Rito Fornero: il ricorso per cassazione deve essere proposto entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione sul reclamo, pena l’inammissibilità

La notifica del testo integrale della sentenza con cui la Corte d’Appello decide il reclamo previsto dall’art. 1, comma 58, Legge n. 92/2012 Legge Fornero , effettuata dal cancelliere mediante PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione ex art. 1, comma 62, legge n. 92, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., posto che tale norma non si applica nel caso in cui norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, art. 325 e 326 c.p.c

La notifica del testo integrale della sentenza con cui la Corte d’Appello decide il reclamo previsto dall’art. 1, comma 58, Legge n. 92/2012 Legge Fornero , effettuata dal cancelliere mediante PEC, ex art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv., con modif, dalla l. n. 221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione ex art. 1, comma 62, legge n. 92, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90/2014, conv., con modif., dalla l. n. 114/2014, posto che tale norma non si applica nel caso in cui norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, art. 325 e 326 c.p.c Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 794, pubblicata il 13 gennaio 2017. Il caso. Un lavoratore proponeva ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 48, della cosiddetta Legge Fornero, al Tribunale del lavoro al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dal datore di lavoro. Il Tribunale con ordinanza respingeva la domanda. Proponeva opposizione il lavoratore ma nuovamente il Tribunale pronunciava sentenza di rigetto dell’opposizione. A seguito di reclamo ex art. 1, comma 58, Legge n. 92/2012, la Corte d’Appello dichiarava l’illegittimità del licenziamento, disponendo la reintegrazione del lavoratore e la condanna al pagamento del risarcimento conseguente. Proponeva allora ricorso per cassazione l’azienda, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della medesima legge n. 92/2012. Il ricorso per cassazione previsto dal rito Fornero”. La vicenda esaminata trae origine dal regime di impugnazione previsto dal rito speciale di impugnazione dei licenziamenti previsto dalla legge n. 92/2012, Legge Fornero . In particolare, il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello decide sul reclamo proposto, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. Soltanto in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'art. 327 c.p.c., secondo quanto stabilito dal successivo comma 64. La comunicazione della sentenza a mezzo PEC fa scattare il termine breve. Ciò premesso, nel caso in esame la decisione della Corte d’appello sul reclamo proposto venne comunicata dalla cancelleria alle parti costituite a mezzo PEC. Comunicazione di cui il Supremo Collegio dà atto riportando integralmente il testo delle attestazioni di invio telematico, acquisite dalla cancelleria della corte territoriale. In esse si evince che la decisione sul reclamo venne comunicata alle parti in data 31 ottobre 2014. Posto che il ricorso per cassazione venne notificato in data 31 marzo 2015, deve concludersi per la sua tardività e conseguentemente inammissibilità. Gli Ermellini richiamano un principio di diritto già enunciato con la decisione n. 10525/2016 , in ambito di procedimento per dichiarazione di fallimento, ove era stato affermato che la disposizione di cui all’art. 133 c.p.c., come novellato dalla L. n. 114/2014 , secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno. Il principio, a cui la Corte ha inteso dare continuità, è che il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, L. Fall., ex art. 18, commi 14 e 15, o, come nel caso qui deciso, per l’art. 1, commi da 47 a 66, legge n. 92/2012. Deve pertanto essere affermato il seguente principio la notifica del testo integrale della sentenza che definisce il reclamo proposto ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 92/2012, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , d.l. n. 179/2012, ex art. 16, comma 4, convertito con L. n. 221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione ai sensi dell’art. 1, comma 62, legge n. 92/2012, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal d.l. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c Il ricorso proposto è stato così dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 settembre 2016 – 13 gennaio 2017, n. 794 Presidente Nobile – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo Con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 1, comma 48, Legge c.d. Fornero n. 92/2012, depositato il 30 gennaio 2013, V.A. adì il giudice del lavoro di Salerno, chiedendo dichiararsi l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 16 agosto 2012, previa contestazione disciplinare di cui alle missive del 25 e 26 luglio 2012, con richiesta altresì di reintegra nel posto di lavoro in precedenza occupato e di ogni conseguente tutela risarcitoria. L’addebito consisteva nel possesso ingiustificato, da parte del dipendente, di alcune confezioni di prodotti alimentari, provenienti da container in sosta nelle aree di pertinenza della società e rinvenute da militari della G.d.F. a bordo dell’autovettura nel corso di un controllo al varco portuale , nonché nel possesso ingiustificato di confezioni di prodotti vari, trovati in un armadietto e sotto la scrivania all’interno dell’ufficio, sempre provenienti da container in sosta nelle aree di pertinenza della società. Peraltro, con le stesse missive la società rappresentava che la condotta, aggravata per aver agito in concorso morale con un collega di lavoro sorpreso nella stessa situazione, era direttamente connessa con lo svolgimento delle mansioni assegnate in quanto tenuta durante la prestazione lavorativa, all’interno dell’area portuale e nell’ufficio al quale aveva accesso il dipendente ed integrava presumibilmente i reati di furto e di contrabbando, esponendo l’azienda a grave nocumento morale e materiale e compromettendo il rapporto fiduciario. Con una successiva lettera del 16 agosto 2012 la società, dopo aver disatteso le giustificazioni fornite dall’incolpato, motivava la decisione di intimare contestualmente il licenziamento. Instauratosi contraddittorio, con la costituzione della convenuta S.p.a. SALERNO CONTAINER TERMINAL, che resisteva alle pretese avversarie, il giudice adito mediante ordinanza dell’undici luglio 2013, rigettava la domanda, ritenendo provati i fatti di appropriazione di cui alla contestazione, connotati da elevata gravità in quanto, oltre ad integrare estremi di reato, erano stati commessi durante l’orario di lavoro ed in occasione dell’espletamento della prestazione. Avverso tale ordinanza proponeva opposizione il V. , dolendosi della mancata pronuncia sull’eccezione di nullità/illegittimità del contestato recesso per la dedotta violazione dell’art. 7 L. n. 300/70 sotto diversi profili, osservando altresì che l’espletata istruttoria non aveva confermato l’ipotizzata sottrazione di merce, avendo anzi consentito di appurare che alcuna denuncia di furto era stata presentata. Resisteva all’opposizione la Società convenuta. L’opposizione veniva respinta con sentenza in data 11 febbraio 2014, avverso la quale interponeva poi reclamo il V. , osservando, tra l’altro, che in sede penale il gip aveva respinto l’opposizione della società SALERNO CONTAINER TERMINAL avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. per la ritenuta insussistenza di elementi idonei a sostenere in giudizio l’accusa di furto o di ricettazione. La società si costituiva ancora in giudizio, instando per il rigetto del reclamo. La Corte di Appello di SALERNO con sentenza n. 1165 del 22 ottobre 2014 pubblicata mediante deposito in forma telematica il successivo 31 ottobre dello stesso anno , in accoglimento del reclamo ed in riforma della impugnata sentenza n. 582/14, annullava il licenziamento di cui alla comunicazione del 16 agosto 2012, per l’effetto condannando la società resistente - reclamata, alla reintegrazione dell’attore nel posto di lavoro, nonché al pagamento, in suo favore, di un’indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre che al pagamento delle spese di lite ivi liquidate. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la S.p.a. SALERNO CONTAINER TERMINAL – SCT con atto notificato il 13-04-2015, laddove tra l’altro si legge che veniva impugnata la sentenza numero 1165, pubblicata il 31-10-2014, non notificata , ricorso affidato a DUE motivi 1 vizi della motivazione in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, che era stato oggetto di discussione art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. - rinvenimento di merce proveniente da container in sosta in area doganale, destinata al mercato estero, nella disponibilità del V. 2 violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 1 L. n. 604/66, nonché dell’art. 35 lettera B c.c.n.l. lavoratori portuali in vigore dal primo gennaio 2009, con proroghe, per aver negato la giusta causa al licenziamento intimato al dipendente infedele . V.A. ha resistito all’impugnazione avversaria, mediante controricorso, di cui alla relata di notifica a mezzo posta in data 22-05-2015, eccependo l’inammissibilità in rito e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso proposto dalla società. In particolare, il controricorrente ha rilevato la tardività di detto ricorso, in quanto proposto ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 1 della legge numero 92/2012, nella specie ratione temporis applicabile, atteso che il ricorso introduttivo era stato proposto il 30 gennaio 2013, perciò successivamente all’entrata in vigore della citata legge, il cui articolo 1, comma 67, stabilisce tra l’altro che il nuovo rito si applica ai processi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 92 18 luglio 2012 . Per contro, nel caso di specie la sentenza, che accoglieva il reclamo, era stata pubblicata e comunicata, tramite posta elettronica certificata, lo stesso giorno 31-10-2014 come da attestazione telematica a cura della cancelleria della Corte di Appello Salerno - sezione lavoro - di avvenuta comunicazione/notificazione della sentenza in data 31-10-14 . In seguito, è stata depositata memoria, ex art. 378 c.p.c., dell’avv. A. Freda per la società ricorrente, che confuta l’eccezione di inammissibilità sollevata ex adverso, poiché nel biglietto di cancelleria mancava l’espresso avvertimento che si trattava di notificazione eseguita ex art. 16 dl n. 179 del 2012. Inoltre, ha pure richiamato l’art. 45 della L. 114/14, di conversione del D.I. n. 90/2014, laddove è espressamente detto che la mera comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c Va ancora, peraltro, che la ricorrente ha prodotto copia conforme, integrale, della sentenza n. 1165/22-31 ottobre 2014, rilasciata il 19 dicembre 2014 all’avv. Freda per uso ricorso cassazione copia che reca in calce inoltre la seguente dicitura è copia di provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di cancelleria. Si attesa il deposito in data 31-10-14 e la sottoscrizione con forma digitale da parte del giudice. f.to il funzionario giudiziario dr.ssa Maria Antonietta Tierno. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile, poiché tardivamente proposto. Invero, nel caso di specie è pacificamente applicabile, ratione temporis , il c.d. rito Fornero di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 92 in G.U. n. 153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136 , in vigore dal 18/07/2012, il cui art. 1, comma 67, in particolare, stabilisce che i commi da 47 a 66 i quali disciplinano il procedimento si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Orbene, come già detto in narrativa, la controversia di cui è causa risulta essere stata introdotta dal V. con ricorso in data 30 gennaio 2013, sicché operano le disposizioni di tale rito speciale, secondo cui in particolare OMISSIS 62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. OMISSIS 64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile”. Dunque, alla luce del chiarissimo tenore dell’anzidetta disciplina legislativa, il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 del codice di rito, per poter tempestivamente ricorrere, si applica nella sola ipotesi in cui non vi sia stata comunicazione o notificazione della decisione sul reclamo commi 62 e 64 . La maggiore novità, introdotta dal legislatore del 2012, rispetto alla previgente disciplina di cui agli artt. 325 e segg. c.p.c. che resta applicabile in tutti gli altri casi in cui non opera la normativa speciale de qua in tema d’impugnazioni, è data dal rilievo processuale attribuito anche alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo emette, mentre il codice di rito non prevedeva alcuna decorrenza in caso di mera comunicazione della sentenza, ma unicamente dalla notificazione, ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del c.d. termine lungo v. la decadenza ex art. 327 c.p.c. . Nel caso qui in esame la Società ricorrente ha dato testualmente atto che la sentenza impugnata n. 1165, emessa il 22 ottobre 2014 data del dispositivo è stata pubblicata, mediante deposito, il successivo 31-10-2014, e non notificata senza ulteriori precisazioni in proposito . Per dirimere ogni dubbio, tenuto conto pure delle specifiche eccezioni di tardività poste dal controricorrente, all’esito della precedente udienza pubblica svoltasi il 5 maggio 2016, il collegio disponeva l’acquisizione del fascicolo di ufficio per il reclamo, con inoltre acclusa certificazione a cura della competente Cancelleria della Corte di Appello di Salerno, in ordine alla sentenza de qua, circa la relativa comunicazione ex L. n. 92/2012 , se avvenuta per esteso o meno, alle parti, soprattutto alla società reclamata Salerno Container Terminal S.p.a. , attuale ricorrente. Pertanto, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di questa Corte per i conseguenti adempimenti. Quindi, è stata fissata nuovamente la pubblica udienza per il 15-09-2016 e per la quale risultano dati rituali avvisi alle parti i cui difensori peraltro non sono comparsi a detta nuova udienza - cfr. gli avvisi tramite p.e.c. diramati e consegnati agli avv.ti Pelliccioni Patrizia e Freda Annunziata per la ricorrente, nonché agli avv.ti Molinara, Gazzoni e Marano per il controricorrente, tutti in data 16-06-2016 . Nelle more è stata pure data ottemperanza a quanto disposto con la succitata ordinanza collegiale del 5/6 maggio 2016. In particolare, la Corte d’Appello di Salerno ha fatto qui pervenire il seguente messaggio di posta elettronica certificata con i richiesti documenti, in data sei settembre 2016, unitamente alle allegate ricevute telematiche attestanti la comunicazione alle parti, come rappresentate e difese, della sentenza Corte di Appello Salerno Sez. Lavoro n. 1165/2014 R.G. 1023/2014 parti V.A. /Salerno Container Terminal S.p.a. , pubblicata in data 31 ottobre 2014. Le attestazioni telematiche di cui sopra, come risulta dai dati riassuntivi in essa contenuti, certificano l’avvenuta consegna della comunicazione di cancelleria e indicano come oggetto deposito - pubblicazione sentenza, dispositivo letto in udienza. Tali attestazioni sono corredate dal file contenente la relativa sentenza ”. CORTE APPELLO DI SALERNO Sezione Corte d’Appello Salerno sez. lavoro ATTESTAZIONE TELEMATICA Attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti alla comunicazione/notificazione di cancelleria eseguita in data 31 ottobre 2014 nei confronti di ANNUNZIATA FREDA RITO LAVORO 2 GRADO Numero di ruolo 1023/2014 Giudice VIGNES VINCENZO Attore principale V.A. Convenuto principale SALERNO CONTAINER TERMINAL S.P.A. Si dà atto che in data 31 ottobre 2014 alle ore 13 17 la cancelleria del CORTE APPELLO DI SALERNO in persona di AMODEO ALDA ha inviato il messaggio di posta elettronica certificata identificato con OMISSIS a ANNUNZIATA FREDA c/o FREDA ANNUNZIATA C.SO V. EMANUELE N. 58 - SALERNO all’indirizzo di posta elettronica certificata avvannunziatafreda at pec.ordineforense.salerno.it. L’indirizzo è stato reperito da REGISTRO GENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI. L’invio prevede che la PEC venga ricercata sino al primo riscontro positivo nei registri INIPEC PROFESSIONISTI, REGISTRO GENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI. Tale messaggio, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario identificata con XXXXXXX, è stata consegnata in data 31 ottobre 2014 alle ore 13 18 DATI RIASSUNTIVI DELLA COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE TELEMATICA Mittente CORTE APPELLO DI SALERNO Operatore AMODEO ALDA - Data e ora invio messaggio 31 ottobre 2014 alle 13 17 Id messaggio inviato OMISSIS Data e ora accettazione 31 ottobre 2014 alle 13 18 Id Ricevuta avvenuta accettazione XXXXXXX Data e ora consegna 31 ottobre 2014 alle 13 18 Id Ricevuta avvenuta consegna XXXXXXX Segue testo inviato con la PEC Comunicazione di cancelleria Sez./Coll. 01 Tipo procedimento Diritto del Lavoro Numero di Ruolo generale 1023/2014 Giudice VIGNES VINCENZO Ricorr. principale V.A. Resist. principale SALERNO CONTAINER TERMINAL S.P.A. Oggetto DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE DISPOSITIVO LETTO IN UDIENZA Descrizione DEPOSITATA PUBBLICATA SENTENZA DISPOSITIVO N. 1165/2014 LETTO IN UDIENZA Note Notificato alla PEC / in cancelleria il 31/10/2014 13 17 Registrato da AMODEO ALDA Si rende noto che il messaggio contenente le ricevute di avvenuta consegna o di mancata consegna è disponibile per la consultazione integrale nel registro di cancelleria. La presente attestazione telematica è stata redatta automaticamente dal registro di cancelleria in data 06 settembre 2016 alle ore 14 52 dall’operatore B.M. . Con l’anzidetto messaggio p.e.c. è stata, inoltre, trasmessa analoga ATTESTAZIONE TELEMATICA della Corte di Appello di Salerno, relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti alla comunicazione/notificazione di cancelleria eseguita in data 31 ottobre 2014 nei confronti dell’avv. Maurizio MARANO che risultava come unico procuratore costituito per il reclamante V.A. . Dunque, alla stregua delle anzidette univoche e rituali certificazioni è certo che la sentenza qui impugnata fu regolarmente ed integralmente comunicata tramite p.e.c., contestualmente alla sua pubblicazione in data 31-10-2014, ossia mediante posta elettronica certificata ai procuratori costituiti per entrambe le parti del giudizio di reclamo laddove peraltro, come visto, l’avv. Annunziata Freda per la società reclamata, attuale ricorrente, si faceva poi consegnare dalla competente Cancelleria, per uso ricorso per cassazione, il 19-12-2014 anche la copia conforme cartacea, integrale, della medesima pronuncia del 22/31-10-14, quindi prodotta unitamente al deposito dell’atto notificato il 13-04-2015 , ancorché non notificata a cura di parte, sicché il termine di giorni sessanta, espressamente previsto dal succitato comma 62 a pena di decadenza perciò indubbiamente perentorio, con conseguente improrogabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 c.p.c. decorreva dal 31-10-2014, mentre il ricorso risulta essere stato proposto molto tempo 31 marzo / 13 aprile 2015 dopo la scadenza dei successivi sessanta giorni, ossia a distanza di cinque mesi 151 giorni dal 31 ottobre 2014 sino al 31 marzo 2015, qualora si voglia considerare quest’ultima più vicina data, quale presumibile richiesta della notifica dell’atto. Dunque, come visto, l’ordinario termine, lungo, semestrale di cui al suddetto art. 327, è qui inapplicabile alla stregua dell’anzidetta disciplina speciale. In altre parole, alla luce delle richiamate disposizioni di legge, nel caso del ricorso proposto dalla SALERNO CONTAINER TERMINAL, risultando come accertato avvenuta la comunicazione tramite p.e.c. della sentenza impugnata, nel suo testo integrale, contestualmente al deposito della medesima, non poteva più aversi riguardo alla disciplina, dettata dall’art. 327 del codice di rito con riferimento al termine semestrale già annuale, c.d. lungo, poi ridotto a sei mesi dall’art. 46, co. 17, L. 18 giugno 2009, n. 69 , ma unicamente al termine di sessanta giorni, dalla comunicazione, per contro come visto abbondantemente scaduto cfr. per altro verso anche Cass. Sez. 6 - L, ordinanza n. 17278 del 23/08/2016, secondo cui in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, dal momento della sua trasmissione per via telematica mediante p.e.c., il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l’ha pronunciato e legalmente noto a tutti . In particolare, poi, si attagliano perfettamente al caso di specie qui in esame, per identità di ragioni con riferimento a normative speciali per molti versi tra loro simili, le argomentazioni svolte dalla sezione civile di questa Corte con la sentenza n. 10525 del 19/04 - 20/05/2016, secondo cui la notifica del testo integrale della pronuncia di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, l. fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c In motivazione, con la suddetta pronuncia, è stato in particolare ricordato che già con l’ordinanza n. 23526/2014 si era rilevato che la modifica del secondo comma dell’art. 133 c. p. c. - operata con l’art. 45, comma 1, lett. b , del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c. p. c. - era finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni soltanto nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incideva sulle norme processuali, derogatorie e speciali come l’art. 348 ter, terzo comma, c. p. c., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c. p. c. , che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno. Il principio, dunque, cui la sentenza della I sez. civile di questa Corte, n. 10525, ha espressamente inteso dare continuità, è che il nuovo testo dell’art. 133, II comma, c.p.c. non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, ex art. 18, 14 e 15 co., L. F E, nella ricostruzione sistematica, tale conclusione si ancorava, altresì, al disposto dell’art. 16, 4 comma, del dl. 179/2012, convertito nella l. 221/2012, secondo cui nei procedimenti civili le comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria avvengano per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Pertanto, anche ai sensi della succitata speciale normativa, vigente ex L. n. 92/2012, nel caso qui in esame indubbiamente ratione temporis applicabile, l’impugnata sentenza deve considerarsi ritualmente comunicata in data 31-10-2014 per ogni effetto di legge alle parti, di guisa che da tale comunicazione decorreva il termine, di cui all’art. 325 c.p.c., per proporre ricorso per cassazione, in mancanza di preventiva formale notifica, non applicandosi d’altro canto il termine lungo di cui all’art. 327, che, in forza di quanto sul punto contemplato dagli anzidetti commi 62 e 64 62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. OMISSIS 64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile , opera in via residuale, cioè nella sola ipotesi in cui il provvedimento emesso a seguito del reclamo non sia stata comunicato alle parti, ovvero non sia stato formalmente comunicato cfr. altresì Cass. civ. Sez. 6 - 3, n. 2594 in data 11/12/2015 - 09/02/2016 la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione, sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo. Nei sensi anzidetti anche v. Cass. civ. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 2595 in data 11/12/2015 - 09/02/2016. Nelle more v. altresì Cass. lav. 10/05 - 28/09/2016, n. 19177 del 28/09/2016, secondo cui il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all’art. 1, comma 62, della I. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c , norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria. Cfr. ancora Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 25119 del 14/12/2015, Sezioni un. civ. n. 25208 del 15/12/2015, Cass. n. 20236 del 09/10/2015 ed ancora Cass. n. 25115 del 14/12/2015, secondo cui in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione - o notificazione, se anteriore - dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., dovendo intendersi pertanto il riferimento all’applicazione dell’art. 327 c.p.c. in quanto compatibile , come limitato ai casi in cui tale comunicazione o notificazione sia mancata . Pertanto, nella specie il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché la sentenza de qua risulta comunicata integralmente allorché fu pubblicata in data 31-10-2014, mediante deposito in via telematica, mentre la notifica del ricorso è stata chiesta il 31-03-2015 notifica eseguita il 13-042015 , dunque ben oltre il termine di giorni sessanta di cui al II comma dell’art. 325 c.p.c La preclusione ostativa al ricorso de quo comporta, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, sicché non possono esaminarsi nel merito i relativi motivi. La soccombente società va dunque condannata al pagamento delle spese per questo giudizio di legittimità, essendo tenuta, per altro verso, anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato come per legge. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la società ricorrente alle relative spese, liquidate in Euro 4000,00 quattromila/00 per compensi professionali ed in Euro 100,00 cento/00 per esborsi oltre spese forfettarie generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore di parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.