Reclamo: sei mesi dalla pubblicazione della sentenza se non c’è comunicazione

Il reclamo avverso la sentenza del tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. In mancanza della comunicazione o della notificazione si applica il termine lungo di 6 mesi che decorre dalla pubblicazione della sentenza.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 8832/17 depositata il 5 aprile. Il caso. Il ricorrente adisce la Corte di legittimità in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte della Corte d’appello, proposto avverso la sentenza di primo grado depositata in via telematica il 5 febbraio 2015, perché proposto oltre il termine di 30 giorni previsto, decorso dal giorno della lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. La cd. sentenza contestuale”. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. Infatti, la sentenza verso cui il ricorrente ha proposto reclamo era intervenuta durante l’udienza tenutasi il 5 febbraio 2015, stesso giorno in cui è stata anche depositata in via telematica e pubblicata il reclamo è stato proposto il 28 luglio dello stesso anno. A tal proposito, i Giudici rilevano la disciplina dell’art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 secondo il quale il reclamo avverso la sentenza del Tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore . Il comma 61 del medesimo articolo prosegue sancendo che in mancanza della comunicazione o della notificazione della sentenza si applica il termine cd. lungo di 6 mesi che decorre dalla pubblicazione. La legge appena richiamata, così come afferma la Corte, introduce un nuovo rito speciale, la cui disciplina può essere integrata dai principi processuali generali solo ove ci siano lacune del dettato normativo. In tal senso, non è fatto espresso richiamo della possibilità di definire il giudizio con la cd. sentenza contestuale”, quale fenomeno del caso di specie. Pertanto, la Cassazione dà continuità al principio già espresso secondo cui il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dall’art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 non può farsi decorrere dalla lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza del Tribunale ex art. 429, comma 1, c.p.c. . Per tutti questi motivi, gli Ermellini accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata e rinviano alla Corte d’appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1 febbraio – 5 aprile 2017 numero 8832 Presidente Macioce – Relatore Torrice Svolgimento del processo 1. L.G. in data 28.7.2015 aveva proposto reclamo, ai sensi dell’art. 1, commi 58 e ss. legge numero 92 del 2012, avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Velletri depositata in via telematica in data 5.2.2015 e pubblicata in pari data e pronunziata secondo il modello decisorio disciplinato dall’art. 429 comma 1 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 53 comma 2 del D. L. 25.6.2008 numero 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 numero 133 e, dunque, con pubblica lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto a sostegno del decisum . 2. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1 comma 61 della L. numero 92, ritenendo che detto termine decorresse dal 5.2.2015, giorno in cui il giudice di primo grado aveva dato lettura del dispositivo e della motivazione. 3. Per la cassazione della sentenza L.G. ha proposto ricorso affidato a un unico articolato motivo, al quale ha resistito con controricorso l’ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Motivi della decisione Sintesi del motivo. 4. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 numero 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al coordinato disposto dell’art. 1 comma 58 e 61 della L. 28.6.2012 numero 92, dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 429 comma 1 c.p.comma e dell’art. 12 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte territoriale equiparato la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione alla comunicazione, da effettuarsi da parte della cancelleria, ed alla notificazione della medesima, ai fini dell’applicazione del termine breve di trenta giorni per la proposizione del reclamo. 5. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell’assimilare la disciplina processuale in materia di reclamo ex art. 1 comma 58 e sgg. della legge numero 92 del 2012 proposto avverso la sentenza pronunciata sul ricorso proposto ex art. 1 comma 51 e sgg. della medesima legge, a quella dettata dall’art. 281 sexies c.p.comma e nel richiamare i principi elaborati da questa Corte in tema di regolamento di competenza. Esame del motivo. 6. Il ricorso è fondato. 7. Emerge dalla lettura della sentenza oggi ricorsa che nella intestazione della sentenza reclamata, all’udienza di discussione, il Tribunale udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l’art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente sentenza emerge anche che la controversia era stata decisa all’udienza del 5.2.2015, depositata in via telematica e pubblicata in pari data e il L. , odierno ricorrente, ha presentato reclamo avverso la sentenza del Tribunale in data 28.7.2015. 8. L’art. 1 comma 58 della legge numero 92 del 2012 prevede che il reclamo avverso la sentenza del Tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. L’art. 1, comma 61, aggiunge che in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza sì applica l’articolo 327 del codice di procedura civile e, quindi, il termine c.d. lungo di sei mesi dalla pubblicazione . 9. È ben vero che questa Corte, in relazione alla disposizione contenuta nell’art. 281 sexies c.p.c., ha chiarito che la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma anche esonerano il cancelliere dall’onere della comunicazione. 10. È stato precisato che la affermazione trova fondamento nel fatto che la lettura del provvedimento in udienza deve ritenersi conosciuta, con presunzione assoluta di legge, dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti Cass. 22659/2010, 20417/2006, 16304/2007, 4401/2006 Cass. Ord. 17665/2004 e, inoltre, che siffatta soluzione è applicabile anche all’analoga disciplina introdotta per il rito del lavoro dall’art. 429 1 comma c.p.c., come modificato dall’art. 53 comma 2 del D.L. numero 112 del 2008, convertito nella L. numero 133 del 2008, in mancanza di diversa previsione ed atteso che l’art. 430 c.p.comma si riferisce ormai ai soli casi in cui il giudice non dia contestuale lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, ovverosia qualora, attesa la particolare complessità della controversia , egli decida di limitarsi alla lettura del dispositivo Cass. numero 24805 del 07/12/2015 . 11. I principi sopra richiamati non possono trovare applicazione nella fattispecie in esame perché essa è regolata dalla L. numero 92 del 2012, che ha introdotto un nuovo rito speciale, la cui disciplina può essere integrata dai principi processuali generali solo per gli aspetti in cui vi è lacuna del dettato normativo cfr. con riguardo alla natura di rito speciale del procedimento introdotto dai commi 47 e ss. dell’art. 1 della legge numero 92 del 2012 Cass. S.U. numero 19674/2014, principio affermato, da ultimo, anche da Cass. numero 230973/2015 che ha sottolineato l’obbligatorietà del procedimento speciale, nonché Cass. numero 17863/2016 e numero 23021/2014, che hanno ritenuto di integrare il suddetto rito speciale con la disciplina dettata per l’appello nel rito del lavoro . 12. Ebbene, secondo l’art. 1, comma 57 della citata disciplina speciale, nella fase di opposizione, La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione , e non è richiamata, almeno espressamente, la possibilità di definire il giudizio con la c.d. sentenza contestuale di cui all’art. 429, 1 comma, c.p.c 13. Va, pertanto, data continuità al principio già espresso da questa Corte nelle sentenze nnumero 14098, 16216, 17211, 18403 del 2016, secondo il quale il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dall’art. 1 comma 58 della L. numero 92 del 2012, non può farsi decorrere dalla lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza del Tribunale ex art. 429 comma 1 c.p.c 14. È stato osservato nelle richiamate decisioni che l’equiparazione, ai fini di decorrenza del termine decadenziale della lettura in udienza della sentenza alla sua comunicazione, comporterebbe l’inammissibile introduzione di un meccanismo operativo non previsto dal legislatore. 15. Nel caso di specie, la Corte d’ appello, disattendendo i principi che regolano il rito speciale, al fine di valutare la tempestività del reclamo non ha verificato se e quando fossero state effettuate la comunicazione alle parti a cura della cancelleria o la notificazione ad opera della controparte della sentenza pronunciata dal Tribunale, né, in caso di eventuale difetto delle stesse, ha applicato il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., espressamente richiamato dal comma 61 dell’art. 1 della legge numero 92. 16. Segue a quanto osservato la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che valuterà la fattispecie in applicazione degli esposti principi e regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.