Il rapporto di lavoro con le rappresentanze diplomatiche all’estero è disciplinato dal contratto di lavoro individuale

In tema di personale dell'amministrazione degli affari esteri, il rapporto di lavoro di natura privatistica degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero non è regolato dalla contrattazione collettiva del settore pubblico, ma dalla disciplina speciale del titolo sesto d.P.R. n. 18/1967, modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 103/2000, che riserva al contratto individuale la fissazione della retribuzione sulla base di parametri rilevabili nel luogo in cui si svolge la prestazione, sicché non sussiste una disparità di trattamento retributivo rispetto al personale direttamente dipendente dall'amministrazione, operando il principio di cui all'art. 45, d.lgs. n. 165/2001 solo nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva.

Lo afferma la Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 23089, pubblicata l’11 novembre 2016. Domanda di dipendente in forza presso un’Ambasciata Italiana volta ad ottenere il riconoscimento della retribuzione lorda prevista per gli altri dipendenti dell’ambasciata, svolgenti medesime mansioni. Una dipendente del Ministero Affari Esteri, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l’Ambasciata d’Italia a Pechino si rivolgeva al Tribunale del lavoro al fine di ottenere il diritto al trattamento retributivo lordo percepito dagli altri impiegati svolgenti le medesime mansioni nell’ambasciata, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive derivanti. Il primo giudice accoglieva la domanda. Il Ministero impugnava la sentenza e la corte d’appello la riformava integralmente, respingendo la domanda originaria. La lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione. Le norme di cui al d.P.R. n. 18/1967. La fattispecie portata al vaglio del Supremo Collegio è disciplinata dalle norme di cui al d.P.R. n. 18/1967 in particolare l’art. 152 prevede che Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero . A sua volta l’art. 157 del medesimo decreto dispone La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati omissis . Il rapporto di lavoro all’estero è di natura privatistica Così definito il quadro normativo applicabile, Il Supremo Collegio osserva che il rapporto di lavoro del personale ministeriale assunto all’estero assume un carattere privatistico, disciplinato dalle norme del citato d.P.R. n. 18/1967 in particolare il titolo VI° . La retribuzione spettante al personale estero è quella individuata dall’art. 157 d.P.R. n. 18, cioè quella prevista dal contratto di lavoro individuale, sganciata dalla contrattazione collettiva nazionale, ma ancorata invece a parametri rilevabili nel luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. e non è applicabile l’art. 45, d.lgs. n. 165/2001. Alla luce di tale impostazione legislativa viene risolto il problema dell'individuazione del rapporto esistente tra le diverse retribuzioni di categorie di dipendenti di diverse ambasciate. Il Supremo Collegio afferma che la norma regolatrice non può essere individuata nel d.lgs. n. 165, art. 45, commi 1 e 2, il quale, rimesso alla contrattazione collettiva il trattamento fondamentale ed accessorio del personale pubblico contrattualizzato, prevede che Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi comma 2 . Questa disposizione infatti presuppone che il rapporto o i rapporti di lavoro sia o siano oggetto di regolazione collettiva, atteso che il principio di parità ivi enunziato opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale dato che in questo ambito i contratti individuali di lavoro sono validi e conservano la loro validità purché rispettino il principio di parità di trattamento di cui all'art. 45, comma 2 si veda a tal proposito Cass. n. 5139/2011 . Tale impostazione è resa evidente dallo stesso art. 45, il quale, nel disciplinare il trattamento economico accessorio tipica materia di regolazione collettiva del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche , rinvia limitatamente al periodo di servizio ivi prestato alle disposizioni del d.P.R. n. 18/1967, e successive modifiche. Corretta appare allora l’impugnata sentenza della corte territoriale, che ha fatto applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, giungendo ad una decisione logica ed immune da vizi. Il ricorso proposto è stato pertanto rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1 marzo – 11 novembre 2016, n. 23089 Presidente Macioce – Relatore Leo Svolgimento del processo La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 19/11/2010, accogliendo il gravame proposto dal Ministero degli Affari Esteri avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede resa in data 13/4/2007, respingeva la domanda proposta da L.G.M. diretta ad ottenere lo stipendio annuo lordo di Euro 88.268,00, pari al trattamento retributivo previsto per gli altri impiegati di eguale livello che svolgevano le stesse mansioni presso l’Ambasciata di Pechino, e la condanna del M.A.E., anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di Euro 98.034,00, oltre accessori ed altresì quella volta ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio con decorrenza dal 26/10/1999, oltre al diritto a percepire le quote di famiglia. La Corte territoriale osservava, per ciò che qui ancora rileva, che, nella fattispecie, si è verificata un’ipotesi di novazione oggettiva del rapporto intercorso tra la L.G. e l’Ambasciata d’Italia a Pechino che il 14/5/2002 le parti di cui si tratta hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza successiva all’apposizione del visto da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio sul Decreto ministeriale di approvazione che, nel contratto, si è stabilito che per effetto dell’opzione esercitata dalla Signora L.G.M. , il precedente rapporto di impiego decorrente dall’1/5/2001 al giorno immediatamente precedente la decorrenza del presente contratto, da certificarsi con apposito verbale, è liquidato a tutti gli effetti giuridici ed economici se e per quanto previsto . Per la cassazione della sentenza propone ricorso la L.G. articolando quattro motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 del codice di rito. Il Ministero degli Affari Esteri resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325, 417-bis, c.p.c. 12 del D.lg.vo n. 165/2001 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio, lamentando che la Corte di merito abbia respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello proposto dall’Amministrazione poiché la sentenza n. 7259/07 del giudice del lavoro di Roma è stata notificata in data 20/7/2007 al MAE, ma non in persona del funzionario delegato a rappresentare il Ministero in primo grado ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c. il cui nominativo è indicato nella memoria di costituzione in primo grado , bensì in persona del Ministro pro tempore con la conseguenza che la notificazione è nulla e, quindi, non produce l’effetto di fare decorrere il termine breve per l’impugnazione . Deduce, inoltre, che la sentenza sarebbe errata anche perché sarebbe contraddittoria, in quanto riconosce che la notifica della sentenza di primo grado è stata eseguita regolarmente presso la sede del M.A.E., in Roma, Piazzale della Farnesina, n. 1, ma ha ritenuto che la stessa sia da considerarsi nulla perché disposta in persona del Ministro pro tempore, mentre in effetti avrebbe dovuto essere fatta in persona dei funzionari delegati indicati nella memoria di costituzione di primo grado. 2. Con il secondo motivo viene denunciata, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.lg.vo n. 103/2000 3, comma 1, della legge n. 442/2001 154 del d.P.R. n. 18/67 1230, 1231, 2120 e 2697 c.c. e l’omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio. Con tale motivo si lamenta che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità abbia totalmente accolto l’appello interposto dal M.A.E. ritenendo che alla L.G. non potesse essere riconosciuta l’anzianità di servizio a decorrere dalla data della sua prima assunzione presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino in quanto la successione dei contatti avrebbe costituito una novazione oggettiva del rapporto, mentre l’unica interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 1, della legge n. 442/2001 è quella di avere previsto la conversione-modificazione del contratto di lavoro in essere con l’Amministrazione degli Affari Esteri, con la dovuta conservazione dell’intera anzianità di servizio maturata. 3. Con il terzo motivo, si deduce, sempre in riferimento agli artt. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 157, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 18/1967 2697 c.c. 112 c.p.c. 1 e 3 del D.lg.vo n. 103/2000 45, commi 1 e 2, del D.lg.vo nn. 165/2001 7, comma 1, dell’Accordo successivo per il personale assunto dal M.A.E. presso le Rappresentanze italiane all’estero del 12/4/2001 36 della Costituzion5 e si lamenta che la Corte di Appello, quale diretta conseguenza della novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, abbia fatto discendere anche l’insussistenza del diritto della lavoratrice al riconoscimento dello stesso trattamento economico di base corrisposto agli altri impiegati in servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino di uguale livello e che svolgono identiche mansioni. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 2, del D.lg.vo n. 165/2001, 157, comma 3, del d.P.R. n. 18/1967 nonché omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che non sussiste il diritto della L.G. alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia a decorrere dal 14.5.2002 con una motivazione, a parere della ricorrente, non congrua. 1.1. Il primo motivo non è fondato. Correttamente, infatti, la Corte di merito - conformemente agli arresti giurisprudenziali di legittimità citati anche a sostegno della motivazione dalla prima Corte cfr, ex Cass. n. 4690/2008 di recente, Cass. n. 10621/2015 - ha eqretlainento, affermato che, nella fattispecie, la notifica della sentenza di primo grado è nulla perché effettuata correttamente presso il Ministero degli Affari Esteri , ma in persona del Ministro pro tempore e non in persona del funzionario delegato a rappresentare il Ministero in primo grado ed altresì che, tale notifica non avrebbe dovuto essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, presso cui sono domiciliati ope legis gli organi o enti dello Stato, bensì presso il Ministero come è, appunto, avvenuto nel caso di specie , ma nella persona del dipendente che aveva assunto il patrocinio dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c., nel giudizio conclusosi con la sentenza notificata. La Corte di merito, con motivazione del tutto congrua e scevra dai lamentati errores in indicando che la ricorrente lamenta, richiamando, come innanzi detto, i precedenti di legittimità, ha sottolineato che l’art. 417-bis c.p.c. va interpretato nel senso che attribuisce al dipendente di cui l’amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio . Per la qual cosa, nel caso di specie, l’appello del Ministero, depositato presso la cancelleria della Corte di Appello in data 11/10/2007 avverso la sentenza di prime cure notificata il 20/7/2007 è stato correttamente proposto - ed è dunque ammissibile - perché la notifica di cui si tratta è nulla e non produce, quindi, l’effetto di fare decorrere il termine breve per l’impugnazione quod nulluni est nullum producit effectum . 1.2 1.3. Il secondo ed il terzo motivo non sono fondati. Al riguardo, va rilevato - conformemente all’indirizzo consolidato cfr. Cass. n. 20356/14 della Corte di legittimità, nella materia, cui questo Collegio aderisce - che il rapporto di lavoro di cui si tratta risulta regolato da un contratto di lavoro individuale tra l’Ambasciata d’Italia a Pechino e la L.G. conformemente alle disposizioni della parte seconda del titolo secondo del d.P.R. n. 18/67 recante ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri e successive modificazioni, nonché dalla legislazione cinese. Il titolo sesto del predetto d.P.R. è stato riformulato dall’art. 1 del D.lg.vo n. 103/2000, riguardante la disciplina degli impiegati assunti a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti di cultura. Orbene, la formulazione più recente del titolo sesto prevede che gli organi sopra indicati, possano assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alla normale dotazione organica, ulteriore personale necessario per le esigenze di servizio il quale svolge le mansioni previste nei contratti individuali art. 152 . Il relativo contratto, per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso titolo sesto, è regolato dalla legge del luogo in cui è stato stipulato art. 154 . Per quanto, poi, attiene alla retribuzione, l’art. 157 prevede che la retribuzione annua base è fissata nel contratto individuale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell’Unione Europea . Per la qual cosa, appare chiaro l’intento legislativo che, con l’adozione delle norme richiamate, è certamente volto a regolare il rapporto di lavoro del personale assunto a contratto direttamente dagli Uffici dell’Amministrazione siti all’estero in modo autonomo rispetto al rapporto di lavoro del personale direttamente dipendente da quella stessa Amministrazione. E tale differenza è giustificata dalle esigenze di servizio della Rappresentanza diplomatica interessata. La predetta disciplina si inserisce, altresì, nella riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione culminata nelle leggi-delega che dettero luogo, tra l’altro al testo unico sul rapporto di lavoro pubblico privatizzato D.lg.vo n. 165/2001 . Il rapporto di lavoro del personale assunto all’estero, in tale contesto, riveste carattere tipicamente privatistico e viene regolato direttamente dalla disciplina di cui al titolo sesto del d.P.R. n. 18/67, come modificato dal D.lg.vo n. 103/2000 e, con riferimento alla retribuzione di questo personale, la disciplina dell’art. 157 del d.P.R. n. 18 prescinde dalla contrattazione collettiva e fa riferimento a parametri rilevabili nel luogo in cui si svolge la prestazione. E, dunque, alla stregua di tale impostazione legislativa va risolto il problema dell’individuazione del rapporto esistente tra le retribuzioni delle due categorie di dipendenti, cui si fa riferimento nei motivi all’esame. Al riguardo, il Collegio concorda con quanto già affermato da Cassazione n. 20356/14, citata, nel sottolineare che la norma regolatrice non può essere individuata nell’art. 45, commi 1 e 2, del D.lg.vo n. 165 - il quale rimette alla contrattazione collettiva il trattamento fondamentale ed accessorio del personale pubblico contrattualizzato - perché, appunto, tale disposizione presuppone che il rapporto di lavoro sia oggetto di regolazione collettiva, dato che in tale ambito i contratti individuali sono validi e conservano la loro validità, purché sia rispettato il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45, comma 2 Cass. n. 5139/11 . Del resto, proprio l’art. 45, nel disciplinare il trattamento economico accessorio del personale non diplomatico del M.A.E., rinvia limitatamente al periodo prestato presso le Rappresentanze di cui si è detto, alle disposizioni del d.P.R. n. 18/67. Quanto alla pretesa violazione del parametro di cui all’art. 36 della Carta costituzionale, poiché nel caso all’esame non si chiede un’adeguata retribuzione secondo i parametri della proporzione e sufficienza, ma si lamenta una mancata parità di trattamento, si versa in un ambito diverso da quello di applicazione della norma. E, comunque, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell’ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione. Correttamente, dunque, i giudici di secondo grado, sullo sfondo del quadro non-nativo di riferimento, innanzi esplicitato, hanno rilevato che non può parlarsi, nella fattispecie, di continuità tra i rapporti giuridici susseguitisi nel tempo - essendosi verificata una novazione oggettiva del rapporto di lavoro -, anche in considerazione del fatto che, per espressa volontà delle parti, alla stipulazione del nuovo contratto sono stati estinti tutti gli effetti giuridici del precedente rapporto tra le stesse intercorso, ed altresì perché le stesse parti hanno stabilito contrattualmente di non volere considerare il contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato il 14/5/2002, come una prosecuzione del precedente rapporto a tempo determinato. 1.2. Il quarto motivo è inammissibile, non palesando in modo compiuto quale sia l’effettiva doglianza in grado di scalfire le argomentazioni su cui si fonda la sentenza della Corte di merito. Peraltro, non viene contestata l’ultima parte della sentenza pag. 5 della stessa , alla quale il motivo sembra riferirsi, in cui si sottolinea che la L.G. ha formulato la richiesta del riconoscimento al diritto alla percezione delle quote di famiglia nelle conclusioni del ricorso di primo grado, alla data del 14/5/2002, senza fare riferimento al periodo precedente per la qual cosa, la Corte di Appello ha correttamente escluso qualsiasi statuizione riguardante il preteso diritto alle dette quote relativa al periodo anteriore alla suddetta data. Inoltre, con argomentazioni congrue e supportate dal quadro normativo di riferimento, nella sentenza oggetto del giudizio di legittimità si sottolinea che la ricorrente ha omesso di indicare nel ricorso di primo grado, contravvenendo al disposto normativo di cui agli artt. 157-bis del D.lg.vo n. 103/2000 e 2 del D.L. n. 69/1988, la composizione del proprio nucleo familiare, la data di presentazione della domanda e la ricorrenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto condizioni necessarie per prendere in considerazione la richiesta di cui sopra è menzione. Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di Euro 5.000,00, di cui Euro 5.00,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.