Baby pensionati: si abbassa l’aliquota

In caso di pensionamento anticipato del personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal d.l. n. 501/1995, poi convertito con l. n. 11/1996, la maggiorazione prevista dall’art. 4 della stessa legge deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 e pertanto ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento pari al 2% prevista dalle disposizioni di legge in vigore dal dicembre 1994 e non l’aliquota del 2,5 % applicabile sulla contribuzione maturata sino al 31.12.1994.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20496/17, depositata il 29 agosto. Per uno 0,5% la questione di diritto. La Corte di Cassazione è chiamata a stabilire se chi ha avuto accesso alla pensione anticipata di vecchiaia abbia diritto alla commisurazione della pensione con l’accredito figurativo di cui ha beneficiato nella parte di contribuzione immediatamente precedente al 31.12.1994 data in cui è entrata in vigore la norma sul pensionamento anticipato dei dipendenti trasporto pubblico , oppure se la quantificazione della pensione debba essere effettuata collocando l’accredito figurativo nella parte di contribuzione successiva al 31.12.1994, con il relativo coefficiente di rendimento 2%, anziché 2,5% . Il ricorrente, infatti, era andato in pensione anticipata nell’agosto 1995 e reclamava l’applicazione del maggior coefficiente anche per il periodo 31.12.1994 – 1.8.1995 l’INPS negava tale diritto e la questione giungeva sino agli ermellini. Contribuzione figurativa quale coefficiente e perché. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte territoriale che forniva un’interpretazione incompatibile sia con la ratio sia con il tenore letterale delle norme e, specificamente, dell’art 4 d.l. n. 501/1995, convertito in legge n. 11/1996. Nel caso di specie il pensionamento è avvenuto nel 1995, di conseguenza, il calcolo della pensione è da effettuarsi secondo il sistema retributivo, il quale prevede una quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite sino al 1.1.1996 ed una quota corrispondente all’importo delle anzianità contributive acquisite dopo il 1.1.1996 tali quote sono a loro volta ripartite in tre scaglioni, il terzo scaglione riguarda le quote maturate dal 1.1.1995 al 31.12.1995 ed attribuisce loro un coefficiente pari al 2%. E’, quindi, la stessa disciplina pensionistica a fissare il coefficiente del 2% al periodo contributivo cui fa riferimento l’azione del lavoratore 31.12.1994 – 1.8.1995 . Inoltre, la lettera dell’art 4 del citato d.l. fissa al 31.12.1994 l’anzianità contributiva del singolo dipendente che intende accedere al pensionamento anticipato tale anzianità contributiva diviene quindi oggetto di maggiorazione ai fini del conseguimento della pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia in misura non superiore ai 7 anni. La ratio di una simile disposizione è chiarita nei primi commi dell’art. 4 incentivare il pensionamento anticipato dei dipendenti del trasporto pubblico attraverso la corresponsione di un premio, ossia, l’accredito di una contribuzione figurativa in relazione ad un’anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto alla pensione. Ne consegue che l’incentivo ossia la contribuzione figurativa va collocato temporalmente dopo la cessazione dell’attività lavorativa, già coperta da contribuzione effettiva, e ciò anche nel rispetto del principio generale di inammissibilità di una doppia copertura assicurativa per lo stesso periodo lavorativo. Una simile opzione peraltro non pregiudica in alcun modo il lavoratore, che, se avesse continuato a lavorare sino all’età pensionabile standard” si sarebbe visto applicare il coefficiente del 2% su tutta la contribuzione successiva al 31.12.1994. In sintesi la maggiorazione contributiva si applica per il periodo successivo al 31.12.1994 ed ha un coefficiente di rendimento pari al 2%.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 aprile – 29 agosto 2017, numero 20496 Presidente Mammone – Relatore D’Antonio Fatti di causa D.G.R. , dipendente dell’Atac fino all’1/8/1995, esponeva che aveva usufruito del pensionamento anticipato ex art. 4 DL n 501/1995 conv. in L. numero 11/1996 e che l‘Inps aveva erogato una pensione in misura inferiore al dovuto non avendo imputato il beneficio della maggiorazione di sette anni di cui all’art. 4 citato alla quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata al 31/12/94. Chiedeva, pertanto, davanti al Tribunale di Velletri il ricalcolo della pensione con condanna dell’Inps a pagare le differenze. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. La Corte territoriale - dato atto che la pensione degli autoferrotranvieri era costituita dalla somma di un quota maturata fino al 31/12/1992 con aliquota fissa di rendimento pari a2,50, di altra quota dall’1/1/93 al 31/12/1994 con lo stesso coefficiente e infine della quota relativa al periodo successivo all’1/1/1995 soggetta all’aliquota di rendimento del 2%- ha ritenuto corretto il criterio di calcolo esposto dal pensionato per la quantificazione della prestazione fondato sull’imputazione della maggiorazione contributiva alla quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata al 31/12/1994. Secondo la Corte detto beneficio consisteva in un vero e proprio incremento dell’anzianità contributiva o anagrafica del beneficiario cd bonus e non un semplice accredito di contribuzione figurativa e che inoltre non poteva essere imputato alla quota di pensione corrispondente all’anzianità successiva all’1/1/1995, come preteso dall’Inps, in quanto la norma prevedeva testualmente che i programmi di prepensionamento fossero predisposti sulla base dell’anzianità maturata al 31/12/1994. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste il pensionato con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cpc. Ragioni della decisione L’Inps denuncia violazione dell’art. 3 del dlgs n 414/1996, dell’art. 4 DL numero 501/1995 conv in L. numero 11/1996. Rileva che si trattava di stabilire se chi ha avuto accesso alla pensione anticipata di vecchiaia abbia diritto alla commisurazione della pensione con l’accredito figurativo di cui ha beneficiato nella parte di contribuzione immediatamente precedente al 31/12/1994,oppure se il calcolo debba essere effettuato collocando l’accredito figurativo nella parte di contribuzione successiva a tale data come indicato dall’Inps e con il relativo coefficiente di rendimento del 2%. Deduce che la maggiorazione contributiva costituiva contribuzione figurativa concessa per accedere al pensionamento anticipato e che,infatti, la base contributiva di 35 anni, necessaria per sorreggere il calcolo, non poteva che essere data dalla somma della contribuzione effettiva e della contribuzione figurativa. La contribuzione figurativa, per pacifico principio generale, veniva infatti imputata al periodo nel quale era collocato l’evento a copertura del quale essa era posta. Nella fattispecie i contributi non potevano che essere successivi al 31/12/94 in quanto fino a quella data esisteva la contribuzione effettiva e l’approvazione del piano era necessariamente successivo, né potendosi farsi luogo a sovrapposizione di periodi contributivi che, prima del 31/12/94, non vi erano periodi contributivi vuoti e che nella specie l’incremento era utile anche ai fini della misura del trattamento pensionistico. Il ricorso è fondato. Questa Corte cfr Cass. n 10946/2016 ha affermato il principio in base al quale in caso di pensionamento anticipato del personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal D.L. 25 novembre 1995, numero 501/1995, convertito nella L. 5 gennaio 1996, numero 11, la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 4 L. cit. deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31/12/1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2% prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l’aliquota del 2,5% applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31/12/1994 . Nella citata sentenza si è così argomentato 1. L’art. 4 del D.L. citato, sotto la rubrica Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario , per la parte che interessa,così prevede 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell’età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda . La legge numero 724/1995, all’art. 17 Aliquote di rendimento per calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni , così dispone . Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data. 2. Trattandosi di pensionamento avvenuto nel 1995 per la determinazione della pensione dell’assicurato trova applicazione il sistema di calcolo cosiddetto retributivo, il quale prende a base due parametri, l’anzianità contributiva e la retribuzione pensionabile. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.LGS. 29 giugno 1996, numero 414, per le pensioni di vecchiaia, invalidità specifica e anzianità del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritto al Fondo di previdenza, l’importo della pensione è determinato dalla somma a della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1 gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria b della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1 gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. 3. La quota determinata secondo le regole del Fondo è, a sua volta, ripartita in tre quote a fino al 31 dicembre 1992 con un coefficiente di rendimento del 2,50% b dal 1 gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994, con lo stesso coefficiente del 2.50% c dal 1 gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1995, col coefficiente di rendimento del 2%. 4. La contribuzione figurativa prevista dall’art. 4 al fine di consentire il prepensionamento deve essere collocata nella quota c , con coefficiente del 2%. Tale interpretazione della normativa risponde alla lettera e alla ratio della norma. a Dal punto di vista letterale, la norma fissa al 31/12/1994 l’anzianità contributiva dei singolo dipendente che intende accedere alla procedura di pensionamento anticipato e che costituisce il presupposto per la predisposizione del piano di prepensionamento da valere per il triennio successivo tale anzianità contributiva o l’età anagrafica , diviene poi oggetto di maggiorazione, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia, in misura non superiore a sette anni. La norma prevede altresì comma 10, ultima parte che questa maggiorazione non potrà in nessun caso essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento del requisito dell’età pensionabile previsto dalle norme dei fondo e in vigore al tempo della presentazione della domanda. Da ciò è agevole dedurre che è ben possibile che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in un momento successivo al 31 dicembre 1994, - come peraltro è pacificamente avvenuto nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro è cessato il 31/7/1995, - con l’unico limite che la maggiorazione non potrà essere superiore al periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento dell’età pensionabile prevista dalle norme dei Fondo ed in vigore al momento della presentazione della domanda. b Dal punto di vista della ratio legis, lo stesso incipit del primo comma dell’art. 4 rende evidente che il suo scopo è stato infatti quello di incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti al pubblico trasporto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore si è dunque previsto un incentivo al prepensionamento attraverso l’accredito di una contribuzione figurativa in relazione ad un’anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione in tal senso, Cass. 12 gennaio 2007, numero 515 Cass., 10 gennaio 2007, numero 252 Cass., 8 maggio 2004, numero 8787 Cass.,24 novembre 2003, numero 17823 e numero 17822 . c Ne discende che la contribuzione figurativa va collocata temporalmente nel momento successivo all’effettiva cessazione dell’attività lavorativa, già coperta da contribuzione effettiva, e ciò anche nel rispetto del principio di carattere generale desumibile dall’art. 38 del R.D.L. numero 1827 del 1935, relativa all’inammissibilità di una doppia copertura assicurativa per lo stesso periodo lavorativo Cass., 21 marzo 1998, numero 3010 . Allo stesso modo, la disciplina normativa applicabile a tale contribuzione non può che essere, in difetto di una disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento, ossia nel caso in esame, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che è pacificamente successivo al 31/12/1994. Questa opzione, peraltro, non si pone in pregiudizio delle ragioni del lavoratore, il quale se avesse continuato a lavorare senza beneficiare del prepensionamento avrebbe visto applicato il coefficiente del 2% a tutta la contribuzione successiva al 31/12/1994. La Corte d’appello di Roma non si è attenuta a detti principi avendo considerato corretta l’imputazione della maggiorazione contributiva alla quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata al 31/12/2004. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.