L’INPS assicura il suo credito, la notifica della cartella esattoriale è valida

La notifica della cartella esattoriale durante il procedimento concorsuale di liquidazione dei debiti ereditari non è atto di esecuzione. L’ente previdenziale ha il potere di condurre un mero accertamento dell’esistenza del suo credito.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 299/17, depositata il 10 gennaio. Il caso. La Corte d’appello di Ancona accoglieva l’impugnazione dell’INPS contro la sentenza del Tribunale della stessa città e rigettava l’opposizione dell’erede contro la cartella di pagamento per i crediti contributivi notificatagli nel 2007. La motivazione del rigetto rilevava che nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e del compimento delle formalità previste per la liquidazione della stessa nell’interesse di tutti i creditori e i legatari, l’ente previdenziale ha la possibilità di notificare il titolo esecutivo volto ad ottenere l’accertamento dell’incontestabilità della sua pretesa. Avverso tale decisione l’erede adiva alla Suprema Corte eccependo che, una volta accettata l’eredità con beneficio d’inventario e instaurata la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, il divieto di promuovere procedure esecutive su richiesta dei creditori previsto dall’art. 506 c.c., preclude all’INPS il potere di notificare la cartella esattoriale del de cuius agli eredi. La notifica della cartella esattoriale dell’INPS all’erede, assimilata al precetto. La Cassazione, sulla scorta di un principio giurisprudenziale ormai consolidato, afferma che, nel caso di specie, la cartella esattoriale notificata all’erede svolge una funzione analoga a quella del precetto, intimazione volta a far adempiere ad un obbligo derivante da un titolo esecutivo atto preliminare dell’esecuzione forzata . La giurisprudenza, con questa affermazione, identifica la cartella di pagamento dei contributi previdenziali come il preannuncio dell’azione esecutiva e non l’atto esecutivo in sé. Pertanto, essendo la cartella al di fuori dell’esecuzione forzata, esclude che la sua notificazione rientri nel divieto previsto dall’articolo sopra citato. Di conseguenza, tale divieto, per i motivi appena rilevati, non può considerarsi operante nella fattispecie in esame, poiché riferito, secondo la Corte, alle sole procedure esecutive, tra le quali non rientra la notifica in esame. Questa, concludono gli Ermellini, non preclude ai creditori il potere di procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo nei confronti degli eredi del de cuius debitore. Il principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte afferma il principio secondo cui, in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità beneficiata, i creditori del de cuius possono proporre contro l’erede azioni di condanna od anche di mero accertamento dell’esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito, stante l’autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l’inizio di procedure esecutive individuali. . Alla luce del principio appena riportato, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 novembre 2016 – 10 gennaio 2017, n. 299 Presidente D’Antonio – Relatore Doronzo Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata in data 10/12/2010, la Corte d'appello di Ancona, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Ancona tra l'Istituto e D.B., ha rigettato l'opposizione proposta dal B., quale erede di M.B., contro la cartella di pagamento per crediti contributivi notificata in data 19/6/2007. 2. La Corte ha infatti rilevato che, nel caso in esame, ossia di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e dei compimento delle formalità previste dall'art. 498 codice civile per la liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e i legatari, l'ente previdenziale non può promuovere procedure esecutive individuali dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dall'art. 499 e ss. cod.civ., ma non gli è preclusa la possibilità di notificare il titolo esecutivo volto ad ottenere l'accertamento della incontestabilità della sua pretesa. 3. Contro la sentenza, il B. propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo, cui resistono con controricorso l'Inps e Equitalia Marche s.p.a. L'Inps deposita memoria. Motivi della decisione 1. L'unico motivo è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 506 c.c. cod.proc.civ. si assume che, accettata l'eredità con beneficio d'inventario e instaurata la procedura concorsuale di liquidazione dei debiti ereditari, il divieto di promuovere procedure esecutive ad istanza dei creditori previsto dall'art. 506, comma 10 cod.civ., preclude all'istituto di previdenza il potere di notificare la cartella esattoriale agli eredi beneficiati. 2. Il motivo è infondato. 3. È infatti opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che, nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, la cartella di pagamento svolge una funzione analoga a quella dei precetto, di cui all'art. 480 cod. proc. civ. essa invero, al pari di quest'ultimo atto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, del d.p.r. n. 602 dei 1973 v. Corte Cost. 4 aprile 2007, n. 111 . 4. La cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto Cass. ord. 29 luglio 2016, n. 15966, con cui si è esclusa l'applicabilità dell'art. 2304 c.c. che disciplina il beneficiurr excussio-nis relativamente alta soia fase esecutiva v. pure Cass. 13 gennaio 2016, n. 384 Cass. ord. 15 aprile 2011, n. 8704, nonché Cass., S.U., 18 marzo 2010, n. 6539, secondo cui la cartella esattoriale costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia . 5. L'assimilabilità della cartella di pagamento al precetto, ponendola al di fuori e prima dell'esecuzione forzata, esclude che la sua notificazione possa rientrare nel divieto previsto dall'art. 506 c.p.c., il quale colpisce gli atti di esecuzione veri e propri e non anche gli atti diretti all'accertamento del credito. 6. Il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 c.c. in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 cod.civ. Cass. 21 aprile 2016, n. 8104 Cass. 3 dicembre 2008 n. 28749 Cass. 14 marzo 2003 n. 3791 e Cass. 30 marzo 2001 n. 4704 . 7. è stato così affermato il principio secondo cui, in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, i creditori dei de cuius possono proporre contro l'erede sia in sede ordinaria che monitoria azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità dei loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 cod. civ., stante l'autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso Cass. dei 27 gennaio 2011, n. 1948 Cass. 3 dicembre 2008, n. 28749 . 8. E poi onere del soggetto chiamato all'eredità e nei cui confronti la notificazione avvenuta opporsi per resistere alla pretesa dell'ente cfr. Cass. 3 settembre 2007, n. 18534 . 9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato alla luce del seguente principio di diritto la cartella di pagamento con la quale l'ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto ne consegue che la sua notificazione all'erede in pendenza della procedura di liquidazione dell'eredità con beneficio d'inventario non cade nel divieto previsto dall'art. 506 c.c. che vieta le procedure esecutive dopo la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'articolo 496 c.c. 10.11 ricorso deve pertanto essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dei ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei contro ricorrente, delle spese del presente giudizio liquidate in € 1300,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.