Referendum su art. 18, responsabilità negli appalti e voucher: le motivazioni della Consulta

Depositate le sentenze della Corte Costituzionale nn. 26, 27 e 28 del 2017, relative ai giudizi di ammissibilità dei quesiti referendari sull’abrogazione delle disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi, della deroga alla responsabilità solidale in materia di appalti e della disciplina del lavoro accessorio.

La Corte Costituzionale ha depositato le sentenze relative ai giudizi di ammissibilità dei quesiti referendari sull’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio voucher , limitative della responsabilità solidale in materia di appalti, in materia di licenziamenti illegittimi. Ammissibilità dei quesiti referendari. In particolare la Consulta, con sentenza n. 28/2017, dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50, d.lgs. n. 81/2015, aventi ad oggetto la disciplina del lavoro accessorio, istituto introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 e oggetto di numerose e profonde modifiche. Ed è proprio quest’evoluzione, a parere della Corte, il motivo per cui non può essere attribuito, alle disposizioni in parola, il carattere di norma costituzionale per relazione alla materia del lavoro occasionale le novelle normative medio tempore intervenute hanno comportato la perdita dei caratteri di occasionalità dell’esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere il lavoro accessorio, rendendolo alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e, quindi, non necessario. Responsabilità solidale in materia di appalti. Ammissibile anche la richiesta di abrogazione referendaria dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, che disciplina il regime di tutela della complessiva posizione giuridica dei lavoratori impiegati in appalti e opere di servizio così la Consulta, con sentenza n. 27/2017. L’abrogazione, infatti, riguarda la deroga al regime di responsabilità solidale consentita alla contrattazione collettiva nazionale e la articolata disciplina processuale dell’azione esperibile dal lavoratore, mentre non è investita dal quesito la disciplina sostanziale della responsabilità solidale negli appalti, comprensiva degli obblighi tributari e dell’azione di regresso del committente. Licenziamenti illegittimi. Al contrario, risulta inammissibile la richiesta di referendum abrogativo del d.lgs. n. 23/2015, nella sua interezza, e, integralmente o per parti, dell’art. 18, comma 1, 4-8, l. n. 300/1970. Spiega la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2017, che il quesito sulla disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi non è ammissibile per diverse ragioni, in primis a causa del suo carattere propositivo attraverso una manipolazione della struttura linguistica dell’art. 18 Stat. Lav. vigente, comporta un assetto normativo sostanzialmente nuovo che si risolve in uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo. fonte www.ilgiuslavorista.it

Corte Costituzionale, sentenza 11 gennaio 2017 27 gennaio 2017, n. 27 Presidente Grossi Redattore Morelli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata il 9 dicembre 2016, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare promossa da quattordici cittadini italiani con annuncio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2016, serie generale, n. 69 anche sul seguente quesito Volete voi l’abrogazione dell’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 comma 2, limitatamente alle parole Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, e alle parole Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. ? . 2. L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito il seguente titolo abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti . 3. Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione dell’ordinanza, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio dell’11 gennaio 2017, dandone regolare comunicazione ai sensi dell’art. 33 della legge n. 352 del 1970. 4. In data 5 gennaio 2017, i presentatori della richiesta e la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 33, terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970, hanno depositato, ciascuno, una propria memoria, con la quale, rispettivamente, i primi illustrano le ragioni di ammissibilità del quesito referendario, mentre la seconda ne sostiene l’inammissibilità, sia per la condizione di incertezza normativa che deriverebbe dal ripristino della antinomia tra le discipline recate dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 e dall’art. 1676 del codice civile, sia per il contrasto della normativa di risulta con gli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., venendo meno l’equilibrio sinallagmatico garantito dalla vigente formulazione dal citato art. 29, comma 2, in relazione, sempre, alla portata della regolamentazione dettata dall’art. 1676 cod. civ. 5. Nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2017, la difesa dei presentatori ha insistito per una pronuncia di ammissibilità della richiesta di referendum popolare e, pur non opponendosi alla replica orale dell’Avvocatura generale dello Stato, ha affermato di ritenerne non rituale l’intervento. Ciò in ragione del fatto rimesso alla valutazione in sentenza di questa Corte che tale intervento risulterebbe richiesto con atto sottoscritto e che si assume, quindi, proveniente dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e non dal Presidente del Consiglio stesso. Considerato in diritto 1. Preliminarmente, va esclusa l’irritualità dell’intervento, in questo giudizio, dell’Avvocatura generale dello Stato irritualità che i promotori del referendum hanno prospettato per il profilo della provenienza della correlativa richiesta da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e non dal Presidente di detto Consiglio, come invece prescritto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri . È pur vero, infatti, che, come dedotto dalla difesa dei promotori, ai sensi dell’art. 5, lettera f , della richiamata legge n. 400 del 1988, le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87 , relative all’intervento o alla costituzione nei giudizi di legittimità costituzionale, sono direttamente attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, che le esercita a nome del Governo. Questa disposizione, però, non rileva nel presente giudizio, sia perché l’intervento dell’Avvocatura dello Stato è in questo caso richiesto con delibera del Consiglio dei ministri adottata ai sensi non già del citato art. 5 della legge n. 400 del 1988, ma dell’art. 33 della legge 25 marzo 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo , in materia, quindi, ricompresa nella delega generale di firma al Sottosegretario perché non rientrante tra le ipotesi di correlativa esclusione , sia perché l’atto sottoscritto dal Sottosegretario, del quale qui si discute, non altro è che la mera comunicazione all’Avvocatura che al Sottosegretario comunque compete del contenuto della delibera del Consiglio dei ministri favorevole alla presentazione di memoria in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo n. 170/2016 . 2. La Corte è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della su menzionata richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 , limitatamente alle parole Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti e alle parole Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori . 3. La richiesta è stata dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 2016, dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, che ha attribuito al quesito il seguente titolo abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti . 4. L’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, nella sua attuale formulazione frutto di numerosi, e anche recentissimi, interventi novellatori, tra cui quello dettato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita , che ne segna essenzialmente la portata attinta dal quesito referendario disciplina il regime di tutela della complessiva posizione giuridica dei lavoratori impiegati in appalti di opere o di servizi. In particolare, il comma 2, interessato dalla richiesta di abrogazione referendaria, reca la disciplina della responsabilità solidale di committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori ma rispetto a questi ultimi soltanto nel limite, decadenziale, di due anni dalla cessazione dell’appalto per i crediti retributivi, previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati in appalti di opere o di servizi. Disciplina, questa, che può essere derogata da disposizioni della contrattazione collettiva nazionale che individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti . Inoltre, sempre in forza della norma dettata dal citato comma 2, la responsabilità solidale grava sul committente imprenditore o datore di lavoro, con esclusione, quindi, delle ipotesi in cui il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale come disposto dal successivo comma 3-ter . Deve, poi, trattarsi di appalto privato , giacché come precisato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto IVA e altre misure finanziarie urgenti , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 il comma 2 dell’art. 29 non è applicabile in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche . Peraltro, l’art. 9 del citato d.l. n. 76 del 2013 ha esteso il regime della solidarietà anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Il comma 2 dell’art. 29 detta, poi, la disciplina processuale della solidarietà, per le obbligazioni anzidette, di committente e appaltatore, i quali devono essere convenuti unitamente in giudizio, con la facoltà del committente di eccepire, nella prima difesa, il beneficium excussionis in relazione al patrimonio dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori . Ove l’eccezione sia tempestiva, il giudice accerta la responsabilità di tutti gli obbligati, ma il lavoratore non potrà agire in executivis contro il committente prima di aver escusso infruttuosamente il patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori . Infine, l’ultima parte del comma 2 non interessata dalla richiesta referendaria regola, in base ai principi generali, l’assolvimento degli obblighi del sostituto di imposta da parte del committente che ha eseguito il pagamento, nonché l’azione di regresso in suo favore. 5. Il quesito, che investe la deroga al regime di responsabilità solidale che può essere apportata dalla contrattazione collettiva e la disciplina processuale sopra richiamata, è ammissibile. 6. Nessuna preclusione proviene dai divieti posti dall’art. 75, secondo comma, Cost., né da profili attinenti a disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente obbligato. Non colgono nel segno neppure i rilievi di inammissibilità sollevati dall’Avvocatura generale dello Stato, giacché, in sede di controllo di ammissibilità dei referendum, il relativo giudizio non può investire profili di illegittimità costituzionale della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta tra le altre, sentenza n. 13 del 2012 , là dove, peraltro, proprio la normativa di risulta, nel caso della richiesta abrogativa in esame, manterrebbe intatta la sua specialità rispetto alla disciplina dell’art. 1676 del codice civile, già solo considerando tra i vari aspetti di diversificazione che tale ultima norma trova applicazione anche negli appalti pubblici. 7. Il quesito risponde, poi, ai requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, anche se formulato con la cosiddetta tecnica del ritaglio sentenze n. 26 e n. 28 del 2011 . Esso si incentra su un medesimo istituto quello della responsabilità solidale negli appalti a tutela della posizione dei lavoratori in essi impiegati interamente disciplinato all’interno dello stesso comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, proponendo l’ablazione di due corpi di disposizioni autonome, in esso presenti, rispetto a quella che persiste di risulta. In altri termini, l’ablazione riguarda la deroga al regime di responsabilità solidale consentita alla contrattazione collettiva nazionale e la articolata disciplina processuale dell’azione esperibile dal lavoratore mentre, ciò che rimane in vita, secondo il quesito, è la disciplina sostanziale della responsabilità solidale negli appalti, comprensiva degli obblighi tributari e dell’azione di regresso del committente. Sicché, l’elettore è chiaramente posto nell’alternativa di mantenere ferma l’attuale disciplina del comma 2 dell’art. 29, ovvero depurarla, seccamente , dei profili anzidetti, per lasciare intatta soltanto la disciplina sostanziale sulla responsabilità solidale di committente imprenditore o datore di lavoro e appaltatore e eventuali subappaltatori, ristabilendo, sostanzialmente, il testo della norma come scritto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007 , poi rimodulato dai successivi interventi novellatori. Dunque, il quesito che incide su profili accessori e non connaturati o essenziali rispetto alla disciplina della solidarietà per le obbligazioni relative a crediti maturati dal prestatore impiegato nell’appalto che risponde alle regole generali di cui agli artt. 1292 e seguenti cod. civ. palesa una matrice razionalmente unitaria ed evidenzia i caratteri della chiarezza ed omogeneità. P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 , limitatamente alle parole Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, e alle parole Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. , richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 9 dicembre 2016, dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Corte Costituzionale, sentenza 11 gennaio 2017 27 gennaio 2017, n. 26 Presidente Grossi Redattore Lattanzi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2016, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo, promossa da quattordici cittadini italiani con annuncio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69, serie generale, dell’anno 2016 , sul seguente quesito Volete voi l’abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 nella sua interezza e dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento comma l, limitatamente alle parole previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 del codice civile comma 4, limitatamente alle parole per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, e alle parole , nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto comma 5 nella sua interezza comma 6, limitatamente alla parola quinto e alle parole , ma con attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi e alle parole , quinto o settimo comma 7, limitatamente alle parole che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e alle parole nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo comma 8, limitatamente alle parole in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento , alle parole quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di e alle parole , anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti . 2. L’Ufficio centrale ha integrato il quesito, essendo stato omesso il punto interrogativo alla fine. Il medesimo Ufficio centrale ha altresì attribuito al quesito la seguente denominazione abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi . 3. Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione dell’ordinanza, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio dell’11 gennaio 2017, dandone comunicazione ai sensi dell’art. 33 della legge n. 352 del 1970. 4. Nell’imminenza della camera di consiglio, i promotori della richiesta referendaria hanno depositato una memoria nella quale chiedono che questa Corte la dichiari ammissibile. La richiesta sarebbe chiara, omogenea e saldamente ancorata a una matrice razionalmente unitaria . Il sì al quesito lascerebbe in vigore quale normativa di risulta una disciplina precisa e rigorosamente unitaria, incentrata sulla tutela reale della reintegrazione nel posto di lavoro per la generalità dei licenziamenti illegittimi, in tutti i casi in cui il datore di lavoro occupi alle sue dipendenze più di cinque lavoratori. In vista di questa finalità il quesito implica anzitutto l’abrogazione dell’intero decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 , il quale per i lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore ha ulteriormente modificato il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo, rispetto a quanto già era stato fatto con le modificazioni apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita all’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Statuto dei lavoratori , limitando le ipotesi di reintegrazione e prevedendo negli altri casi una tutela solo obbligatoria. Sotto questo aspetto l’abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015 nella sua interezza si salderebbe perfettamente con l’abrogazione parziale di talune disposizioni dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 che limitano i casi di licenziamento illegittimo in cui è prevista la tutela reale. Nella medesima prospettiva, secondo la difesa dei promotori, si giustificherebbe la richiesta di abrogazione parziale delle disposizioni dell’ottavo comma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, volta a rendere applicabile nei confronti di tutti i datori di lavoro con più di cinque dipendenti il regime di tutela reale nel caso di licenziamento illegittimo. Questa richiesta infatti, senza creare alcuna norma nuova o estranea alla trama del testo attuale dell’ottavo comma dell’art. 18, mirerebbe all’abrogazione della clausola generale che, per l’applicazione del regime della reintegrazione, identifica la soglia dimensionale generale di più di quindici dipendenti , e lascerebbe in vigore, quale unica soglia dimensionale quella di più di cinque dipendenti , prevista per l’impresa agricola. In altri termini con l’abrogazione parziale richiesta si rimuoverebbero limiti connessi per legge a una clausola considerata speciale solo per essere riferita a un novero più circoscritto di imprese quelle agricole , ma dotata della medesima funzione di limite alla reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati, nel caso di organizzazioni imprenditoriali di minori dimensioni. In pratica, con il referendum, precisano i promotori, quella che si è configurata come clausola generale più di quindici lavoratori viene come tale ad essere abrogata, e dunque a non essere più applicabile mentre, di contro e peraltro con un’abrogazione parziale che solo rimuove limiti ad essa connessi per legge per rapporto all’agricoltura e che è solo espansiva della sua operatività, quella che era clausola speciale più di cinque dipendenti rimane l’unica clausola sulla soglia dimensionale, come tale di generale applicazione. Non c’è pertanto, anche per questo aspetto, alcuna innovazione estranea alla legislazione previgente, tale da tramutare il referendum in uno strumento che trapassi gli effetti di un’abrogazione parziale delle disposizioni dettate dal legislatore politico-parlamentare . Questa Corte, già con la sent. n. 41/2003, [avrebbe] del resto ammesso il quesito su plurime disposizioni di legge, talune delle quali da abrogare solo parzialmente , in quanto tendente ad allargare la platea dei beneficiari della tutela reale . La difesa dei promotori aggiunge che l’obiettivo perseguito con l’abrogazione dell’intero decreto legislativo n. 23 del 2015 non è diverso da quello perseguito con la parziale abrogazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in ragione della univocità e unitarietà del risultato, costituito dalla reductio ad unum della disciplina sanzionatoria per i licenziamenti illegittimi, da applicare al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di cinque dipendenti formula risultante in seguito alle abrogazioni oggetto della richiesta referendaria . 5. Anche l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria per la Presidenza del Consiglio dei ministri e ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile la richiesta referendaria. In via preliminare la difesa statale richiama la giurisprudenza costituzionale che ha escluso la possibilità di scindere il quesito e impone che esso venga scrutinato ed eventualmente poi sottoposto al voto popolare nella sua interezza, così come formulato dai promotori e approvato dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione. Pertanto il difetto di confezionamento , ancorché di parte di esso, comporterebbe inevitabilmente l’inammissibilità dell’intero quesito. Il quesito sarebbe inammissibile in quanto il referendum oggetto del giudizio non si proporrebbe semplicemente di abrogare, in tutto o in parte, l’art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma, in virtù di un intervento manipolativo, avrebbe l’effetto di delineare una disciplina del licenziamento illegittimo completamente nuova e diversa anche rispetto a quella esistente prima degli interventi modificativi del 2012 e del 2015, estranea al contesto normativo di riferimento disciplina che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo , né direttamente costruire . Si tratterebbe, in altri termini, di un referendum con carattere surrettiziamente propositivo e manipolativo, e questo rilievo varrebbe in modo particolare per la richiesta di abrogazione di parte dell’ottavo comma dell’art. 18, volta ad estendere la garanzia della reintegrazione nel posto di lavoro ad ambiti precedentemente esclusi vale a dire ai datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, con meno di quindici dipendenti mediante l’applicazione estensiva di una regola contenuta nella stessa disposizione ma riferita al settore agricolo. La richiesta referendaria in esame sarebbe inoltre priva di univocità. In un unico quesito sarebbero contenute, in realtà, richieste differenti così sarebbe preclusa all’elettore l’opportunità di modulare la propria risposta sulla diversità dei valori legislativi sottesi alle singole disposizioni oggetto di referendum . Secondo l’Avvocatura generale dello Stato si possono individuare almeno quattro distinti quesiti che si celano nella formulazione, formalmente unitaria, ed in particolare quello relativo all’abrogazione totale del D.Lgs. n. 23/2015 quello relativo all’abrogazione di parte dell’art. 18 della L. n. 300/1970 per gli assunti dal marzo 2015 quello relativo agli assunti prima del marzo 2015, riguardante l’abrogazione delle modifiche dell’articolo 18 contenute nella legge Fornero del 2012 infine, un quarto, con cui si chiede l’applicazione del nuovo articolo 18 come riformulato a seguito dell’operazione di ritaglio effettuata dai confezionatori del quesito a tutti i datori di lavoro che abbiano almeno sei dipendenti . Il quesito sarebbe inoltre privo di chiarezza, considerato che dalla lettura dello stesso non si potrebbe comprendere quale sarebbe il risultato dell’abrogazione proposta, con l’effetto di non consentire all’elettore la libera e consapevole espressione del voto. 6. Nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2017, la difesa dei promotori ha insistito per una pronuncia di ammissibilità della richiesta di referendum popolare e, pur non opponendosi alla replica orale dell’Avvocatura generale dello Stato, ha affermato di non ritenerne rituale l’intervento. Ciò in ragione del fatto rimesso alla valutazione in sentenza, di questa Corte che tale intervento risulterebbe richiesto con atto sottoscritto e che si assume, quindi, proveniente dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e non dal Presidente del Consiglio stesso. Considerato in diritto 1. Preliminarmente, va esclusa l’irritualità dell’intervento, in questo giudizio, dell’Avvocatura generale dello Stato irritualità che i promotori del referendum hanno prospettato per il profilo della provenienza della correlativa richiesta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e non dal Presidente di detto Consiglio, come sarebbe invece prescritto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri . È vero, infatti, che come dedotto dalla difesa dei promotori , ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f , della richiamata legge n. 400 del 1988, le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87 , relative alla partecipazione nei giudizi di legittimità costituzionale, sono direttamente assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri, che le esercita a nome del Governo. Questa disposizione però non rileva nel presente giudizio, sia perché l’intervento dell’Avvocatura erariale è in questo caso richiesto con delibera del Consiglio dei ministri adottata ai sensi non già del citato art. 5 della legge n. 400 del 1988, ma dell’art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo , in materia, quindi, ricompresa nella delega generale di firma al Sottosegretario perché non rientrante tra le ipotesi di correlativa esclusione , sia perché l’atto sottoscritto dal Sottosegretario, del quale qui si discute, non altro è che la mera comunicazione all’Avvocatura che al Sottosegretario comunque compete del contenuto della delibera del Consiglio dei ministri favorevole alla presentazione di memoria in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo in questione. 2. La richiesta di referendum abrogativo, su cui questa Corte deve pronunciarsi in base all’art. 75, secondo comma, della Costituzione, riguarda il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 , nella sua interezza, e, integralmente o per parti, i commi primo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Statuto dei lavoratori , nel testo introdotto dall’art. 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita . Quest’ultima normativa ha modificato il regime di garanzia del lavoratore in caso di licenziamento individuale illegittimo, restringendo le ipotesi di tutela reale, conseguita tramite la reintegrazione nel posto di lavoro, ed espandendo invece i casi di tutela obbligatoria, affidata alla sola indennità risarcitoria sulla cui misura la novella è altresì intervenuta . In seguito, e con riferimento ai lavoratori assunti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il d.lgs. n. 23 del 2015 ha ulteriormente circoscritto le fattispecie di tutela reale, con la correlativa espansione della tutela obbligatoria. È rimasto invece fermo che la prima si applica solo se il datore di lavoro occupa in ciascuna unità produttiva o in ciascun Comune più di quindici dipendenti, ovvero più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, e in ogni caso se occupa più di sessanta dipendenti nel complesso. Il quesito referendario, per mezzo dell’abrogazione integrale del d.lgs. n. 23 del 2015 e parziale dell’art. 18, con riferimento ai commi primo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, della legge n. 300 del 1970, nel testo introdotto dalla legge n. 92 del 2012, si propone, per un verso, di eliminare queste novità normative e, per l’altro, di estendere la tutela reale oltre la dimensione occupazionale del datore di lavoro appena ricordata. Difatti, incidendo con la tecnica del ritaglio sull’ottavo comma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, si otterrebbe l’effetto, in caso di esito favorevole del referendum, di applicare la tutela reale a qualunque datore di lavoro che occupa, complessivamente, più di cinque dipendenti, introducendo un limite minimo che non ha mai operato nel nostro ordinamento a tal fine, se non con riferimento al caso peculiare dell’imprenditore agricolo. 3. Le norme oggetto del quesito referendario sono estranee alle materie per le quali l’art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso all’istituto del referendum abrogativo. 4. Occorre altresì verificare se il quesito si conforma agli ulteriori limiti di ammissibilità del referendum abrogativo che la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha costantemente ricavato dalla Costituzione, e l’esito della verifica, come si vedrà, è negativo. 5. Il quesito è inammissibile anzitutto a causa del suo carattere propositivo, che lo rende estraneo alla funzione meramente abrogativa assegnata all’istituto di democrazia diretta previsto dall’art. 75 Cost. Come si è visto, il quesito manipola il testo vigente dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 attraverso la tecnica del ritaglio, ovvero chiedendo l’abrogazione, quanto ai commi primo, quarto, sesto, settimo e ottavo, di frammenti lessicali, così da ottenere, per effetto della saldatura dei brani linguistici che permangono, un insieme di precetti normativi aventi altro contenuto rispetto a quello originario. Questa tecnica, risolvendosi anch’essa in una abrogazione parziale della legge, non è di per sé causa di inammissibilità del quesito ex plurimis , sentenza n. 28 del 2011 , e anzi si rende a volte necessaria per consentire la riespansione di una compiuta disciplina già contenuta in nuce nel tessuto normativo, ma compressa per effetto dell’applicabilità delle disposizioni oggetto del referendum sentenze n. 16 e n. 15 del 2008, n. 34 e n. 33 del 2000, n. 13 del 1999 . Altra cosa invece è la manipolazione della struttura linguistica della disposizione, ove a seguito di essa prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo. Ne discende che tale assetto, trovando un mero pretesto nel modo con cui certe norme sono state formulate sul piano lessicale, sarebbe da imputare direttamente alla volontà propositiva di creare diritto, manifestata dal corpo elettorale. In questo caso si realizzerebbe uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo. Fin dalla sentenza n. 36 del 1997, infatti, è stato dichiarato inammissibile il quesito referendario [che] si risolve sostanzialmente in una proposta all’elettore, attraverso l’operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell’originaria ratio e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2003, n. 50 e n. 38 del 2000 . 6. L’odierno quesito referendario si vale della tecnica del ritaglio, operando in particolare, ma non solo, sull’ottavo comma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970. Nel testo vigente questa disposizione subordina il ricorso alla tutela reale a una dimensione occupazionale che il legislatore ha determinato in più di quindici dipendenti per unità produttiva o per Comune, ovvero in più di sessanta dipendenti nel complesso. Per la sola impresa agricola, il limite relativo all’unità produttiva e all’ambito territoriale è abbassato a più di cinque lavoratori. Attraverso la soppressione di alcune parole si otterrebbe una norma del seguente tenore le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di cinque dipendenti . L’espressione numerica cinque , contenuta nel testo vigente della norma, concretizza un apprezzamento che, in relazione all’unità produttiva o al medesimo Comune, il legislatore ha riservato all’impresa agricola, in virtù delle peculiarità in fatto e in diritto riconosciute a questa figura. Esso non esprime pertanto una scelta legislativa potenzialmente idonea a regolare il limite minimo di applicazione della tutela reale relativo al datore di lavoro, qualora il legislatore non avesse optato per l’altro di quindici. Costituisce, infatti, un dato normativo previsto con tutt’altra finalità, che si giustifica nell’ordito legislativo esclusivamente in ragione delle peculiarità cui si è innanzi accennato. Ne consegue che la manipolazione richiesta non è diretta a sottrarre dall’ordinamento un certo contenuto normativo, affinché venga sostituito con ciò che residua in seguito all’abrogazione e che, in difetto di quel contenuto, il legislatore ha predisposto perché abbia applicazione al fine di regolare la fattispecie. Essa invece, del tutto arbitrariamente, rinviene nell’espressione linguistica una cifra destinata a rispondere ad altre esigenze, e se ne serve per renderla il cardine di un regime giuridico connotato non più dalla specificità dell’impresa agricola, ma dalla vocazione a disciplinare in termini generali il limite occupazionale cui è subordinata la tutela reale. In questo senso la nuova statuizione davvero può dirsi estranea al contesto normativo sentenza n. 36 del 1997 , perché non segna l’espansione di una scelta legislativa dettata per regolare la fattispecie come conseguenza connaturata all’abrogazione, ma, rinvenendo nella disposizione un numero, il cinque , legato alla figura dell’imprenditore agricolo, lo converte nell’oggetto di una proposta al corpo elettorale di un nuovo e diverso assetto dimensionale della tutela reale. Al contrario, la decisione su quale debba essere il livello numerico cui subordinare questo effetto esige una valutazione di interessi contrapposti, che il legislatore formula con riguardo alla disciplina generale dell’istituto, e che un referendum di natura esclusivamente abrogativa non può invece determinare di per sé, grazie alla fortuita compresenza nella disposizione di indicazioni numeriche sfruttabili mediante il ritaglio. Altro sarebbe stato se il quesito referendario avesse chiesto la integrale abrogazione del limite occupazionale, perché in questo caso si sarebbe mirato al superamento della scelta stessa del legislatore di subordinare la tutela reale ad un bilanciamento con valori altri, nell’ambito di un’operazione meramente demolitoria di una certa opzione legislativa sentenza n. 41 del 2003 . Laddove non intenda abrogare quella opzione di base, ma esclusivamente articolarla in modo differente, il quesito assume invece un tratto propositivo, che ne determina l’inammissibilità. 7. Il quesito è inammissibile anche a causa del difetto di univocità e di omogeneità. Questa Corte, fin dalla sentenza n. 16 del 1978, ha ritenuto inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell’art. 75 Cost. . In seguito, si è precisato che l’elettore non deve trovarsi nella condizione di esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta , come può accadere specie quando il quesito raggiunge interi testi legislativi complessi, o ampie porzioni di essi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee sentenza n. 12 del 2014 inoltre, ex plurimis , sentenze n. 6 del 2015, n. 25 del 2004, n. 47 del 1991, n. 65 e n. 64 del 1990, n. 28 del 1987 e n. 27 del 1981 . Va da sé che l’omogeneità del quesito non può dipendere esclusivamente dalla compresenza nel medesimo testo normativo, e persino nella medesima disposizione, di più norme. Quando esse abbiano un oggetto differente, l’elettore, infatti, potrebbe volere l’abrogazione di una soltanto di tali norme, ma non dell’altra, sicché chiamarlo a votare unitariamente su entrambe ne coarterebbe la libertà di voto. Naturalmente non è sempre di immediata evidenza quando le norme prefigurino davvero ipotesi differenti, o quando esse piuttosto contribuiscano a definire una fattispecie razionalmente unitaria. In caso di dubbio indizi probanti possono trarsi dall’evoluzione normativa di un certo istituto, per verificare se le parti di cui esso si compone siano indissolubilmente legate da una comune volontà legislativa, o se, invece, esse rispondano a opzioni politiche non necessariamente unitarie, e anzi agevolmente distinguibili le une dalle altre. In quest’ultimo caso, del resto, il corpo elettorale non sarebbe investito della funzione, propria del referendum abrogativo, di rigettare un assetto di interessi voluto dal legislatore, ma si troverebbe piuttosto a ricombinarne di plurimi per dare vita a una nuova disciplina ispirata a scelte alternative, e dunque di carattere propositivo. Il requisito della omogeneità del quesito e l’inammissibilità di operazioni manipolative-propositive, in altri termini, sono aspetti di un’unica figura, determinata dalla funzione meramente abrogativa riservata dall’art. 75 Cost. al referendum. 8. Come si è detto, il quesito referendario in questione unisce l’abrogazione integrale del d.lgs. n. 23 del 2015 all’abrogazione parziale dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970. La prima normativa, a decorrere dalla sua entrata in vigore, regola i licenziamenti illegittimi con una disciplina che, rispetto a quella dell’art. 18, limita la tutela reale e ridimensiona quella indennitaria soprattutto per i lavoratori con anzianità di servizio non elevata . I promotori del referendum aggiungono che si è di fronte al tentativo di ripristinare la facoltà datoriale di adottare il licenziamento ad nutum di codicistica memoria, scelta che il nostro ordinamento aveva definitivamente escluso sin dall’introduzione della legge 604 del 1966 e che avrà il solo inconveniente, per il datore di lavoro, di imporgli un minimo esborso aggiuntivo . I due corpi normativi, oggetto dell’unico quesito referendario, anche se riguardano entrambi i licenziamenti individuali illegittimi, sono all’evidenza differenti, sia per i rapporti di lavoro ai quali si riferiscono iniziati prima o dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 , sia per il regime sanzionatorio previsto. Le richieste abrogative che li riguardano sono perciò disomogenee e suscettibili di risposte diverse. L’elettore infatti ben potrebbe volere l’abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015, rifiutando le innovazioni, rispetto all’art. 18 della legge n. 300 del 1970, contenute in tale decreto, senza però volere allo stesso tempo anche la radicale modificazione dell’art. 18, oggetto della richiesta abrogativa. Del resto non è senza significato il fatto che gran parte dell’animato dibattito politico sul cosiddetto Jobs Act e sul d.lgs. n. 23 del 2015 è stato incentrato proprio sulla modificazione che veniva apportata alla disciplina dell’art. 18, senza mettere in questione anche il contenuto di questa disposizione. 9. Sotto un altro aspetto deve rilevarsi che il quesito referendario accomuna l’effetto di estendere i casi di tutela reale, avuto riguardo alle forme di licenziamento illegittimo previste dall’ordinamento, con quello di ampliare l’ambito di operatività della tutela, perché la soggezione al meccanismo di reintegrazione dovrebbe riguardare qualunque datore di lavoro che occupi più di cinque dipendenti, anziché più di quindici, nell’unità produttiva o nel Comune, oppure complessivamente più di sessanta. Appare chiaro che in tal modo vengono accorpate in un unico quesito determinazioni, proprie della discrezionalità legislativa, che possono rispondere ad apprezzamenti diversi. Un conto infatti è stabilire in quali ipotesi di licenziamento illegittimo e attraverso quali meccanismi può essere in linea astratta tutelato il lavoratore altro conto è decidere a quale realtà, imprenditoriale o non imprenditoriale, essi vadano riservati. In questo senso è ben possibile forgiare strumenti di garanzia estremamente rigorosi, ma al contempo scegliere di renderli residuali attraverso un’applicazione circoscritta a talune categorie di datori di lavoro oppure, al contrario, accordare la tutela reale a casi del tutto limitati quanto alle cause che la giustificano, ma che siano invece di applicazione generale. Difatti gli interventi legislativi che il quesito referendario vorrebbe abrogare, tanto con riguardo alla legge n. 92 del 2012, che ha modificato l’art. 18 della legge n. 300 del 1970, quanto con riferimento al d.lgs. n. 23 del 2015, se hanno indubbiamente manifestato uno sfavore crescente del legislatore nei confronti della tutela reale, riducendone i casi oggettivi di applicazione, non hanno però inciso restrittivamente sui requisiti soggettivi di carattere dimensionale previsti fin dal testo originario dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, e poi ulteriormente arricchiti dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 Disciplina dei licenziamenti individuali . Segno questo che tale materia è stata reputata estranea alla ratio che ha sorretto invece le modifiche apportate all’art. 18 della legge n. 300 del 1970, riguardo ai casi di reintegrazione, e ha conservato, nel disegno legislativo che il quesito referendario intende contrastare, una sua autonomia. Perciò, una volontà abrogativa avente ad oggetto le modifiche di cui si è detto non necessariamente collima con una parallela volontà relativa ai limiti dimensionali di applicazione della tutela reale. Alla vicenda normativa appena ricordata, nella quale interventi finalizzati a contenere le ipotesi di tutela reale coesistono con la conferma dei requisiti soggettivi dimensionali del datore di lavoro, fanno eco le tornate referendarie degli anni 2000 e 2003, in occasione delle quali vennero distintamente sottoposti all’elettorato due diversi quesiti quello ammesso dalla sentenza di questa Corte n. 46 del 2000, che si riproponeva di abrogare la tutela reale, e quello ammesso con la sentenza n. 41 del 2003, che invece intendeva abolire ogni limite numerico ai fini dell’applicazione di detta tutela. Considerata la diversità dei quesiti, l’elettore in definitiva potrebbe desiderare che la reintegrazione torni a essere invocabile quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo, ma resti confinata ai soli datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva o Comune, o ne impiegano complessivamente più di sessanta. Oppure potrebbe volere che quest’ultimo limite sia ridotto, ma che, anche per tale ragione, resti invece limitato l’impiego della tutela reale, da mantenere nei casi in cui è attualmente prevista. Il fatto che invece il quesito referendario lo obblighi ad un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili, proponendo l’abrogazione parziale anche dell’ottavo comma, e non soltanto dei commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, comporta un’ulteriore ragione di inammissibilità. P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 , e dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento , nelle parti indicate in epigrafe, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2016, pronunciata dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione.

Corte Costituzionale, sentenza 11 gennaio 2017 27 gennaio 2017, n. 28 Presidente Grossi Redattore Prosperetti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2016, depositata il successivo 9 dicembre, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo , e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare abrogativo, promossa da quattordici cittadini italiani con annuncio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2016, serie generale, n. 69 , sul quesito così inizialmente formulato Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ? . 2. L’Ufficio centrale, con la stessa ordinanza, ha ritenuto opportuno, per maggior chiarezza e tenuto conto delle osservazioni espresse dallo stesso Comitato promotore, ascoltato all’udienza del 6 dicembre 2016, di integrare sia il testo che la sua denominazione, aggiungendo, al termine di essi, la seguente espressione voucher , con cui si indica, nel linguaggio comune, l’istituto di cui si chiede l’abrogazione. L’Ufficio centrale per il referendum, inoltre, ha constatato che, nelle more della procedura di richiesta referendaria, il terzo comma dell’art. 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è stato modificato ad opera dell’art. 1, comma 1, lettera b , del decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 . Il Comitato promotore ha, tuttavia, dichiarato la persistenza dell’interesse all’iniziativa referendaria, in quanto intesa ad abrogare nella sua interezza l’istituto, che, invece, per effetto della disposizione normativa sopravvenuta, ha subito solo la modifica di alcuni limitati aspetti concernenti modalità applicative. Per effetto di tali modifiche e per garantire maggiore trasparenza, l’Ufficio centrale per il referendum ha, quindi, ritenuto di integrare il quesito proposto aggiungendo, come richiesto dal Comitato promotore, dopo il numero 49, la seguente locuzione come modificato al suo terzo comma dal d.lgs. n. 185/2016 . L’Ufficio centrale per il referendum ha, quindi, disposto di attribuire alla terza richiesta referendaria la seguente denominazione abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio voucher ed ha dichiarato conforme a legge la richiesta del terzo quesito nella seguente formulazione Volete voi l’abrogazione degli artt. 48, 49 come modificato al suo terzo comma dal d.lgs. n. 185/2016 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 voucher ? . Con ordinanza presidenziale del 14 dicembre 2016, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha proceduto alla correzione di alcuni errori materiali. 3. Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio dell’11 gennaio 2017, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo . 4. In prossimità della camera di consiglio dell’11 gennaio 2017, sono state presentate memorie dai comitati promotori della richiesta referendaria e dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. Nella memoria presentata per i promotori della richiesta referendaria, sono state illustrate le ragioni del quesito volto ad ottenere l’integrale abrogazione dell’attuale normativa ed è stata affermata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità del quesito, in quanto conforme al disposto dell’art. 75 della Costituzione e perché omogeneo completo e chiaro. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha, per contro, chiesto di dichiarare inammissibile il referendum abrogativo, in particolare sul presupposto della necessità di una regolamentazione del lavoro accessorio, in quanto di interesse costituzionale, per essere la normativa in oggetto contraddistinta dal proposito di tutelare la dignità del lavoratore, il cui venir meno pregiudicherebbe la tutela enunciata dai principi recati dagli artt. 1, 4, 35 e 36 Cost. In tal senso l’Avvocatura erariale ha concluso rappresentando l’esigenza di preservare la disciplina di cui agli artt. 48 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2015, assumendo che ciò rende senz’altro possibili interventi modificativi della stessa, ma ad opera del legislatore e non già con una secca abrogazione ad opera referendaria . Considerato in diritto 1. Preliminarmente, va esclusa l’irritualità dell’intervento, in questo giudizio, dell’Avvocatura generale dello Stato irritualità che i promotori del referendum hanno prospettato per il profilo della provenienza della correlativa richiesta da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e non dal Presidente di detto Consiglio, come invece prescritto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri . È pur vero, infatti, che, come dedotto dalla difesa dei promotori, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f , della richiamata legge n. 400 del 1988, le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, numero , relative all’intervento o alla costituzione nei giudizi di legittimità costituzionale, sono direttamente assegnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, che le esercita a nome del Governo. Questa disposizione, però, non rileva nel presente giudizio, sia perché l’intervento dell’Avvocatura erariale è in questo caso richiesto con delibera del Consiglio dei ministri adottata ai sensi non già del citato art. 5 della legge 400 del 1988, ma dell’art. 33 della legge 25 marzo 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo , in materia, quindi, ricompresa nella delega generale di firma al Sottosegretario perché non rientrante tra le ipotesi di correlativa esclusione , sia perché l’atto sottoscritto dal Sottosegretario, del quale qui si discute, non altro è che la mera comunicazione all’Avvocatura che al Sottosegretario comunque compete del contenuto della delibera del Consiglio dei ministri favorevole alla presentazione di memoria in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo in questione. 2. La Corte è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione degli artt. 48, 49 come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185/2016 e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 voucher . La richiesta è stata dichiarata legittima, con ordinanza del 6-9 dicembre 2016, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, che ha provveduto, in esito alla modifica normativa dell’art. 49 del citato d.lgs. n. 81 del 2015 ad opera dell’art. 1 del decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 . 3. Le disposizioni oggetto del quesito referendario disciplinano l’istituto del lavoro accessorio , introdotto nell’ordinamento dagli artt. da 70 a 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 . In particolare, l’art. 70, comma 1, del citato d.lgs. n. 276 del 2003 definiva le prestazioni occasionali di tipo accessorio, come attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito a dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap b dell’insegnamento privato supplementare c dei piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti d della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli e della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà . Il comma 2 dello stesso art. 70 disponeva poi che la durata di tali attività lavorative non dovesse superare trenta giorni nel corso dell’anno solare e comunque dar luogo nello stesso anno a compensi superiori a 3 mila euro, sempre nel corso di un anno solare. A sua volta l’art. 71 stabiliva le caratteristiche soggettive dei prestatori di lavoro accessorio, individuandoli nei disoccupati da oltre un anno, nelle casalinghe, studenti e pensionati, nei disabili e soggetti in comunità di recupero, nei lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. L’art. 72 introduceva innovative modalità di pagamento, prevedendo un carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,50 euro, con un onere contributivo a fini previdenziali pari a 1 euro da versare alla Gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare , e di 0,50 euro all’Inail per fini assicurativi contro gli infortuni sul lavoro. La disposizione prevedeva l’esenzione fiscale del compenso corrisposto al lavoratore e la sua non incidenza sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore medesimo. Infine, l’art. 73 del medesimo d.lgs. n. 276 del 2003 dettava disposizioni in tema di coordinamento informativo ai fini previdenziali, prevedendo modalità per la verifica dell’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio . L’istituto in esame ha sub to nel tempo numerose, profonde, modifiche quali, in particolare, quelle recate dall’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 Disposizioni correttive del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro , dall’art. 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria , convertito in legge dall’art. 1, comma 32, lettera a , della legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita , dall’art. 7 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante Primi Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto IVA e altre misure finanziarie urgenti , convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99, e, infine, dagli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 81 del 2015, oggetto della richiesta referendaria, che hanno integralmente riscritto la disciplina delle disposizioni degli artt. 70, 71, 72, e 73 del d.lgs. n. 276 del 2003, abrogate espressamente dall’art. 55, comma 1, lettera d , del medesimo d.lgs. n. 81 del 2015. 4. La richiesta referendaria in esame risulta ammissibile. Nel caso in esame, questa Corte rileva innanzitutto che il quesito non è riconducibile, né direttamente né indirettamente, a materie sottratte dall’art. 75 Cost. al vaglio referendario. Ai fini del giudizio di ammissibilità, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, questa Corte ha individuato quattro distinti complessi di ragioni di inammissibilità del referendum abrogativo. In particolare, sono ritenute inammissibili 1 le richieste che incorrono in una delle cause di inammissibilità testualmente indicate dal secondo comma dell’art. 75 Cost. leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali , la cui interpretazione però non deve limitarsi a quella letterale ma deve, invece, essere integrata con quella logico-sistematica, affinché siano sottratte al referendum anche le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa sentenza n. 16 del 1978 2 quelle aventi ad oggetto una pluralità di domande eterogenee e carenti di una matrice razionalmente unitaria 3 quelle aventi ad oggetto non un atto avente forza di legge ordinaria, ma la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali di cui all’art. 138 Cost. 4 quelle aventi ad oggetto le disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente obbligato. Il quesito, inoltre, contrariamente all’assunto della Presidenza del Consiglio dei ministri, non inerisce a disposizioni cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa. L’evoluzione dell’istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell’esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario. Invero, attraverso i ricordati interventi normativi, la originaria disciplina del lavoro accessorio, quale attività lavorativa di natura meramente occasionale, limitata, sotto il profilo soggettivo, a particolari categorie di prestatori, e, sotto il profilo oggettivo, a specifiche attività, ha modificato la sua funzione di strumento destinato, per le sue caratteristiche, a corrispondere ad esigenze marginali e residuali del mercato del lavoro. Tale modifica appare già emblematicamente attestata dal cambiamento della denominazione della rubrica del Capo II del d.lgs. n. 276 del 2003 in cui risultano inserite le originarie previsioni normative Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti rispetto a quella recata dal Capo VI del d.lgs. n. 81 del 2015, Lavoro accessorio , nel quale sono inseriti gli articoli di cui si chiede l’abrogazione referendaria, in quanto viene a mancare qualsiasi riferimento alla occasionalità della prestazione lavorativa quale requisito strutturale dell’istituto. Nemmeno ci si può rifare a un diverso carattere costituzionalmente rilevante , in quanto una tale criterio non assurge a valore discriminante in sede di vaglio di ammissibilità di un quesito referendario. Il quesito, infine, rispetta anche le indicazioni della giurisprudenza costituzionale relative alla chiarezza, omogeneità e univocità desumibile esclusivamente dalla finalità incorporata nel quesito , cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all’incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento così sentenza n. 24 del 2011 . Sotto tale profilo, non vi sono dubbi in ordine al fatto che la domanda proposta, nel chiedere di eliminare le ricordate disposizioni del d.lgs. n. 81 del 2015, sia espressione di una matrice razionalmente unitaria, essendo l’intento referendario quello di abrogare nella sua interezza l’attuale disciplina del lavoro accessorio . Il quesito, difatti, ha una finalità autenticamente abrogativa, così da comportare, in caso di esito positivo della consultazione, l’eliminazione dall’ordinamento della disciplina in esame. P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione degli artt. 48, 49 come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185/2016 e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 voucher richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 6-9 dicembre 2016 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.