Licenziato per aver sottratto alcuni beni aziendali: irrilevanti le sue amnesie

Il dipendente di un supermercato deve dire addio al suo posto di lavoro. Fatale l’aver portato via alcune merci, senza provvedere al pagamento del dovuto. Respinta la tesi che l’episodio sia stato frutto di un vuoto di memoria.

Beccato a portar via merce dal supermercato, senza però pagare il dovuto. Licenziabile il dipendente della struttura commerciale. Irrilevante il richiamo difensivo alle amnesie da cui l’uomo è talvolta colpito Cassazione, sentenza n. 12550, sez. Lavoro, depositata oggi . Prodotti. Prima in Tribunale e poi in appello viene respinta la richiesta del lavoratore, finalizzata a ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento , con conseguente reintegrazione e annesso risarcimento . Per i Giudici è comprensibile la reazione adottata dalla società proprietaria del supermercato, che ha scoperto il proprio dipendente a prendere alcuni prodotti per portarli a casa, dimenticando però di provvedere al pagamento . E questa valutazione è condivisa anche dalla Cassazione, che respinge l’obiezione proposta dal difensore del lavoratore e centrata sul fatto che l’uomo ha subito qualche anno prima un delicato intervento chirurgico di craniotomia e da allora è affetto da frequenti amnesie . Dolo. Secondo l’avvocato, la condotta tenuta dal dipendente del supermercato è frutto di un semplice vuoto di memoria , e quindi è illogico parlare di dolo . Di conseguenza, sempre ragionando in ottica difensiva, va esclusa la legittimità del licenziamento . Questa visione viene ritenuta poco plausibile. Ciò alla luce, evidenziano i magistrati del Palazzaccio”, delle modalità che hanno caratterizzato il comportamento del lavoratore esse portano ad escludere che egli abbia sofferto di vuoti di memoria al momento della sottrazione dei beni aziendali . E irrilevante, in questo quadro, è ritenuta la conoscenza, da parte di alcuni colleghi di lavoro del fatto che il dipendente soffrisse di momentanee amnesie.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 novembre 2016 – 18 maggio 2017, n. 12550 Presidente Nobile – Relatore Leo Svolgimento del processo La Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 14/10/2013, respingeva il gravame interposto da Va. Do. avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta dal Va., nei confronti della PAM Panorama S.p.A., diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno subito. Per la cassazione della sentenza ricorre il Va. affidandosi a due motivi illustrati da memoria depositata ai sensi dell'art. 378 del codice di rito La PAM resiste con controricorso e deposita altresì memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., sotto il profilo della non conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità della valutazione operata dalla Corte di Appello in ordine alla proporzionalità tra il comportamento addebitato al lavoratore ed il recesso. In particolare, il Va. lamenta che la sentenza oggetto di gravame abbia definito infondato e generico il motivo di appello articolato avverso la sentenza del primo giudice con riguardo al tema della proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, dato che, fin dal primo grado, esso ricorrente ha censurato specificamente il provvedimento disciplinare posto a base del licenziamento intimatogli, adducendo quale motivo proprio la sproporzione tra la sanzione ed il fatto contestato. 2. Con l'altro mezzo di impugnazione, formulato in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., il ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'assenza dell'elemento psicologico, avuto riguardo all'episodio della materiale apprensione di beni aziendali. Il Va. rappresenta che, a partire dal ricorso di primo grado, si era sostenuto che la materiale apprensione da parte del lavoratore di beni aziendali senza pagamento degli stessi era avvenuta per mera dimenticanza e vuoto mnemonico, a causa della condizione patologica nella quale si trovava il medesimo, a causa del fatto che, qualche anno prima, aveva subito un delicato intervento chirurgico di craniotomia, in seguito al quale era affetto da frequenti amnesie. Al riguardo, il ricorrente lamenta che i giudici di merito sarebbero incorsi in una grave omissione di un punto decisivo della controversia che si sarebbe riverberata in una scorretta applicazione ed interpretazione dell'art. 2119 c.c., avendo gli stessi omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze oggettive da cui era possibile desumere che l'attività materiale del Va. fosse caratterizzata se non dalla totale assenza di dolo, quanto meno da un grado dello stesso molto attenuato. 2.2 Quest'ultimo motivo, da esaminare per primo data la sua evidente pregiudizialità, non può essere accolto. Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014 in linea con tale pronunzia, v. tra le molte, Cass. nn. 1758/2016, 6012/2016 , per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia Cass., S.U., n. 19881/2014 . Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 24/9/2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 , come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica con precisione il fatto storico Cass. n. 21152 del 2014 , con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza così radicale da comportare in linea con quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione . E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015 che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla giusta causa sottesa all'intimazione del licenziamento di cui si tratta ed all'irrilevanza della prova sulla pretesa conoscenza da parte di alcuni colleghi di lavoro che il Va. soffrisse di vuoti di memoria o dimenticanze, dal momento che, secondo la corretta ricostruzione operata dalla detta Corte in ordine ai fatti di cui si tratta, tutte le modalità della condotta del lavoratore conducono ad escludere che egli ne abbia sofferto al momento della sottrazione dei beni aziendali contestata. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, restando, all'evidenza, assorbito il primo motivo. In considerazione della peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c, nel testo vigente ratione temporis, per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.