuto notizie in ordine al rinnovo del contratto di locazione, ma in prossimità della scadenza del 31-12-2007, giusta la lettera del proprio legale in data due aprile 2007. In definitiva, secondo la Corte territoriale, dal complesso dei surriferiti elementi, doveva presumersi che le pattuizioni verbali intercorse tra le parti al momento dell’assunzione avessero previsto l’erogazione dei benefit per una durata parametrata a quella contemplata dalle norme aziendali per i dipendenti trasferiti, quindi non superiore al limite massimo di dodici anni. Pertanto, alla stregua delle anzidette logiche argomentazioni, ed immuni da errori di diritto, deve ritenersi accertato, in punto di fatto l’inesistenza di ogni principio di prova favorevole alle allegazioni di parte attrice, nonché acclarata, per converso, alla luce dell’analizzato materiale indiziario, la temporaneità, ultrannuale, dei benefits di cui è processo, di modo che palesemente inconferenti appaiono le asserite violazioni degli artt. 2697 e 2103 c.c., non essendo stata dimostrata, in relazione alla seconda norma di legge, alcuna unilaterale illegittima riduzione retributiva. Le precedenti considerazioni assorbono anche le censure svolte con il secondo motivo di ricorso, laddove promiscuamente si denunciano violazioni dell’art. 2729, ex art. 360 n. 5, e vizi di motivazioni unitamente a preteso omesso esame di fatti decisivi per il giudizio art. 360 n. 5 c.p.c., però ratione temporis applicabile in base al testo previgente alla novella del 2012, secondo la specifica normativa transitoria operante al riguardo, trattandosi di sentenza pubblicata il primo agosto 2011, poi impugnata con atto del 9 luglio 2012, mentre la nuova normativa si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, avvenuta il 12 agosto 2012 . Invero, con tale doglianza il ricorrente pretende inammissibilmente di sovvertire in sede di legittimità il giudizio di merito sugli stessi fatti e le medesime circostanze rilevanti, ai fini della decisione, già congruamente e motivatamente esaminati nel loro complesso dalla Corte di Appello v. pgg. da 9 a 23 del ricorso, peraltro irritualmente redatto allegandovi materialmente documenti vari, notificati perciò unitamente all’atto, contravvenendo quindi alle prescrizioni di cui all’art. 366 co. I c.p.c., segnatamente ipotesi nn. 3 e 6, soprattutto per quanto concerne la violazione della sommarietà ivi prevista, requisito quindi inammissibilmente rimasto nella specie inosservato . Come è noto, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5 , cod. proc. civ., non equivale alla revisione del ragionamento decisorio , ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa Cass. civ. Sez. 6 - 5, n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì in senso conforme Cass. n. 91 del 07/01/2014, secondo cui inoltre il giudice di legittimità non può neanche porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. In senso analogo v. altresì Cass. n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 2012 . Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne le presunzioni. Invero, allorché la prova sia costituita da presunzioni, rientra nella valutazione del giudice di merito il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi addotti ad essere utilizzati dal giudice per dedurne l’esistenza di un fatto principale ignoto la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per poter valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione immune da vizi logici o giuridici Cass. III civ. n. 3321 del 19/02/2004. In senso analogo, v. ancora III civ. n. 6220 del 23/03/2005, secondo cui in tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo accertamento non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici . D’altro canto, quanto al preteso vizio di motivazione, va in primo luogo richiamato il principio cfr. tra le altre Cass. I civ. n. 8767 del 15/04/2011 , secondo cui al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata conformi, tra le varie, Cass. n. 5748 del 1995, nonché Sez. 6 - 1, ordinanza n. 12123 del 17/05/2013, secondo la quale l’obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l’indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni o a ciascuno dei motivi d’impugnazione, mentre non è necessario che egli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione - tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. . Infine del tutto carente appare l’esposizione del terzo motivo di ricorso in via subordinata, in caso di rigetto dei primi due motivi , formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, riguardo alla contestata condanna alla restituzione di somme lorde - Euro 2266,00 - anziché nette. Invero, la doglianza per come formulata non risulta autosufficiente, nei sensi richiesti invece soprattutto dall’art. 360 comma I n. 6 c.p.c., in quanto non riproduce sufficientemente gli atti, cui si riferisce. Infatti, il ricorrente ha omesso di precisare l’entità delle somme nette, che assume essergli state invece corrisposte a suo tempo erroneamente in relazione ad oneri accessori al benefit alloggio per i primi mesi dell’anno 2008, senza alcuna precisazione nemmeno in ordine alle concrete modalità attraverso cui sarebbe avvenuto tale recupero, non essendo in proposito sufficiente il generico riferimento all’asserito stesso criterio utilizzato dalla banca mediante trattenuta sulle non meglio indicate buste paga. Né il ricorrente ha riprodotto v. ancora una volta il citato art. 366 n. 6 il contenuto della menzionata memoria di replica alla domanda riconvenzionale, cui si accenna a pag. 23 del ricorso. Di conseguenza, le anzidette lacune non possono ritenersi colmate soltanto per effetto del richiamato principio di diritto, affermato da Cass. lav. n. 1464 del 2/2/2012 secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente , laddove tra l’altro il motivo, accolto, era stato formulato deducendo la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., anche dell’art. 2033 c.c., e non solo dell’art. 38 D.P.R. 602/73 domandando, con specifico quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c. nella specie ratione temporis applicabile, se, in caso di indebita retribuzione, ex cit. art. 2033 c.c., i lavoratori possano essere chiamati a restituire soltanto le somme nette effettivamente percepite e non anche quelle versate all’erario dal datore di lavoro sostituto d’imposta, essendo quest’ultimo titolato in via principale, ex art. 38 I comma d.P.R. 602/73, a chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria. Peraltro, v. tuttavia anche Cass. lav. n. 239 - 11/01/2006, secondo cui il diritto al rimborso dell’imposta che si assume indebita, riscossa in tutto o in parte mediante ritenuta alla fonte, spetta in prima istanza al sostituito, il quale, ai fini della ripetizione della stessa, deve fornire la prova di aver subito detta ritenuta, senza dovere, altresì, dimostrare che l’imposta è stata effettivamente incassata dall’erario, ma anche il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, ha facoltà di richiedere il rimborso dell’indebito, ed in questo caso dal calcolo di quanto il prestatore di lavoro dovrà restituirgli per importi retribuitivi indebitamente percepiti dovrà essere esclusa la ritenuta d’imposta già versata all’amministrazione finanziaria . Pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del soccombente al rimborso delle relative spese in favore della controparte. P.Q.M. la Corte RIGETTA il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della società controricorrente in Euro 4000,00 per compensi professionali ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.