Elezione del domicilio, si salvi chi PEC

Ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934 – non abrogato nemmeno implicitamente dagli artt. 1 e 6 l. n. 27/1997 ed applicabile anche al rito del lavoro – il procuratore che eserciti il suo ministero fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assoggettato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Ne consegue che tale domicilio ex lege assume rilievo ai fini delle notifica della sentenza per il decorso del termine breve di impugnazione, nonché per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo per contro, irrilevante l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. Così, la Corte di Cassazione sentenza n. 9863/2017, depositata il 19 aprile conferma il suo orientamento in tema di elezione del domicilio. Il luogo di elezione del domicilio. La sentenza in commento tratta il tema delle notificazioni al domicilio eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria investita del giudizio. Ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934, interpretato anche dalle Sezioni Unite Cass. SSUU, n. 10143/2012 , i difensori che esercitano il proprio mandato in un giudizio radicato fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, con l’atto di costituzione in giudizio, eleggere domicilio dove ha sede l’autorità giudiziaria adita o dove è in corso il giudizio . In caso di mancato adempimento a tale onere, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita. Si consideri, peraltro, che tale regola trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori dal circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. È proprio questo il caso oggetto della sentenza in commento un avvocato del foro di Livorno, difensore in una causa di appello avanti la Corte d’Appello di Firenze, non aveva eletto domicilio presso uno studio di Firenze, con conseguente applicazione del domicilio ex lege presso la cancelleria della citata Corte. La sentenza d’appello, quindi, è stata a lui notificata presso la cancelleria e non presso il suo studio , con conseguente decorso dei termini brevi per l’impugnazione. L’avvocato livornese, pur decorsi i 60 giorni previsti ex artt. 325 e 326 c.p.c., per il deposito del ricorso in cassazione, adiva comunque la Suprema Corte, che, però, rigettava il ricorso, ritenendolo inammissibile in quanto proposto tardivamente. Il processo telematico e la PEC. L’impianto normativo e giurisprudenziale sopra descritto resite alla l. n. 27/1997 e subisce un primo mutamento con la l. n. 183/2011, che novellando gli artt. 125 e 366 c.p.c., induce la giurisprudenza a ritenere che la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita consegue soltanto ove il difensore non abbia indicato all’atto di costituzione in giudizio, l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine. Tale norma si consolida, poi, con il perfezionamento della disciplina sulle notificazione via PEC di cui al d.l. n. 179/2012 e, segnatamente, con l’introduzione all’art. 16 bis il c.d. domicilio digitale. Da qui in poi, infatti, la notificazione presso la cancelleria dell’autorità giudiziari adita è eseguibile solo ove non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi tenuti dai consigli dell’Ordine o dal registro generale PEC, gestito dal Ministero di Giustizia. L’indicazione – obbligatoria dell’indirizzo PEC nell’atto di costituzione in giudizio, quindi, mette tra l’altro al riparo da notificazioni meno controllabili. Firenze –Livorno, niente campanilismo. Si consideri infine che, nel caso di specie, la notificazione presso la cancelleria della Corte d’appello di Firenze era valida e tempestiva, così come risultante dai documenti agli atti, e che , comunque, il difensore livornese non aveva eletto alcun domicilio digitale non aveva indicato la propria PEC , , sebbene tale scrupolo sarebbe comunque stato irrilevante, poiché al tempo della notificazione il d.l. n. 179/2012 non era ancora entrato in vigore. Anzi, permaneva in vigore la domiciliazione ex lege di cui al r.d. n. 37/1934, per cui, in assenza di specifica elezione del domicilio presso la circoscrizione del giudice adito, il domicilio si intendeva eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria presso la quale era in corso il giudizio, onde evitare parti e difensori senza tetto . La da taluni bistrattata PEC può rendere la vita professionale più facile.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 novembre 2016 – 19 aprile 2017, n. 9863 Presidente Nobile – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo La Corte di Appello di Firenze, in riforma dell’impugnata pronuncia resa il due febbraio 2010 dal giudice del lavoro di Pisa, con sentenza n. 319 del 12 marzo - 29 maggio 2013, dichiarava che tra l’attore N.M. e la S.a.s. R.G. era intercorso rapporto di lavoro subordinato a partire dal primo ottobre 2002 dichiarava, quindi, illegittimo il licenziamento intimato dalla suddetta società al ricorrente - appellante con lettera in data due gennaio 2016 e condannava la medesima convenuta al pagamento, in favore del N. , a titolo di risarcimento danni, di un’indennità pari all’importo di 2583,33 Euro mensili, dal licenziamento sino al 31 dicembre 2006, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione previdenziale. Dichiarava, infine, compensate per la metà le spese di lite, per entrambi i gradi del giudizio, per il resto liquidate a carico della società in favore dell’attore. La s.a.s. R.G. ha impugnato la sentenza d’appello mediante ricorso per cassazione in data 19 febbraio 2014, affidato a quattro motivi. N.M. ha resistito con controricorso, eccependo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso notificato il 19-02-2014, poiché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni di cui al secondo comma dell’art. 325 c.p.c. perentorio per espressa e testuale definizione ex art. 326 del medesimo codice di rito , dalla notifica della sentenza avvenuta il 22 luglio 2013 presso la cancelleria della Corte d’Appello, laddove aveva eletto domicilio l’appellato procuratore costituito con studio fuori circondario di Firenze . Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti. Motivi della decisione Vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate con la memoria ex art. 378 c.p.c. da parte ricorrente in forza delle seguenti considerazioni, peraltro assorbenti pure le anzidette eccezioni, specie in ordine alla notifica in cancelleria della sentenza qui impugnata, ai fini della decorrenza del termine breve di cui agli artt. 325-326 c.p.c., non risultando alla data della sua pronuncia eletto domicilio da parte appellata nel circondario di Firenze. In particolare, quanto alle doglianze riguardo al controricorso, va appena osservato come in atti, in base ai controlli di cancelleria, sia l’avv. Antonio Corti del foro di Pisa che il difensore domiciliatario e coprocuratore, avv. Pier Francesco Nuzzi del foro di Roma, risultino essere cassazionisti. Inoltre, sulla prima pagina a margine del controricorso notificato il 31 marzo 2014, di seguito a richiesta del precedente giorno 28 , vi è mandato conferito da N.M. , da costui sottoscritto, seguito da visto per autentica siglato dal difensore, in particolare formulato nel seguente testuale tenore delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase giudiziale e grado anche di opposizione, l’avv. Antonio Corti del foro di Pisa e l’avv. Pier Francesco Nuzzi conferendo ai predetti ogni facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere . Orbene, a parte la genericità delle censure sul punto da parte ricorrente, il collegio ritiene di attenersi al consolidato e qui condiviso orientamento cfr. Cass. sez. un. civ. n. 12615 del 17/12/1998 , secondo il quale in relazione al requisito della specialità della procura conferita per la proposizione di ricorso per cassazione, l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore letterale dei termini usati nella redazione dell’atto, con la conseguenza che, in questi casi, il ricorso e lo stesso vale evidentemente per il controricorso in virtù del rinvio operato dall’art. 370 c.p.c. ai precedenti artt. 365 e 366 dello stesso codice va dichiarato ammissibile, anche qualora la procura sia redatta in termini generici o siano stati utilizzati timbri predisposti per altre evenienze conformi Cass. n. 4196 e n., 9287 del 1997, n. 8739 del 1998, sez. un. n. 5398 del 1995, II civ. n. 15014 del 21/11/2000, n. 2136 del 2000, n. 12791 del 27/09/2000, n. 4751 del 13/04/2000, n. 4332 del 06/04/2000, nonché Cass. lav. n. 10314 del 22/09/1999. V. altresì Cass. VI civ. - 1, ordinanza n. 21205 del 17/09/2013, conforme a Cass. I civ. sentenza n. 2340 del 02/02/2006, nonché Cass. n. 6184 del 1979 e n. 5519 del 1999 . Tanto premesso quanto alla validità del controricorso, il ricorso va invece dichiarato inammissibile, poiché tardivamente proposto soltanto in data 19 febbraio 2014, quindi ben oltre i sessanta giorni previsti dal succitato art. 325, dalla notificazione dell’impugnata sentenza come da relate del 22-07-2013 Firenze 22 luglio 2013 , a seguito di richiesta urgente in data 18/7/13, come chiaramente si evince dalla documentazione in atti e dalle annotazioni ivi contenute, tra cui non solo quelle inerenti al pagamento delle tasse erariali in modo virtuale da parte dell’UNEP presso la Corte di Appello di Firenze, ma soprattutto da quanto manoscritto dall’ufficiale giudiziario procedente, B.F. - assistente UNEP, circa la consegna, in data 22-07-13, a richiesta di N.M. e per esso dell’avv. Antonio Corti del foro di Pisa, della copia conforme, 2-7-2013 per avv. Corti, della sentenza n. 319/2013 alla Soc. R.G. sas in persona del sul l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Gianclaudio e Federico Pazzaglia del foro di Livorno, domiciliati ex art. 82 R.D. n. 34/1937 presso la Cancelleria della Corte di Appello di Firenze, Sezione lavoro, a mani del cancelliere signor M. - segue il cognome pressoché illeggibile - dipendente incaricato ivi addetto cfr. altresì la copia conforme della sentenza, rilasciata il 4 luglio 2013 uso cassazione per avv. Pazzaglia Gianpaolo , laddove tale ultimo nome deve chiaramente intendersi riferito, per errore materiale da parte del cancelliere, all’avv. GianCLAUDIO Pazzaglia, del foro di Livorno e con studio in Cecina, costituitosi davanti alla Corte di Appello di Firenze con l’avv. Federico Pazzaglia per la società appellata, giusta l’anzidetta memoria difensiva depositata per l’udienza del 10 maggio 2011 . Come è noto cfr. tra le altre Cass. II civ. n. 11666 del 5/6/2015 , l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile anche d’ufficio e non è peraltro nemmeno sanabile per effetto della eventuale costituzione della parte contro la quale l’impugnazione viene proposta in senso conforme v. pure Cass. n. 23907 del 2009, nonché Cass. sezioni unite n. 6893 del 2005 . Nella specie, d’altro canto, non opera neanche la sospensione dei termini durante il periodo feriale cfr. tra le altre Cass. sez. un. civ. n. 749 del 16/01/2007, secondo cui l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione in senso conforme Cass. lav. n. 20732 del 26/10/2004, nonché Cass. n. 5015 del 2002. V. ancora Cass. lav. n. 4267 - 08/05/1987 tra le controversie per le quali, a norma dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale vanno incluse, oltre quelle di lavoro subordinate in senso stretto, anche - ai sensi dell’art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - le controversie relative a rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale. In senso analogo Cass. lav. n. 3690 del 9/4/1998 e n. 8513 del 26/09/1996 . Quanto, poi, al fatto che la notifica della sentenza presso la Cancelleria della Corte che l’ha pronunciata, come già autorevolmente affermato dalle Sezioni unite civili di questa Corte con sentenza n. 20845 del 5 ottobre 2007, Ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - non abrogato neanche per implicito dagli artt. 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 ed applicabile anche al rito del lavoro - il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonché per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti conformi Cass. n. 6419/08 Cass. n. 19440/08 Cass. n. 8225/11 Cass. n. 9298/12 . In seguito, le medesime Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che l’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima Cass. S. U., sentenza n. 10143 del 22 maggio / 20 giugno 2012 - cui per ogni altro migliore riferimento integralmente si rimanda - conformi Cass. n. 4502 del 1996, nonché n. 17764 del 19/07/2013. In senso contrario, v. invece Cass. 13587 del 2009 e n. 11486 del 12/05/2010 . Peraltro, secondo Cass. Sez. un. n. 10143 cit., solo a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ossia dal primo febbraio 2012, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducevano a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, conseguiva soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non avesse indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine v. altresì conforme sul punto Cass. Sez. 6 - 2, n. 6752 del 18/03/2013. Cfr. ancora Cass. I civ. n. 7658 del 27/03/2013 l’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita - non è stato tacitamente abrogato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 170 cod. proc. civ., né delle norme che disciplinavano l’iscrizione nell’albo dei procuratori, né dagli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali ed avvocati, non ha eliminato l’attività procuratoria. Principio affermato ai sensi dell’art. 360, n. 1, cod. proc. civ Conforme tra le altre Cass. n. 6692 del 2002 . D’altro canto, soltanto nell’anno 2014, perciò in epoca alquanto posteriore ai fatti di cui è causa, comunque dopo i sessanta giorni dalle notifiche del 22-07-2013, è intervenuto il legislatore specificamente in materia con il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 in G.U. 24/06/2014, n. 144 , poi convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190 , disponendo con l’art. 52, comma 1, lettera b l’introduzione dell’art. 16-sexies, nell’ambito del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 G.U. n. 245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194, già in vigore dal 20/10/2012 , Decreto-Legge poi convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Ne deriva che unicamente dal 25 giugno 2014 perciò dopo quasi un anno dalle anzidette notificazioni in data 22 luglio 2013 e quindi anche successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni, oltre che in seguito alla notifica del ricorso in data 19-02-2014 opera il citato art. 16-sexies in tema di c.d. domicilio digitale Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia . Di conseguenza, non solo la norma è inapplicabile ratione temporis nella specie, ma dal suo contenuto ben si comprende come fino al momento della sua entrata in vigore il legislatore abbia in effetti riconosciuto la vigenza dell’art. 82, risalente al R.D. del 1934, mai più in seguito espressamente abrogato, se non appunto, ma solo in parte, per sopravvenuta incompatibilità con l’art. 16-sexies del 2014 v. art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale in tema di abrogazione Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore . Orbene, nella specie la memoria difensiva di costituzione per la S.a.s. R.G. davanti alla Corte di Appello di FIRENZE, depositata per l’udienza di discussione fissata al 10/05/2011, indica come domicilio eletto lo studio degli avv.ti Gianclaudio e Federico Pazzaglia del foro di Livorno in CECINA Li alla OMISSIS , ancorché con richiesta di ogni comunicazione a mezzo telefax al n. OMISSIS e tramite posta elettronica non certificata all’indirizzo e-mail OMISSIS cfr. anche la corrispondente procura a margine della suddetta memoria difensiva ex art. 436 c.p.c. , di modo che perfettamente legittime e rituali devono considerarsi le notifiche della sentenza de qua in cancelleria eseguite il 22 luglio 2013. Va, ad ogni modo, inoltre rilevato che all’epoca non erano ancora operanti le norme sul c.d. processo civile telematico, che consentissero la notifica degli atti di appello tramite p.e.c. cfr. tra l’altro Cass. Sez. 6 - 5, n. 20307 del 7/10/2016, circa la validità della notifica avvenuta, tramite posta elettronica certificata, però in seguito all’emanazione delle norme regolamentari attuative del decreto ministeriale 21/02/2011, contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni da farsi per via telematica dagli avvocati e, cioè, del provvedimento del 16 aprile 2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio 2014 . Nemmeno rileva nella specie l’indicazione del numero di fax e del suddetto indirizzo di posta elettronica non certificata , in quanto allora tali strumenti di comunicazione non erano ammessi per la notifica degli atti, ma al più soltanto per le comunicazioni di cancelleria ed in tal sensi soprattutto vanno evidentemente intese le testuali parole adoperate nella suddetta memoria di costituzione per l’appellata Per ogni comunicazione si indica il numero di fax. e l’indirizzo E-mail . Infine, neanche il citato art. 82 è seriamente sospettabile di illegittimità costituzionale, visto che il Giudice delle Leggi con ordinanza n. 5/2007 già ha avuto modo di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e dell’art. 330 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che l’atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori dalla circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa. Infatti, secondo la Consulta, la prescrizione dell’onere di indicazione della residenza o dell’elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito rappresenta una scelta ragionevole, perché funzionale a un più immediato e agevole espletamento delle formalità di notificazione, e la mancata elezione non impedisce il diritto di difesa, perché l’avvocato ben può, con l’ordinaria diligenza, informarsi presso la cancelleria e ritirare l’atto, considerato, tra l’altro, che tale forma di notifica consegue al mancato adempimento dell’onere imposto al difensore dalle norme impugnate ed è quindi a lui imputabile. Da ultimo, va appena per completezza di trattazione osservato, pure riguardo a quanto sul punto dedotto con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente, che affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di prospective overruling , devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte Cass. lav. n. 28967 del 27/12/2011, cfr. parimenti n. 5962 del 11/03/2013 - in senso analogo ai principi affermati dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la n. 15144 in data 11/07/2011 . Nella specie di cui è causa in questo processo, tuttavia, non è assolutamente ipotizzabile una sorta di propective overruling favorevole alla ricorrente, atteso che la stessa non poteva riporre alcun affidamento su di una incontroversa e consolidata unanime giurisprudenza relativa alla portata del più volte citato art. 82, ciò che è dimostrato proprio dagli arresti di cui alle suddette pronunce n. 20845/2007 e n. 10143/2012, intervenuti appunto per risolvere il conflitto di contrastanti orientamenti ermeneutici avutisi al riguardo e dei quali nelle pure ampie motivazioni si dava diffusamente atto, per poi concludere, da ultimo, che il denunciato contrasto andava risolto ribadendo l’orientamento tradizionale ivi richiamato, mentre l’interpretazione accolta da Cass. n. 13587/2009, che in realtà non costituiva un vero e proprio revirement , perché non si poneva in critico confronto con l’opposto orientamento fino ad allora seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, offriva una lettura dell’art. 82 contrastante con la sua lettera, laddove in particolare per identificare il giudice innanzi al quale è in corso il giudizio l’art. 82 utilizza un termine assai ampio autorità giudiziaria , che comprende sia il Tribunale che la Corte d’Appello ed in tanto non opera per la Corte di Cassazione, perché vi è la previsione di un albo speciale e di una disposizione specifica. Non può quindi dirsi che l’art. 82 sia stato dettato solo per il giudizio di primo grado . Andava, dunque, confermato l’orientamento in precedenza più volte affermato da questa Corte. Non sussiste, pertanto, la condizione relativa al mutamento giurisprudenziale imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, di guisa che non era possibile alcuna induzione della parte ad un ragionevole affidamento su di esso tanto più poi ove si consideri che la diversa interpretazione dell’art. 82 risultava nettamente minoritaria in base pure a quanto sul punto rilevato dalle Sezioni unite con la citata pronuncia n. 10143/12. Nei sensi anzidetti, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna di parte soccombente alle relative spese, per cui la stessa è inoltre tenuta come per legge al pagamento dell’ulteriore contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3500,00 tremilacinquecento/00 per compensi, ed in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.