Chi deve dimostrare l’illegittimità della scelta del licenziamento?

La Cassazione afferma che, in tema di licenziamento collettivo mentre grava sul datore di lavoro l’onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, con indicazione, in relazione a ciascuno di questi, dello stato familiare, dell’anzianità e delle mansioni , incombe, invece, sul lavoratore l’onere di dimostrare l’illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la stessa sarebbe stata falsamente o legittimante realizzata.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 20335/17, depositata il 24 agosto. Il caso. Il Tribunale respingeva le impugnative di licenziamento di alcuni lavoratori fondate sul presupposto dell’illegittimità della procedura contemplata dagli artt. 4 e 24 l. n. 223/91 sia per una non corretta indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai sensi dell’art. 5 l. n. 223/91, che delle modalità di applicazione dei criteri stessi. La Corte Territoriale confermava le attestazione fatte dal Tribunale, sull’impossibilità di reintegra dei lavoratori per fatto sopravvenuto. Avverso tale pronuncia i soccombenti ricorrevano in Cassazione. I criteri di scelta del licenziamento. Tra i motivi di doglianza, di maggiore rilevo risulta quando lamentato dai ricorrenti sotto il profilo dell’onere della prova. La Corte afferma infatti che, in tema di licenziamento collettivo mentre grava sul datore di lavoro l’onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, con indicazione, in relazione a ciascuno di questi, dello stato familiare, dell’anzianità e delle mansioni , incombe, invece, sul lavoratore l’onere di dimostrare l’illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la stessa sarebbe stata falsamente o legittimante realizzata. La Cassazione ha quindi ritenuto adeguata la giustificazione fornita dal datore di lavoro in ordine alla concreta applicazione dei criteri di scelta utilizzati, constatando l’assolvimento dell’obbligo probatorio da parte di quest’ultimo, ma non dei lavoratori. Anche sulla base di tali valutazioni la Corte rigetta i ricorsi.

Corte di Cassazione, sez Lavoro, sentenza 6 aprile – 25 agosto 2017, numero 20335 Presidente Mammone – Relatore Calafiore Fatti di causa La Corte d’appello di Salerno con sentenza numero 1003/2014, previa riunione dei giudizi, ha rigettato le impugnazioni proposte separatamente da L.F. , co.Al. ed co.anumero quali eredi di co.co. e di C.O. , D.F.F. , M.D. , Ag.Lu. , Co.Gi. , O.M. , A.V. , G.R. e Mi.Gi. , avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania di rigetto della impugnativa del licenziamento collettivo adottato nei loro confronti in data 13 marzo 2012 da ERIPRESS s.r.l. Il Tribunale aveva respinto le impugnative di licenziamento fondate sul presupposto dalla illegittimità della procedura contemplata dagli artt. 4 e 24 della legge numero 223 del 1991 derivante sia dalla non corretta indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai sensi dell’art. 5 della legge numero 223 del 1991, che dalle modalità di applicazione dei criteri medesimi. La Corte territoriale, dopo aver dato atto che il Tribunale aveva correttamente attestato che l’incendio della fabbrica nelle more intervenuto aveva di fatto determinato la cessazione dell’attività produttiva, ha condiviso la motivazione del primo giudice in ordine alla impossibilità per fatto sopravvenuto di reintegrare i dipendenti nel posto di lavoro inoltre, ha ritenuto adeguati i contenuti della comunicazione resa ai sensi dell’art. 4 comma nove della L. numero 223/1991 affermando che, con la missiva del 14/3/2012, la società convenuta aveva adempiuto alle formalità previste dall’art. 5 della legge numero 223 del 1991 con la precisa indicazione dei criteri di legge adottati, comparando le posizioni dei lavoratori selezionati per la collocazione in mobilità, nel pieno rispetto dell’obbligo di procedere con buona fede e correttezza. Avverso la pronuncia d’appello ricorrono, con separati ricorsi, C.O. , con unico motivo, e D.F.F. , M.D. , Ag.Lu. , Co.Gi. , O.M. , A.V. , G.R. e Mi.Gi. con tre motivi. La Eripress S.R.L. si difende con controricorso illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ 2. Con l’unico motivo del ricorso numero r.g. 8756/2015 C.O. lamenta la violazione degli artt. 4 comma nove e 5 della legge numero 223 del 1991, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la comunicazione di messa in mobilità, inviata ai soggetti istituzionali e sindacali, non avrebbe correttamente indicato le concrete modalità di applicazione dei criteri di scelta nei confronti di tutti i dipendenti e la sentenza impugnata con motivazione del tutto inadeguata avrebbe invece accertato la puntualità delle indicazioni offerte dalla datrice di lavoro. 3. Eripress s.r.l. ha eccepito, oltre che il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all’impossibilità sopravvenuta della reintegra, l’inammissibilità del motivo per più ragioni rinvenute nella mescolanza di motivi logicamente incompatibili, nella violazione dei limiti imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 primo comma numero 5 cod. proc. civ., nell’ulteriore limite derivante dalla circostanza che í giudizi di merito si sono conclusi entrambi con sentenze conformi di rigetto 348 ter cod. proc. civ. , nell’omessa descrizione analitica dei documenti sui quali si fondano le censure ed indicazione del dove e quando della loro produzione, nella mancanza di motivo relativo alla violazione delle regole sull’interpretazione dell’accordo sindacale del 19 gennaio 2002. 4. Le modalità di esposizione dei motivi ed i loro contenuti determinano la necessità di fare alcune precisazioni. È vero che questa Corte di cassazione ha fissato il principio secondo cui nel ricorso per cassazione il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione vd. Cass. 9470/2008 20355/2008 18021/2016 . 5. Tuttavia è anche stato precisato vd. Cass.,18 gennaio 2008, numero 976 SS.UU. 7770/2009 che va riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per cassazione che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora, però, sia palesato su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica. 6. È quanto è avvenuto nel caso in esame, dove il ricorrente ha denunciato, innanzi tutto, la violazione di una regola di diritto dal medesimo ravvisata nell’interpretazione che la sentenza impugnata ha adottato degli art. 4 nono comma e 5 della legge numero 223/1991, tale da far ritenere che il precetto normativo di puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta sia compatibile con l’esclusione dell’obbligo di rappresentare la posizione di tutti i dipendenti. Concettualmente separata è, poi, la questione di fatto, sulla quale si incentra l’altra parte del motivo lamentando la carenza motivazionale in ordine alla congruità della comunicazione prevista dall’art. 4 nono comma L. 223/1991 ed alla prova offerta dalla datrice di lavoro sul concreto rispetto dei criteri di scelta ed in risposta ai rilievi sollevati dal lavoratore. 7. Deve, quindi, escludersi l’inammissibilità del motivo relativo alla denuncia di violazione di legge sopra individuata. Tale motivo va, però, ritenuto infondato. In particolare, questa Corte di legittimità nell’interpretare le disposizioni della legge numero 223/1991, ricostruendo il sistema delle garanzie riconosciute al lavoratori all’interno della scansione del procedimento voluto dal legislatore, ha avuto modo di affermare che, come si evince anche dalla formulazione - relativa alla comunicazione preventiva all’avvio della procedura - del terzo comma dell’art. 4 della legge numero 223/1991, l’impresa non ha l’obbligo di rappresentare in dettaglio le situazioni di tutti i dipendenti ma solo del personale eccedente di cui va esplicitata la categoria professionale ed il comprensorio di appartenenza vd. Cass. 4041/2001 da ciò discende che è in tale segmento della procedura che si individua la platea dei lavoratori interessati dagli atti successivi e nei cui confronti dovranno operare gli eventuali accordi collettivi oppure dovrà farsi applicazione dei criteri di scelta. 8. Da ciò deriva che il giudizio sulla completezza della comunicazione prevista dal nono comma del medesimo articolo 4 della legge numero 223/1991, finalizzata a spiegare quali siano stati i criteri di scelta per l’adozione dei singoli licenziamenti, come siano stati concretamente applicati e di cui occorre dare chiara enunciazione, non può che essere condizionato dal contenuto della precedente comunicazione. 9. Nel caso di specie, non essendo stato approfondito dal ricorrente tale essenziale aspetto preliminare, non può che ritenersi l’assenza nella sentenza impugnata di affermazioni in contrasto con il dettato della legge anzi, va ricordato che questa Corte ha affermato che nella comunicazione di cui al nono comma dell’art. 4 della legge numero 223/1991 non è necessario che vi sia anche la dettagliata comparazione della posizione di ciascun lavoratore licenziato con quella di tutti gli altri lavoratori che hanno conservato il posto di lavoro vd. in motivazione Cass. numero 15377/2004 . 10. Passando, quindi, alla ulteriore questione sollevata nel motivo di ricorso, relativa alla carenza di motivazione, deve ricordarsi che questa Corte di legittimità, sempre nella ricordata sentenza numero 15377/2004, ha affermato che la sussistenza della puntuale indicazione - come prescrive il nono comma dell’art. 4 cit. - dei criteri di scelta, delle modalità applicative e la valutazione dell’adeguatezza, sotto questo profilo, della comunicazione è demandata all’apprezzamento del giudice di merito ed è inibita in sede di legittimità. 11. Tale giudizio in fatto, nel caso di specie, ha condotto sia in primo grado che in appello a decisioni conformi circa l’adeguatezza della comunicazione con la conseguenza che ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. deve dichiararsi l’inammissibilità del motivo legato al vizio di motivazione che viene rappresentato nella critica alla valutazione di congruità del contenuto della comunicazione del 14 marzo 2012, operata dalla Corte territoriale, in ragione del fatto che la stessa non soddisferebbe il requisito della puntualità nel riferire dei criteri applicati e delle relative modalità di attribuzione essendo stato obliterato il confronto reciproco tra i lavoratori mediante il metodo comparativo. 12. Invero, nell’ipotesi di doppia conforme prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. numero 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. numero 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 , il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al numero 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse Cass. 5528/2014 19001/2016 . Nel caso di specie il ricorrente nulla ha dedotto in proposito ed anzi dalla sentenza impugnata si evince la totale e ripetuta conferma della motivazione adottata dal primo giudice dunque il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 5, non è deducibile v. Cass. numero 23021 del 2014 . 13. Il ricorso proposto da C.O. va, dunque, rigettato ed il ricorrente, pur essendo stato ammesso al gratuito patrocinio, va condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo. Infatti, vd. Cass. numero 10053/2012 nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. numero 115 del 2002, l’ammissione al gratuito patrocinio non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa. 14. Deve, invece, darsi atto che il ricorrente, in quanto ammesso in cassazione al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 Cass. numero 18523/2014 . 15. Con i primi due motivi del ricorso numero r.g. 9843/2015 , D.F.F. , M.D. , Ag.Lu. , Co.Gi. , O.M. , A.V. , G.R. e Mi.Gi. denunciano sia la violazione e o falsa applicazione degli artt. 4 comma nove e 5 della L. numero 223/1991 in relazione all’accordo sindacale del 19 gennaio 2012 ed alla regola di riparto dell’onere della prova fissata dall’art. 2697 cod. civ. che la legittimità e la congruità della motivazione addotta dalla datrice di lavoro in ordine all’individuazione ed all’attuazione dei criteri di scelta che avevano di fatto escluso dalla comparazione taluni dipendenti immotivatamente ritenuti polifunzionali o dotati di specifiche competenze e l’idoneità stessa dei criteri enunciati a consentire la scelta dei dipendenti da licenziare. 16. Il terzo motivo, articolato in più punti, sostanzialmente attacca la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale addebitandole di aver solo apparentemente motivato le proprie affermazioni sull’effettiva indicazione dei criteri di scelta, per di più attraverso espressioni perplesse e contrastanti posto che la comparazione era stata spiegata solo in giudizio e ciò nonostante si era ritenuta rispettata la procedura , nonché obiettivamente incomprensibili mancato rilievo degli errori segnalati sulle anzianità di servizio ed omettendo la motivazione relativamente al contenuto dell’accordo sindacale del 19 gennaio 2012, richiamandosi all’art. 360 numero 5 cod. proc. civ 17. Eripress s.r.l. ha eccepito, anche in relazione a questo ricorso, l’inammissibilità sotto i diversi profili già riportati al precedente punto 3. al quale, dunque, va fatto rinvio. 18. Anche in questo caso le modalità di esposizione dei motivi ed i loro contenuti determinano la necessità di precisare quanto si è sopra detto ai nnumero 4,5 e 6 da tali considerazioni, qui richiamate, si deduce che i primi due motivi possono ritenersi ammissibili nella misura in cui la loro disamina si limiti alla verifica della prospettata violazione delle norme richiamate in relazione ad interpretazioni, con le stesse norme contrastanti, seguite dalla sentenza impugnata, mentre deve ritenersi escluso che attraverso il motivo di cui all’art. 360 primo comma numero 3 si possa provocare il riesame della ricognizione della fattispecie concreta effettuata nei gradi di merito. 19. In particolare, quanto al primo motivo, è ammissibile la sola questione che i ricorrenti pongono con riferimento all’ampiezza soggettiva della platea dei lavoratori da tenere in considerazione per procedere all’applicazione comparativa dei criteri di scelta prevista dall’art. 5 della legge numero 223/1991, mentre ricade nell’area del vizio motivazionale la critica relativa alla individuazione dei contenuti dell’accordo sindacale del 19 gennaio 2012 ed alla errata applicazione del criterio delle esigenze tecniche e produttive. 20. Il motivo, nei limiti appena indicati, deve ritenersi infondato giacché la sentenza impugnata non ha errato nell’interpretare il disposto degli artt. 4 comma nono e 5 della legge numero 223/1991 laddove ha ritenuto legittima l’esclusione dei dipendenti addetti a particolari mansioni dalla comparazione. Si richiamano qui le considerazioni svolte ai precedenti punti 8 e 9 e si ribadisce che l’ampiezza della platea dei dipendenti destinati ad essere comparati dipende dal tenore della comunicazione preventiva di cui all’art. 4 comma terzo della legge numero 223/1991 che avrebbe potuto limitare l’area del personale ritenuto in eccedenza ma di cui i ricorrenti non hanno riferito gli specifici contenuti. 21. Ugualmente infondata è l’ulteriore doglianza relativa alla violazione dell’art. 4 nono comma della legge numero 223/1991 in relazione all’art. 2697 cod. civ., che la Corte d’appello avrebbe determinato imponendo che l’onere della prova sull’illegittimità della scelta del personale da licenziare gravasse a carico dei lavoratori. 22. Non risponde al vero, infatti, che la sentenza impugnata abbia disposto in tal senso, anzi la Corte territoriale ha ribadito la valenza del principio di diritto più volte ribadito da questa Corte di cassazione ed ha riportato parte della massima tratta dalla sentenza numero 27165/2009, richiamando anche il precedente costituito da Cass. 12711/2000. 23. Ha, quindi, affermato che in tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, con indicazione, in relazione a ciascuno di questi ultimi, dello stato familiare, dell’anzianità e delle mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l’illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la stessa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata. 24. La Corte ha, quindi, con giudizio di fatto, ritenuto adeguata la giustificazione addotta in ordine alla concreta applicazione dei criteri di scelta utilizzati - che afferma essere stati indicati nei carichi di famiglia, nell’anzianità di servizio e nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive - ed all’attribuzione dei punteggi. 25. Peraltro, la doglianza relativa alla parziale citazione della citata massima non è pertinente giacché la parte omessa, laddove esclude l’onere di indicare su quali lavoratori la scelta sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata, riguarda il solo caso in cui il datore di lavoro si sia limitato a comunicare dei criteri assolutamente vaghi, inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro. È, però, evidente che la sentenza impugnata non ha in alcun modo formulato tale giudizio di inidoneità dei criteri utilizzati dalla datrice di lavoro per cui, coerentemente, ha ritenuto che la datrice di lavoro avesse assolto ai propri oneri probatori ma che ciò non avessero fatto i lavoratori. 26. Da ultimo, con riferimento alle ulteriori ragioni di doglianza contenute nell’ultimo motivo ove si prospettano plurimi vizi di motivazione va qui nuovamente ricordato che deve farsi applicazione dell’art. 348 ter cod. proc. civ., richiamandosi le considerazioni sopra svolte ai nnumero 11 e 12 e che i ricorrenti non hanno in alcun modo prospettato o provato che la motivazione della sentenza di primo grado e quella d’appello non siano conformi così da sfuggire alla inammissibilità del motivo previsto dall’art. 360 primo comma numero 5 cod. proc. civ 27. È appena il caso di ricordare, comunque e per altra via, che le censure di vizio di motivazione dedotte con il terzo motivo sono inammissibili in quanto, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata - 15 ottobre 2014- si applica alla presente fattispecie la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., numero 5, ed i motivi come formulati non rispettano il modello legale in base al quale è ammissibile la proposizione di una censura sulla motivazione nel giudizio di legittimità. L’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, numero 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, numero 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, numero 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, numero 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività. 28. L’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 5, secondo quanto affermato da questa Corte di cassazione, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza numero 8053 del 07/04/2014 . 29. Nel caso di specie, nonostante i ricorrenti si siano chiaramente ispirati nell’intitolazione dei paragrafi ai contenuti della massima sopra richiamata, difetta del tutto in concreto l’indicazione del fatto storico principale o secondario, oggetto di discussione processuale, che la sentenza abbia trascurato pur essendo decisivo per cui la critica non rispetta le condizioni volute dalla legge e risulta inidonea ad intaccare la trama motivazionale della sentenza impugnata. 30. In definitiva anche il ricorso iscritto al numero r.g. 9843/2015 va rigettato e le spese, anche in questo caso, vanno poste a carico dei soccombenti nella misura liquidata in dispositivo. 31. Va dato atto, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115. P.Q.M. La Corte provvedendo sui ricorsi iscritti ai numeri del ruolo generale 8755/2015 e 9843/2015, li rigetta condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della contro ricorrente, in Euro 4000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ad esborsi nella misura di Euro 200,00 ed accessori. Dà atto che, ad eccezione dell’impugnazione proposta da C.O. , sussistono ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.