Quando è necessaria (e quando non lo è) l’affissione del codice disciplinare

Quando la condotta contestata al lavoratore appaia in violazione non di generali obblighi di rientranti nel c.d. minimo etico , ma di regole comportamentali negozialmente introdotte e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l’affissione del codice disciplinare – ai fini dell’irrogazione di una sanzione disciplinare - è sempre necessaria.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 54 depositata il 3 gennaio 2017. Il caso. La Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava legittima la sospensione disciplinare per 8 giorni adottata da un istituto di credito nei confronti di un proprio dipendente, colpevole di avere concesso affidamenti senza una corretta valutazione della classe di rischio a soggetti che ne presentavano una elevata e, per di più, senza considerare il collegamento tra loro esistente così superando il limite di credito attribuito alla sua competenza le cui regole erano contenute in una circolare interna del 2003 . Ad avviso dei Giudici di merito, in particolare, risultava irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare poiché la condotta contestata al dipendente discendeva non da regole di comportamento dettate dalla contrattazione collettiva, bensì da disposizioni interne della banca in materia di affidamenti bancari ed erogazione di finanziamenti, come tali rientranti nel generale dovere di cui all’art. 2104 c.c. la cui violazione comportava la lesione di interessi del datore di lavoro indipendentemente dal loro inserimento nel codice disciplinare. Contro tale sentenza il lavoratore ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. I principi sono identici, sia per le sanzioni conservative che per quelle espulsive. Con un primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 7 Stat. lav., sul presupposto che – a differenza delle sanzioni espulsive – per le sanzioni conservative il potere disciplinare del datore di lavoro potrebbe essere esercitato solo a seguito di una norma secondaria codice disciplinare soggetta all’onere della pubblicità . Motivo che tuttavia non viene condiviso dalla Cassazione la quale, richiamando il proprio consolidato orientamento Cass. nn. 13414/2013 1926/2011 17763/2004 , ribadisce come la questione dell’estensibilità alle sanzioni conservative del principio secondo cui qualora il comportamento sanzionato sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico, abbia da tempo trovato soluzione positiva, anche in ragione del fatto che sarebbe contraddittorio affermare la sussistenza di un interesse del lavoratore ad essere previamente edotto della possibilità di essere destinatario di una sanzione conservativa per i detti comportamenti e negarla in presenza di sanzioni di carattere espulsivo, le quali sono ben più afflittive . Quando l’inadempimento deriva dalla violazione di una regola aziendale, deve essere affisso il codice disciplinare. Con un ulteriore motivo lo stesso ricorrente rilevava come, trattandosi della violazione di una circolare interna del datore di lavoro e di norme aziendali, fosse comunque necessaria l’affissione del codice disciplinare. Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso decidendo nel merito la controversia. Ed infatti, ad avviso della Corte, nel caso di specie l’inadempimento del lavoratore non riguardava condotte rientranti nel c.d. minimo etico o di rilevanza penale riconoscibili come tali e sanzionabili senza necessità di specifica previsione , ma di norme di azione derivanti da direttive interne della banca che possono mutare nel tempo . Il tema dunque, ad avviso della Cassazione, non era la conoscibilità della norma di condotta, ma la conoscibilità del suo rilievo a fini disciplinari identificando ogni condotta rientrante nell’obbligo di diligenza in quanto violativa di direttive aziendali con le ipotesi per le quali non è necessaria l’affissione del codice disciplinare [ ] si priva infatti la previsione di cui all’art. 7 Stat. lav. [ ] della sua funzione sostanziale di garanzia di legalità e prevedibilità dell’esercizio del potere disciplinare, realizzata mediante la pubblicizzazione della delimitazione concordata dalle parti collettive nell’ambito dell’intervento repressivo in relazione alla tipizzazione degli addebiti, alla graduazione della loro rilevanza ed alla correlazione delle sanzioni previste .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 ottobre 2016 – 3 gennaio 2017, n. 54 Presidente Nobile – Relatore Ghinoy Svolgimento del processo Con la sentenza n. 496 del 2010, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione per otto giorni dal servizio e dalla retribuzione adottata dalla Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. nei confronti di C.A. in data 24/8/2007, a motivo delle reiterate anomalie riscontrate nella concessione del credito a tre gruppi aziendali, in, violazione delle norme interne ed in particolare della Circolare n. 12316 del 2003 e delle relative istruzioni operative. La Corte territoriale riteneva che nel caso fosse irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare valorizzata dal Tribunale, dal momento che la condotta contestata al lavoratore non trovava la propria fonte nelle regole di comportamento dettate dalla contrattazione collettiva, ma discendeva dalle disposizioni interne alla società in materia di affidamenti bancari ed erogazione di finanziamenti, sicché si trattava di regole inerenti al dovere di cui all’articolo 2104 c.c., la cui violazione comportava la lesione di interessi del datore di lavoro, indipendentemente dal loro inserimento nel codice disciplinare. Negava inoltre che sussistesse la tardività della contestazione disciplinare, considerato che la verifica ispettiva che aveva portato all’emergere delle condotte contestate era terminata il 27 marzo 2007 e la contestazione era del 25 maggio. Nel merito degli addebiti, riferiva che era emerso che l’appellato aveva concesso affidamenti senza una corretta valutazione della classe di rischio a soggetti che ne presentavano una elevata, e senza considerare il collegamento tra di loro esistente, sicché l’affidamento complessivo era stato superiore al limite attribuito alla sua competenza la sanzione risultava quindi congrua e proporzionata alla gravità in concreto dei fatti, anche per la posizione dell’appellato all’interno dell’azienda ed il ruolo da lui rivestito, nonché per la pluralità delle violazioni accertate. Per la cassazione della sentenza C.A. ha proposto ricorso, affidato ad otto motivi, cui ha resistito con controricorso la Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. Intesa Sanpaolo s.p.a., quale società incorporante Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello di Venezia per i seguenti motivi 1.1. con il primo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L.n. 300 del 1970 e sostiene che per le sanzioni conservative il potere disciplinare del datore di lavoro potrebbe essere esercitato solo a seguito della predisposizione di una normativa secondaria codice disciplinare soggetta all’onere della pubblicità, diversamente dalle sanzioni espulsive, per le quali, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte di Cassazione, quando la sanzione attenga a comportamenti che la coscienza sociale considera lesivi delle regole fondamentali del vivere civile, l’illiceità del comportamento può essere conosciuta e apprezzata da lavoratore senza bisogno di preavviso del datore di lavoro. 1.2. Come secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L.n. 300 del 1970 e rileva che nel caso, trattandosi di violazione di una circolare del datore di lavoro e di norme aziendali, occorreva l’affissione del codice disciplinare e la pubblicizzazione delle disposizioni interne. 1.3. Come terzo motivo, deduce violazione degli articoli 2106 c.c., 7 della L. n. 300 del 1970, omessa motivazione ed omesso esame su un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte d’appello affrontato la questione, che era stata proposta fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, secondo la quale la Cassa di Risparmio non aveva rispettato il principio di parità di trattamento con altri lavoratori che, pur avendo realizzato comportamenti ben più gravi, erano stati sanzionati in modo più lieve. 1.4. Come quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione, in quanto a fronte dell’argomentazione del Tribunale secondo la quale l’omessa affissione del codice disciplinare determinava l’illegittimità della sanzione, trovando questa la sua causa della violazione di norme contrattuali specifiche, Ca.ri.Ve non aveva proposto appello, limitandosi ad argomentare nel ricorso che l’omessa affissione dell’unica norma dei C.C.N.L. materia di provvedimento disciplinare non poteva incidere sulla conoscibilità delle disposizioni specifiche settoriali violate dal signor C. . 1.5. Come quinto motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e ribadisce che la contestazione disciplinare del 25/5/2007 sarebbe tardiva, poiché i fatti contestati sono relativi al periodo dall’aprile 2005 all’agosto 2006, erano noti da tempo agli organi di controllo e le operazioni erano state segnalate attraverso la procedura di work list ai diretti superiori e agli organi di controllo fin dal gennaio 2006. 1.6. Come sesto motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 V comma della L.n. 300 del 1970 e sostiene che il lasso di tempo di tre mesi intercorso tra la contestazione disciplinare e l’irrogazione della sanzione del 24/8/2007 non sarebbe in alcun modo giustificabile. 1.7. Come settimo motivo, ancora sulla tardività della contestazione e sulla cumulabilità delle infrazioni, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 5 della L. n. 300 del 1970 e riferisce che per fatti analoghi già a lui contestati nel 2004 e 2005, Ca.ri.Ve non aveva adottato alcun provvedimento disciplinare ed anzi lo aveva encomiato con una lettera di lode, mentre per il periodo successivo altri comportamenti sostanzialmente identici erano stati ritenuti integrare gravi violazioni, così impedendogli di adeguare la condotta per non aggravare la sua posizione. 1.8. Come ottavo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 V comma della L.n. 300 del 1970 e sostiene che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che la Banca non aveva fornito la prova dell’inadempimento contestato. 2. Il primo motivo non è fondato. Alla questione dell’estensibilità o meno anche alle sanzioni conservative del principio secondo il quale in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere all’affissione del codice disciplinare, è stata data soluzione positiva dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale la Corte territoriale si è attenuta. Si è in proposito rilevato che in tali casi il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità e gravità della propria condotta Cass. 13414 del 2013, n. 1926 del 2011, n. 17763 del 2004 , anche qualora ne derivi l’irrogazione di un sanzione conservativa, dovendosi d’altro canto considerare che sarebbe contraddittorio affermare la sussistenza di un interesse del lavoratore ad essere previamente edotto della possibilità di essere destinatario di una sanzione conservativa per i detti comportamenti e negarla in presenza di sanzioni di carattere espulsivo, le quali sono ben più afflittive. 3. Il secondo motivo è invece fondato. 3.1. Le condotte contestate al C. sono state ritenute disciplinarmente rilevanti in quanto realizzate in violazione della Circolare n. 12316 del 12.6.2003 e delle relative Istruzioni denominate principi guida per la gestione del credito , disposizioni che attengono, secondo quanto riferisce la Corte territoriale, alla valutazione di parametri oggettivi, riferiti alla consistenza del patrimonio del debitore, alla sua capacità di reddito ed alla presenza di garanzie prestate da terzi. 3.2. Dandosi continuità alla soluzione già assunta in fattispecie analoga da Cass. n. 22626 del 03/10/2013, si rileva che non si verte qui nel caso di doveri fondamentali del lavoratore, di condotte rientranti nel c.d. minimo etico o di rilevanza penale e rientranti nella coscienza sociale, riconoscibili come tali e sanzionabili senza necessità di specifica previsione, ma di norme di azione che derivano da direttive interne della Banca, che possono mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato, così come può mutare nel tempo, anche in relazione al luogo, al momento ed alla tipologia del cliente, il grado di elasticità consentito nella loro applicazione. Ne deriva che l’ambito ed i limiti della rilevanza ai fini disciplinari dell’inosservanza di tali disposizioni, nonché la gravità della stessa ai fini di adeguatezza della sanzione, dovevano essere previamente posti a conoscenza dei dipendenti, nell’osservanza delle prescrizioni dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970. 3.3. Non si discute quindi di conoscibilità della norma di condotta, ma di conoscibilità del suo rilevo a fini disciplinari identificando ogni condotta rientrante nell’obbligo di diligenza in quanto violativa di direttive aziendali con le ipotesi per le quali non è necessaria l’affissione del codice disciplinare, come in sostanza opina la Corte territoriale, si priva infatti la previsione dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970 - che impone la previa pubblicizzazione delle norme disciplinari relative alle sanzioni ed alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata della sua funzione sostanziale di garanzia di legalità e prevedibilità dell’esercizio del potere disciplinare, realizzata mediante la pubblicizzazione della delimitazione concordata dalle parti collettive dell’ambito dell’intervento repressivo, in relazione alla tipizzazione degli addebiti, alla graduazione della loro rilevanza e gravità ed alla correlazione con le sanzioni previste. 3.4. Deve quindi ribadirsi il principio, già affermato da Cass. n. 15218 del 21/07/2015, che quando la condotta contestata al lavoratore appaia violatrice non di generali obblighi di legge o di obblighi rientranti nel c.d. minimo etico e acquisiti dalla coscienza sociale, ma di regole comportamentali negozialmente introdotte e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l’affissione del codice disciplinare prevista dal I comma dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970 si presenta necessaria. 4. Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi, che attengono a momenti successivi alla propedeutica affissione del codice disciplinare, nella fattispecie a formazione progressiva costituita dal procedimento di irrogazione della sanzione. 5. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. 6. La causa può essere decisa nel merito ex art. 384 II c. c.p.c. la mancata affissione del codice disciplinare, valorizzata dal Tribunale, non è stata revocata in dubbio con i motivi di appello, come trascritti nella sentenza della Corte veneziana e richiamati anche a pg. 17 e 18 del controricorso , considerato che con il gravame si assumeva piuttosto che l’affissione facesse capo ai direttori di ogni ufficio e che la stessa comunque fosse irrilevante in considerazione della conoscibilità delle disposizioni violate. Non sono quindi necessari ulteriori accertamenti di fatto e, essendo l’omessa affissione del codice disciplinare presupposto di legittimità della sanzione, può quindi procedersi in questa sede al rigetto della domanda di accertamento della legittimità della sanzione disciplinare in scrutinio, proposta in primo grado dalla Cassa di risparmio di Venezia s.p.a 7. Le spese dei giudizi di merito vengono compensate in ragione del loro esito alterno, determinato dalla necessità di un intervento di nomofilachia chiarificatrice degli ambiti di non necessarietà dell’affissione del codice disciplinare. Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza ex art. 91 c.p.c P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla Cassa di risparmio di Venezia s.p.a. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la Cassa di risparmio di Venezia s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.