Ancora in tema di contratti a termine con Poste Italiane

In materia di assunzione a tempo determinato di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 CCNL 26/11/1994, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 legge n. 230/1962.

Il caso. La Corte di Cassazione sent. n. 25671/2017 torna ad esaminare la nota vicenda della legittimità del ricorso al lavoro a tempo determinato da parte di Poste Italiane Spa sul presupposto dell’art. 8 CCNL 1994, che aveva introdotto la specifica e temporanea causale per necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenza per ferie allorquando tale previsione contrattuale aveva perso efficacia. In particolare, in tutti i gradi di giudizio il tema controverso era stato l’ultrattività dell’art. 8 CCNL 1994 anche dopo la data di scadenza del contratto fissata al 31 dicembre 1997, ed all’incidenza dell’accordo del 27 aprile 1998 con il quale le parti sociali avevano ricompreso anche il mese di maggio nel periodo feriale, inizialmente limitato ai mesi da giugno a settembre. L’ultrattività del contratto collettivo. La Suprema Corte ha inteso dare continuità all’orientamento già più volte espresso, secondo il quale l’ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie ha conservato la propria vigenza anche dopo la data 31 dicembre 1997 di scadenza del CCNL 26 novembre 1994 ed è rimasta pienamente applicabile anche per i periodi feriali successivi, fino alla data di stipulazione del nuovo contratto avvenuta nel gennaio 2001. Ed infatti, a prescindere dal rilievo che l’accordo del 25 settembre 1997, nell’aggiungere l’ipotesi delle esigenze eccezionali fra le clausole legittimanti l’apposizione del termine, ha confermato la volontà congiunta delle parti stipulanti di ritenere tuttora legittimamente operanti le altre ipotesi, tra cui quella dell’assenza per ferie, previste dall’art. 8 del CCNL del 1994, è stato correttamente sottolineato che tale volontà di ritenere vigente quest’ultima ipotesi a prescindere da limitazioni di carattere temporale ha trovato esplicita conferma dell’accordo 27 aprile 1998 che estende al mese di maggio il periodo di ferie di cui all’art. 8 del CCNL del 1994, inizialmente fissato per il periodo giugno-settembre. Dunque, non si può ritenere nulla una clausola di apposizione del termine ad un contratto solo perché stipulato successivamente alla data di scadenza del CCNL. Criteri di liquidazione del risarcimento del danno. La sentenza in commento offre alla Suprema Corte anche lo spunto per riconfermare il principio affermato dalla sentenza n. 21691/2016 secondo cui, se l’impugnazione di una parte della sentenza mira a determinare l’annullamento della parte principale e, conseguentemente ed ineluttabilmente, delle parti dipendenti della sentenza, tale impugnazione impedisce il passaggio in giudicato anche delle parti dipendenti della sentenza, anche qualora queste parti non siano state oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione. Pertanto, poiché l’art. 32 Legge n. 183/2010 è applicabile a tutti i giudizi pendenti, tali devono ritenersi quelli in cui sia stata proposta impugnazione avverso il capo della decisione dal quale dipende, in quanto legata da nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno. In altre parole, affermano gli Ermellini, il concetto di pendenza indica che una controversia sia tuttora sotto giudizio e non può negarsi che sino al momento in cui non diviene definitiva la decisione sulla parte principale rimane sub iudice , e quindi sia pendente, anche la parte da essere dipendente della sentenza impugnata. Di talché, nel caso di specie, la Corte territoriale dovrà procedere ad una nuova quantificazione del danno, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 32 Legge n. 183/2010.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 settembre – 27 ottobre 2017, numero 25671 Presidente Napoletano – Relatore Di Paolantonio Fatti di causa 1. B.G. aveva adito il Tribunale di Roma, con ricorso depositato in data 14 ottobre 2004, chiedendo la dichiarazione di nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati con Poste Italiane s.p.a. in date 30 marzo 1998, 14 luglio 1998 e 3 dicembre 1999 l’accertamento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, decorrente dalla data della prima assunzione la condanna della società resistente al pagamento delle retribuzioni maturate dalla scadenza dell’ultimo contratto sino alla effettiva riammissione in servizio. 2. Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, aveva ritenuto costituito il rapporto dal 14 luglio 1998 e la Corte di Appello di Roma, con sentenza numero 7700 del 31 ottobre 2008, aveva confermato la statuizione, riformando la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione del risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data dell’offerta delle energie lavorative 3.12.2003 e non da quella di scadenza dell’ultimo contratto 1.2.1999 . 3. Questa Corte, con sentenza numero 4276 del 4 marzo 2016, ha accolto i primi due motivi del ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a. ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure ha rinviato alla stessa Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame da condursi alla luce del principio di diritto enunciato. 4. Premesso che il rapporto intercorso fra le parti dal 14 luglio al 30 settembre 1998 era stato giustificato ex art. 8 CCNL 1994 per necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per ferie , la Corte ha rilevato che erroneamente il giudice di appello aveva fondato la ritenuta illegittimità del termine sulla perdita di efficacia della previsione contrattuale. Infatti il limite temporale del 30 aprile 1998 riguardava i soli contratti stipulati in base all’accordo sindacale del 25 settembre 1997 e non le causali previste dal CCNL 26 novembre 1994, alle quali le parti collettive avevano conferito ultrattività anche dopo la data di scadenza del contratto fissata al 31 dicembre 1997, tanto che con l’accordo del 27 aprile 1998 avevano ricompreso il mese di maggio nel periodo feriale, inizialmente limitato ai mesi da giugno a settembre. 5. Il ricorso di B.G. domanda la revocazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Poste Italiane s.p.a. resiste con tempestivo controricorso. Ragioni della decisione 1. B.G. domanda la revocazione della sentenza per errore di fatto risultante dagli atti e/o documenti della causa, ai sensi dell’artt. 391 bis e 395 numero 4 c.p.c. . Premette che la Corte di Appello di Roma aveva esaminato anche il contratto stipulato il 1 dicembre 1998 decorrente dal 3.12.1998 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso , ritenendolo illegittimo per carenza del presupposto normativo derogatorio, in quanto la società si era avvalsa della causale prevista dalle parti collettive in data successiva allo spirare del termine ultimo fissato dall’accordo del 16.1.1998. La società Poste Italiane s.p.a. aveva impugnato entrambi i capi della decisione ed aveva formulato quattro motivi di ricorso di cui due il primo ed il secondo relativi alla ritenuta illegittimità della clausola di durata apposta al contratto del 14.7.1998 gli altri attinenti all’interpretazione dell’accordo del 25.9.1997 e degli atti successivi, sulla quale la Corte territoriale aveva fondato l’accertamento della nullità del termine inserito nel contratto del 1.12.1998. L’errore di fatto sarebbe, dunque, consistito nel non essersi la Corte di Cassazione avveduta dell’esistenza del terzo contratto, la cui legittimità/illegittimità era pacificamente oggetto del thema decidendum , e nell’avere supposto, erroneamente, che la sentenza impugnata si riferisse unicamente alla clausola appositiva del termine inserita nel contratto del 14 luglio 1998 quando, in realtà, i giudici del merito avevano ritenuto anche che la causale ex art. 8 CCNL, come integrato dall’accordo del 25.9.1997, non potesse giustificare il rapporto a termine intercorso fra le parti dal 3 dicembre 1998 al 30 gennaio 1999. 1.1. Il ricorrente ripropone, quindi, in questa sede tutti gli argomenti già sviluppati nel controricorso per resistere al terzo ed al quarto motivo del ricorso di Poste Italiane s.p.a. ed evidenzia che detti motivi, sulla base dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, dovevano essere rigettati e non dichiarati inammissibili. Di conseguenza la Corte avrebbe dovuto cassare la sentenza impugnata solo limitatamente alla ritenuta nullità del secondo contratto e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., limitarsi ad indicare una diversa decorrenza del rapporto a tempo indeterminato, confermando per il resto la pronuncia della Corte territoriale. 2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso deve essere disattesa perché l’atto presenta i requisiti essenziali richiesti dagli artt. 391 bis e 366 cod. proc. civ Il ricorrente, infatti, ha individuato l’errore di fatto che sarebbe stato commesso da questa Corte ha precisato le ragioni per le quali il terzo ed il quarto motivo del ricorso di Poste Italiane s.p.a. dovevano essere rigettati e non dichiarati inammissibili ha riportato nel ricorso la sommaria esposizione dei fatti nonché il contenuto degli atti rilevanti al ricorso risultano allegati quale parte integrante la sentenza della Corte di Appello di Roma, il ricorso di Poste Italiane s.p.a., i contratti sottoscritti rispettivamente in date 11.7.1998 e 1.12.1998 . In tal modo sono stati forniti alla Corte tutti i dati necessari per la decisione della causa in sede rescindente e rescissoria. 3. Il ricorso per revocazione merita accoglimento. L’errore di fatto l’errore rilevante ex art. 395 numero 4 cod. proc. civ. consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che l’errore non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito Cass. 5.7.2004 numero 12283 Cass. 20.2.2006 numero 3652 Cass. 9.5.2007 numero 10637 Cass. 26.2.2008 numero 5075 Cass. 29.10.2010 numero 22171 Cass. 15.12.2011 numero 27094 . Detti necessari requisiti ricorrono nella fattispecie perché la sentenza della quale si domanda la revocazione si fonda su presupposti di fatto all’evidenza smentiti dagli atti lì dove assume che il ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al solo contratto sottoscritto l’11 luglio 1998 e che la Corte territoriale aveva statuito unicamente su detta domanda. In realtà risulta dagli atti che il ricorrente aveva adito il Tribunale di Roma assumendo la illegittimità dei termini apposti ai tre contratti a termine intercorsi fra le parti dal 30.3.1998 al 30.5.1998, dal 14.7.1998 al 30.9.1998, dal 3.12.1998 al 31.1.1999 e che i giudici del merito non si erano limitati a dichiarare la nullità della clausola di durata inserita nel contratto dell’11.7.1998 ma avevano accertato la invalidità anche del contratto stipulato ai sensi dell’art. 8 CCNL, così come integrato dall’accordo del 25.9.1997 e motivato per esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso . pag. 3 della sentenza della Corte di Appello di Roma numero 7700/2008 , in quanto le parti collettive avevano autorizzato le assunzioni per detta causale solo sino al 30 aprile 1998. Poste Italiane s.p.a. non aveva dedotto il vizio di ultrapetizione l’esame della domanda logicamente subordinata è precluso dall’accoglimento della principale - cfr. Cass. 18.3.2005 numero 5954 - ma il vizio di ultrapetizione deve essere espressamente eccepito dalla parte che a ciò abbia interesse - Cass. 18.5.2015 numero 10172 ed aveva formulato, sia in appello sia con il ricorso per cassazione numero 20861/2010, distinti motivi di impugnazione per censurare le diverse rationes decidendi delle sentenze di primo e secondo grado. 4. La sentenza di questa Corte della quale si domanda la revocazione è dunque affetta dal denunciato errore di fatto perché la pronuncia di inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso di Poste Italiane s.p.a. è stata resa sull’erroneo presupposto, smentito con evidenza dagli atti, della estraneità della questione prospettata rispetto al thema decidendum , non avendo il Collegio percepito che oggetto di discussione era anche il terzo contratto stipulato ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1994, come integrato dall’accordo del 25.9.1997. 5. La sentenza impugnata va, pertanto, revocata con conseguente rinnovazione, in sede rescissoria, del giudizio di cassazione. 5.1. Poste Italiane s.p.a. denuncia con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1962 numero 230 nonché dell’art. 23 della legge 26 febbraio 1987 numero 56 ed assume, in sintesi, la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il potere delle parti collettive di prevedere ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dal legislatore dovesse essere temporalmente limitato. 5.2. La seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 numero 5 cod. proc. civ., lamenta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Premesso che l’efficacia della clausola di un contratto collettivo dipende unicamente dalla volontà delle parti contrattuali, manifestabile anche con un comportamento concludente, evidenzia la società ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere detta volontà dal contenuto degli accordi intervenuti a ridosso del 31 dicembre 1997 e successivamente a detta data, accordi con i quali si era sostanzialmente dato atto della perdurante efficacia della disciplina dettata dall’art. 8 del CCNL 1994. 5.3. Con il terzo motivo erroneamente indicato come quarto Poste Italiane s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. numero 56/1987, dell’art. 8 CCNL del 26/11/1994 nonché degli Accordi sindacali del 25/9/1997, del 16/1/1998, del 27/4/1998, del 2/7/1998, del 24/5/1999 e del 18/1/2001, in connessione con gli artt. 1362 e segg. c.c., per non avere il giudice di appello considerato che tali accordi avevano sempre avuto mera natura ricognitiva di una situazione contingente e non avevano fissato alcun limite temporale alla stipula dei contratti a termine. 5.4. La quarta critica è formulata ai sensi dell’art. 360 numero 5 cod. proc. civ. e lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata perché la Corte di appello, nell’indicare il 30/4/1998 quale data ultima per la stipula dei contratti a termine diretti a far fronte alle esigenze di ristrutturazione, avrebbe omesso di specificare quali fossero state le fonti del proprio convincimento. 6. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono fondati. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte secondo cui l’ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie ha conservato la propria vigenza anche dopo la data 31 dicembre 1997 di scadenza del c.c.numero l. 26 novembre 1994, ed è rimasta pienamente applicabile anche per i periodi feriali successivi, fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo avvenuta nel gennaio 2001. Ed infatti, a prescindere dal rilievo che l’accordo dei 25 settembre 1997, nell’aggiungere l’ipotesi delle esigenze eccezionali fra le clausole legittimanti l’apposizione del termine, ha confermato la volontà congiunta delle parti stipulanti di ritenere tuttora legittimamente operanti le altre ipotesi, tra cui quella dell’assenza per ferie, previste dall’art. 8 del c.c.numero l. del 1994, è stato correttamente sottolineato che tale volontà di ritenere vigente quest’ultima ipotesi a prescindere da limitazioni di carattere temporale ha trovato esplicita conferma nell’accordo 27 aprile 1998 che estende al mese di maggio il periodo di ferie di cui all’art. 8 del c.c.numero l. del 1994 inizialmente fissato al periodo giugno - settembre . Cass. 22.7.2015 numero 15371 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. 4.8.2016 numero 16339 e Cass. 24.4.2017 numero 10197 . Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto sottoscritto l’11 luglio 1998 perché stipulato successivamente alla data di scadenza del CCNL. 7. Sono, invece, infondati il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado con la quale era stata accertata anche la nullità della clausola di durata apposta al contratto del 1 dicembre 1998, si è uniformato al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale in materia di assunzione a tempo determinato di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26/11/1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto il 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998. Ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 numero 230 cfr. fra le più recenti Cass. 21.8.2017 numero 20225 Cass. 7.7.2017 numero 16843 Cass. 21.6.2017 numero 15377 Cass. 12.5.2017 numero 11909 . 8. Non può, peraltro, questa Corte decidere nel merito la causa, limitandosi a dare atto della diversa data di decorrenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come sollecitato con il ricorso per revocazione, perché i motivi di ricorso formulati avverso la ritenuta illegittimità dei termini apposti ai contratti dell’11 luglio 1998 e del 1 dicembre 1998 hanno impedito anche il passaggio in giudicato della statuizione relativa al risarcimento del danno. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza numero 21691/2016 hanno affermato che se l’impugnazione di una parte della sentenza mira a determinare l’annullamento della parte principale e, conseguentemente ed ineluttabilmente, delle parti dipendenti da essa, tale impugnazione impedisce il passaggio in giudicato anche delle parti dipendenti della sentenza, anche qualora queste parti non siano state oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione punto 39 . Hanno conseguentemente ritenuto che, poiché l’art. 32 della legge numero 183 del 2010 è applicabile a tutti i giudizi pendenti punto 9 , tali devono ritenersi quelli in cui sia stata proposta impugnazione avverso il capo della decisione dal quale dipende, in quanto legata da nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno. In altri termini il concetto di pendenza indica che una controversia sia tutt’ora sotto giudizio e non può negarsi che sino al momento in cui non diviene definitiva la decisione sulla parte principale rimanga sub iudice, e quindi sia pendente, anche la parte da essa dipendente della sentenza impugnata punto 48 . Non è necessario provocare il contraddittorio sulla applicabilità della norma sopra richiamata poiché la questione risulta già trattata nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dal B. nel giudizio iscritto al numero 20861/2010 R.G 9. In via conclusiva, previa revoca della sentenza di questa Corte numero 4276 del 4.3.2016, devono essere accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso per cassazione numero 20861/2010, mentre vanno rigettate le ulteriori censure. La Corte territoriale indicata in dispositivo procederà, pertanto, ad un nuovo esame in applicazione dei principi di diritto di seguito enunciati a l’ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie ha conservato la propria vigenza anche dopo la data 31 dicembre 1997 di scadenza del c.c.numero l. 26 novembre 1994, ed è rimasta pienamente applicabile, anche per i periodi feriali successivi, fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo avvenuta nel gennaio 2001 b in materia di assunzione a tempo determinato di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26/11/1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto il 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998. Ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 numero 230. La Corte territoriale, inoltre, quanto al risarcimento del danno dovrà procedere ad una nuova quantificazione in applicazione dei criteri indicati dall’art. 32 della legge numero 183 del 2010. 10. Il giudice del rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità e della presente revocazione. Non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca la sentenza di questa Corte numero 4276 del 4 marzo 2016 e pronunciando sul ricorso per cassazione numero 20861/2010 proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma numero L 7700/2008, accoglie i primi due motivi e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per un nuovo esame alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità e di revocazione.