Limiti all’applicazione della cd. perequazione automatica

La Cassazione affronta un caso particolare relativo all’applicazione della cd. perequazione automatica introdotta dalla l. n. 153/1969.

Del tema si è occupata l’ordinanza n. 20774/17 depositata il 5 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Palermo respingeva l’impugnazione di Sicilcassa s.p.a. in liquidazione avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva ammesso al passivo gli eredi di un ex dipendente in pensione che chiedevano la mancata perequazione del trattamento del Fondo Integrativo Pensioni che avrebbe dovuto essergli erogato. La sentenza viene impugnata per cassazione dalla società. Contesto normativo. La Suprema Corte ripercorre gli sviluppi della vicenda ponendo in evidenza come l’oggetto del giudizio di fondi sulla particolare disciplina dettata – in passato – per i trattamenti pensionistici elargiti da Fondi esonerativi o esclusivi dell’AGO ai dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico poi privatizzati. In particolare, per i dipendenti di Sicilcassa si applicavano regimi esonerativi specifici ed il trattamento pensionistico veniva elargito da Casse o Fondi di previdenza appositamente creati dai datori di lavoro e vigilati dal Ministero del Lavoro. I pensionati usufruivano di un meccanismo che consentiva l’estensione dei miglioramenti contrattuali dei lavoratori in servizio, meccanismo lasciato intatto dalla l. n. 153/1969 che introduceva la cd. perequazione automatica. Con l’entrata in vigore del d.l. n. 942/1977, conv. in l. n. 41/1978, venivano però eliminate le condizioni di favore particolari e veniva estesa a tutte le gestioni la perequazione dell’AGO. Tale intervento normativo non ha però interessato la società ricorrente per la ritenuta natura retributiva – differita - del trattamento pensionistico erogato. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito della questione rigetta la domanda attorea originaria.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 28 aprile – 5 settembre 2017, n. 20774 Presidente Berrino – Relatore Calafiore Rilevato Che la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 102/2014, ha respinto l’impugnazione di Sicilcassa Spa, in liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ammesso al passivo M.S. , B.N. e M. quali eredi di B.G. , ex dipendente in pensione dal 6 dicembre 1973, per la somma di Lire 5.299.562, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata perequazione del trattamento del Fondo Integrativo Pensioni FIP che avrebbe dovuto essere erogato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di detto Fondo per il periodo ottobre 1995 ottobre 1996 che con il ricorso la Sicilcassa ha domandato la cassazione della sentenza per tre articolati motivi, illustrati da memoria e che ha resistito l’intimato con controricorso. che il P.G. non ha depositato conclusioni. Considerato Che con il primo motivo di ricorso si denuncia errata applicazione del principio di salvezza del diritto quesito alla materia della perequazione automatica in violazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 con il secondo mezzo di impugnazione si sostiene violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg., ed in particolare di cui all’art. 1363 c.c., con riguardo alla persistente operatività della clausola oro, come disciplinata dall’art. 5, lett. b del regolamento FIP nonché insufficiente ed erronea motivazione art. 360 c.p.c., n. 5 con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c. Che i motivi vanno trattati congiuntamente perché connessi e sono fondati che, infatti, questa Corte di cassazione con molteplici sentenze vd. da ultimo Cass. n. 16022/2014 19928/2014 ha avuto modo di affermare che l’oggetto del diritto fatto valere in giudizio si fonda sulla particolare disciplina che, in passato, era stata dettata per regolare i trattamenti di pensione elargiti da Fondi esonerativi o esclusivi dell’AGO ai dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico poi privatizzati - ai dipendenti della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane SICILCASSA si applicavano regimi esonerativi, contemplati dalla L. 20 febbraio 1958, n. 55, in base ai quali il trattamento veniva elargito da Casse o Fondi di previdenza appositamente creati dai datori di lavoro e sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il cui statuto era approvato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - i pensionati usufruivano del suddetto meccanismo - che veniva identificato, nel linguaggio politico - sindacale del settore, con le espressioni aggancio al pari grado in servizio oppure clausola-oro - in base al quale era stabilita l’estensione ai pensionati dei miglioramenti contrattuali dei lavoratori in servizio - tale sistema non venne modificato dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, che introdusse la cosiddetta perequazione automatica secondo l’incremento dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile della retribuzione ai lavoratori dell’industria poiché tale legge riguardava soltanto l’AGO, né trovò applicazione la ulteriore modifica, in senso peggiorativo, del suddetto sistema di perequazione della pensioni, introdotta dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10 - il quadro normativo è mutato con il d.l. n. 942/1977, conv. in l. n. 41/1978, dal momento che sono state eliminate le condizioni di particolare favore e la disciplina della perequazione dell’AGO è stata estesa a tutte le gestioni che prevedevano un diverso regime - la soppressione delle disparità di trattamento ha superato il vaglio di costituzionalità Corte Cost. n. 349/1985 non potendosi ipotizzare diritti quesiti all’ammontare della pensione ed essendo ragionevole l’intervento legislativo determinato dalla carenza di risorse finanziarie e dalla ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati Corte Cost. 390/1995, Corte Cost. 240/1994 e tale orientamento è stato condiviso dalle SS.UU. n. 11904, n. 11905 e n. 11906 del 2001 considerandosi soppresso e non sospeso il meccanismo perequativo precedente e non incidente sul medesimo assetto la legge 218/1990 ed il d.lgs. 357/1990, che avevano privatizzato gli istituti di diritto pubblico - è stato in pari tempo consentito ai pensionati di tali istituti di mantenere il trattamento di miglior favore, precisando che tale riconoscimento ha riguardato quei regimi ancora in vigore che da tale ultima normativa sono stati trasformati in integrativi - ma non quelli che erano stati ormai soppressi - pertanto, con il D.L. n. 942 del 1977, art. 1, conv. nella L. n. 41 del 1978, è venuta meno per i regimi esonerativi la base giuridica su cui trovavano fondamento le clausole statutarie che contemplavano il sistema perequativo dell’ aggancio al pari grado di servizio quale quello in controversia - il d.l. 942/1977 e la l. n. 41/1978, non hanno interessato i regimi esclusivi del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli per la ritenuta natura retributiva, seppure differita, del relativo trattamento pensionistico ed erroneamente si è confusa la loro disciplina con quella dei regimi esonerativi per tali ragioni, dunque, non può attribuirsi rilievo alla sentenza Arras contro Italia della Corte Europea dei Diritti dell’uomo del 10 febbraio 2012 che ha ritenuto l’irretroattività della L. n. 234 del 2004, in violazione dell’art. 6 della CEDU che, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio che ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto Per i pensionati degli istituti bancari di diritto pubblico poi privatizzati che godevano dei regimi esonerativi contemplati dalla L. 20 febbraio 1958, n. 55, per effetto del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 1 convertito dalla L. 27 febbraio 1978, n. 41 è stato definitivamente abolito il regime perequativo delle pensioni c.d. dello aggancio al pari grado in servizio conosciuto anche come clausola-oro , che non è stato più ripristinato. Pertanto, su tale assetto normativo considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 349 del 1985 - non ha spiegato alcuna efficacia la normativa con la quale sono stati privatizzati gli istituti di credito di diritto pubblico, contenuta nella L. 30 luglio 1990, n. 218 e nel D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357. Infatti, la disposizione ivi prevista con la quale è stato consentito ai pensionati di tali istituti di mantenere il trattamento di miglior favore ha riguardato quei regimi particolari che, all’epoca, erano ancora in vigore - e che da tale ultima normativa sono stati trasformati in integrativi - ma non quelli che erano stati ormai soppressi” che quanto alle spese processuali, si reputa che sussistano giusti motivi per una integrale compensazione delle spese dell’intero processo, in considerazione della peculiarità fattuale della controversia e della complessità delle questioni trattate che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c.1 quater dPR 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Dichiara compensate le spese dell’intero processo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.