Corrispondenza nel cassonetto, postino licenziato

Il dipendente ha parlato di mera inerzia”. L’azienda invece ha ritenuto gravissimo il comportamento da lui tenuto. E questa visione è condivisa anche dai Giudici di legittimità.

Corrispondenza rinvenuta in un luogo insolito, un cassonetto. A subirne le conseguenza è il portalettere, che deve dire addio al proprio posto di lavoro Cassazione, sentenza n. 1695, sezione lavoro, depositata il 23 gennaio . Un postino pigro”. Chiarissimo l’addebito mosso da Poste Italiane. A seguito del rinvenimento in un cassonetto di centodiciannove oggetti di corrispondenza , viene licenziato il postino che quel materiale avrebbe dovuto consegnare ai destinatari. Il provvedimento aziendale è ritenuto corretto dai giudici. Difatti, prima in Tribunale e poi in Appello, viene sottolineata la grave violazione del dovere di diligenza compiuta dal lavoratore, alla luce della natura della prestazione comprensiva anche del dovere di garantire la custodia degli invii postali . E questa valutazione non viene scalfita dal richiamo all’ inerzia cui proprio il dipendente di Poste Italiane fa risalire la perdita della corrispondenza. Una reazione non spropositata del datore di lavoro. Su questa linea di pensiero si assestano anche i magistrati della Cassazione, che confermano il licenziamento del postino. In sostanza, la reazione adottata dall’azienda non pare spropositata, anzi è da ritenere, secondo i giudici, assolutamente proporzionale alla condotta del lavoratore. Su questo fronte, difatti, non si può trascurare l’importanza della regolarità e della sicurezza del servizio. Evidente, di conseguenza, il danno grave arrecato dal portalettere col proprio comportamento sia alla società che alle persone destinatarie della corrispondenza.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 ottobre 2016 – 23 gennaio 2017, n. 1695 Presidente Venuti – Relatore De Marinis Svolgimento del processo Con sentenza del 30 dicembre 2013. la Corte d'Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Latina, e rigettava la domanda proposta da A. T. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare dalla predetta Società intimata al primo in relazione all'addebito di responsabilità a seguito del rinvenimento in un cassonetto di 119 oggetti di corrispondenza la cui consegna era di competenza della zona assegnala al ricorrente. La decisione della Colle territoriale discende dall’aver questa ritenuto consistere l'addebito nella violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura della prestazione concretantesi nel dovere di garantire la custodia degli invii postali da consegnare e. pertanto, insussistenti i denunciali vizi formali relativi alla mancata individuazione da parte del giudice del titolo della responsabilità e al mutamento dell'oggetto della contestazione e. di contro sussistente e tale da integrare gli estremi del giustificato motivo soggettivo l'addebito mosso, per essere riconducibile al lavoratore il comportamento di inerzia cui il medesimo là risalire la perdita degli oggetti postali ed essere tale comportamento pienamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 56. comma V. lett. c , del CCNL di categoria. Per la cassazione di tale decisione ricorre il T., affidando l'impugnazione a due motivi. poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 7. L. n. 300/1970 in relazione all'art. 2119 cc. ed agli artt. 54. 55. 56. 57 e 76 lett. c del CCNL di categoria dell'11.7.2007. ribadisce l'eccezione di genericità della contestazione insita nell'incerta ascrivibilità dell'addebito a dolo o a colpa del lavoratore e tale da incidere sulla stessa percezione dell'addebito da parte del medesimo e sull'esercizio da parte sua del diritto di difesa come anche sull'operazione ermeneutica di sussunzione del fatto nelle ipotesi di illecito contemplate nel codice disciplinare recato dal CCNL. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è inteso a censurare l'opzione della Corte territoriale di fondare su presunzioni, nella specie, a detta del ricorrente, prive di efficacia probatoria, il convincimento in ordine alla gravità del danno con conseguente illegittima inversione dell'onere della prova già censurata nel ricorso in appello ma del tutto pretermessa in sede di decisione da parte della Corte territoriale. I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono qui essere trattati congiuntamente, si appalesano infondati. In effetti, mentre appare congruamente motivata in relazione al tenore della contestazione e delle stesse giustificazioni presentate dal lavoratore l'individuazione da parte della Corte territoriale della connotazione soggettiva della mancanza addebitata in termini di mera colpa ab origine, così da risultare prive di fondamento le censure qui riproposte dal ricorrente con riguardo alla genericità della contestazione e all'immutazione, sotto il profilo soggettivo, della medesima ad opera della stessa Corte, la sussumibilità della mancanza medesima nella più grave ipotesi di illecito colposo di cui all'art. 56, comma V, lett. c , del CCNL legittimante l'irrogazione della sanzione espulsiva emerge dalla formulazione del giudizio di proporzionalità in cui la valutazione della gravità della condotta è giudizio di fatto rimesso al giudice del merito a prescindere da qualsiasi impulso di parte e, ove congruamente motivato -come è a dirsi nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha argomentato sulla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dalla regolarità e sicurezza del servizio alla ravvisabilità di un danno grave alla Società e ai terzi-insindacabile in questa sede. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dandosi atto del raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso notificato in data successiva al 31.1.2013 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed sull'accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13