L’omessa comunicazione del licenziamento alla Commissione regionale non sempre ne comporta l’invalidità

L’art. art. 4, comma 9, l. n. 223/91, prevede la comunicazione del licenziamento alla Commissione regionale, ma non sempre questa è essenziale

Sul punto la Suprema Corte con la sentenza n. 24903/17, depositata il 20 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimata da Banco di Napoli nei confronti di un dipendente. A fronte di una procedura di riduzione del personale, infatti la società aveva omesso la trasmissione della comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223/91, alla Commissione regionale. Avverso tale pronuncia il soccombente ricorreva in Cassazione. Il licenziamento. La Cassazione afferma che in materia di licenziamento collettivo sia da applicarsi il principio di strumentalità delle forme secondo cui, anche nel procedimento amministrativo, non può essere dichiarata l’inefficacia del licenziamento collettivo ove si sia stata omessa solo la procedura di comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223/91, alla Commissione regionale, ma il resto della procedura sia stata effettuata correttamente. Ciò anche in dipendenza del del fatto che la comunicazione alla Commissione regionale ha il compito di approvare le liste di mobilità, ma se il licenziamento è stato disposto per riduzione del personale da un impresa che non rientra nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, tale disciplina non sarà applicata ai dipendenti per cui neppure potrà rilevarsi l’inefficacia del licenziamento. Per questo motivo la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 giugno - 20 ottobre 2017, n. 24903 Presidente Napoletano – Relatore Della Torre Fatti di causa Con sentenza n. 79/2014, depositata il 15 gennaio 2014, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato da Banco di Napoli S.p.A. a M.S. , in data 18 settembre 2008, all’esito di procedura di riduzione del personale ai sensi della l. n. 223/1991 e ciò sul rilievo della omessa trasmissione della comunicazione ex art. 4, comma 9, della stessa legge alla Commissione regionale permanente tripartita della Regione Calabria, con assorbimento di ogni altra censura. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Banco di Napoli S.p.A. con quattro motivi, assistiti da memoria il lavoratore ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 9, dell’art. 4, comma 12, e dell’art. 5, comma 3, l. n. 223/1991, nonché violazione e falsa applicazione delle Disposizioni sulla legge in generale, per non avere la Corte di merito considerato che la finalità della comunicazione, di cui all’art. 4, co. 9, è unica e che ogni singolo adempimento previsto dalla norma non può che essere valutato unitariamente in funzione del raggiungimento o meno dello scopo di rendere trasparente l’esercizio del potere di recesso, consentendo alle oo.ss., agli uffici del lavoro e soprattutto ai lavoratori interessati di controllare la regolarità del relativo esercizio e della scelta che lo precede. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme di legge ed inoltre dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per avere la Corte ritenuto, anche incorrendo in una motivazione contraddittoria, che la necessità della comunicazione alla Commissione tripartita non fosse venuta meno in considerazione della esclusione dei lavoratori appartenenti al settore del credito dal novero degli aventi diritto all’indennità di mobilità. Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, avendo la Corte, nel valutare la rilevanza della mancata trasmissione della comunicazione ex art. 4, comma 9, alla Commissione tripartita, trascurato di considerare la peculiarità del criterio di scelta quello della pensionabilità convenuto in sede sindacale, criterio che esclude margini di discrezionalità e permette conseguentemente di individuare in via automatica il modo con il quale il datore di lavoro è pervenuto alla scelta del dipendente da licenziare. Con il quarto motivo viene ulteriormente dedotta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme già richiamate nel primo, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la sentenza impugnata omesso di considerare il fatto che la comunicazione ex art. 4, comma 9, era stata trasmessa - con l’unica eccezione della Commissione regionale tripartita della Regione Calabria - a tutti i destinatari di legge, con la conseguenza che la fattispecie concreta non era esattamente sovrapponibile all’ipotesi sanzionata dall’art. 4, comma 12, l. n. 223/1991. I motivi così proposti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato e deve essere accolto. È, infatti, ormai consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale in materia di licenziamento collettivo, in applicazione del generale principio della strumentalità delle forme, valido anche per il procedimento amministrativo, non può essere dichiarata l’inefficacia del licenziamento laddove, nell’ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dall’art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - che, in base all’art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità - ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell’indennità di mobilità Cass. n. 12122/2015 conformi, fra le altre Cass. n. 13788/2015 Cass. n. 14429/2015 Cass. n. 17103/2016 . In tal senso la sentenza n. 79/2014 della Corte di appello di Napoli deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, fatta applicazione del richiamato principio di diritto, procederà all’esame delle ulteriori questioni dedotte in giudizio e ritenute assorbite nell’omesso invio della comunicazione ex art. 4, comma 9, alla Commissione regionale tripartita. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.