Legittima la sanzione disciplinare per il lavoratore che fotocopia il know how aziendale

Il generico dovere di non divulgare documenti aziendali si distingue dalla specifico obbligo di segretezza dei documenti che riguardino importanti e significativi aspetti caratterizzanti la realtà aziendale.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12804/17 depositata il 22 maggio. La vicenda. Il Tribunale di Lanciano, in parziale accoglimento della domanda attorea, riconosceva il danno subito dal lavoratore per demansionamento, rigettando la domanda di dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare e del successivo licenziamento. La Corte d’appello riliquidava il danno da demansionamento e confermava nel resto la pronuncia di prime cure, affermando la legittimità della sanzione disciplinare disposta dal datore di lavoro per aver il lavoratore fotocopiato documenti aziendali che contenevano informazioni riservate attinenti al know how aziendale, in violazione al dovere di riservatezza. Il lavoratore impugna la sentenza in Cassazione dolendosi, per quanto qui d’interesse, della ritenuta legittimità della sanzione disciplinare inflittagli. In particolare il ricorrente sostiene di aver fotocopiato il mansionario degli addetti al solo fine di garantirsi la possibilità di difendersi essendo stato dequalificato, negando al contempo la natura riservata di tale atto e invocando la prevalenza della tutela dei diritti rispetto al dovere di riservatezza. Know how. Secondo la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d’appello sulla base delle testimonianze raccolte, e condivisa anche dal Supremo Collegio, il ricorrente aveva fotocopiato le istruzioni che contenevano specifiche informazioni sul tipo di materie usate dall’azienda, sulle procedure e sulla strumentalizzazione utilizzata dall’operatore un vero e proprio know how aziendale la cui riservatezza appare addirittura rafforzata dalla necessità di non diffondere a terzi conoscenze dotte di un rilievo produttivo. Non si tratta dunque di un generico dovere di non divulgare documenti aziendali ma uno specifico obbligo di segretezza dei documenti che riguardino importati e significativi aspetti caratterizzanti della realtà aziendale. Come ha sottolineato la Corte d’appello, il lavoratore avrebbe potuto chiedere al giudice l’acquisizione di quegli stessi documenti, assicurandosi così la possibilità di avvalersene in sede di difesa. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 gennaio – 22 maggio 2017, n. 12804 Presidente Nobile – Relatore Bronzini Fatti di causa 1. Z.R. chiedeva al Tribunale di Lanciano la dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare comminatagli dal datore di lavoro Bimo Italia spa poi incorporata per fusione nella Irplast spa il 19.1.2006, la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli il 19.12.2006, l’accertamento del demansionamento subito dal 4.6.2002 sino al recesso con condotta mobbizzante della datrice di lavoro, con conseguente risarcimento del danno subito. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda relativa al demansionamento per il quale liquidava la complessiva somma di Euro 19.600,00 a titolo di risarcimento danni pari a Euro 350,00 mensili per tutti i mesi in cui era intervenuto il demansionamento. 2. La Corte di appello di L’Aquila con la sentenza del 31.10.2013, in parziale riforma della sentenza impugnata, riliquidava il danno da demansionamento nella misura del 30% della retribuzione globale di fatto dal 4.6.2003 al 22.2.2008 oltre accessori. La Corte territoriale ribadiva la legittimità della sanzione disciplinare del 19.12.2006 per l’avvenuta, fotocopiatura delle istruzioni operative del reparto controllo che era intervenuta su materiale che conteneva informazioni riservate attinenti al know how aziendale e che quindi costituiva un atto contrario al dovere di riservatezza confermava l’avvenuto demansionamento posto che erano state assegnate mansioni non coerenti con la professionalità acquisita e che non era stato provato che tale adibizione fosse necessaria per evitare il licenziamento, scelta che comunque eventualmente spettava al solo lavoratore. Doveva ritenersi equo in relazione all’avvenuta dequalificazione un risarcimento pari al 30% della retribuzione per i mesi di demansionamento in accoglimento parziale dell’appello del lavoratore. Per il recesso lo stesso appariva legittimo posto che, nonostante l’intimazione a non farlo, il lavoratore aveva sistematicamente utilizzato i modelli dei rapporti di turno imballaggio per riempirli di espressioni infondate e offensive nei confronti di colleghi e superiori. Alla contestazione lo Z. aveva anche risposto con una lettera polemica mostrando, nel complesso, un comportamento disubbidiente. Doveva anche considerarsi la recidiva e quindi il recesso appariva giustificato e proporzionale come sanzione non si poteva considerarlo discriminatorio per ragioni sindacali perché sul punto nulla era emerso né era emersa una condotta mobbizzante del datore di lavoro in quanto non erano stati accertati comportamenti specificamente persecutori e prevaricatori, così come analizzato nelle ultime pagine della sentenza impugnata. Infine, circa le scritte apparse sul suo armadietto pretesamente offensive della sensibilità del lavoratore, le stesse non potevano essere ascritte al datore di lavoro. 3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso lo Z. con 4 motivi corredati da memoria resiste controparte con controricorso corredato da memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2016, 1175, 1375, 1455, 2104, 2105, 2697, 2087 c.c., dell’art. 7 L. n. 300/70, degli art. 115,116 e 113 cod. civ proc., nonché il difetto di motivazione in quanto incongrua, inadeguata, incoerente e quindi solo apparente. L’avvenuta fotocopiatura del mansionario degli addetti era finalizzata alla difesa del lavoratore che era stato a lungo dequalificato e non si trattava di un documento riservato in ogni caso le finalità di tutela dei diritti doveva prevalere sul dovere di riservatezza. 2. Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha già osservato che è emerso anche dalla prova testimoniale effettuata che non si trattava in realtà dell’avvenuta fotocopiatura di un mero materiale riservato dell’azienda operazione per la quale è certamente applicabile la giurisprudenza richiamata in sede di memoria difensiva dalla parte ricorrente ma di istruzioni che contenevano specifiche informazioni relative al tipo di materie usate, le procedure e la strumentazione utilizzata dall’operatore di laboratorio, un vero e proprio know-how aziendale la cui riservatezza appare rafforzata dall’esigenza di non diffondere a terzi tra i quali potrebbero rientrare soggetti che possono essere concorrenti conoscenze che hanno un rilievo produttivo. Non viene in rilievo, quindi, un generico dovere di non divulgare documenti aziendali ma uno specifico obbligo a mantenere riservati documenti che riguardano anche aspetti importanti e significativi dell’organizzazione produttiva del datore di lavoro correttamente la Corte di appello ha sottolineato che comunque il lavoratore poteva sempre richiederne l’acquisizione al Giudice che a sua volta avrebbe potuto valutarne la mancata esibizione. Nulla oppone parte ricorrente a questa ricostruzione se non la tesi del carattere apparente della motivazione che invece è puntuale e specifica ed esamina tutti gli aspetti del fatto in discussione. 3. Con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 2103, 1226 cod. civ., dell’art. 432 c.p.c. e dell’art. 13 L. n. 300/70 dell’art. 35 Costituzione e degli artt. 113,115 e 116 cod. proc. civ., nonché il difetto di motivazione in quanto incongrua, inadeguata incoerente e quindi solo apparente. Il risarcimento del danno derivante dall’ingiusto demansionamento per cinque anni non poteva essere inferiore al 50% dell’ultima mensilità di retribuzione, tenuto conto anche dello stato di sofferenza e di stress attestato nella documentazione medica prodotta. 4. Il motivo appare inammissibile posto che il Giudice di prime cure aveva liquidato in 350,00 Euro mensili il danno subito e che la Corte di appello ha, invece, liquidato il 30% della retribuzione, somma tutt’altro che trascurabile e che obiettivamente appare rappresentare un ristoro significativo ed importante del danno provocato nel motivo a parte i riferimenti alla documentazione medica prodotta genericamente richiamata che attesterebbe una non meglio circostanziata sofferenza psico-fisica non si cerca di dimostrare in alcun modo che il sensibile risarcimento riconosciuto in appello non sia sufficiente posto che si mira, in buona sostanza, inammissibilmente a sostituire la valutazione del ricorrente a quella compiuta dai Giudici di merito. Non viene in alcun modo argomentata la tesi per cui la dequalificazione subita dovesse necessariamente essere ristorata con un danno parametrato sul 50% della retribuzione. 5. Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2019, 2016, 1455, 2697 cod. civ. dell’art. 7 L. n. 300/70, violazione dell’art. 55 CCNL degli artt. 113, 115 e 116 cod. civ.proc., nonché difetto di motivazione in quanto incongrua, inadeguata e quindi solo apparente. Il licenziamento era basato sulla fotocopiatura legittima di materiale aziendale e sull’utilizzazione dei rapporti di turno in modo non corretto su questi punti la motivazione della Corte di appello aveva acriticamente recepito la sentenza di primo grado. 6. Il motivo appare infondato circa i rilievi in ordine all’episodio della fotocopiatura dei documenti aziendali per quanto già osservato in relazione al primo motivo ed inammissibile in ordine alle censure sulla contestazione dell’indebito riempimento dei rapporti di turno, questione esaminata dettagliatamente dalla Corte di appello che ha sottolineato riportandone anche stralci come venissero riempiti con affermazioni del tutto incongrue e talvolta offensive tale congrua, precisa e logica motivazione viene contestata del tutto genericamente e in modo certamente non coerente con la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cod. civ. proc., applicabile ratione temporis . 7. Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2607, 2106 cod. cív. degli artt. 113, 115 e 116 cod. civ. proc. e dell’art. 7 L. n. 300/70, nonché difetto di motivazione, in quanto incongrua, inadeguata, incoerente e quindi solo apparente. Non era stato correttamente esaminato il profilo del mobbing perpetrato ai danni del ricorrente a lungo demansionato con violazione del diritto alla salute il ricorrente era stato vessato con scritte offensive. 8. Il motivo è inammissibile in quanto tutti gli episodi riferiti sono stati dettagliatamente esaminati dalla Corte di appello che ha escluso sia un intento persecutorio ai danni del lavoratore è che le scritte sul suo armadietto fossero ascrivibili in alcun modo, anche indirettamente, alla responsabilità del datore di lavoro. La questione demansionamento è stata valutata ed è del tutto pacifico che dal demansionamento non possa inferirsi automaticamente un mobbing ai danni del lavoratore. Il motivo in realtà muove una serie di censure di merito, dirette ad una rivalutazione del fatto come tale inammissibile in questa sede, tanto più dopo la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cod. civ. proc. che non legittima più censure di natura motivazionale salvo l’ipotesi di un mancato esame di fatti decisivi, nella specie insussistente. 9. Deve quindi rigettarsi il ricorso le spese di lite - liquidate come al dispositivo della sentenza - seguono la soccombenza. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.