Pensione d’inabilità civile: il reddito a cui fare riferimento è quello imponibile

Nel valutare il superamento del requisito reddituale da cui dipende il diritto alla pensione di inabilità civile, va considerato il reddito di cui l’assistibile abbia effettiva disponibilità .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5450/17 depositata il 3 marzo. Il caso. Un’ex lavoratrice chiedeva il ripristino della pensione d’inabilità civile revocatale per l’avvenuto superamento del requisito reddituale. La domanda veniva rigettata in primo e secondo grado, sulla base della disposizione dell’art. 2, dm n. 553/1992, secondo cui il reddito ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta doveva essere calcolato al lordo degli oneri deducibili e non già al netto . Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso in Cassazione. L’effettiva disponibilità del reddito in capo all’assistibile. La questione sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione è se il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione sia quello imponibile” e cioè la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili elencati nell’art. 10 TUIR , oppure il reddito lordo, che comprende tali oneri. Secondo la Corte, la soluzione da adottare è la prima, come già affermato dalla sentenza n. 4158/01 e, più di recente, dall’ ordinanza n. 11582/15 . A giustificazione di ciò vi è proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l’assistibile abbia effettiva disponibilità . Il decreto citato dal giudice, secondo la Suprema Corte, individua gli oneri formali cui il richiedente deve assolvere, ma non ha carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale . Per questo motivo il ricorso viene accolto e la sentenza viene annullata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 novembre 2016 – 3 marzo 2017, n. 5450 Presidente Mammone – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone di rigetto della domanda di G.M. volta ad ottenere il ripristino della pensione d’inabilità civile revocatale nel corso del 2005 per l’avvenuto superamento del requisito reddituale. Secondo la Corte il reddito ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta doveva essere calcolato al lordo degli oneri deducibili e non già al netto come desumibile dal testo dell’art. 2 del DM n 553/1992, costituente vero e proprio atto normativo avente portata generale ed astratta Avverso la sentenza ricorre in cassazione la G. con quattro motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 cpcp. Resiste l’Inps. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevato che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, comma 2, L n 407/1990, all’art. 2, commi 1 e 2, DM n 553/1992 art. 14 septies, IV comma L n 33/1980 e art. 10 DPR n 917/1986. Rileva che il reddito rilevante è quello imponibile ai fini Irpef come deve desumersi dall’art. 14 L. n 33/1980, che aveva diversa finalità il DM n 553/1992 e che, pertanto, dovevano essere detratti gli oneri deducibili. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 3, comma 2, L. n. 407/1990, dell’art. 4, 1 comma, preleggi, art. 5 L. n. 2248 del 1865 all. E dell’art. 14 septies, IV comma L n 33/1980 e art. 10 DPR n. 917/1986. Qualora si ritenesse che il DM 1992 avesse inteso introdurre la rilevanza del reddito lordo sarebbe una norma regolamentare esorbitante il dettato dell’art. 3, comma 2, L. n. 407/1990 in attuazione del quale era stato emanato e dunque regolamento da disapplicare. Con il terzo motivo deduce che se il DM citato fosse considerata norma idonea ad introdurre tale limitazione sarebbe in contrasto con l’art. 38 Cost Con il quarto motivo eccepisce che se il DM 1992 fosse interpretato nel senso voluto dalla Corte sarebbe in contrasto con l’art. 76 Cost. in base al quale la funzione legislativa non è delegabile al governo. I motivi, congiuntamente esaminati stente la loro connessione, sono fondati. La ricorrente si duole che la Corte,in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 septies, comma VI, del D.I. n. 663 del 1979, introdotto dalla legge di conversione n. 33 del 1980, abbia valorizzato il reddito nell’ammontare che risulta dalla certificazione reddituale, prima di effettuare la deduzione ai sensi dell’articolo 10 bis del Testo unico delle imposte sui redditi, laddove invece deve essere preso in considerazione il reddito imponibile ai fini Irpef che rimane effettivamente disponibile al contribuente, e quindi al netto degli oneri deducibili, che nel caso era inferiore a quello assunto dai giudici d’appello. L’art. 14 septies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, al comma 4, nel rimandare all’art. 8 del d.l. n. 30 del 1974, prevede che il reddito da considerare in tema di provvidenze a titolo di invalidità civile è quello calcolato agli effetti dell’IRPEF. Il comma 7, aggiunto dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, ha previsto poi che Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte . L’art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cui rimanda l’art. 12 comma 2 della L. n. 118 del 1971, fa poi riferimento al reddito assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione degli assegni familiari e del reddito della casa di abitazione. La questione sottoposta all’esame di questa Corte con il ricorso è se il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d’invalidità civile è quello imponibile e cioè, secondo la formulazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3, TUIR , la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali , ovvero il reddito lordo, comprensivo di tali oneri. Ritiene questo Collegio, condividendo la soluzione adottata con la sentenza n. 4158 del 22 marzo 2001 e più di recente con l’ordinanza n. 11582 del 2015 e con Cass. n. 21529/2016, ma disattendendo la contraria soluzione adottata con l’ordinanza n. 4223 del 2012, che debba essere preferita la prima soluzione. Ed invero, milita in favore di tale conclusione l’osservazione che nell’ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione. In tale sistema, è infatti lo stesso legislatore che nell’art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, sopra richiamato, ha escluso dal reddito computabile gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione. È poi proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l’assistibile abbia effettiva disponibilità. Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 15-06-2005, n. 12796, infatti, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall’art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell’art. 53 Cost. Inoltre, quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l’assegno sociale, ha previsto che Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile così ord. 11582/2015 . Non induce a diverso avviso la considerazione che il D.M. 31 ottobre 1992, n. 553 emanato in virtù della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3, comma 2, avente ad oggetto Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 abbia stabilito all’art. 2 che nella, dichiarazione di cui all’art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all’I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta . Tale regolamento individua infatti gli oneri formali cui il richiedente la prestazione deve assolvere, e non può rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale. Né il riferimento ai redditi assoggettabili all’Irpef, piuttosto che ai redditi assoggettati , può assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura qualitativa assoggettabile o meno ad imposta del cespite patrimoniale, non al suo ammontare al netto o al loro degli oneri deducibili . In definitiva, è da ritenere che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all’art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata ed il giudizio rinviato per nuovo esame, ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello d Trieste in diversa composizione. P.Q.M. accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.