La palese condizione di disagio della lavoratrice che ingiuria il proprio superiore

Nella valutazione della legittimità del licenziamento, il giudice deve tener conto della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta addebitata al lavoratore.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7118/17 depositata il 20 marzo. Il caso. Una lavoratrice otteneva dalla Corte d’appello di Ancona la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per aver apostrofato con parole ingiuriose il proprio superiore e respingeva la domanda di risarcimento danni relativa al demansionamento e mobbing subiti. Il disagio della lavoratrice e le ingiurie. Avverso tale pronuncia ricorreva la società, lamentando la mancanza di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente, infatti, la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare il licenziamento intimato alla lavoratrice in termini di recesso per giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Secondariamente, il giudice non avrebbe tenuto conto dei provvedimenti disciplinari adottati, in sede di valutazione della ricorrenza del giustificato motivo. Secondo la Corte di Cassazione, però, a determinare la declaratoria di illegittimità del licenziamento non è stata un’errata interpretazione dei fatti, come sostenuto dalla ricorrente, bensì l’esito negativo del giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata . Nel caso di specie, è evidente che la lavoratrice vertesse in una palese condizione di disagio , seppure magari a comprova di una lettura della propria vicenda lavorativa in chiave vittimistica e rivendicativa . Ma quella condizione, pur se non imputabile al datore di lavoro, fa sì che il fatto addebitato sia di essa una mera manifestazione, priva di autonoma rilevanza e sprovvista di importanza e gravità tali da giustificare la risoluzione del rapporto . Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 dicembre 2016 – 20 marzo 2017, n. 7118 Presidente Amoroso – Relatore De Marinis Svolgimento del processo Con sentenza del 13 maggio 2013, la Corte d’Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pesaro, accoglieva la domanda proposta da A.F. nei confronti della Berloni S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per aver apostrofato con parole ingiuriose il proprio superiore e respingeva l’ulteriore domanda relativa al risarcimento dei danni per il demansionamento ed il mobbing subiti e sfociati nel successivo licenziamento. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente e comunque inconsistente l’invocata giustificazione del recesso e, di contro, non riconducibile alla condotta illecita del datore la condizione di disagio vissuta dalla lavoratrice. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso la A. . Motivi della decisione Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 433 c.p.c. e dell’art. 82, R.D. n. 37/1934, imputa alla Corte territoriale l’erronea valutazione della tempestività del termine per l’impugnazione in relazione alla notifica presso la cancelleria del Tribunale di Pesaro, la sola da ritenersi valida nella specie, stante la mancata elezione di domicilio nel circondario relativo dell’avvocato della Sig.ra A Il secondo motivo, con il quale la Società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 l. n. 604/1966 nonché dell’art. 115 del CCNL 21.7.2004 per gli addetti all’industria del legno, la nullità della sentenza per essere la motivazione solo apparente ed il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è inteso a censurare l’iter logico giuridico su cui la Corte territoriale ha fondato la propria pronunzia, iter a suo dire inficiato. dalla omessa considerazione dei precedenti disciplinari pur facenti parte integrante dell’elevata contestazione, per aver travisato i fatti caratterizzanti l’ultimo episodio contestato nonché la loro qualificazione giuridica. Il primo motivo deve ritenersi infondato, non potendosi basare la declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello per intempestività del deposito su un evidente lapsus calami, che non inficia la sostanza della regolare elezione di domicilio del difensore dell’A. presso lo studio dell’avvocato ivi indicato come mero domiciliatario e così nel distretto di competenza. cui consegue, in relazione alla data della notifica effettuata presso tale domicilio eletto, la ritualità del deposito dell’appello. Parimenti infondato risulta il secondo motivo. Va, innanzitutto, evidenziata l’irrilevanza del denunciato travisamento da parte della Corte territoriale della qualificazione del licenziamento intimato alla lavoratrice in termini di recesso per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non avendo la Corte stessa mai posto in dubbio la riferibilità della reazione disciplinare della Società al parametro normativo dalla stessa invocato, dato appunto da una delle ipotesi di illecito contemplate nella sezione del codice disciplinare relativa al licenziamento con preavviso. Neppure può fondatamente ritenersi, come si dirà, che la Corte territoriale non abbia tenuto conto, in sede di valutazione della ricorrenza dell’invocato giustificato motivo, dei precedenti disciplinari, sfociati nella comminazione di sanzioni conservative non impugnate dalla lavoratrice, richiamati nella lettera di contestazione a rafforzamento della validità dell’esito risolutivo dell’ultima reazione disciplinare del datore, ferma restando, alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte e richiamato dalla stessa Società ricorrente, la valenza degli stessi come circostanze meramente confermative della significatività degli addebiti oggetto dell’ultima e risolutiva iniziativa disciplinare, utili ai soli fini del giudizio sulla gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata. Venendo ora alle censure mosse in relazione al giudizio della Corte territoriale su quest’ultimo addebito è a dirsi come l’infondatezza delle stesse discenda dal loro erroneo appuntarsi sul travisamento dell’episodio causa della contestazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, leggendo le espressioni definite dalla Società denigratorie e ingiuriose che sarebbero state proferite dalla lavoratrice come rivolte a se stessa e non al superiore gerarchico al quale si stava rapportando in modo concitato. A ben vedere, a determinare la declaratoria di illegittimità del licenziamento pronunziata dalla Corte territoriale non è, come qui pretenderebbe, sulla base della formulata censura, la Società ricorrente, tale presunto errore di interpretazione dei fatti da parte della Corte medesima - errore, del resto, già oggetto di contraddittorio in sede di appello, tanto che sul punto non manca di pronunziarsi la Corte territoriale, confutando l’assunto ed anzi correlando a tale eccezione una pronunzia di inammissibilità per contrasto con il principio di immutabilità della contestazione, pronunzia che non solo non è fatta oggetto di specifica impugnazione ma che viene corroborata dall’ammissione della formulazione della contestazione nei termini percepiti dalla Corte territoriale da parte della Società ricorrente, che si limita qui a ribadire che si trattava di un mero equivoco e che così doveva essere inteso dalla Corte stessa - bensì l’esito negativo del giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata rispetto alla condotta addebitata. E tale giudizio risulta formulato dalla Corte territoriale, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte, con attenzione alle concrete caratteristiche del rapporto ed a tutte le circostanze del caso, connotato, nella specie, da una palese condizione di disagio della lavoratrice, anch’essa dedotta in giudizio quale causa peiendi della domanda di risarcimento del danno da mobbing dalla stessa proposta con il ricorso introduttivo, a comprova di una lettura della propria vicenda lavorativa in chiave vittimistica e rivendicativa, sfociando nel convincimento, logicamente fondato e, comunque, ancora una volta non fatto oggetto di specifica impugnazione, per cui quella condizione, mentre non è imputabile al datore, neppure sotto il profilo del malgoverno del rapporto di lavoro, fa sì che il fatto addebitato sia di essa una mera manifestazione, priva di autonoma rilevanza e sprovvista di importanza e gravità tali da giustificare la risoluzione del rapporto. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.