Medici risarciti per non aver usufruito del riposo settimanale a fronte della reperibilità nei giorni festivi

In occasione della domanda proposta da alcuni medici del SSN per il riconoscimento del diritto alla fruizione del riposo compensativo, gli Ermellini ripercorrono alcuni principi sul diritto contestato, sulla possibilità di configurazione del lavoro straordinario e sul risarcimento del danno.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14770/17 depositata il 14 giugno. La vicenda. La Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia del Tribunale che respingeva le domande proposte nei confronti di un’ASL da alcuni dirigenti medici che, avendo svolto il servizio di pronta disponibilità anche nei giorni festivi, chiedevano il riconoscimento del diritto alla fruizione del riposo compensativo, il risarcimento per il mancato godimento dello stesso e la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. La sentenza viene impugnata in Cassazione per violazione di legge e del CCNL di categoria. Riposo compensativo. Il ricorso si rivela in parte infondato essendosi la pronuncia impugnata conformata al principio per cui il servizio di reperibilità passiva non può essere equiparato al lavoro effettivo, motivo per cui dalla prestazione del servizio non deriva, quale effetto automatico, il diritto del dipendente a fruire del riposo compensativo, rimesso invece alla sua scelta discrezionale . Da ciò consegue che il datore di lavoro è obbligato a concedere la giornata di riposo compensativo solo qualora il dipendente ne abbia fatto espressa richiesta. Lavoro straordinario. Il Collegio chiarisce poi che il divieto di monetizzazione e attribuzione di trattamenti retributivi non previsti dal CCNL e la disciplina dell’orario di lavoro dettata per il personale del servizio sanitario nazionale escludono che possa essere ritenuto straordinario” il lavoro prestato nei giorni successivi a quello nel quale doveva essere goduto il riposo settimanale . Correttamente dunque la Corte ha escluso la maggiorazione stipendiale richiesta dai ricorrenti. Risarcimento. Fondata risulta invece la doglianza che attiene all’esclusione del diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale nei casi reperibilità attiva. La sentenza impugnata non ha correttamente applicato le disposizioni contrattuali rilevanti in tal senso e si è posta in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché l’interesse del lavoratore leso dell’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicchè la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno . Per questi motivi, la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 22 marzo – 14 giugno 2017, n. 14770 Presidente Macioce – Relatore Di Paolantonio Rilevato in fatto che con sentenza in data 17.5.2012 la Corte di Appello di Genova, confermando la pronuncia del Tribunale di Massa, ha respinto le domande proposte nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale omissis dai litisconsorti indicati in epigrafe, inquadrati in varie categorie previste dalla contrattazione collettiva del comparto sanità o dirigenti medici i quali, avendo svolto il servizio di pronta disponibilità anche in giorni festivi, avevano chiesto il riconoscimento del diritto a fruire in ogni caso del riposo compensativo il risarcimento del danno subito per la mancata fruizione del riposo la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario da calcolarsi, in caso di chiamata effettiva alla quale non aveva fatto seguito la concessione del giorno di riposo, su tutte le ore di lavoro prestate dopo la settimana giornata sino al giorno di effettivo godimento del riposo settimanale che avverso tale sentenza B.B. e gli altri litisconsorti sopra indicati hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese la Azienda USL omissis con tempestivo controricorso che il P.G. in data 7 febbraio 2017 ha concluso per l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso e per l’accoglimento del terzo che è stata depositata memoria dai ricorrenti e dalla Azienda USL omissis , succeduta per fusione alla Azienda USL omissis . Considerato in diritto 1. che con i primi due motivi i ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. procomma civ., violazione di plurime disposizioni di legge e di contratto art. 1 d.lgs 8.4.2003 n. 66 artt. 36 e 97 Cost. artt. 7 del CCNL Integrativo 20.9.2001 per il personale non dirigente del comparto sanità e dell’art. 17 del CCNL 3.11.2005 per l’area della dirigenza medica nonché della direttiva 2003/88/CE e deducono, in sintesi, che la reperibilità deve essere equiparata al lavoro effettivo, essendo tale qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia obbligato a rimanere a disposizione del datore di lavoro, sicché al dipendente va in ogni caso concesso il riposo compensativo, a prescindere da una sua manifestazione di volontà in tal senso 2. che i motivi devono ritenersi manifestamente infondati perché la sentenza impugnata, nell’escludere che il servizio di reperibilità passiva possa essere equiparato al lavoro effettivo e nell’interpretare le disposizioni contrattuali che vengono in rilievo, si è attenuta al principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, con plurime pronunce, ha escluso l’invocata equiparazione e ha evidenziato che dalla prestazione del servizio non deriva, quale effetto automatico, il diritto del dipendente a fruire del riposo compensativo, rimesso, invece, alla sua scelta discrezionale Cass. 4.4.2016 n. 6491 Cass. 18.3.2016 n. 5465 Cass. n. 9316/2014 Cass. n. 11730/2013 Cass. n. 4688/2011 Cass. n. 27477/2008 Cass. n. 18812/2008 2.1. che le sentenze nn. 5465 e 6491 del 2016 hanno interpretato le disposizioni contrattuali che qui vengono in rilievo, di contenuto analogo, evidenziando che con riferimento al servizio che non abbia comportato la chiamata del dipendente, le parti collettive hanno previsto la concessione di un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale , ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l’ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana 2.2. che, pertanto, l’obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l’orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta, la quale trova la sua ratio nella maggiore gravosità della prestazione che, in caso di fruizione del riposo compensativo, deve essere resa negli altri giorni lavorativi 2.3. che i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. procomma civ., sono integralmente condivise dal Collegio 3. che la terza e la quarta critica, formulate ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. procomma civ., addebitano alla sentenza impugnata di avere respinto le diverse domande di maggiorazione del trattamento retributivo e di risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale derivata dalla chiamata in servizio, sulla base di una errata interpretazione delle disposizioni contrattuali artt. 7,39 e 40 del CCNL 20.9.2001 per il personale non dirigente del comparto sanità art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il medesimo comparto art. 17 del CCNL 3.11.2005 per l’area della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale , contrastante con il principio della inderogabilità del riposo settimanale previsto dall’art. 36 cost., dagli artt. 1 e 9 del d.lgs 8.4.2003 n. 66, dagli artt. 2 e 5 della direttiva 2003/88/CE 3.1. che ad avviso dei ricorrenti, ove nel corso del servizio di reperibilità si renda necessaria la prestazione effettiva, la azienda sanitaria non può limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nella giornata festiva, ma deve anche garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata nonché dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione 3.2. che la questione posta è stata già affrontata da questa Corte con le richiamate decisioni nn. 5465 e 6491 del 2016 con le quali si è esclusa la nullità della disciplina dettata dalle parti collettive ritenuta, invece, dal Tribunale per violazione della direttiva comunitaria, del d.lgs n. 66/2003 e dell’art. 36 Cost. , evidenziando che l’art. 7 del CCNL 20.9.2001 e l’art. 17 del CCNL 3.11.2005, nella parte in cui escludono la riduzione del debito orario complessivo, si riferiscono unicamente alla reperibilità passiva 3.3. che le pronunce citate hanno anche sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l’attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell’attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall’art. 5 della direttiva 2003/88/CE 3.4. che a detto orientamento il Collegio intende dare continuità perché i CCNL per il personale dirigente e non dirigente del servizio sanitario nazionale art. 20 CCNL 1.1.1995 per il personale non dirigente e art. 22 CCNL 5.12.1996 per la dirigenza medica e veterinaria affermano con chiarezza che il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato 3.5. che, peraltro, il divieto di monetizzazione e di attribuzione di trattamenti retributivi non previsti dalla contrattazione collettiva nonché la disciplina dell’orario di lavoro dettata per il personale dirigenziale e non dirigenziale del servizio sanitario nazionale escludono che possa essere ritenuto straordinario il lavoro prestato nei giorni successivi a quello nel quale doveva essere goduto il riposo settimanale, sicché è corretta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda volta a ottenere, a titolo retributivo, la maggiorazione stipendiale 3.6. che la Corte territoriale ha anche escluso il diritto al risarcimento del danno, valorizzando la mancanza di prova in ordine all’esistenza dei pregiudizi lamentati, e così provvedendo si è discostata dal principio di diritto affermato da questa Corte Cass. 1.12.2016 n. 24563 Cass. 16.8.2015 n. 16665 Cass. 25.10.2013 n. 24180 Cass. S.U. 7.1.2013 n. 142 secondo cui la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno 4. che la sentenza impugnata, in via conclusiva, nell’escludere il diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale nei casi di reperibilità attiva, non ha correttamente interpretato le disposizioni contrattuali rilevanti e si è posta in contrasto con i principi di diritto sopra indicati 4.1 che pertanto la decisione deve essere in parte qua cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto richiamati ai punti da 3.1 a 3.6 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità che non sussistono la condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater dPR 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione.