L’impossibilità sopravvenuta rileva solo se impedisce qualsiasi mansione

Il licenziamento dell’invalido, assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza della perdita totale della capacità lavorativa, ovvero di una situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti. Il relativo accertamento compete all’apposita commissione medica alla quale spetta, altresì, la verifica circa l’impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili adattamenti all’organizzazione del lavoro, il disabile all’interno dell’azienda.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7524 depositata il 23 marzo 2017. Il caso. La Corte di Appello di Cagliari, riformando la pronuncia di primo grado, dichiarava l’illegittimità del recesso comunicato da una società ad un proprio dipendente - avviato obbligatorio al lavoro ai sensi della l. numero 68/1999 e licenziato per un giustificato motivo oggettivo consistente nell’aggravamento delle sue condizioni di salute, asseritamente tale da rendere impossibile il suo utilizzo in qualsiasi attività aziendale - ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro oltre al risarcimento del relativo danno. In particolare, riteneva la Corte di merito che il datore di lavoro avesse violato l’art. 10, comma 3, l. numero 68/1999, poiché il principio per cui la sopravvenuta inidoneità fisica integrasse una impossibilità oggettiva della prestazione non si applicava ai rapporti instaurati ai sensi della summenzionata legge. Sotto altro profilo, rilevavano i giudici di merito come la commissione medica ex art. 4 della l. numero 104/1992 - con una valutazione della quale non era stata contestata la correttezza – si fosse pronunciata a favore dell’assegnazione delle mansioni di operaio di 2° livello, seppur con alcune limitazioni, con l’effetto che residuava una utilizzabilità delle prestazioni del lavoratore. Contro tale sentenza la società ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando due motivi. Per giustificare il licenziamento l’impossibilità della prestazione deve essere totale. Con un primo motivo la ricorrente lamentava come le valutazioni dei giudici di merito contrastassero con il principio per cui, in ipotesi di aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore disabile, il datore di lavoro non fosse tenuto a modificare o adeguare, sostenendo ulteriori costi, la propria organizzazione alle condizioni di salute del lavoratore. Motivo che tuttavia non viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima in senso conforme anche Cass. numero 15269/2012 , rigetta il ricorso. Invero, ad avviso della Corte, il giudizio emesso dalla commissione medica di cui alla l. numero 104/1992 prevedeva un residuo spazio di utilizzabilità delle prestazioni del lavoratore. Giudizio che non era stato contestato dalla società, la quale nemmeno aveva rappresentato situazioni di pericolo o di rischio per i colleghi del dipendente o per la sicurezza degli impianti. Conseguentemente, atteso che non era emersa l’impossibilità di un uso seppur limitato del lavoratore, la valutazione della Corte di appello risultava corretta. Del resto, sottolinea la Cassazione, la circostanza che il datore di lavoro potesse fruire solo parzialmente delle prestazioni del proprio dipendente è compatibile con la ratio della l. numero 68/1999 [ ] che è quella di privilegiare il collocamento dei disabili nel mondo del lavoro a fronte, peraltro, di sgravi contributivi [ ] . Il parere della commissione medica è sempre vincolante. Con un ulteriore motivo, la ricorrente lamentava come i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto vincolante la valutazione della commissione medica di cui all’art. 4 l. numero 104/1992, seppur tale statuizione non tenesse conto che il datore di lavoro resta responsabile ex art. 2087 c.c. della tutela della salute dei propri dipendenti, non potendo quindi adibire il lavoratore a mansioni incompatibili con il suo stato fisico. Motivo che ancora una volta non viene condiviso dalla Cassazione, secondo la quale è corretta l’affermazione dei giudici di merito per la quale il giudizio delle commissioni mediche ex art. 4 l. numero 104/1992 vincol a il datore di lavoro a rispettarlo, con il rischio di quest’ultimo di violare il particolare dovere di non adibire il lavoratore a mansioni incompatibili con il suo stato fisico ex art. 2087 c.c. . Ciò in quanto, nel condivisibile avviso della Corte, la l. numero 68/1999 costituisce disciplina speciale rispetto al principio, di carattere generale, sancito dalla norma civilistica, sia con riguardo alla competenza della commissione [ ] sia con riguardo alle verifiche ed agli accertamenti ad essa demandati .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 dicembre 2016 – 23 marzo 2017, n. 7524 Presidente Napoletano – Relatore Cinque Svolgimento del processo 1. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza n. 405/2014, ha riformato la pronuncia n. 1198/2013 del Tribunale della stessa città e ha dichiarato ingiustificato il licenziamento comunicato dalla Cosmin Costruzioni Manutenzioni Industriali spa da ora Cosmin spa ad S.A. con lettera del 28.10.2010 ha ordinato alla società di reintegrare il lavoratore in servizio con il pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino al saldo nonché dei contributi previdenziali ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Cosmin spa nonché l’intervento della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili. 2. La Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto fondato l’appello del lavoratore assunto nel 2004 a titolo di avviamento agevolato al lavoro dei soggetti invalidi ai sensi della legge n. 68/1999 e licenziato per giustificato motivo oggettivo a causa dell’aggravamento delle condizioni di salute che rendeva impossibile il suo utilizzo in qualsiasi attività aziendale con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 10 comma III legge n. 68/1999 sottolineando che il principio secondo cui la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore integrasse una impossibilità oggettiva della prestazione si applica alla generalità dei rapporti di lavoro ma non a quelli costituiti a titolo di avviamento privilegiato degli invalidi ai sensi della legge n. 68/1999. Inoltre ha specificato che il giudizio emesso dalla commissione istituita ex lege n. 104/1992, di cui nel caso di specie non era stata dedotta l’erroneità, e quello emesso dal Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro della ASL n. omissis ai sensi dell’art. 41 comma IV legge n. 81/2008, anche esso non contestato, si erano pronunciati sull’idoneità del S. alla mansione di operarlo di 2° livello con mansioni di aiuto meccanico, sia pure con particolari esclusioni, e dall’istruttoria espletata non era emersa l’impossibilità di un utilizzo del lavoratore. Infine, quanto all’appello incidentale, la Corte ha precisato che essa aveva ad oggetto non una statuizione della sentenza di I grado ma unicamente un passaggio della motivazione e, pertanto, era inammissibile. 3. Per la cassazione propone ricorso la Cosmin spa affidato a due motivi. 4. Resiste con controricorso S.A. . 5. Sono state depositate memorie ex art. 378 cpc. Motivi della decisione 6. Con il primo motivo la società denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma III, legge n. 68/1999 precisando che le affermazioni sul punto della Corte di merito contrastavano con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità alla normativa sul collocamento obbligatorio perché, in caso di aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore disabile, il datore di lavoro non era tenuto a modificare o adeguare, sostenendo costi aggiuntivi, la sua organizzazione aziendale alle condizioni di salute del lavoratore protetto né, in particolare, a creare per lui in nuovo posto di lavoro. E, nel caso in esame, era stato ampiamente provato l’impossibilità del reimpiego del S. , all’interno della propria azienda complessivamente considerata, in attività riconducibile a mansioni compatibili con la sua residua idoneità fisica, sia pure ipotizzando una ridistribuzione degli incarichi tra i lavoratori già in servizio . 7. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma III, legge n. 68/1999 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 cc per avere la gravata sentenza dato atto che l’accertamento dell’idoneità o meno degli invalidi di servizio assunti con la relativa forma di collocamento obbligatorio, è oggetto di un accertamento demandato alla commissione prevista dall’art. 4 legge n. 104/1992. Obietta, invece, la società che la suddetta statuizione non tiene conto che comunque il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 cc e non può in ogni caso adibire il lavoratore a mansioni incompatibili con il suo stato fisico, anche in presenza di un giudizio vincolante del collegio medico. 8. Il primo motivo è infondato. 9. La Corte territoriale si è correttamente attenuta al principio, condiviso da questo Collegio e al quale si intende dare continuità, espresso dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione sent. n. 15269 del 12.9.2012 , secondo cui il licenziamento dell’invalido, assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza della perdita totale della capacità lavorativa, ovvero di una situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, il cui accertamento compete all’apposita commissione medica prevista dalla legge n. 104 del 1992, cui spetta, altresì, la verifica dell’impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, il disabile all’interno dell’azienda . 10. Il giudizio emesso il 10.5.2010 dalla Commissione istituita ex lege n. 104/1992 è stato il seguente Idoneo alla mansione di operarlo di 2° livello con mansioni di aiuto meccanico. Esclusione di attività che prevedano l’operare in condizioni in cui necessiti una valida funzione streoscopica luoghi ristretti, irregolari, conduzioni di mezzi meccanici esclusione dalla movimentazione manuale dei carichi . 11. I giudici di seconde cure con argomentazioni conformi al principio sopra indicato hanno, quindi, precisato che 1 tale accertamento non è stato contestato dalle parti 2 non era stato previsto un giudizio di inidoneità totale al lavoro 3 non erano ravvisabili situazioni di pericolo o di rischio essendo stato l’accertamento della Commissione reso con piena cognizione della realtà aziendale in quanto furono presentate, oltre al documento di valutazione dei rischi, varie schede informative sulle mansioni di aiutante meccanico, il parere del responsabile aziendale per la sicurezza e i documenti descrittivi degli ambienti di lavoro. 12. Gli stessi giudici, poi, analizzando l’istruttoria dedotta in causa, con una valutazione probatoria di esclusiva spettanza delle fasi di merito e insindacabile in sede di legittimità Cass. n. 27197/2011 n. 6288/2011 , hanno sottolineato che non era emersa l’impossibilità di un utilizzo limitato del lavoratore nella realtà aziendale limitazioni, del resto, compatibili con la ratio delle leggi n. 68/1999 e n. 482/1968 che era quella di privilegiare il collocamento degli invalidi nel mondo del lavoro a fronte, peraltro, di sgravi contributivi e di altri aiuti economici per i datori di lavoro che assumono disabili vedi art. 13 legge n. 68/1999 . 13. Alcuna violazione dell’art. 10, III comma, legge n. 68/1999 da parte della Corte di appello di Cagliari è ravvisabile nel caso de quo alla stregua della interpretazione datane dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata. 14. Anche il secondo motivo non è fondato. 15. Non vi è contrasto tra l’art. 10, III comma, legge n. 68/1999, nell’interpretazione adottata dai giudici di merito, secondo cui il giudizio delle Commissioni mediche ex art. 4 legge n. 104/1992 vincolerebbe il datore di lavoro a rispettarlo, con il rischio di quest’ultimo di violare il particolare dovere di non adibire il lavoratore a mansioni incompatibili con il suo stato fisico ex art. 2087 cc, e quest’ultima disposizione perché la normativa di cui alla legge n. 68/1999, così come quella precedente legge n. 482/1968 è speciale rispetto alla norma ordinaria del codice civile, sia con riguardo alla competenza della commissione, come appositamente integrata e con valutazione sentito anche l’organismo di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs n. 469/1997 , sia con riguardo alle verifiche e agli accertamenti ad essa demandati in questi termini da ultimo Cass. n. 8450 del 5.3.2014 in ordine alla possibilità di reinserimento all’interno dell’azienda anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro. 16. Tale regime normativo, connotato da un indubbio principio di specialità, rende pertanto insussistente, sotto il profilo logico-giuridico, la denunziata antinomia tra l’articolo 10, III comma, legge n. 68/1999, da un lato, e l’articolo 2087 cc, dall’altro. 17. Alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto. 18. Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.