La costituzione in giudizio sana la notifica viziata

Nel caso in cui la notifica sia viziata, la successiva costituzione del convenuto in giudizio, anche se tardiva, rende impossibile la dichiarazione di nullità della notifica stessa, in quanto l’irritualità deve ritenersi sanata ex tunc .

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26476/17, depositata l’8 novembre. La vicenda. A seguito di licenziamento, un lavoratore aveva infruttuosamente chiesto al Giudice del lavoro la dichiarazione di illegittimità del provvedimento. Proposto appello, vedeva dichiarata l’improcedibilità del gravame perché notificato presso i procuratori della controparte costituitisi in primo grado, ma poi sostituiti nel corso del procedimento. La notifica veniva ritenuta dalla Corte d’Appello inesistente e non sanabile. Il lavoratore ricorre dunque in Cassazione. Vizi della notifica. La Corte rileva, in primo luogo, come nel rito del lavoro l’appello debba essere proposto con il deposito del relativo ricorso e non con citazione, con applicazione delle disposizioni ordinarie solo nei limiti di compatibilità con il rito speciale. Vengono dunque richiamati diversi precedenti giurisprudenziali in tema di vizi della notificazione. L’inesistenza della notificazione può essere dichiarata, in base al principio di strumentalità delle forme degli atti processuale e del giusto processo, in caso di mancanza materiale dell’atto, nonché nei casi in cui l’attività posta in essere sia priva degli elementi costitutivi essenziali ed idonei a rendere conoscibile un atto come notificazione, restando ogni altra difformità nell’ambito della nullità. In particolare si assiste all’inesistenza dell’atto nel caso in cui l’attività di trasmissione non venga svolta da un soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività oppure laddove siano riscontrati errori nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione. La giurisprudenza ha poi affermato che il principio generale dell’impossibilità di pronunciare la nullità se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato art. 156, comma 3, c.p.c. trova applicazione anche in riferimento alla notificazione. La costituzione del convenuto, anche tardiva, impedisce dunque la dichiarazione di nullità della notifica in quanto l’irritualità deve ritenersi sanata ex tunc . Rilevando dunque che nel caso di specie, la controparte si era costituita in giudizio a seguito dell’ordine di rinnovazione della notifica e nonostante l’atto d’appello fosse stato notificato ai difensori costituitisi in primo grado e poi sostituiti, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 giugno – 8 novembre 2017, n. 26476 Presidente Nobile – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1435 in data 17 febbraio / 2 marzo 2015 dichiarava IMPROCEDIBILE l’appello di R.S. , di cui al ricorso depositato il 12 ottobre 2011, avverso la pronuncia emessa dal giudice del lavoro di Civitavecchia il 17 febbraio 2011 e notificata 19 settembre dello stesso anno, mediante la quale era stata respinta la domanda del R. nei confronti di ALITALIA SERVIZI S.p.A. in amministrazione straordinaria, con la quale egli lamentava di essere stato illegittimamente licenziato il 27 giugno 2007 ai sensi dell’articolo 35 lettera e del contratto collettivo nazionale di lavoro. Secondo la Corte capitolina, l’interposto gravame era inammissibile a seguito di notifica dell’impugnazione eseguita presso i procuratori della parte, inizialmente costituitisi in primo grado, ma poi sostituiti in corso di giudizio, notificazione perciò ritenuta inesistente e come tale non sanabile, allo scopo richiamando varia giurisprudenza di legittimità il giudizio di primo grado era stato interrotto a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza della società convenuta e quindi riassunto nei confronti della medesima in amministrazione straordinaria, con conseguente revoca del mandato, conferito quindi ad altro difensore, che si costituiva in giudizio per la società in amministrazione straordinaria, il tutto come risultante per tabulas dagli atti di causa, donde l’inesistenza della notifica in parola e la conseguente impossibilità di rinnovarla ai sensi dell’articolo 291 c.p.c Infatti, a seguito della notifica del ricorso in appello, la Corte con ordinanza del 15 gennaio 2013 aveva assegnato termine per il rinnovo della notifica. All’esito ALITALIA SERVIZI in amm.ne straordinaria si era costituita mediante deposito della memoria in data sei settembre 2013, eccependo preliminarmente l’inesistenza della notifica eseguita presso il difensore revocato e di conseguenza l’inammissibilità dell’impugnazione . Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione R.S. , con atto notificato a mezzo p.e.c. il 28 agosto 2015, affidato a un solo motivo ex articolo 360 n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 435 comma 2, 291, 156 commi 2 e 3, 159, 160, 162, 421 comma primo, nonché 164, commi 2 e 3, c.p.c. cui ha resistito ALITALIA SERVIZI S.p.A. in amministrazione straordinaria mediante controricorso notificato in data sei sette ottobre 2015. MEMORIE ex art. 378 c.p.c. sono state depositate da entrambe le parti. Motivi della decisione Il ricorso è fondato nei seguenti termini, per cui va accolto. In primo luogo, occorre considerare che nel rito del lavoro l’appello si propone con il deposito del relativo ricorso, e non già con la citazione, per la quale invece, nel rito ordinario, rileva la notifica dell’atto seguita da costituzione mediante iscrizione a ruolo , soprattutto al fine di verificare la tempestività dell’impugnazione, di modo che al procedimento speciale si applicano, soltanto in quanto compatibili, le regole del secondo. Va in proposito ricordata, quindi, la precedente giurisprudenza Cass. nn. 4388 del 1983, 9331 del 1996, 7901 del 2003 e S.U. n. 6841 del 1996 , che ammetteva notifica del ricorso ex art. 434 c.p.c. anche nel caso di sua omissione, giurisprudenza quindi variata con l’arresto delle Sezioni unite civili di questa Corte in data n. 30 luglio 2008, soltanto alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost. peraltro con la precisazione, da parte di Cass. n. 26489 del 30/12/2010 ed altre successive conformi, secondo cui il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 secondo comma cod. proc. civ., deve notificare all’appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione, e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio, sicché la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione . Più recentemente, inoltre, questa Corte Sez. un. n. 14916 del 20/07/2016 ha affermato il principio, qui condiviso ed al quale va per l’effetto data continuità, secondo cui il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità , o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c Con la medesima sentenza n. 14916/16 è stato, altresì, chiarito che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata, ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa cfr. in proposito, altresì, Cass. II civ. n. 8829 del 26/02 - 30/04/2015, che preliminarmente disattendeva l’eccezione opposta da parte controricorrente, relativa alla pretesa inesistenza della notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso, perché notificato presso lo studio degli avvocati, che erano stati revocati e sostituiti con altri difensori, eleggendo domicilio presso lo studio di questi ultimi. Anche in tal caso questa Corte, quindi, ha giudicato infondata l’eccezione, in quanto la notificazione come sopra eseguita andava considerata nulla e non inesistente, con la conseguenza che la proposizione del controricorso da parte dei notificati ne aveva determinato la sanatoria, in base alle seguenti argomentazioni Come ritiene la dottrina processualistica, l’elemento discriminatorio tra nullità ed inesistenza deve individuarsi avendo riguardo degli interessi e dei diritti facenti capo ai soggetti coinvolti nella notificazione. Logico è che una notificazione che esorbitando del tutto dai suoi paradigmi legislativi, sia stata effettuata in luoghi e/o a persona assolutamente estranei alla sfera del destinatario dell’atto giudiziale, debba ritenersi inesistente in quanto lesiva del diritto alla difesa di costui. Di contro, altrettanto logico è ritenere solamente nulla la notificazione che, seppur effettuata in inosservanza delle norme che la disciplinano, sia in grado di portare l’atto a conoscenza del suo destinatario e metterlo nelle condizioni di difendersi in giudizio, e/o, comunque, la notificazione, abbia raggiunto il suo scopo, anche perché muovere da premesse diverse da queste appena evidenziate, significherebbe sottrarre la notificazione dai poteri di impulso del suo autore e subordinare la sua validità ai comportamenti del suo destinatario. Per altro e in altri termini, considerato anche che il codice di procedura civile italiano non contiene alcuna disposizione in merito all’inesistenza degli atti giudiziali, appare ragionevole, ritenere che l’inesistenza della notificazione operi residualmente e solo, nelle ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge. L’inesistenza giuridica della notificazione, insomma, va ravvisata quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, da non consentirne l’assunzione nel tipico atto. Ora, nel caso concreto, occorre considerare che la notifica de qua non può ritenersi effettuata presso persona e/o in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto e che esso, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto . Va pure ricordata la giurisprudenza di legittimità tra le altre Cass. V civ. n. 1184 del 27/01/2001 , in base alla quale il principio, sancito in via generale dall’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera ex tunc conformi Cass. nn. 6040 del 1998 e 11111 del 1998, V civ. n. 2538 del 21/02/2001, id. n. 1548 del 5/2/2002, II civ. n. 18528 del 14/09/2004, nonché più recentemente ancora Cass. VI - 2 civ. n. 7214 del 14/10/2016 21/03/2017 in motivazione . La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità . Con l’ulteriore conseguenza che l’avvenuta costituzione nel giudizio d’appello della parte appellata ha sanato, ai sensi dell’art. 156, 3° comma c.p.c., detta nullità con efficacia retroattiva -giurisprudenza costante di questa Corte cfr. per tutte Cass. n. 1184/01- Nella specie, quindi, la Corte condivideva la relazione del consigliere relatore, viepiù avvalorata dal recente arresto ‘di S.U. n. 14916/16, sopracitata, che aveva limitato la categoria dell’inesistenza della notificazione alle sole ipotesi di effettuazione da parte di soggetto non qualificato o di mancata consegna dell’atto. V. ancora Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, conforme a S.U. n. 14916/16, nonché da ultimo Cass. sez. un. civ. n. 3702 del 13/02/2017 la notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un’interpretazione . Pertanto, nei sensi anzidetti non risultano nella specie integrati gli estremi della inesistenza in relazione alla notifica dell’appello nei confronti della società rimasta vittoriosa in primo grado ALITALIA SERVIZI S.p.a. in amministrazione straordinaria , ancorché eseguita presso i difensori costituitisi per la originaria convenuta ALITALIA SERVIZI S.p.a., tanto più in considerazione dell’effetto sanante ex cit. art. 156, derivato alla costituzione in appello dell’attuale controricorrente a seguito dell’ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., invero correttamente già disposto dalla Corte territoriale, però alla stregua dei succitati principi di diritto. Dunque, l’impugnata sentenza va cassata con conseguente rinvio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla medesima Corte distrettuale in diversa composizione per l’ulteriore corso del giudizio di merito, all’esito del quale la stessa Corte regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità. Risultando, infine, fondata l’impugnazione de qua, non è dovuto da parte ricorrente l’ulteriore contributo unificato, mancandone i presupposti di legge art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 . P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, CASSA l’impugnata sentenza e RINVIA, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.