Opposizione alla cartella di pagamento: il ritardo può essere scusabile

Se la cartella di pagamento indica un termine di impugnazione superiore a quello previsto dalla legge, troverà applicazione tale termine e non quello dettato dal legislatore.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 25667/17, depositata il 27 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dall’appellante. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’opponente deducendo che i Giudici di merito avevano erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione per decorso del termine di 40 giorni in quanto nella cartella di pagamento opposta veniva indicato un termine di 60 giorni, nella specie rispettato, per impugnare l’atto. Errore dell’amministrazione. È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tema di irrogazione di sanzioni amministrative nel caso in cui manchi o sia errata, nell’ordinanza di ingiunzione, l’indicazione del termine per ricorrere al giudice non possono essere fatte preclusioni ai danni della parte opponente. La Cassazione ha osservato che nella specie, l’errore di diritto commesso dall’amministrazione è causa di un errore scusabile del destinatario della cartella esattoriale tale da far sorgere il ragionevole affidamento riguardo al diverso e maggiore termine indicato dall’Autorità competente . Per questi motivi la S.C. ha accolto il ricorso con rinvio alla stessa Corte Territoriale per l’esame dell’opposizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 5 luglio – 27 ottobre 2017, numero 25667 Presidente D’Antonio – Relatore Mancino Rilevato 1. che, con sentenza in data 1 agosto 2011, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione, proposta dalla s.r.l. Momento Medico s.r.l., alla cartella esattoriale per il pagamento della somma di Euro 68.366,95 a titolo di contributi per gli anni 1996-1999 2. che avverso tale sentenza la s.r.l. Momento Medico s.r.l. ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale hanno opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ed Equitalia Sud s.p.a., con controricorso 3. che il P.G. ha richiesto l’accoglimento del ricorso. Considerato 4. che, deducendo violazione di legge artt. 184-bis, 153, secondo comma, cod.proc.civ., e art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, numero 241 , la parte ricorrente censura la statuizione di inammissibilità dell’opposizione, emessa da entrambi i giudici di merito, per decorso del termine di 40 giorni, contemplato dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. numero 46/1999, reputando priva di rilievo l’erronea indicazione, enunciata nella cartella di pagamento opposta, del diverso termine di 60 giorni, nella specie rispettato, per impugnare l’atto, notificato dal Concessionario della riscossione, per conto dell’INPS 5. che il ricorso è fondato 6. che questa Corte ha già ritenuto, anche in riferimento a provvedimenti giudiziali recanti la fissazione di un termine superiore per adempimenti per i quali sia prescritto, per legge, un termine massimo inferiore, che rendere in ogni caso applicabile il termine massimo porrebbe la norma in contrasto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., scaricando sulla parte le conseguenze dell’errore di diritto commesso dal giudice cfr., fra le altre, Cass. numero 7368/2000 e, da ultimo, Cass. numero 10840/2017 7. che la sentenza numero 86/1998 della Corte costituzionale ha ritenuto in un caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione che, ove l’amministrazione abbia erroneamente indicato un termine superiore a quello di legge per la proposizione del ricorso in via giurisdizionale, vale tale ultimo termine e già non quello fissato dal legislatore 8. che, analogamente, la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di irrogazione di sanzioni amministrative alla stregua della legge numero 689 del 1981, ha statuito, per l’ipotesi in cui manchi, nell’ordinanza-ingiunzione, l’indicazione del termine per ricorrere al giudice a mente dell’art. 22 stessa legge, l’inapplicabilità di preclusioni ai danni della parte cfr., fra le altre, Cass. 29 ottobre 2004, numero 21001 Cass. 25 luglio 2000, numero 9725 Cass. 7 giugno 2000, numero 7670 Cass. 13 settembre 1997, numero 9080 9. che, del pari, Cass. 31 maggio 2006 numero 12895, intervenendo ancora in tema di sanzioni amministrative e di omessa o erronea indicazione nell’ordinanza-ingiunzione o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento del termine per proporre l’opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi della L. numero 241 del 1990, art. 3, comma 4, ha escluso la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l’adeguata identificazione dell’autorità cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi 10. che, inoltre, sulla natura amministrativa della cartella esattoriale e, quando non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, sull’obbligo di motivazione in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, in applicazione dei principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla legge numero 241 del 1990, art. 3, si è da ultimo pronunciata questa Corte, con la sentenza 19 aprile 2017, numero 9799 11. che, in applicazione, nella specie, degli esposti principi, l’errore di diritto commesso dall’amministrazione ha ingenerato un errore scusabile nel destinatario della cartella esattoriale, tale da far sorgere il ragionevole affidamento riguardo al diverso e maggiore termine indicato dall’Autorità competente 12. che, conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per l’esame dell’opposizione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.