Giudice ""indeciso"": prima concede il termine per rinnovare la notifica, poi dichiara l’improcedibilità

La Corte è interrogata in merito alla motivazione contraddittoria della dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Il giudice di merito, infatti, aveva dapprima concesso la rimessione in termini per rinotificare il ricorso, poi, però, aveva accolto l’eccezione di improcedibilità per l’inesistenza della prima notifica.

Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 26370/17, depositata il 7 novembre. La vicenda. La Corte d’Appello dichiarava improcedibile il gravame del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la decisione di primo grado che aveva accertato il compenso di produttività collettiva spettante all’appellato nella qualità di dipendente di un Comune. Il Mef aveva notificato il ricorso al dipendente quando l’udienza era già in fase di svolgimento impendendo così al difensore di esercitare il diritto di difesa. Lo stesso appellante, per questo motivo, chiedeva la rimessione in termini per la rinotifica del ricorso, che il giudice concedeva rinviando l’udienza. Successivamente l’appellato si costitutiva in udienza ed eccepiva l’improcedibilità del ricorso per assenza della prima notifica. La Corte territoriale accoglieva l’eccezione di improcedibilità senza che tale statuizione sia stata ritenuta incompatibile con la concessione di un termine per rinotifica del ricorso per il mancato rispetto dei termini di legge . Avverso tale decisione ha proposto ricorso in Cassazione il Mef. Comportamento contraddittorio del giudice. Secondo il ricorrente la motivazione dei Giudici d’appello in merito alla dichiarazione di improcedibilità è contradditoria. La Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello ha dichiarato l’inesistenza della notificazione dopo aver concesso un termine per la rinotifica all’appellante. La rinnovazione del procedimento autorizzata dal Giudice d’Appello si poneva, infatti, quale misura di neutralizzazione dell’incidenza negativa del comportamento dell’appellante sul processo, essendo escluso, secondo la nuova prospettiva, che le parti possano [] allungare con condotte omissive prive di valida giustificazione [] i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata” Cass. SS.UU. n. 20604/2008 . Di conseguenza, secondo la S.C., è contradditorio l’accoglimento, da parte dei Giudici di merito, dell’eccezione d’improcedibilità per l’assenza della prima notifica dopo aver concesso il termine per la rinotifica. Nullità delle notificazioni sanabile ex tunc. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in quanto la Corte territoriale non ha dichiarato sanati i vizi di notifica dell’atto a seguito della costituzione di controparte art. 156, comma 3, c.p.c . La Cassazione ha ritenuto fondata anche la seconda censura affermando che, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, diversamente che in quello ordinario, le ipotesi di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del processo, derivanti non solo dai vizi di cui all’art 160 c.p.c., ma altresì da tutti quei vizi che non consentono all’atto di raggiungere lo scopo cui è destinato, ossia la corretta istaurazione del rapporto processuale, sono sanabili ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato ovvero di rinnovazione disposta dal giudice cd. Principio di strumentalità e congruità delle forme rispetto allo scopo . Quindi, secondo la Corte, i Giudici di merito hanno erroneamente dichiarato l’improcedibilità del ricorso avendo già provveduto alla sanatoria ex tunc con la concessione del termine per la rinnovazione della notifica. In conclusione la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 maggio – 7 novembre 2017, numero 26370 Presidente Napoletano – Relatore De Felice Fatti di causa La Corte d’Appello di Lecce in data 25/05/2012 ha dichiarato improcedibile l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze contro la sentenza del locale Tribunale numero 9002/2010 che aveva accertato spettante il compenso di produttività collettiva nei confronti di P.A. , dipendente collocato in comando presso il omissis . Il predetto Ministero aveva proposto ricorso in appello, depositato il 5/10/2010 e l’udienza era stata fissata il 27/01/2010. Il ricorso era stato, tuttavia, notificato al dipendente lo stesso giorno dell’udienza, ossia il 27/01/2010, peraltro alle ore 12, quando l’udienza era già in fase di avanzato svolgimento impedendo al lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa. L’appellante chiedeva allora un termine per la rinotifica del ricorso, che il giudice concedeva ritenendo che il Ministero avesse un diritto alla rimessione in termini. La causa veniva, così, rinviata all’udienza del 17/02/2012 per dare all’appellante la possibilità di procedere all’adempimento. L’1/02/2012 il Ministero faceva istanza di rinvio dell’udienza, e pertanto il giudizio era aggiornato all’11/05/2012. L’appellato si costituiva 1’8/05/2012 eccependo l’improcedibilità del ricorso poiché dal deposito della copia dell’atto notificato risultava che, la prima volta, esso era stato notificato alle ore 12 dello stesso giorno di fissazione dell’udienza 27/01/2010 , dunque non in tempo utile a garantire la regolare costituzione del rapporto processuale. All’udienza la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile l’appello per assenza di notifica, senza che tale statuizione sia stata ritenuta incompatibile con la concessione di un termine per la rinotifica del ricorso per mancato rispetto dei termini di legge. Contro tale decisione interpone ricorso in Cassazione il MEF con tre censure, al quale resiste con tempestivo controricorso, illustrato da memoria, P.A. . Ragioni della decisione Con la prima censura parte ricorrente contesta la sentenza gravata per contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, avendo il giudice d’Appello dapprima concesso i termini per la rinotifica del ricorso tardivo e successivamente, accogliendo l’eccezione del controricorrente, dichiarato l’appello improcedibile per vizio di inesistenza dell’atto originario di notifica. Con la seconda censura la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 138 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., richiamando un orientamento giurisprudenziale della Corte Cost. sentenza numero 477/2002 secondo cui gli effetti della notifica per il notificante devono considerarsi raggiunti con la consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario e non riguardare l’effettiva notifica dell’atto, i cui eventuali vizi vanno ritenuti comunque sanati dalla costituzione di controparte art. 156, co. 3 cod. proc. civ. . Con la terza e ultima doglianza si denuncia insufficiente motivazione in merito alla mancata indicazione nella relata di notifica dell’ora in cui l’atto è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario, deducendo da tale circostanza l’assenza di prova dell’avvenuta notifica prima dell’inizio dell’udienza da parte del ricorrente a ciò onerato Il primo motivo è fondato. La questione posta dal Ministero ha costituito oggetto di intervento da parte di questa Corte, la quale ha inteso sensibilizzare gli operatori a un nuovo approccio interpretativo, sollecitato dall’avvenuta costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo. L’adozione di una tale nuova prospettiva comporta che, ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico - concettuale ma anche e soprattutto per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale Cass. Sez. Unumero , numero 20604/2008 . Sotto tale profilo, il richiamo, da parte della sentenza gravata, alle Sezioni Unite numero 20604/2008, che ha ritenuto inapplicabile alla notifica inesistente i rimedi sananti previsti per il caso di nullità della stessa, non si rivela idonea a superare la contraddittorietà della motivazione della Corte d’Appello. Essa, infatti, ha sancito l’inesistenza di una notificazione dopo aver concesso un termine per la rinotificazione all’appellante sul presupposto che la sua inerzia, avesse impedito al primo procedimento notificatorio, di raggiungere la sua finalità. La rinnovazione del procedimento autorizzata dal Giudice d’Appello si poneva, infatti, quale misura di neutralizzazione dell’incidenza negativa del comportamento dell’appellante sul processo, essendo escluso, secondo la nuova prospettiva, che le parti possano allungare con condotte omissive prive di valida giustificazione i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata Cass. Sez. Unumero numero 20604/2008, p. 16 . Perciò, l’accoglimento dell’eccezione d’improcedibilità per inesistenza della prima notifica, da parte dello stesso Collegio che aveva concesso il termine di rinotifica, invera una contraddittorietà della motivazione, insanabile per via interpretativa. Anche la seconda censura è fondata. Come afferma la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro, diversamente che in quello ordinario, le ipotesi di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del processo, derivanti non solo dai vizi di cui all’art. 160 cod. proc. civ., ma altresì da tutti quei vizi che non consentono all’atto di raggiungere lo scopo cui è destinato, ossia la corretta istaurazione del rapporto processuale art. 156, co. 3 cod. proc. civ. , sono sanabili ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato ovvero di rinnovazione disposta dal giudice cd. principio di strumentalità e congruità delle forme rispetto allo scopo Cass. numero 20335/2016 numero 16479/2015 numero 7378/2014 numero 19818/2013 Sez. Unumero numero 20604/2008 . Pertanto, l’atto di notifica è stato dichiarato erroneamente improcedibile, avendo, in realtà, la Corte territoriale, già provveduto alla sua sanatoria ex tunc, col nuovo termine per la rinnovazione della notifica, la cui concessione sarebbe stata inammissibile qualora l’atto fosse stato affetto da vizio d’inesistenza. Infine, il terzo motivo è anch’esso fondato. Questa Corte ha, infatti, affermato che ai fini dell’operatività dei meccanismi rimediali previsti per la sanatoria ex tunc degli atti processuali, non rileva che le nullità trovino causa imputabile nella condotta dell’Ufficiale giudiziario o della parte istante Cass. numero 20335/2016 . Il ricorso è, pertanto, fondato, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bari. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità.