Malattia frutto del demansionamento: indennizzo dall’INAIL e risarcimento dall’azienda

Il dipendente di un’Azienda sanitaria ha ottenuto oltre 80mila euro dall’Istituto. Questo dato non esclude a priori la pretesa economica nei confronti della datrice di lavoro.

Mansioni non consone e non soddisfacenti. Il lavoratore vive malissimo questa situazione, tanto da riportare una malattia professionale psico-fisica, riconosciuta anche dall’INAIL che lo indennizza con oltre 80mila euro. Questo dato però non è certo sufficiente per escludere l’ipotesi di un risarcimento da parte dell’azienda Cassazione, sentenza n. 23189/2017, Sezione Lavoro, depositata il 4 ottobre . Sindrome. Contesto della vicenda è un’Azienda sanitaria. Il lavoratore spiega che la propria figura professionale è caratterizzata dall’ impartire ordini al personale e racconta che, invece, gli sono state assegnate mansioni di assistente sanitario – infermiere, mansioni inferiori al suo inquadramento . E quel demansionamento , aggiunge, gli ha provocato problemi fisici seri, come certificato dalla malattia professionale diagnosticatagli, una sindrome psico-patologica da costrittività organizzativa sul lavoro e dall’indennizzo riconosciuto dall’INAIL e pari a oltre 81mila euro. Per i Giudici d’Appello, però, non è possibile il passaggio ulteriore richiesto dal lavoratore, e cioè la condanna dell’Azienda sanitaria a versargli un ulteriore risarcimento a titolo di danno esistenziale . Smentiti così i giudici del Tribunale, che avevano riconosciuto 75mila euro a titolo di ristoro economico per il dipendente dell’Asl. Somme. In particolare, in secondo grado viene sancito che la rendita liquidata dall’INAIL a titolo di danno biologico copre integralmente quanto dovuto al lavoratore per effetto del riconoscimento della malattia professionale . Su quest’ultimo punto i Giudici della Cassazione propongono una visione diversa, spiegando che in Appello è stato commesso un errore. Più precisamente, viene ritenuta non accettabile l’ipotesi di una incompatibilità tra la rendita INAIL per il ristoro del danno biologico e l’eventuale maggior credito per danno differenziale dovuto al comportamento del datore di lavoro , poiché, sanciscono i magistrati, le somme eventualmente versate dall’Istituto non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al lavoratore ammalato . Questa visione dovrà ora essere applicata nel nuovo giudizio d’Appello, che dovrà valutare la richiesta di risarcimento presentata dal lavoratore nei confronti dell’Azienda sanitaria.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 giugno – 4 ottobre 2017, numero 23189 Presidente Macioce – Relatore De Felice Fatti di causa La Corte d'Appello di Firenze con sentenza in data 4/11/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, numero 322/2008/ha negato la risarcibilità del danno non economico in favore di Re. Ce., operatore professionale dirigente - livello DS presso l'Asl numero 6 di Livorno, liquidato in primo grado in 75.000 Euro oltre accessori, per danno biologico conseguente alla diminuita integrità psicofisica causata dall'assegnazione a mansioni di assistente sanitario - infermiere, inferiori al suo inquadramento professionale. Il ricorrente, identificando il tratto esclusivo caratterizzante la sua figura professionale con l'impartire ordini al personale, si rifiutava di svolgere ogni altra mansione che non prevedesse tale modalità direttiva, risultando sovente inattivo. Riconosciuto affetto da malattia professionale diagnosticata come sindrome psicopatologica da costrittività organizzativa sul lavoro e indennizzato dall'Inail con una rendita pari a Euro 81.282,12, aveva dunque chiesto anche un risarcimento a titolo di danno esistenziale, accordatogli dal giudice di prime cure nella misura di Euro 75.000 e negatogli dalla Corte d'Appello in toto, in quanto ritenuto non provato, e, in ogni caso già coperto dalla anzidetta rendita Inail già percepita. La Corte d'Appello ha, pertanto, negato il diritto al risarcimento per danno non economico differenziale, non coperto dall'Istituto assicuratore, non riscontrando in capo all'Asl alcuna responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per adibizione del ricorrente a mansioni non adeguate al suo livello d'inquadramento, e ha statuito, altresì, che il rifiuto da parte dell'appellante delle prestazioni richieste dalla datrice non potesse essere ascritto a un'eccezione d'inadempimento contrattuale, ma ingenerasse una vera e propria forma di volontaria autoesclusione, temporaneamente tollerata dalla datrice di lavoro, e, in seguito, ritenuta rilevante sul versante disciplinare. La Corte territoriale ha ritenuto che il nucleo della qualifica di appartenenza del ricorrente, non fosse esattamente sovrapponibile alla funzione di direzione, ma presentasse una maggiore ricchezza di aspetti, prevedendo anche, disgiuntamente, incarichi unipersonali con compiti di studio, programmazione, organizzazione didattica e della formazione professionale, iniziative di programmazione e proposte, formulazione di piani operativi, inchieste epidemiologiche, raccolta, elaborazione e esposizione di dati statistici. Sotto il profilo della responsabilità risarcitoria per un presunto demansionamento, la sentenza gravata specie nei punti 4 e 5 ha escluso del tutto un'imputabilità di condotte lesive in capo all'Asl numero 6 di Livorno per violazione dell'art. 2087 cod. civ. Avverso siffatta decisione interpone ricorso in Cassazione Re. Ce. affidando le sue ragioni a quattro censure, cui resiste con tempestivo controricorso l'Asl numero 6 di Livorno, che propone altresì ricorso incidentale con tre motivi. Ragioni della decisione 1. Con la prima censura parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10, del D.P.R. numero 1124/1965 e dell'art. 16, del D.Lgs. numero 38/2000 in quanto la sentenza gravata ha ritenuto che la rendita liquidata dall'Inail a titolo di danno biologico in pendenza del giudizio d'Appello coprisse integralmente quanto dovutogli per effetto del riconoscimento della malattia professionale. La Corte, secondo il Ce., avrebbe identificato erroneamente in un'unica voce il danno non patrimoniale e quello biologico, diversamente da quanto statuito con esattezza dal Giudice di prime cure, ritenendo che non vi fosse spazio per alcun danno differenziale a carico del datore di lavoro, andando la rendita, in quanto superiore a quella dovuta per il danno biologico, a coprire anche quello esistenziale. La prima censura è parzialmente fondata. E' pacifico in giurisprudenza che la nuova dislocazione dei danni alla persona nell'ambito dell'art. 2059 cod. civ. comporti l'individuazione, nell'ambito del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 cod. civ., della categoria del danno morale o danno soggettivo puro, riconducibile alla sofferenza morale soggettiva, del danno biologico, riconducibile alla lesione dell'integrità psicofisica e cioè alla compromissione della salute, e del danno esistenziale, riconducibile alla sfera realizzatrice dell'individuo ed attinente al fare del soggetto offeso Cass. numero 14485/2017 . A questo proposito la sentenza gravata, dopo aver ritenuto che l'appellante, in ordine al danno patrimoniale per mancato guadagno e per perdita di chance derivante dall'illegittimo comportamento aziendale non avesse offerto precisi riscontri, quanto al danno non patrimoniale, ha rilevato che, essendo la rendita a carico dell'Inail per il danno biologico accertato di gran lunga superiore al calcolo effettuato sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Firenze per una menomazione di 22%, tant'è che essa avrebbe dovuto aggirarsi sui 42.000 Euro, la stessa andasse a coprire tutto quanto di spettanza del ricorrente, e ciò, non solo in relazione alla diminuita integrità psicofisica danno biologico ex art. 13, D.Lgs. numero 38/2000 , ma anche in relazione agli aspetti non patrimoniali, esistenziali e morali posti a fondamento della domanda. La censura, che deve ritenersi assorbita nell'accoglimento del secondo motivo nella parte in cui mira a confutare la sentenza gravata sul punto specifico dell'affermata superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, in relazione alla presunta violazione dell'art. 2087 cod. civ, è per altro verso fondata. Erra, infatti, la sentenza d'Appello , laddove parrebbe adombrare un'incompatibilità - in via di principio - tra la rendita Inail per il ristoro del danno biologico e l'eventuale maggiore credito per danno differenziale dovuto al comportamento datoriale. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, escluso la ricorrenza di una siffatta incompatibilità, affermando da ultimo, proprio in un'analoga fattispecie concernente danni da demansionamento, che Le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ex art. 13 del D.Lgs. numero 38/2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. numero 1124/1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano stati riconducibili alla copertura assicurativa c.d. danni complementari , da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile ove siano state dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure ove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso Cass. numero 9166/2017 . 2. Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione delle leggi numero 724/1994 e numero 549/1995, le quali escludono continuità tra le originarie Usl e le nuove Asl, deducendo che esse non sarebbero applicabili al caso controverso in quanto, le condotte illecite a carico del ricorrente iniziate nel 1981 dopo il passaggio del Ce. all'Usl numero 13, proseguirono anche in seguito al subentro dell'Asl numero 6. Ciò avrebbe una precisa ricaduta sul piano della competenza giurisdizionale, ai sensi dell'art. 69 D.Lgs. numero 165/2001, poiché, secondo parte ricorrente, l'intera domanda rientrerebbe nella competenza del giudice ordinario, poiché la condotta contestata, nata in capo all'Usl, si era protratta ben oltre il passaggio tra i due enti, fino alla conclusione del rapporto di lavoro. La Corte d'Appello, erroneamente sul punto ha invece statuito che la condotta contestata fosse da collocare nell'anno 1991 e in quelli immediatamente successivi , nel momento, cioè, in cui era stata ufficializzata per un giudizio amministrativo avente a oggetto alcune delibere dell' Usl del 1991, annullate dal Tar Toscana numero 51/1992 e dal Consiglio di Stato numero 336/1999 , che avevano comportato conseguenze sulla posizione dell'appellante, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 69 co.7 D.Lgs. numero 165/2001. La permanenza di una tale condotta, oltre il 1995, avrebbe, infatti, secondo la Corte, dovuto essere dichiarata esclusa per assenza di ogni continuità operativa tra Usl numero 13 e Asl numero 6 in forza di quanto previsto dalle leggi numero 724/1994 e numero 549/1995 e dalla legge regionale numero 75/1997. Tale censura è fondata. Essa pone una questione di giurisdizione concernente i periodi ante e post 30/06/1998, ed è esaminabile da questo Collegio giusta delega del Primo Presidente ex art. 374 cod.proc.civ. in data 20/05/2013. La Corte d'Appello anche se in modo alquanto surrettizio, ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo che, in ragione della fissazione del momento genetico della condotta illecita adottata dall'Usl numero 13 in epoca anteriore al 1998, la stessa avrebbe dovuto costituire oggetto di giudizio dinanzi al giudice amministrativo, dovendosene escludere la permanenza dopo il 1995, anno del passaggio delle competenze all'Asl. Tale decisione deve, effettivamente, essere censurata sotto il profilo dedotto dal ricorrente, il quale trae ispirazione dal principio dell'unicità del rapporto d'impiego ai fini del radicamento della competenza giurisdizionale, su cui questa Corte ha avuto già modo di pronunciarsi. Le Sezioni Unite hanno affermato, infatti, sin dall'anno 2012 e ripetutamente ribadito sino ad oggi, il principio di diritto secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, co.7, del D.Lgs. numero 165/2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia Sez. Unumero numero 7305/2017 . 3. La terza e la quarta censura possono essere trattate congiuntamente in ragione della loro intima connessione. Esse riguardano il tema probatorio sotto il duplice profilo della violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova articolo 2727 e 2729 cod. civ, e dell'art. 155, co.2 cod. proc. civ. , e dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione . Entrambe le censure devono ritenersi assorbite nell'accoglimento del secondo mezzo e nella correlata declaratoria di giurisdizione dell'AGO, la quale implica che il giudice del rinvio dovrà riconsiderare unitariamente tutta la vicenda, ante e post 30.06.1998, in tal sede unitaria riesaminando tutti i profili anche probatori della vicenda stessa. 4. Quanto al ricorso incidentale, affidato a tre censure, l'Asl deduce 4.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 69, co. 7 D.Lgs. numero 165/2001. La stessa ricorrente avrebbe ammesso che il demansionamento risaliva all'epoca del rapporto con l'Usl, dunque la Corte d'Appello ha violato la norma sul riparto di giurisdizione, omettendo di dichiararne il difetto in capo al Giudice Ordinario, in rapporto all'intero periodo oggetto di causa. 4.2. Violazione o falsa applicazione degli articolo 10 D.P.R. numero 1124/1965 e 13 D.Lgs. numero 38/2000 omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. Sotto il profilo della violazione di legge si contesta la mancanza di legittimazione passiva dell'Asl numero 6 in quanto, essendo stato il risarcimento per danno biologico inserito tra quelli a carico dell'Inail dal D.Lgs. numero 38/2000 art. 13 ciò esonera il datore di lavoro da responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore con la sola eccezione - non ricorrente nel caso controverso - in cui sia rinvenibile nel comportamento datoriale un reato perseguibile d'ufficio. Sotto il profilo dell'omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto astenersi dal decidere nel merito circa la spettanza dell'indennità risarcitoria e la modalità di calcolo da parte del giudice di prime cure, statuendo in via di solo diritto l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. numero 1124/1965, non essendo stata contestata l'inesistenza di una responsabilità penale, per la condotta adottata dall'Asl nei confronti del dipendente. 4.3. Violazione o falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Tale motivo si appunta sulla domanda di danno differenziale, rigettata dalla Corte territoriale, la quale non avrebbe dovuto neppure essere presa in considerazione, perché diversa da quella di risarcimento del danno integrale, e nuova, perché introdotta solo con la memoria difensiva di costituzione nel giudizio di appello. Infatti, a norma di legge, la differenza tra quanto riconosciuto dall'Inail in conseguenza dell'accertata malattia professionale del lavoratore e il quantum ritenuto effettivamente corrispondente al danno riportato c.d. danno differenziale avrebbe dovuto presupporre l'allegazione e la prova da parte del Ce. dell'esistenza di una fattispecie di reato a carico della datrice ai sensi dell'art. 10 D.P.R. numero 1124/1965 in tutti i suoi elementi costitutivi. Pertanto, la Corte d'Appello, investita di una domanda nuova, avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare in merito alla spettanza dell'indennità risarcitoria. Sulla base di quanto dianzi statuito per il ricorso principale, riguardo all'incidentale il Collegio dichiara infondato il primo motivo, affermando la giurisdizione dell'AGO anche ante 30.06.1998, e restando assorbiti il secondo e il terzo. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, ossia con riferimento alla ritenuta giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, anche per esso dovendosi dichiarare l'unitarietà del rapporto d'impiego. Deve quindi disporsi il rinvio al Giudice designato in dispositivo, del quale qui si statuisce la giurisdizione sull'intera vicenda, per un nuovo esame della controversia, da svolgersi in conformità del principio di diritto formulato per il primo motivo del principale e con esame di tutte le censure qui dichiarate assorbite il Giudice del rinvio provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie nella parte indicata in motivazione il primo motivo del ricorso principale, accoglie altresì il secondo e dichiara assorbiti in parte il primo, il terzo e il quarto. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti gli altri. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sull'intero rapporto, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.