Non spetta al lavoratore la qualificazione giuridica dell’evento infortunistico

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione afferma in termini più estesi un principio, già enunciato precedentemente, attinente ai rapporti tra infortunio e malattia professionale e tra la qualificazione giuridica e la modificazione della causa petendi nel processo giuslaburista.

La Corte di Cassazione ha espresso un nuovo principio di diritto con la sentenza n. 23533/16 depositata il 18 novembre. Il caso. Un lavoratore, avendo riportato due infortuni alle mani, aveva ottenuto un risarcimento ad opera dell’INAIL con connesso riconoscimento di una rendita per inabilità permanente. Tale sentenza veniva appellata dall’istituto previdenziale, il quale, a seguito dell’espletamento di una nuova ctu che riqualificava l’evento da infortunio a malattia professionale, lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c. e produzione del vizio di ultrapetizione , in quanto non era possibile trasformare un infortunio in malattia professionale, senza che fosse stata presentata a monte un’apposita domanda ed un normale iter amministrativo . La Corte d’appello, quindi, riformava la sentenza di primo grado. Avverso questa decisione, il lavoratore decideva di ricorrere in Cassazione. Le doglianze del lavoratore. Due sono i motivi presentati dal ricorrente da una parte, il fatto che il lavoratore non ha alcun onere di presentare un’apposita domanda amministrativa onde ottenere la tutela assicurativa né di qualificare gli eventi infortunistici, essendo tale qualificazione compito del giudice dall’altra, il fatto che la pretesa avanzata fosse stata considerata sotto il profilo letterale, senza valutare il contenuto della stessa . Tali motivi, valutati unitariamente, sono ritenuti fondati dalla Suprema Corte. La qualificazione giuridica dell’infermità del lavoratore, infatti, non preclude in alcun modo al giudice di conoscere e decidere la domanda proposta in giudizio dal lavoratore , in quanto il diritto alla prestazione assicurativa risponde ad una visione unitaria . La Corte di Cassazione si era già espressa sul contenuto degli oneri dell’assicurato, che si limitavano alla semplice specificazione dei sintomi patologici, essendo il giudice vincolato solo dai fatti morbosi dedotti, e non dalla loro definizione medica . Dal punto di vista processuale, inoltre, l’accertamento della malattia costituisce mera riqualificazione giuridica della fattispecie e non, come sosteneva il giudice d’appello, una vera e propria modifica dei fatti costitutivi della domanda . Causa petendi, petitum e potere qualificatorio del giudice. Si diceva precedentemente che la tutela antinfortunistica è unitaria” la Suprema Corte spiega meglio il concetto, affermando che tutte le volte in cui rimangono fermi i fatti costitutivi della tutela [] non viene a configurarsi alcun mutamento di domanda, né extrapetizione o violazione dell’art. 112 c.p.c. il petitum corrisponde alla prestazione richiesta, la causa petendi è costituita dal quadro sintomatico allegato in ricorso e l’unico limite al potere qualificatorio del giudice risiede nel rispetto dei fatti esposti dalle parti . Nel caso di specie la differente valutazione degli eventi, ad opera dei consulenti tecnici di primo e secondo grado, non comporta alcuna modifica dei fatti essenziali Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 ottobre – 18 novembre 2016, numero 23533 Presidente D’Antonio – Relatore Riverso Svolgimento del processo Con la sentenza numero 689/2010 la Corte d'Appello di Potenza accoglieva l'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Melfi che, sulla scorta di ctu, accertata la sussistenza di due infortuni sul lavoro subiti da R. A. il 23.7.1999 alla mano destra ed il 17.7.2001 alla mano sinistra, aveva condannato l'INAIL al pagamento in favore dell'istante della rendita per inabilità permanente nella misura del 13%. A fondamento della decisione di riforma la Corte sosteneva invece che, in base alla nuova ctu espletata in appello, dovesse escludersi la genesi infortunistica del quadro patologico in questione il quale configurava piuttosto una malattia effetto di micro traumi continui ad eziologia professionale che pertanto la domanda azionata non potesse accogliersi non essendo consentito modificare la causa petendi con violazione dell'articolo 112 c.p.c. e produzione del vizio di ultrapetizione ciò in quanto non era possibile trasformare un infortunio in malattia professionale, senza che fosse stata presentata a monte un'apposita domanda ed un normale iter amministrativo. Avverso detta sentenza la R. A. propone ricorso, illustrato da memoria, affidando le proprie censure a due motivi con i quali chiede la cassazione della sentenza. Resiste INAIL con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,52 e 53 T.U. 1124/1965, con riferimento agli artt. 112, 99, 100, 115, 116, 437 c.p.c. articolo 360, numero 3 c.p.c. in quanto il lavoratore non ha alcun onere di presentare una apposita domanda amministrativa onde ottenere la tutela assicurativa né di qualificare gli eventi con riferimento alle specifiche tutele previste dal TU 1124/1965 essendo compito dei giudice qualificare gli stessi eventi. 2. Con il secondo motivo il ricorso censura violazione e falsa applicazione degli artt. 112 , 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con riferimento agli artt. 2,3,52 e 53 T.U. 1124/1965, con riferimento agli artt. 112, 99, 100, 115, 116, 437 c.p.c8 articolo 360 numero 4 c.p.c. essendosi il giudice limitato a considerare la pretesa avanzata esclusivamente sotto il profilo letterale senza valutare il contenuto della stessa . 3. I due motivi, da valutarsi unitariamente per la connessione logica e giuridica che li correla, sono fondati. La qualificazione dell'infermità del lavoratore, come malattia professionale, anziché come infortunio professionale, non preclude infatti, in nessun caso, al giudice, di conoscere e decidere la domanda proposta in giudizio dal lavoratore in relazione all'una o all'altra tipologia di evento assicurato, in conseguenza della visione unitaria dei diritto alla prestazione, per come concepita all'interno del TU 11254/65. 4. Il principio è stato di recente riaffermato da questa Corte Sez. 6 L, Ordinanza numero 5004 del 14/03/2016 in relazione alla qualificazione della malattia professionale ed alla possibilità di riconoscere sia in sede amministrativa che giudiziaria la prestazione assicurativa per una malattia professionale non coincidente con quella denunciata. 5. Tanto in ossequio ai precedenti di questa Corte, coerenti con un risalente orientamento nel quale si rileva come a carico dell'assicurato sia posto il solo onere di specificare i sintomi della patologia Cass. 19 giugno 1999 numero 6175 essendo il giudice vincolato solo dai fatti morbosi dedotti, e non dalla loro definizione medica . 6. Sul versante processuale, anche al di fuori della materia assicurativa, la giurisprudenza di questa Corte Cass. Sez. L, Sentenza numero 18711 del 30/08/2006 non ha mancato poi di precisare che l'accertamento della natura dell'infermità denunciata costituisce mera riqualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio dalla parte, e non investe una vera e propria modifica dei fatti costitutivi della domanda. 7. Il principio va ora affermato in termini più estesi nel rapporto tra infortunio e malattia professionale su cui pure non manca un precedente in punto di questa Corte con la sentenza numero 16138 del 21/12/2001 talchè, tutte le volte in cui rimangono fermi i fatti costitutivi della tutela - da identificarsi essenzialmente nell'allegazione della sintomatologia accusata - non viene a configurarsi alcun mutamento di domanda, né extrapetizione o violazione dell'articolo 112 c.p.c. Posto che il petitum va identificato con la prestazione richiesta e la causa petendi è costituita appunto dal quadro sintomatico allegato in ricorso, in relazione al quale va esercitato il potere qualificatorio del giudice, il cui unico limite consiste , com'è noto, nel rispetto dei fatti esposti dalle parti Cass. Sez Unumero 1099/1998, Evangelista . 8. Nel caso di specie alcuna modifica dei fatti essenziali si era verificata ove si consideri pure che, come risulta senza contestazioni nella causa, in sede amministrativa l'INAIL aveva conosciuto i fatti qualificandoli come infortuni con erogazione dell'indennità di temporanea, salvo che per un periodo in relazione al quale l'inabilità temporanea era stata imputata dall'Istituto a malattia comune . Nel corso del primo giudizio il ctu aveva mantenuto ferma la qualificazione delle patologie denunciate come infortunio mentre in appello un secondo ctu ha sostenuto che esse fossero piuttosto effetto di microtraumi subiti sul lavoro. 9. La sentenza non si è attenuta ai sopra esposti principi e va quindi cassta. Rimosso l'ostacolo opposto dai giudici di appello, non resta che procedere all'esame della domanda, compito questo al quale provvederà il giudice di rinvio - individuato in dispositivo - il quale liquiderà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.