Non può pretendere il ricalcolo della pensione col sistema contributivo il lavoratore già in pensione

Ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, l. n. 335/1995 le anzianità contributive considerate sia ai fini dell’applicazione del sistema misto di cui al comma 12 sia ai fini del mantenimento del sistema retributivo di cui al comma 13 sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, riferendosi espressamente dette disposizioni ai lavoratori iscritti” e non già ai pensionati. Ne discende che, proprio in applicazione del criterio di interpretazione letterale, non possono venire in rilievo quei periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21057/17 depositata l’11 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto con decorrenza dal primo luglio 2006 la domanda di un lavoratore tesa ad ottenere la riliquidazione della pensione di cui fruiva dal primo agosto 2004, sempre con il calcolo in regime contributivo, conteggiando anche dei contributi versati presso il Fondo pensioni dipendenti ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 355/2001. Secondo la Corte territoriale il diritto del lavoratore si fondava sul fatto che il medesimo, anche dopo il pensionamento, aveva continuato a lavorare ed a versare i contributi nella Gestione separata, dunque doveva considerarsi lavoratore ai fini dell’applicabilità dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995 e non assumeva carattere ostativo alla chiesta riliquidazione il fatto che egli fosse già pensionato al momento di esercizio dell’opzione per il calcolo con il sistema integralmente contributivo. Cosa si intende per lavoratori. La Suprema Corte ha riformato la sentenza di secondo grado, cassandola con rinvio. Partendo dall’esame delle norme interessate, la Corte di Cassazione ha stabilito che con il termine lavoratori” il Legislatore abbia inteso riferirsi ai lavoratori iscritti e non già ai pensionati. Per tale ragione, ai fini del diritto al ricalcolo della pensione con il sistema contributivo non possono venire in rilievo quei periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia già stato liquidato il relativo trattamento pensionistico. Gli Ermellini osservano che tale interpretazione è conforme alla ratio legis , individuabile nell’esigenza avvertita dal legislatore di garantire un passaggio graduale dal previdente sistema retributivo a quello contributivo e che non poteva avere ragion d’essere con riferimento a quelle posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, avevano dato causa all’erogazione di altro trattamento pensionistico. Dunque è errata l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale che ha invece ritenuto che anche chi avesse già conseguito un trattamento pensionistico ma fosse anche lavoratore dipendente alla data di esercizio dell’opzione prevista dal comma 23 del predetto art. 1 potesse rientrare nel novero dei lavoratori” indicati quali soggetti ai quali poter applicare i commi 12 e 13. Cosa succede ai lavoratori iscritti alla Gestione separata? La Suprema Corte ha poi ritenuto di non poter accogliere la richiesta del lavoratore di procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata attraverso l’applicazione dell’art. 3 d.m. n. 282/1996 che disciplina l’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti attraverso l’iscrizione in apposita gestione separata presso l’INPS in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorché non in via esclusiva le attività di cui all’art. 49, commi 1 e 2, lettera a T.U.I.R Secondo la Corte di Cassazione anche in questo caso la platea dei destinatari del diritto di opzione è limitata testualmente agli iscritti alla gestione separata e, quindi si ripropone la questione se tra tali destinatari possa annoverarsi anche il soggetto che ha già avuto liquidato il trattamento pensionistico. La risposta è anche in questo caso negativa dal momento che il riferimento agli iscritti” lascia intendere in modo inequivoco che la posizione assicurativa di riferimento debba essere attiva.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 maggio – 11 settembre 2017, numero 21057 Presidente Mammone – Relatore Calafiore Fatti di causa Con sentenza numero 531/2011 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto con decorrenza dal primo luglio 2006 la domanda di P.M. tesa ad ottenere la riliquidazione della pensione di cui fruiva dal primo agosto 2004, sempre con il calcolo in regime contributivo, conteggiando anche 657 contributi versati presso il Fondo pensioni dipendenti ai sensi dell’art. 2 comma 2 del decreto legge numero 355/2001. La Corte territoriale ha affermato che il P. avesse il diritto reclamato in quanto il medesimo anche dopo il pensionamento aveva continuato a lavorare ed a versare i contributi nella Gestione separata, dunque, doveva considerarsi lavoratore ai fini dell’applicabilità dell’art. 1 comma 23 della legge numero 335/1995 e non assumeva carattere ostativo alla chiesta riliquidazione il fatto che egli fosse già pensionato al momento di esercizio dell’opzione per il calcolo con il sistema integralmente contributivo. Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione l’INPS con unico motivi. Resiste P.M. con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione e o falsa applicazione degli artt. 1 commi 12,13 e 23 della legge numero 335/1995, dell’art. 2 comma 2 del d.l. numero 355/2001 conv. in l. numero 417/2001 ed in sostanza denuncia l’erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto ammissibile che il P. , già pensionato presso la gestione separata, abbia esercitato l’opzione per il regime contributivo ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13 l. numero 33571995, al fine di ottenere un’unica pensione liquidata anche sulla base dei contributi versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e sempre in regime contributivo. 2. Il motivo è fondato. L’art. 1, ai commi 12 e 13, della legge numero 335/1995 prevede Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma a della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data b della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. 3. Il successivo comma 23, prevede Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”. 4. il D.L. numero 355 del 2001, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. numero 417 del 2001, ha interpretato autenticamente il predetto secondo periodo nel senso che l’opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo . 5. Questa Corte di cassazione vd. Cass. 21244/2014 13486/2014 , come segnalato dall’Istituto ricorrente, ha già avuto modo di interpretare, sebbene ad altri fini, la portata del preciso riferimento ai lavoratori” che si rinviene nelle disposizioni sopra riportate ed in tali occasioni si è precisato che da tali disposizioni si ricava che le anzianità contributive considerate sia ai fini dell’applicazione del sistema misto di cui al comma 12, sia ai fini del mantenimento del sistema retribuivo di cui al comma 13 sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, riferendosi espressamente dette disposizioni ai lavoratori iscritti e non già ai pensionati. Ne discende che, proprio in applicazione del criterio di interpretazione letterale, non possono venire in rilievo quei periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico. Il che è del resto conforme alla ratio legis, individuabile nell’esigenza avvertita dal legislatore di garantire un passaggio graduale dal previgente sistema retributivo a quello contributivo e che non poteva avere ragion d’essere con riferimento a quelle posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, avevano dato causa all’erogazione di un distinto trattamento pensionistico. 6. È, dunque, errata l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale che, invece, ha ritenuto che anche chi avesse già conseguito un trattamento pensionistico ma fosse anche lavoratore dipendente alla data di esercizio dell’opzione prevista dal comma 23 dell’art. 1 della legge numero 335/1996 potesse rientrare nel novero dei lavoratori” indicati quali soggetti ai quali riferire i commi 12 e 13 della legge numero 335/1995 e, quindi, anche nel successivo comma 23. 7. Non può, peraltro, accogliersi la richiesta del contro ricorrente di procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata attraverso l’applicazione dell’art. 3 del d. m. numero 282 del 1996, secondo cui Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge numero 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge numero 335 del 1995”. 8. Questa disposizione è collocata all’interno del Regolamento relativo all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l’iscrizione in apposita gestione separata presso l’INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorché non in via esclusiva, le attività di cui all’art. 49, commi 1 e 2, lettera a , del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917. Anche in questo caso la platea dei destinatari del diritto di opzione è limitata testualmente agli iscritti alla gestione separata e, quindi, si ripropone la questione se tra tali destinatari possa annoverarsi anche il soggetto che ha già avuto liquidato come nel caso di specie il trattamento pensionistico. 9. Ritiene questa Corte che la risposta debba essere negativa dal momento che il riferimento agli iscritti” lascia intendere in modo in equivoco che la posizione assicurativa di riferimento debba essere attiva e tale non è quella dalla quale ha tratto origine il riconoscimento e la erogazione della pensione, oggetto dell’assicurazione stessa. Inoltre, il computo della contribuzione esistente presso la gestione generale obbligatoria nella gestione separata è reso possibile solo ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa”, dunque, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione e non per un mero incremento della stessa. 10. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi relativi alla corretta individuazione dei soggetti destinatari della norma invocata dal pensionato sopra indicati, va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione che alla luce dei medesimi principi valuterà la complessiva domanda proposta da P.M. e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.