Scoop falso, giornalista a casa

Confermato definitivamente il licenziamento. Fatale l’avere pubblicato una storia rivelatasi fittizia. All’autore del pezzo è stato contestato di non avere effettuato le necessarie verifiche sulla notizia.

Cacciato il giornalista colpevole di avere fatto pubblicare al proprio quotidiano una notizia rivelatasi poi clamorosamente falsa. Legittimo il licenziamento, sanciscono ora i magistrati, adottato dalla società proprietaria della testata. Impossibile, in sostanza, la prosecuzione del rapporto di lavoro Corte di Cassazione, sentenza n. 5693/17, sez. Lavoro, depositata oggi . Una storia inventata. A settembre del 2007 la pubblicazione della notizia. Il giornalista racconta la toccante storia di un pensionato beccato a rubare alimenti in un supermercato e perdonato dal proprietario della struttura, impietosito dalle condizioni dell’anziano. L’attenzione suscitata dall’articolo, considerato uno scoop, però, porta alla luce una realtà diversa non si è mai verificato l’episodio riportato sulle colonne del quotidiano. Così, appena ventiquattro ore dopo la pubblicazione, il direttore della testata è costretto a fare marcia indietro, scusandosi con i lettori e per la falsità della notizia e comunicando che l’azienda ha deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista . Negligenza. Per il dipendente della testata, inquadrato come redattore ordinario, arriva il provvedimento più drastico, cioè il licenziamento, ritenuto ora legittimo dai magistrati italiani. Su questo fronte vi è una linea di pensiero comune per i giudici del Tribunale, quelli della Corte d’appello e, infine, quelli della Cassazione. È ritenuta evidente, in sostanza, la grave negligenza compiuta dal giornalista, che ha trascurato di compiere le indispensabili verifiche necessarie a fornire riscontro alla notizia, così violando uno dei doveri fondamentali egli è tenuto nell’esercizio della propria professione . E questa condotta, secondo i giudici, è stata evidentemente posta in essere contro gli interessi dell’azienda. Ciò significa che è stato leso, sempre secondo i giudici, irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente . Inevitabile, quindi, il ricorso al licenziamento.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 novembre 2016 – 7 marzo 2017, n. 5693 Presidente Napoletano – Relatore Della Torre Svolgimento del processo Con sentenza n. 143/2014, depositata il 27 maggio 2014, la Corte di appello di Cagliari respingeva il gravame di A. T. nei confronti della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato giustificato il licenziamento disciplinare allo stesso intimato dalla Unione Sarda S.p.A., di cui era dipendente con qualifica e mansioni di redattore ordinario, per avere inventato ad arte una notizia pubblicata il 25/9/2007 sull'omonimo giornale quotidiano e le relative e-mail che la contenevano. La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, come l'appellante avesse posto in essere una condotta gravemente colpevole e tale da costituire giusta causa di recesso del datore di lavoro, avendo in ogni caso violato l'obbligo fondamentale del giornalista di accertarsi della verità dei fatti escludeva che potesse avere rilevanza nella specie la mancata affissione del codice disciplinare, a fronte di comportamento che costituiva una grave violazione dei doveri fondamentali del lavoratore riteneva, quindi, che fosse stata dimostrata l'acquisizione del parere preventivo e peraltro non vincolante del direttore della testata, così come prescritto dall'art. 50 CCNL per il lavoro giornalistico in vigore all'epoca dei fatti, posto che il direttore dell'Unione Sarda, con dichiarazione pubblicata il 27/9/2007 e, pertanto, il giorno stesso in cui la contestazione disciplinare veniva anticipata al T. , si era scusato con i lettori per la falsità della notizia e comunicato che l'azienda aveva deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista responsabile e, d'altra parte, rilevava ancora la Corte territoriale, la società aveva documentato che lo stesso direttore aveva proposto l'adozione della misura del licenziamento, con nota trasmessa all'editore il 26/9/2007 nota la cui acquisizione al giudizio di primo grado non poteva considerarsi tardiva alla stregua dell'art. 421 c.p.c. e dell'orientamento di legittimità, per il quale, in presenza come nella specie di significativi elementi di prova, può il giudice del lavoro ammettere d'ufficio nuovi mezzi istruttori, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il T. con cinque motivi, illustrati da memoria la società ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducendo la violazione dell'art. 132, co. 2., n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c, il ricorrente censura la sentenza impugnata per il fatto di riportare le conclusioni di altro processo, non riferibili in alcun modo alle parti e alla controversia sottoposta alla cognizione della Corte di appello di Cagliari. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 6, 34 e 50 del CCNL Giornalisti e degli artt. 2697 cc, 5 L. n. 604/1966, 414, 416 e 421 c.p.c, 2702 e 2704 cc, 115 e 215 c.p.c, in relazione all'art. 360 n. 3, il ricorrente censura la sentenza di appello a per avere escluso che, alla stregua del CCNL in vigore all'epoca dei fatti, il licenziamento fosse condizionato alla proposta del direttore della testata e al parere del comitato di redazione b per avere erroneamente ritenuto conforme il procedimento alle previsioni del CCNL, laddove art. 50 lo stesso dispone che i provvedimenti disciplinari possano essere adottati sentito il Direttore , posto che la dichiarazione pubblicata sul quotidiano il 27/9/2007 poteva tutt'al più indicare, se riferibile al direttore, che questi fosse stato informato dell'avvio del procedimento disciplinare ma non anche consultato in relazione alla misura espulsiva poi applicata c per avere erroneamente considerato legittima l'acquisizione, da parte del giudice di primo grado, della nota in data 26/9/2007, con la quale, secondo la società, il Direttore avrebbe proposto il licenziamento del giornalista, trattandosi di produzione tardiva d per avere posto alla base della propria decisione un documento la nota suddetta privo di valore probatorio, in quanto contestato nella sua autenticità. Con il terzo motivo, deducendo la violazione dell'art. 50 CCNL Giornalisti in relazione all'art. 8 dello stesso CCNL e degli artt. 7 L. n. 300/1970, 3 L. n. 604/1966, 1455, 2106 e 2119 cc art. 360 n. 3 , il ricorrente censura la sentenza di secondo grado per avere ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva, senza considerare, da un lato, che il CCNL di riferimento prevede, quale causa di licenziamento del giornalista, la violazione del divieto di concorrenza ai danni del proprio editore o della testata e che tale ipotesi la Corte territoriale avrebbe dovuto quanto meno valutare quale parametro di valutazione della condotta ascritta al T. e senza procedere, dall'altro, ad una valutazione della portata oggettiva e soggettiva dei fatti addebitati, con particolare riguardo alla scarsa rilevanza della notizia, tale da richiedere un livello assai lieve di accertamenti, e al difetto assoluto di elemento intenzionale in capo al giornalista. Con il medesimo motivo, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c, il ricorrente si duole che la Corte abbia omesso di pronunciarsi sulla ragione di appello costituita dalla disparità di trattamento in cui la società editrice era incorsa nel valutare la posizione di altri giornalisti che si erano occupati della stessa notizia. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, nonché la violazione dell'art. 2697 cc e dell'art. 5 L. n. 604/1966, lamenta che la Corte sia giunta a talune conclusioni istruttorie come sulla circostanza relativa all'avvenuto sopralluogo insieme con il fotografo I. O. , e quindi alla decisione della causa, senza dare ingresso alle prove specificamente richieste dallo stesso ricorrente, pur avendole implicitamente ritenute pertinenti ai fini della decisione lamenta, inoltre, che la Corte sia caduta in errori e confusione nella valutazione di alcune delle produzioni documentali acquisite al giudizio, così da invertire a carico del lavoratore l'onere della prova spettante invece alla società. Con il quinto motivo di ricorso, infine, deducendo la violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, il T. si duole che la Corte di appello abbia escluso la illegittimità del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare e violato il principio di immutabilità della sanzione rispetto al fatto addebitato, il quale preclude che possa ritenersi validamente concluso un procedimento disciplinare aperto con una contestazione avere creato una notizia falsa in seguito rivelatasi priva di riscontro nei fatti come realmente accertati in sede giudiziale. Il primo motivo è infondato. E', infatti, del tutto consolidato l'orientamento, per il quale l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte. Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza Cass. n. 12864/2015. Conformi, fra le molte, Cass. n. 4208/2007 n. 10853/2010 18609/2015. Nella specie, il ricorrente non indica, nell'esposizione del motivo in esame, quali fossero le conclusioni di cui il giudice di secondo grado non ha effettivamente tenuto conto nel pervenire alla propria decisione né contesta che le conclusioni omesse, se trascritte ed esaminate, non sarebbero state egualmente disattese. Il secondo motivo è inammissibile, nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima l'acquisizione d'ufficio, da parte del giudice di primo grado, della nota in data 26/9/2007. Al riguardo la Corte territoriale ha osservato come l'art. 421 c.p.c. abbia attribuito al giudice del lavoro il potere di ammettere d'ufficio nuovi mezzi istruttori con un opportuno contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale e come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che tale potere può essere esercitato quando il fatto da provare è rimasto incerto ma le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine idonei a superare l'incertezza, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze a danno delle parti . La Corte ha, quindi, precisato come il documento ammesso dal giudice nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi fosse utile a confermare con assoluta certezza quanto poteva desumersi dal comunicato pubblicato nel giornale e cioè che il Direttore aveva espresso parere favorevole al licenziamento del giornalista rimasto implicato in un clamoroso falso costruito ad arte cfr. sentenza impugnata, pp. 19-20 . Ciò premesso, si rileva che il ricorrente non ha specificamente censurato la ragione posta dal giudice di secondo grado a sostegno della propria decisione, non avendo dedotto la illegittimità dell'esercizio dei poteri di ufficio, pur in presenza di eventuali preclusioni o decadenze, in caso di semipiena probatio ma essendosi limitato a rilevare, su di un piano diverso e non attinente alla concreta fattispecie, che attraverso l'utilizzo di tali poteri il giudice non può sopperire alla colpevole inerzia della parte interessata ovvero a carenze probatorie alla stessa imputabili. Non risulta, d'altra parte, stante l'assenza di una censura ex art. 360 n. 5, e per quanto consentito dalla nuova formulazione di tale norma, che sia stata avanzata alcuna critica con riferimento al percorso motivazionale che ha condotto il giudice di merito a stabilire una correlazione, in termini di completamento e di conferma sul piano probatorio, tra il comunicato pubblicato sul quotidiano e la nota del 26/9/2007. Il motivo in esame risulta altresì inammissibile, nella parte in cui censura la sentenza impugnata per aver posto a fondamento della decisione un documento e cioè la nota 26/9/2007 contestato nella sua autenticità e di conseguenza privo di valore probatorio, limitandosi a valutare come inutili le contestazioni svolte sul punto dal ricorrente. Non risultano invero riprodotti, a corredo della specificità del motivo, il verbale udienza del 10/1/2012 e le successive note autorizzate in data 26/2/2012, in cui sarebbe stata contestata la veridicità e corrispondenza al vero del documento né quei luoghi dell'atto di appello in cui tali contestazioni sarebbero state riproposte. Come ribadito da questa Corte, con orientamento risalente e univoco, l'osservanza dell'art. 366 c.p.c, in tema di contenuto del ricorso per cassazione, implica che i motivi, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, presentino i requisiti della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, così da assicurare che il ricorso consenta, senza necessità di attingere ad altre fonti, l'immediata individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui viene chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. L'inammissibilità del motivo con riferimento ad entrambi i profili - c e d - concernenti la nota del 26/9/2007, dalla quale il giudice di merito ha tratto il convincimento che il direttore del quotidiano aveva proposto il licenziamento del T., potrebbe esimere dall'esame degli altri profili - a e b - con il medesimo dedotti. E, tuttavia, ritiene questa Corte che non abbia errato il giudice di appello nel conferire rilevanza, ai fini del procedimento disciplinare, al comunicato comparso sul quotidiano il 27/9/2007, posto che tale comunicato, se letto nella sua interezza, dà conto non solo dell'avvenuta partecipazione al Direttore della volontà aziendale di dare inizio ad un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista, ma anche di una delibazione, da parte dello stesso Direttore, delle peculiarità del caso e della sua gravità, tale da portare all'adozione di provvedimenti adeguati . E', infatti, da rilevare che l'art. 50 CCNL Giornalisti, nella versione applicabile al rapporto dedotto in giudizio, stabilisce l'obbligatorietà sentito il Direttore di una interlocuzione con lo stesso e peraltro senza indicare prescrizioni di natura formale circa il modo di tale interpello e del conseguente parere, né indicare precisi ambiti temporali, non specificati nella norma collettiva, in cui la manifestazione di esso debba collocarsi, la volontà delle parti contraenti mirando, in sostanza, ad assicurare, a maggiore tutela del giornalista, la presenza di un apporto dialettico all'interno della procedura disciplinare intrapresa nei suoi confronti, sia pure non vincolante ai fini delle determinazioni finali, e il confronto tra ragioni, in ipotesi divergenti, riconducibili alle esigenze della società editrice, da un lato, e della struttura giornalistica, dall'altro. La disposizione di fonte collettiva in esame Regolamento di disciplina , che costituisce la sede della materia disciplinare per il lavoro giornalistico, non prevede una qualche consultazione anche del comitato di redazione, le cui molteplici attribuzioni in termini di pareri e proposte sono, pertanto, da intendersi ristrette, per ciò che attiene ai licenziamenti, a quelli che non rivestano tale natura, come, del resto, è fatto palese dalla mancanza, nel testo dell'art. 34 CCNL, di ogni riferimento a misure disciplinari e, per altro verso, dalla presenza di un contestuale e unificante riferimento alla dimensione organizzativa della struttura redazionale e ai vari e diversi aspetti in grado di influire, direttamente o indirettamente, sulla funzionalità di essa e, in particolare, sulla qualità e il livello complessivo dell'occupazione. Il terzo motivo è infondato. La Corte di appello si è invero conformata, nel valutare l'avvenuto rispetto nel caso di specie del rapporto di proporzionalità tra infrazione e sanzione irrogata, all'orientamento consolidato che richiede un giudizio non già condotto in astratto bensì effettuato con specifico riferimento alle circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza nei suoi diversi profili, alla natura delle mansioni svolte, all'intensità dell'elemento intenzionale o al grado di quello colposo cfr., fra le più recenti, Cass. n. 2013/2012 . In particolare, la Corte di appello ha posto in evidenza come il ricorrente fosse incorso in una pluralità di successive condotte improntate a grave negligenza, trascurando di compiere le pur indispensabili verifiche necessarie a fornire riscontro alla notizia cfr. sentenza, pp. 16-18 e così violando uno dei doveri fondamentali cui il giornalista è tenuto nell'esercizio della sua professione. Né consente di dubitare dell'esattezza del percorso seguito dal giudice di secondo grado il richiamo del ricorrente agli artt. 50 e 8 CCNL Giornalisti, laddove è previsto che possa applicarsi il licenziamento in caso di violazione del divieto di concorrenza ai danni dell'editore o della testata e cioè in caso di realizzazione di una condotta coscientemente e volontariamente posta in essere contro gli interessi del proprio datore di lavoro. E', infatti, chiaro che anche una condotta negligente, ove risulti connotata da gravità come accertato nella sentenza impugnata, all'esito di un'adeguata ricostruzione della fattispecie , è idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, non consentendo una prognosi favorevole circa il corretto adempimento delle future prestazioni e tanto più a fronte di un'attività che, anche per la sua oggettiva rilevanza sociale, richiede la pratica di uno scrupolo professionale costante. Il motivo è poi inammissibile, nella parte in cui denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado per illegittimità del licenziamento per disparità di trattamento, atteso che il vizio in esame integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo art. 360 n. 4 e non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale art. 360 n. 3 o del vizio di motivazione art. 360 n. 5 giacché queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa Cass. n. 329/2016 ord. . Anche il quarto motivo risulta inammissibile. Con lo stesso, infatti, il ricorrente si duole, sub specie di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle regole sul riparto probatorio, di un cattivo governo del materiale di prova da parte del giudice di appello e delle carenze motivazionali in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata. Il motivo peraltro, così come svolto, non si conforma allo schema normativo del nuovo vizio motivazionale , quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 27 maggio 2014, e, pertanto, in epoca successiva all'entrata in vigore 11 settembre 2012 della novella legislativa. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l'art. 360 n. 5 c.p.c, come riformulato a seguito dei recenti interventi, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia con la conseguenza che nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie . Il quinto motivo di ricorso è infondato. Al riguardo si osserva, quanto alla illegittimità del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare, che la sentenza di appello si è attenuta al consolidato e risalente principio di diritto, per il quale la garanzia prevista dall'art. 7, comma 1., L. n. 300/1970 di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalle norme collettive o validamente poste dal datore di lavoro e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro cfr., fra le molte, Cass. n. 4778/2004 . Il motivo difetta poi di specificità laddove censura la sentenza per violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 sotto il profilo della mancata conoscenza delle procedure di contestazione degli addebiti disciplinari, non risultando se, e quando, tale questione sia stata oggetto di deduzione nei gradi di merito né se, e quando, il ricorrente abbia allegato di avere subito un qualche pregiudizio al proprio diritto di difesa in conseguenza della mancata affissione del codice disciplinare. Risulta infine improprio, a prescindere da ogni rilievo circa la carenza di specificità del ricorso sul punto, il richiamo ad una violazione del principio di immutabilità tra i fatti contestati e quelli posti a giustificazione della sanzione, posto che, in aderenza a tale principio, è precluso al datore di lavoro di far valere in sede disciplinare circostanze nuove a sostegno delle proprie determinazioni, a tutela di diritto di difesa del lavoratore, ferma restando la diversa valutazione di tali circostanze nel giudizio di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.