Le organizzazioni di tendenza e la disciplina applicabile in caso di licenziamento

In tema di licenziamento da parte di un'organizzazioni di tendenza, si applica la disciplina prevista dall’art. 4, l. n. 108/1990. Tale disciplina esclude l’operatività della tutela reale stabilita dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 16349/17 depositata il 3 luglio. Il caso. Il Tribunale di Firenze dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore dall’Unione Agricoltori-Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori in economia di Firenze, condannando quest’ultima al pagamento dell’indennità risarcitoria. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. In particolate, la Corte territoriale non riteneva applicabile l’art. 4, l. n. 108/1990 ai dipendenti dell’Unione che, come l’interessato, erano addetti ai servizi di assistenza contabile, tributaria, del lavoro, previdenziale, assistenziale, fiscale, legale e contrattuale. L’Unione ricorre per cassazione. Organizzazioni di tendenza. Relativamente al ricorso in questione, la Corte di Cassazione ha qui l’occasione di affermare il principio di diritto secondo cui in tema di licenziamento delle organizzazioni di tendenza si applica la disciplina prevista dall’art. 4, l. n. 108/1990, la quale esclude l’operatività della tutela reale stabilita dall’art. 18 stat. lav., nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012, laddove è previsto che tra gli scopi dell’Ente non vi è solo quello di rappresentanza sindacale ma anche quello di assistenza e di sostegno dell’attività professionale in favore della categoria rappresentata, esclusa ogni attività, anche analoga, a favore di terzi e sempreché tale attività non sia svolta in autonomia gestionale, implicante poteri deliberativi e libertà di azione/organizzazione, separata da quella dell’Ente, e in autonomia finanziaria e che sia di contro svolta senza il carattere dell’imprenditorialità, sia compensata con corrispettivi predeterminati e senza margini di profitto. In tal senso, la S.C. accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, la quale dovrà fare applicazione del principio sopra citato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 aprile – 3 luglio 2017, n. 16349 Presidente Macioce – Relatore Torrice Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato il 4.5.2012 a G.M. dall’Unione Agricoltori Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori in economia di Firenze ed aveva condannato quest’ultima al pagamento dell’indennità di risarcitoria di cui all’art. 8 della L. n. 604 del 1966. 2. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 806/2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’Unione Agricoltori Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori in economia di Firenze a reintegrare il G. nel posto di lavoro e a pagargli l’indennità corrispondente alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento all’effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. 3. Il decisum della Corte territoriale, per quanto ancora oggi rileva, è fondato sulle argomentazioni motivazionali che seguono. 4. L’Associazione sindacale dei proprietari conduttori in economia della Provincia di Firenze, costituita in seno all’Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze, non si limitava alla funzione di rappresentanza degli interessi di categoria, ma, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, gestiva, su delega dell’Unione provinciale degli Agricoltori, anche i servizi di assistenza contabile, tributaria, del lavoro e previdenziale, assistenziale, fiscale, legale e contrattuale sia in favore dei propri associati che in favore degli associati dell’unione provinciale agricoltori in regola con il versamento delle quote associative. Lo stesso art. 2 dello Statuto stabiliva che l’associazione non ha fini di lucro e che, a fronte di tutti o alcuni dei servizi prestati, saranno dovuti al sindacato da parte dei soci utilizzatori contributi supplementari aventi natura di corrispettivo dei servizi stessi, proporzionati ai costi effettivi sostenuti . 5. Dalla documentazione prodotta emergeva che i servizi di assistenza fiscale venivano resi dall’associazione dietro versamento di compensi a loro volta fatturati, con imposizione IVA all’utente, secondo il tariffario aggiornato dall’associazione, il quale, ove i compensi non individuati in cifra fissa, erano collegati in misura percentuale ai redditi/fatturato dell’impresa utilizzatrice e, quanto al servizio paghe, alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. 6. L’attività di assistenza fiscale in materia contabile, tributaria, legale, contrattuale e del lavoro era estranea all’attività sindacale, funzionalmente ed organizzativamente autonoma rispetto a quest’ultima il personale dipendente era a ciò solo dedicato, era stato istituito il registro fatturazioni IVA, l’utenza pagava un vero e proprio corrispettivo , aveva natura imprenditoriale per essere gestita secondo criteri di economicità equilibrio tra costi e ricavi , ed era volta ad assicurare all’utenza, costituita dai soci e dagli associati dell’Unione Provinciale degli Agricoltori, nei cui confronti si poneva in funzione strumentale, un servizio concorrenziale rispetto agli altri operatori esterni. 7. La disposizione contenuta nell’art. 4 della L. n. 108/1990 non era, pertanto, applicabile ai dipendenti dell’Unione che, come il G. erano addetti ai servizi di assistenza contabile, tributaria, del lavoro, previdenziale, assistenziale, fiscale, legale e contrattuale. 8. Avverso detta sentenza l’Unione Provinciale degli Agricoltori Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori in economia di Firenze ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso G.M. . Motivi della decisione Sintesi dei motivi di ricorso. 9. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della L. n. 300 del 1970, 4 della legge n. 104 del 1990, 78 comma 8 della legge n. 413 del 1991, 2082 e 2195 c.comma Deduce che l’attività di consulenza e di assistenza in materia tributaria, fiscale, legale, contrattuale, contabile, previdenziale, di tenuta della contabilità IVA e della contabilità aziendale, di adempimento degli obblighi di sostituto di imposta ai fini delle ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti è prevista dall’art. 2 dello Statuto, non ha fini di lucro, è preordinata unicamente alla tutela dei soggetti rappresentati e costituisce uno dei mezzi attraverso i quali essa ricorrente persegue lo scopo suo proprio di rappresentanza degli interessi degli associati tutela degli agricoltori nel campo economico, tecnico, sindacale e sociale tale attività è resa a fronte di un mero rimborso delle spese sostenute che mira a coprire i costi sostenuti da essa associazione, ai sensi dell’art. 78 comma 8 della L. n. 143 del 1991 dalla documentazione allegata emergeva che, in relazione al servizio paghe per l’anno 2013, il costo del servizio era stato quantificato in misura uguale per tutte le aziende ed era pari ai costi effettivamente sostenuti da essa Associazione anche in relazione alle ulteriori attività assicurazioni, spese postali, spese fax comunicazioni varie, denunce trimestrali telematiche, mod. 770 immissione dati compartecipanti per denunce trimestrali erano stati previsti rimborsi forfettari annui uguali per tutte le aziende dai dati del bilancio depositati e dall’art. 2 dello Statuto emergeva che l’attività svolta da essa ricorrente non è finalizzata a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi in quanto il contributo associativo suppletivo è proporzionato ai costi effettivamente sostenuti che tali costi non erano stati interamente coperti atteso che dagli allegati rendiconti relativi agli anni 2011 e 2012 risultava che il bilancio di essa Associazione è stato costantemente in perdita la struttura degli Uffici nei quali il G. era stato impiegato coincidevano con gli uffici dell’organizzazione di essa ricorrente volta a rendere agli iscritti anche i servizi ai quali il G. era stato addetto. 10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., difetto di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte territoriale, nell’affermare la natura imprenditoriale dell’attività svolta, omesso di valutare e di considerare che l’attività di assistenza era stata svolta direttamente dalla organizzazione sindacale ricorrente in proprio e non tramite una struttura distinta o munita di autonomia gestionale e finanziaria ed anche contabile con entrate remunerative dei fattori produttivi e con la produzione di utili. La ricorrente addebita, inoltre, alla Corte territoriale di avere reso una motivazione meramente apparente senza indagare la reale attività concreta svolta da essa ricorrente. Esame dei motivi. 11. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. 12. Occorre premettere che la disciplina stabilita per le cosiddette organizzazioni di tendenza dalla legge n. 108 del 1990, art. 4, che esclude l’operatività della tutela reale stabilita dalla legge n. 300 del 1970, art. 18, nel testo vigente al tempo del licenziamento, è derogatoria della regola generale di piena riparazione della lesione inferta al diritto soggettivo al lavoro di cui all’art. 4 Cost., ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, con la conseguenza che la stessa non è applicabile ove non sia escluso il carattere imprenditoriale della organizzazione di tendenza. L’affrancamento dal vincolo sanzionatorio della tutela reale dell’organizzazione di tendenza è, infatti, finalizzato a proteggere la sua libertà ed a consentire il perseguimento degli obiettivi che l’ordinamento reputa meritevoli e che giustificano una disciplina differenziata, senza che ne soffra il principio di uguaglianza. Laddove, però, l’organizzazione di tendenza svolga un’attività strutturata a modo d’impresa, essa, finisce per non essere dissimile da qualunque altro datore di lavoro, di modo che un diverso trattamento rispetto agli altri datori di lavoro non sarebbe giustificabile Cass. 19952/2016, 22256/2015, 2868/2012, 11777/2011 . 13. La Corte territoriale nell’escludere la natura precipuamente sindacale all’attività di assistenza fiscale, contabile, tributaria, fiscale, del lavoro e previdenziale ed assistenziale, oltreché legale e contrattuale fornita dalla odierna ricorrente ai propri associati ha disatteso il principio affermato da questa Corte secondo il quale l’esclusione della tutela reale opera laddove l’attività prestata in forma non imprenditoriale si sia compendiata in una forma di assistenza o comunque di sostegno all’attività professionale della categoria rappresentata, sia che si tratti di interessi sindacali, che di altro genere, quali interessi economici, di consulenza legale o fiscale Cass. 18952/2016, 22256/2015, 3868/2014, 4983/2014, 797/2014, 3868/2012, 11777/2011 . 14. La Corte territoriale ha, infatti, affermato l’estraneità di detto servizio agli scopi della associazione ricorrente pur avendo accertato che l’art. 2 dello Statuto prevede che tra gli scopi propri della Associazione ricorrente figuri non solo quello di rappresentanza sindacale ma anche quello di supporto dell’attività professionale degli associati in regola con il versamento delle quote associative assistenza fiscale, contabile, tributaria, fiscale, legale, contrattuale, del lavoro, previdenziale ed assistenziale . 15. La Corte territoriale, inoltre, ha errato laddove ha desunto la natura imprenditoriale della ricorrente non dalla concreta verifica della attitudine della organizzazione dell’attività di assistenza rivolta agli associati a conseguire una vera e propria remunerazione dei fattori produttivi ma dal solo fatto che per il servizio reso dovesse essere pagato un corrispettivo, ragguagliato al fatturato o al numero dei dipendenti delle imprese associate che usufruivano dell’assistenza. 16. Essa, inoltre, ha qualificato come autonoma l’organizzazione dell’attività di supporto professionale desumendola dal solo fatto che tale attività era espletata da personale dipendente ad essa dedicato e senza accertare se essa fosse caratterizzata da una sua propria compiuta autonomia gestionale e finanziaria. 17. Siffatte affermazioni contrastano con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, secondo cui i caratteri dell’imprenditorialità dell’attività svolta dalle organizzazioni di tendenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della L. n. 108 del 1990, da accertarsi in concreto Cass. 4983/2014, 3868/2012, 13093/2011, 7837/2005 , postulano che l’attività sia svolta con economicità, cioè che sia diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi e non semplicemente rivolta al perseguimento di fini sociali dell’ente sussista una compiuta autonomia gestionale, implicante poteri deliberativi, ampia libertà di azione ed organizzazione, separata da quella dell’ente vi sia autonomia finanziaria, consistente nella tendenziale capacità di trarre i mezzi necessari alla copertura dei costi ed un eventuale utile dai ricavi delle attività produttive, e non da sovvenzioni sistematiche che vi sia autonomia contabile, caratterizzata dalla redazione di bilanci separati per il controllo dell’economicità della gestione Cass. 4983/2014, 7837/2005, richiamate da Cass. 18952/2016, 22256/2015, 27228/2014 . 18. La sentenza è erronea anche nella parte in cui ha ritenuto esistente un profitto di impresa in ragione della accertata esistenza di listini modulati sulla complessità economica e dimensionale degli associati fruitori del servizio di assistenza omettendo di accertare se le tariffe previste fossero idonee non solo a coprire i costi ma anche a remunerare l’organizzazione del servizio. 19. Va, al riguardo, osservato che se è indubitabile che l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti non può essere considerata attività imprenditoriale, non per questo può ritenersi il contrario, vale a dire che sia qualificabile come imprenditoriale qualsivoglia attività prevedente l’erogazione di un corrispettivo per il servizio reso Cass.797/2014, 16612/2008, 7725/2004, 16435/2003 . 20. Sulla scorta delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto In tema di licenziamento illegittimo delle organizzazioni di tendenza trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 4 della legge 5 novembre 1990 n. 108, che esclude l’operatività della tutela reale stabilita dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori, nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche introdotte dalla legge L. 28 giugno 2012 n. 92, ove lo Statuto preveda tra gli scopi propri dell’Ente non solo quello di rappresentanza sindacale ma anche quello di assistenza e di sostegno dell’attività professionale assistenza fiscale, contabile, tributaria, fiscale, legale, contrattuale, del lavoro, previdenziale ed assistenziale in favore della categoria rappresentata, con esclusione di ogni attività, anche analoga, a favore di terzi e sempreché tale attività non sia svolta con compiuta autonomia gestionale, implicante poteri deliberativi, ampia libertà di azione ed organizzazione, separata da quella dell’ente, e con autonomia finanziaria e che sia di contro svolta senza il carattere della imprenditorialità e sia compensata con corrispettivi predeterminati e senza margini di profitto . 21. La Corte territoriale dovrà provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.