Dipendenza significa articolazione, in senso lato

Il criterio della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore , utile ad individuare il giudice competente ai sensi dell’art. 413 c.p.c., non si identifica con il concetto di unità produttiva, bensì con quello di articolazione dell’organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4767/17, depositata il 23 febbraio, propende per un’interpretazione estensiva della nozione di dipendenza”. L’asse Monza – Bari – Roma. L’ordinanza in commento definisce un regolamento di competenza richiesto da un lavoratore che si era visto respingere il proprio ricorso per incompetenza territoriale. Il lavoratore, infatti, conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro avanti il Tribunale di Bari, giudice del luogo in cui veniva abitualmente resa la prestazione lavorativa. Il dipendente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti a diversi contratti di lavoro, che di fatto, si erano susseguiti nel tempo senza soluzione di continuità e, di conseguenza, reclamava la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Giudice del lavoro di Bari si dichiarava incompetente, accertando che negli ultimi anni il ricorrente avrebbe lavorato sul territorio pugliese per conto di una società diversa da quella datrice di lavoro, della quale peraltro era socio. Tale società, quindi, non poteva essere considerata dipendenza” della datrice di lavoro, con conseguente impossibilità di collocare la competenza a Bari. Secondo il ricorrente, invece, ai sensi dell’art. 413, comma 2, c.p.c., sarebbero competenti, in via alternativa il Tribunale di Monza, in quanto giudice del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro il Tribunale di Bari, ove si trova la dipendenza dell’azienda alla quale era addetto, oppure ancora, il Tribunale di Roma, come giudice del luogo in cui è situata la sede legale dell’azienda. Il criterio della prossimità. La Corte di Cassazione determina la competenza del Tribunale di Bari, già adito, in virtù del criterio di prossimità nonché di una più precisa qualificazione di dipendenza”. Innanzitutto, la Suprema Corte precisa che la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale svolta dall’attore / ricorrente, salvo i casi in cui la ricostruzione attorea appaia prima facie artificiosa, lacunosa o comunque finalizzata a sottrarre la cognizione della causa al giudice naturale. In altri termini, la competenza territoriale deve essere determinata avendo riguardo ai fatti così come prospettati dall’attore, poichè attiene al merito e non al rito! l’accertamento della fondatezza delle controdeduzioni del convenuto. Tale principio vale anche per la determinazione della competenza per territorio e non può essere in alcun modo superato dalle contestazioni del convenuto sulla sussistenza del rapporto, né dalla domanda riconvenzionale. E', invece, proprio questo quanto accaduto nel caso di specie, ove le controdeduzioni del convenuto hanno influenzato la decisione di rito, sulla competenza territoriale. Il lavoratore ricorrente, infatti, radicava la causa a Bari, deducendo di aver sempre lavorato nel barese, con un rapporto di natura subordinata. La società convenuta, invece, sosteneva l’esclusiva competenza del Tribunale di Monza, in quanto la società datrice di lavoro non aveva alcuna unità produttiva nel barese, non potendosi considerare tale la società alla quale il lavoratore prestava la propria attività. Per determinare la competenza, era quindi necessario qualificare il criterio della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore di cui all’art. 413, comma 2, c.p.c Secondo gli Ermellini, per rispettare il criterio di prossimità, ossia la vicinanza tra giudice e fattispecie, è doveroso interpretare il criterio in senso estensivo, considerando la dipendenza non come una mera unità produttiva, ma come un’articolazione della società datrice di lavoro. In questo senso, quindi, può addirittura considerarsi dipendenza” l’abitazione privata del lavoratore, qualora essa sia dotata di tutti gli strumenti di supporto all’attività lavorativa o, ancora, può essere dipendenza”, il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione e in cui ha inizio e fine l’attività lavorativa. Può essere quindi dipendenza” anche la struttura - quale la società in cui lavorava il ricorrente - che, in estensione del contratto con l’effettiva datrice di lavoro, forniva al ricorrente gli strumenti ed i mezzi per lo svolgimento dell’attività lavorativa, in loco Bari , in favore della datrice di lavoro. E’, quindi, competente a conoscere e decidere la controversia il Tribunale di Bari in quanto giudice del luogo ove è situata la dipendenza dell’azienda datrice di lavoro alla quale era addetto il lavoratore ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 8 – 23 febbraio 2017, n. 4767 Presidente/Relatore Curzio Fatto e diritto Rilevato che Il ricorrente ha convenuto in giudizio, dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bari, la RTI spa, prospettando di aver lavorato, formalmente con una serie di contratti a tempo determinato ma in realtà continuativamente dal 1998 al 23 aprile 2015 giorno in cui fu sospeso dal lavoro per poi essere licenziato il successivo 7 maggio , in regime di subordinazione quale attore-artista-inviato speciale nella zona di , sottoposto alle direttive della società convenuta impartite direttamente dalla RTI sino al 2009 e in seguito tramite la MEC produzioni srl, che provvedeva anche a fornire i mezzi materiali per l’espletamento dell’attività. Ha chiesto che venisse accertata la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e l’illegittimità del recesso per mancanza di giusta causa, con relativa condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro la società ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice di Bari affermando che il ricorrente, dopo il 2009, non ha prestato attività presso alcuna dipendenza di RTI, ma ha lavorato in autonomia sul territorio pugliese presso la sede di Mec produzioni srl, società della quale è socio, che non può essere considerata dipendenza della RTI. Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari, con provvedimento del 4 gennaio 2016, si è dichiarato incompetente. Il ricorrente ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che in base ai criteri dettati dall’art. 413, secondo comma, c.p.c., oltre al Tribunale di Monza, luogo in cui è sorto il rapporto, sarebbero competenti il Tribunale di Bari, dove si trova la dipendenza dell’azienda alla quale è addetto il lavoratore, o, in alternativa, il Tribunale di Roma, dove si trova l’azienda. La società resistente ha depositato una memoria difensiva. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie per la camera di consiglio. Il collegio ha disposto che il provvedimento sia a motivazione semplificata. Ritenuto che per giurisprudenza costante La determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo i casi in cui la prospettazione appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio, valevole anche per la competenza per territorio, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, né dalla domanda riconvenzionale ex plurimis , Cass., 17 maggio 2007, n. 11415 Cass. 23 maggio 2012, n. 8189 e Cass. 18 aprile 2014, n. 9028, nel confermare l’orientamento, hanno sottolineato Ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall’attore, attenendo al merito l’accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza da ultimo, questi principi sono stati ribaditi da Cass. 2 febbraio 2016, n. 2003 . Nel caso in esame il ricorrente ha prospettato di aver costantemente lavorato per la convenuta nel territorio del Tribunale di Bari, sostenendo che il rapporto ha avuto natura di rapporto di lavoro subordinato. La convenuta ha contestato la natura subordinata del rapporto, sostenendo la tesi della competenza esclusiva del Tribunale di Monza, in quanto la società non ha unità produttive nella zona in cui lavorava il ricorrente poiché tale non può essere considerata la MEC produzioni srl. Per giurisprudenza, anch’essa consolidata, il concetto di dipendenza di cui all’art. 413 c.p.c. deve essere inteso in senso estensivo, al fine di individuare il giudice più vicino al luogo di effettuazione dell’attività lavorativa. Tale ‘prossimità’ tra il giudice e il luogo di lavoro, per chiara scelta legislativa, tende a garantire l’esercizio in concreto del diritto di cui all’art. 24 Cost., ma ha anche la funzione di rendere più agevole l’accertamento dei fatti e meno difficoltoso il rapporto con il processo per tutti i soggetti che vi partecipano primi fra tutti i testimoni , nonché più facilmente realizzabili attività processuali sui luoghi di lavoro quali ispezioni o accertamenti di consulenti tecnici . In questa prospettiva ermeneutica, la Corte ha ritenuto che la nozione di dipendenza alla quale è addetto il lavoratore , di cui all’art. 413 cod. proc. civ., non si identifichi con il concetto di unità produttiva, ma debba essere interpretata in senso estensivo e flessibile, come articolazione dell’organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l’abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa ex plurimis , Cass., 15 luglio 2013, n. 17347 . Così come ha ritenuto che rientra in tale nozione da intendere estensivamente, il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa ove hanno inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore Cass., 2 febbraio 2016, n. 2003 . Nella medesima logica, deve ritenersi che vi rientri anche una struttura quale la srl MEC produzioni, con sede nel circondario del Tribunale di Bari, presso la quale il ricorrente lavorava e che, in esecuzione del rapporto contrattuale con RTI, forniva al ricorrente strumenti e mezzi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in loco in favore di RTI. Non sono invece fondate le censure concernenti la sede dell’azienda, criterio in ordine al quale devono essere condivise le conclusioni del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere pertanto accolto, dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Bari, che regolerà anche le spese del giudizio in Cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.